970925 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970923 Circolare n. 196 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI COORDINATORE GENERALE MEDICO-LEGALE E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza: AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI CONTRIBUZIONE AFFERENTE IL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA: QUESTIONI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI n.250 DEL 13.3.1958 e n.413 DEL 26.7.1984. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 23 settembre 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 196 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI COORDINATORE GENERALE MEDICO-LEGALE E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza: AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: CONTRIBUZIONE AFFERENTE IL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA: QUESTIONI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI n.250 DEL 13.3.1958 e n.413 DEL 26.7.1984. SOMMARIO:-PARTE A)-REGIMI PREVIDENZIALI DELLA PESCA MARITTIMA. A.1)-REGIME PREVIDENZIALE DEI PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA, di cui alla legge n.250 del 13.3.1958. A.2)-REGIME PREVIDENZIALE MARITTIMO, di cui alla legge n.413 del 26.7.1984. A.3)-REGIME PREVIDENZIALE DEI MARITTIMI CHE NON RIENTRANO NEL REGIME PREVIDENZIALE MARITTIMO DI CUI ALLA LEGGE n. 413/1984, NE' IN QUELLO DI CUI ALLA LEGGE n.250/1958. A.4)-LEGGE 5.2.1992, n.102: "Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura". -PARTE B)-NOTE SULLA LEGGE 13.3.1958, n.250, PER QUANTO ATTIENE IL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA. B.1)-Cooperativa e Compagnia di pescatori. B.2)-Circolare n.700 RCV del 15.4.1986. B.3)-Competenza delle Commissioni. B.4)-Competenza delle SAP per l'accertamento dei requisiti delle Cooperative. -PARTE C)-CENNI SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA. Premessa C.1)-Legge 14.7.65, n.963 C.2)-DPR 2.10.68, n.1639 C.3)-Legge 17.2.1982, n.41 C.4)-Normativa sul fermo temporaneo o biologico delle navi adibite alla pesca mediterranea e alla pesca costiera. C.5)-Iniziative di pesca-turismo C.6)-Operativita' delle navi adibite alla pesca marittima. PARTE-A REGIMI PREVIDENZIALI DELLA PESCA MARITTIMA L'inquadramento dei marittimi imbarcati quali membri dell'equipaggio sulle navi adibite alla pesca marittima nei regimi previdenziali vigenti nel settore e' determinato, in gran parte, dalle caratteristiche oggettive della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano. -A.1)-REGIME PREVIDENZIALE DEI PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA, di cui alla legge n.250 del 13.3.1958. Il regime previdenziale disciplinato dalla legge n.250/1958 trova applicazione qualora concorrano due condizioni: a)-la pesca deve essere esercitata dal marittimo (v. art. 115 c.n.) quale attivita' lavorativa esclusiva o prevalente, sia in via autonoma che in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca); b)-l'esercizio della pesca quale attivita' professionale puo' essere attuato con "natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda" (Tale espressione, richiamata dall'art. 3 del DM 6.7.1974 -in G.U. 20.7.1974, n. 190- che detta "Norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22.2.1973, n.27, sulla previdenza marinara", e' stata integrata con l'ulteriore specifica "anche se muniti di apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati". In tale compiuta formulazione, il requisito in esame e' stato richiamato dall'art. 6, lettera "d", della legge n. 413/1984, quale criterio di esclusione dal regime previdenziale marittimo disciplinato dalla stessa legge n.413/1984, di cui al successivo paragrafo A.2). Nel contesto sopra delineato, acquistano rilevanza i criteri illustrati nella circolare n.700 R.C.V. del 15.4.1986, ai fini dell'accertamento del diritto dell'iscrizione del marittimo al regime di cui alla legge n. 250/1958, quale pescatore autonomo. In proposito, non risulta superata neppure la circolare n. 609 R.C.V. del 3.2.1983, sulle "Cooperative della piccola pesca L.13 marzo 1958, n. 250: criteri per l'assicurabilita' dei soci", nella quale viene illustrata la deliberazione n.252 assunta sull'argomento dal Consiglio di Amministra- zione dell'INPS nella seduta del 18.11.1982. Per quanto attiene l'esercizio della pesca "quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa", di cui alla lettera a), si ritiene utile soffermarsi sulla portata dell'espressione "prevalente" contenuta nell'art.1, comma 1, della legge n.250/58, in alternativa all'espressione "esclusiva". La parola "prevalente" evidenzia, ai fini dell'appli- cazione della legge n.250/58, tutte quelle situazioni lavorative in cui l'attivita' di pesca, pur non costituendo l'unica attivita' di lavoro svolta dal lavoratore, rileva, comunque, quale attivita' lavorativa principale della persona, sia come individuo che come socio di cooperativa o membro di compagnia di pesca. Assumendo nella predetta accezione la parola "preva- lente", si chiarisce anche il dettato del comma 3 del citato art.1 della legge n.250/58, che, riguardo agli stessi soggetti, recita "che esercitano la pesca quale loro attivita professionale", in conformita' alle norme sulla pesca marittima (v. Parte C). Tale criterio e' stato ulteriormente specificato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circo- lare n.42/84 del 9.4.1984, che, riferito il concetto di prevalenza ai casi di attivita' di lavoro plurime e facendo proprio il criterio gia' enunciato dalla Commissione cen- trale per l'assicurazione dei pescatori, precisa come "..ai fini della determinazione dell'attivita' prevalente sia opportuno valutare oltre al fattore tempo", cioe' il tempo dedicato all'attivita' di pesca, "anche il fattore reddito per il quale, peraltro, e' impossibile fissare a priori un tetto....in considerazione della variabilita' del reddito verificabile di anno in anno nei soggetti interessati". "In concreto", prosegue la circolare ministeriale, "qualora venga accertato che il richiedente l'iscrizione" alla legge n.250/58, "eserciti un determinato mestiere o professione a tempo pieno (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o libero professionista) la iscrizione dovra' essere di regola rifiutata per carenza del requisito previ- sto dall'art.1 della legge n.250 del 1958". Il Ministero del Lavoro conclude che "prevalente" deve intendersi l'attivita' di pesca quando la stessa "impegni l'interessato per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per esso la maggior fonte di reddito", in conformita' "..ai principi generali ormai consolidati nel settore della previdenza dei lavoratori autonomi", onde il criterio sopra formulato appare "il piu' opportuno per regolare le analoghe fattispecie prospettate nel settore della piccola pesca". Si fa presente, altresi', che la stessa Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori ha avuto modo di chiarire che lo status di pensionato, derivante da qualsiasi tipo di pensione, erogata dall'INPS o da altri Enti previ- denziali, non preclude il riconoscimento della qualifica di pescatore autonomo, quando ovviamente sussistano gli altri requisiti previsti dall'art.1 della legge n.250/58. La norma sopra richiamata, infatti, nell'assoggettare agli obblighi assicurativi le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, sia in forma associata che autonoma, non prevede alcuna esclu- sione per i titolari di pensione o per limiti di eta'. -A.2)-REGIME PREVIDENZIALE MARITTIMO, di cui alla legge n.413 del 26.7.1984. L'iscrizione al regime previdenziale marittimo disci- plinato dalla legge n.413/1984 (v.circolare n.56 del 22.3.1984) pone, di regola, due condizioni per l'iscrizione al regime stesso: a)-il marittimo deve far parte dell'equipaggio (v. art. 316 C.N.) delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati (art. 2, c. 2, lett."a", della legge n.413/1984); b)-le navi devono rientrare tra quelle individuate dall'art.5 della legge n.413/1984, tra le quali sono comprese, oltre le navi maggiori, le navi minori di cui all'art. 1287 c.n., iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" (v. lett. "b" del citato art. 5). Si rammenta che le predette navi minori determinano l'iscrizione dei relativi equipaggi al regime della legge n.413/1984 quando le navi stesse sono di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate ovvero sono munite di apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario. In proposito, si evidenzia che l' eslusione dal regime previdenziale marittimo ex lege n.413/1984, di cui all'art. 6 della legge medesima, riguarda, per quanto attiene la pesca, soltanto "...i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13.3.1958, n.250, e successive modificazioni ed integrazio- ni" (v. art.6, lettera "d", legge n.413/84). -A.3)-REGIME PREVIDENZIALE DEI MARITTIMI CHE NON RIENTRANO NEL REGIME PREVIDENZIALE MARITTIMO DI CUI ALLA LEGGE n. 413/1984, NE' IN QUELLO DI CUI ALLA LEGGE n.250/1958. Qualora il marittimo si trovi ad operare, come membro dell'equipaggio, a bordo di una nave non ricompresa tra quelle individuate dall'art. 5 della legge n.413/1984, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge stessa, ovvero eserciti la piccola pesca marittima senza che nei suoi confronti ricorrano le condizioni per l'iscrizione al regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958, occorre verificare se, in effetti, possa applicarsi al marittimo stesso il regime previdenziale comune, proprio dei lavoratori dipendenti. La proposizione in esame costituisce un'ipotesi resi- duale; pur tuttavia l'ipotesi stessa assume estrema rile- vanza la' dove i criteri richiamati nei precedenti paragrafi risultino inadeguati a definire l'esatto regime previden- ziale del soggetto interessato. Si rileva, infatti, che nell'ordinamento comune dell'AGO la figura dell'armatore imbarcato non trova tutela previdenziale, in quanto datore di lavoro. Le relative disposizioni non contemplano per il datore di lavoro una norma analoga a quella dell'art. 12 della legge n. 413/1984, prevista per l' "Armatore e proprieta- rio-armatore imbarcati" sulle navi di cui alla legge stessa (art. 5), ne' e' possibile, sempreche' esercitino la piccola pesca con le navi di cui alla legge n. 250/1958, applicarsi le disposizioni di quest'ultima, al di fuori delle fatti- specie dalla stessa espressamente disciplinate. A.4)-LEGGE 5.2.1992, n.102: "Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura". Per la definizione dell'esatto inquadramento delle imprese che esercitano l'attivita' di acquacoltura, di cui alla legge n.102/92, le istruzioni concernenti l'applica- zione della legge in parola sono state dettate con circo- lare n.155 del 10.7.1997, a cui si rinvia. PARTE-B NOTE SULLA LEGGE 13.3.1958, n.250, PER QUANTO ATTIENE IL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE MARITTIMA. La legge 13.3.1958, n.250, intitolata "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", riferisce il particolare regime previden- ziale alle "persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa", sia esse "associate in cooperative o compagnie" sia esse autonome. La legge stessa specifica ulteriormente i destinatari con espresso riferimento, per quanto attiene i marittimi, all'art.115 C.N., precisando che i medesimi devono esercitare la pesca quale "attivita' professionale", ser- vendosi di "natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda", anche se muniti di apparato motore superiore ai 25 c.a. o 30 c.i. (v. art.3, DM 6.7.1974 in G.U. 20.7.1974, n.190, e art.6, lettera "d", della legge 26.7.1984, n.413). B.1)-Cooperativa e Compagnia di pescatori. Nelle circolari del Ministero del Lavoro e in quelle emanate dall'INPS si accenna con chiarezza alle cooperative di pescatori, senza una specifica trattazione della compa- gnia di pescatori. Tale costante riferimento al fenomeno cooperativistico del settore si giustifica con la connotazione ormai storica della compagnia di pescatori, di cui il legislatore ha fatto espressa citazione nel dettato della legge n.250/58 soltanto perche' ancora presente, in quegli anni, presso alcune marinerie di pesca. La collocazione della compagnia di pesca nelle locali associazioni di arti e mestieri, cosi' come si sono venute determinando per soddisfare bisogni omogenei, e' ormai da ascriversi alla tradizione, e pur tuttavia, anche se supe- rata, stante la rilevanza acquisita dall'associazionismo cooperativistico nella legislazione previdenziale e tribu- taria, mantiene una rilevanza giuridica, per la legge n.250/58, la' dove ancora sussista. Pertanto, al di fuori di tale collocazione temporale, la connotazione di "compagnia di pesca" non puo' essere riferita, ai fini previdenziali, ad attuali mere associa- zioni di fatto, nel caso in cui non ricorrano, o vengano meno, i requisiti formali e sostanziali per l'esistenza della "cooperativa". Soltanto l'adozione di tale criterio concreto assicura una logica lettura delle norme della legge n.250/58, stante l'improbabile analogia delle compagnia di pesca, in genere - quale associazione di pescatori, fornita di un proprio statuto, da cui emerge una precisa collocazione temporale nel passato e una scarsa rilevanza economica - con fenomeni mercantili, ben piu' complessi, che interessarono anche il settore marittimo. In tale accezione, l'espressione "compagnia di pesca" acquista un logico significato e giustifica il richiamo dell'espressione stessa fatto dal legislatore, che ha inteso affiancare tale forma di associazionismo, appartenente alla tradizione, al precipuo e attuale fenomeno dell'associazio- nismo, che si concretizza sotto la figura della "cooperati- va", cosi' come si e' venuta delineando ai fini dell'ordi- namento previdenziale. In tale contesto acquistano rilevanza e significato anche le disposizioni impartite, a suo tempo, dal Ministero del Lavoro con circolare n.25, Prot.n.35/80477/A/G-b-26 del 18 luglio 1959, con la quale il Ministero stesso ha inteso chiarire, una volta per tutte, l'esclusione di ogni altro vincolo societario, al di fuori di quello associativo attuato dalla cooperativa o dalla compagnia di pesca, dall'applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n.250/58. Cio' premesso, le disposizioni della legge n.250/58 trovano una chiara lettura nel quadro normativo sopra illustrato, e, pertanto, diretta applicazione soltanto per le ipotesi di "cooperativa" tra pescatori, costituita ai sensi dell'art.2511 e ss. del Codice Civile, e della "com- pagnia" tra pescatori, la' dove tale forma di associazione sopravviva nei modi di cui al relativo statuto. A tali forme associative si e' ora aggiunta, per la cooperativa, la figura della "piccola societa' cooperativa", recepita ed introdotta definitivamente nell'ordinamento dall'art. 21 della legge 7.8.1997, n.266 (in G.U. n.186 dell'11.8.97), dopo una copiosa decretazione, protrattasi dal 1995 al 1996 e decaduta per mancata conversione in legge. Pertanto, si ribadisce quanto precisato dalla citata circolare ministeriale e cioe' che, la' dove l'associazione tra pescatori non si realizzi nelle forme della "cooperati- va" o della "compagnia" -ancorche' quest'ultima sia da considerarsi desueta- i soggetti che concorrono alla formazione di vincoli societari di altra natura si collocano al di fuori della tutela previdenziale ex lege n.250/58. B.2)-Circolare n.700 RCV del 15.4.1986. Le istruzioni impartite con la circolare n.700 RCV del 15.4.1986, per i casi di indebita iscrizione o di mancata cancellazione dei pescatori autonomi dagli appositi elenchi, non contraddicono il dettato della legge n.250/58, per quanto attiene la competenza delle apposite Commissioni provinciali o compartimentali, le cui decisioni possono essere impugnate, anche presso la competente Autorita' giudiziaria, ma giammai disconosciute sotto il profilo della loro efficacia. In effetti dalla citata circolare non viene posta in discussione la competenza delle predette Commissioni, ne' la competenza stessa si trasferisce all'INPS, in alternativa rispetto alle Commissioni medesime, sia pure in via di supplenza, in quanto l'atto di iscrizione o cancellazione dell'INPS dovra' assumere comunque a riferimento il provve- dimento delle Commissioni in parola, sia per la conferma ovvero per la relativa impugnativa, anche in sede giudizia- le. B.3)-Competenza delle Commissioni. L'art.4, comma 1, lettera "a", della legge n.250/58 attribuisce alle Commissioni compartimentali, per quanto concerne il settore della pesca professionale marittima, il compito di stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle Cooperative o Compagnie e i pescatori autonomi, che abbiano fatto domanda di iscrizione negli appositi elenchi, posseggano i requisiti richiesti dall'ar- t.1 della legge stessa. Cioe' la Commissione deve verificare ex art.1, comma 1, della legge n.250/58 se "le persone che esercitano la pesca" la esercitino "quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa", sia quando tali persone risultino "associate in Cooperative o Compagnie", sia quando operino come lavoratori autonomi (comma 2). La Commissione compartimentale deve accertare nei confronti dei lavoratori che ricorrano, per ciascun sogget- to, associato o autonomo, i seguenti requisiti (v. art.1, comma 3, della legge n.250/58): -1)-iscrizione ad una delle tre categorie in cui si suddi- vide la gente di mare, contemplate dall'art.115 C.N., senza alcuna ulteriore specificazione al riguardo (anche se l'ipotesi piu' ricorrente riguarda ovviamente gli iscritti alla 3 categoria della gente di mare, nella quale vengono a collocarsi i marittimi appartenenti al personale addetto al traffico locale e, per quanto interessa, alla pesca costie- ra); -2)-esercizio della pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa (v. Parte A, paragrafo A.1). (Tale criterio gia' formulato nei primi due commi dell'art.1 della legge n.250/58, e' ulteriormente ribadito nel comma 3 dello stesso articolo con la formulazione "..che esercitano la pesca quale loro attivita' professionale", specificando pertanto una connotazione soggettiva da valere sia per le persone associate in cooperativa o compagnia di pesca, sia nei confronti del singolo lavoratore autonomo); -3)-l'uso, per l'esercizio della pesca marittima, di un natante non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, espressione che sta a significare "...anche se muniti di apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati" (v. art.3 del DM 6.7.1974 in G.U. del 20.7.1974, n.190, in A.U. 1974 p.1541 e ss.; art.6, lettera "d", della legge 26.7.1984, n.413, in A.U. 1984 p.2548 e ss.; circolare n.56 del 22.3.1988). Per l'identificazione delle persone associate, l'art.2 della legge n.250/58 fa obbligo alla cooperativa o compa- gnia di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca marittima all'Autorita' marittima, cosi' come ai pescatori autonomi marittimi fa obbligo di presentare le domande di iscrizione negli appositi elenchi alla stessa Autorita' marittima. L'art.4 della legge n.250/58, integra tale obbligo, nei confronti dei pescatori autonomi, in caso di inerzia di costoro, assegnando alla Commissione compartimentale, sotto la lettera b) dello stesso art.4, il compito di "accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge", cioe' della legge n.250/58. Tale espressa disposizione sottolinea l'obbligo dell'iscrizione al regime previdenziale ed assistenziale di cui alla citata legge n.250/58, a tutela dei lavoratori che operano nel settore della pesca, nei cui confronti ricorrano in concreto i requisiti indicati sotto i precedenti punti 1), 2) e 3). Detto obbligo, ovviamente, ricorre dal momento in cui detti requisiti si sono realizzati nel tempo, onde l'ac- certamento della Commissione compartimentale, ancorche' presupposto per l'ammissione al regime della legge n.250/58, al fine di impedire iscrizioni incompatibili con il regime stesso, mantiene, proprio perche' tale, la connotazione di un accertamento ricognitivo di una situazione esistente, che si puo' cosi' sintetizzare: -pescatori marittimi associati in cooperativa o compa- gnia, ovvero autonomi; -esercizio della pesca, nell'osservanza delle disposi- zioni che la regolano, quale attivita' professionale, esclusiva o prevalente; -uso di una nave da pesca inferiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, indipendentemente dalla potenza dell'appa- rato motore, di cui la nave stessa sia eventualmente munita. In altri termini, la verifica dei requisiti non e' ininfluente sulla natura dell'accertamento condotto dalla Commissione. Tale accertamento, giova ripeterlo, ha natura di atto propedeutico, per la parte in cui verifica l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, riferiti al marittimo associato o autonomo, ma, nel contempo, proprio perche' trattasi di un accertamento teso a riconoscere una tutela previdenziale obbligatoria retta da norme pubblicistiche, non puo' far decorrere i suoi effetti esclusivamente a far tempo dalla data sotto la quale e' intervenuta la decisione della Commissione, bensi', in caso affermativo, dalla data in cui tali requisiti si sono congiuntamente attuati in concreto a favore del lavoratore, sia esso socio di coope- rativa o compagnia che autonomo. Pertanto, l'accertamento in discorso, come sopra precisato, non puo' che avere effetto retroattivo essendo ricognitivo di una situazione di fatto pregressa, onde la decorrenza deve essere riferita alla data in cui tale situazione ha iniziato ad esistere. In proposito, si sottolinea che l'attivita' di pesca marittima si caratterizza per una serie di obblighi posti a carico del marittimo che intenda operare nel settore della pesca marittima professionale, come e' agevole verificare nella successiva PARTE-C. B.4)-Competenza delle SAP per l'accertamento dei requisiti delle Cooperative. Per quanto attiene l'argomento in rubrica, e' opportuno riferirsi alla circolare applicativa n.413 C. e V.-347 G.S. del 31.3.1959, paragrafo 4, lettera "D", che a sua volta richiama la circolare n.5, prot.n.35/4842/A/G-b-28 del 22.1.1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Dette circolari, in particolare quella ministeriale, qui di seguito citata in alcune sue parti, chiariscono che le Commissioni non hanno "...il compito di accertare se ricor- rano o meno le...condizioni...necessarie per poter ricono- scere l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente e retribuito fra tali pescatori e le cooperative e compagnie alle quali sono associati", onde "...l'approvazione degli elenchi dei pescatori trasmessi dagli organismi cooperativi della piccola pesca non comporta alcun giudizio da parte.." delle Commissioni stesse "..circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e retribuito fra i pescatori predetti e le compagnie e cooperative" (v. nota). La circolare dell'Istituto puntualizza ulteriormente tale criterio: "....le Commissioni..hanno soltanto il compito di stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle Cooperative o Compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti professionali prescritti dall'art.1 per l'appartenenza al settore della piccola pesca" e, pertanto, "..Dalla pronuncia delle Commissioni sul possesso per i lavoratori di Cooperative e Compagnie dei citati requisiti professionali non puo' di conseguenza derivare in nessun caso ne' un giudizio sulla esistenza del rapporto di lavoro fra i pescatori e gli organismi che li denunciano come soci, ne' tanto meno sull'esistenza dei noti requisiti necessari perche' gli organismi stessi possano applicare le norme sulla Cassa unica per gli assegni fami- liari". Cio' premesso, la circolare dell'Istituto conclude: "..Il suddetto giudizio rimane.. di competenza delle SEDI e l'esito favorevole degli accertamenti sulla ricorrenza delle condizioni prescritte costituisce tuttora presupposto indi- spensabile per l'ammissione dei soci di Cooperative e Compagnie della piccola pesca all'applicazione delle norme sugli assegni familiari e le assicurazioni obbligatorie". Si richiamano, altresi', gli ulteriori criteri sull'assicurabilita' dei soci delle cooperative della piccola pesca fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n.252 del 18.11.1982, di cui alla circolare n.609 RCV-136/2209 PMT-N.144 GS del 3.2.1983. PARTE-C CENNI SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA PREMESSA Prima di esaminare la legislazione sulla pesca marit- tima, si ritiene opportuno richiamare, qui di seguito, alcuni articoli del Codice della Navigazione, utili per una migliore comprensione della legislazione stessa, che in alcune disposizioni si discosta dalla normativa generale, formulando criteri propri della disciplina della pesca marittima. -L'art.219 C.N., sotto la rubrica "Pesca marittima", recita: "E' considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marit- timo". -L'art.2 C.N. determina il "Mare territoriale", su cui lo Stato esercita la propria sovranita', quale bene comune, ancorche', per taluni fini, ne faccia oggetto di disciplina assimilabile a quella di un bene demaniale, come nel caso del permesso di pesca (ora "licenza di pesca"). -L'art.28 C.N. determina, come segue, le acque appar- tenenti al demanio marittimo (v. paragrafo C.2): a)-i porti, le rade; b)-le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c)-i canali utilizzabili ad un pubblico servizio. -L'art.220 C.N., sulle "Categorie della pesca", recita: "La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti." -L'art.408 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), in merito alle predette "Categorie di pesca", cosi' precisa: "La pesca costiera e' quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia" (v. paragrafo C.6). "La pesca mediterranea e' quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Darda- nelli e il canale di Suez." "La pesca oltre gli stretti e' quella che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente." Le disposizioni del Codice della Navigazione e del suo Regolamento d'esecuzione non esauriscono, come sopra accen- nato, la regolamentazione della pesca marittima, che trova una specifica disciplina nella legge 14.7.1965, n.963 (in G.U. n.203 del 14.8.1965), nel Regolamento per l'esecuzione della legge stessa, di cui al DPR 2.10.1968, n.1639 (in suppl. ord. alla G.U. n.188 del 25.7.1969), nella legge 17 febbraio 1982, n.41, sul "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca", e nelle norme di supporto finan- ziario al settore della pesca marittima, quali la legge 28 agosto 1989, n. 302, sulla "Disciplina del credito pesche- reccio di esercizio", e la legge 5 febbraio 1992, n.72, istitutiva del "Fondo di solidarieta' nazionale della pesca". Con legge 4.12.1993, n.491 (in G.U. n.285 del 4.12.93) sono state attribuite al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, istituito dalla legge stessa, le funzioni in materia di pesca marittima e di acquacoltura, gia' di competenza del Ministero della Marina Mercantile. Con D.Legisl. 4.6.1997, n.143, la cui rubrica recita "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Am- ministrazione centrale", e' stato istituito, da ultimo, in luogo del predetto dicastero, il "Ministero per le politiche agricole", che, in attesa di ulteriori disposizioni, ha mantenuto le competenze gia' proprie del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Pertanto, tutti i riferimenti al Ministero della Marina Mercantile, contenuti nelle disposizioni di legge e rego- lamentari che disciplinano la pesca marittima professionale mantengono attualmente la loro efficacia sostanziale nei confronti del Ministero per le politiche agricole. C.1)-LEGGE 14.7.1965, n.963 La legge n.963/65 precisa all'art.1 che le disposizioni in essa contenute riguardano la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti "al Ministero della Marina Mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero". La medesima disposizione cosi' prosegue: "E' conside- rata pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito". L'art.9 della legge n.963/65 istituisce il "Registro dei pescatori marittimi", presso le Capitanerie di porto, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima. Il successivo art.10 rafforza tale prescrizione subor- dinando l'esercizio della pesca marittima a scopo profes- sionale all'iscrizione degli interessati nel predetto "Registro dei pescatori marittimi". Per coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca, l'art.11 della legge in esame istituisce, presso ogni Capitaneria di porto, un apposito "Registro delle imprese di pesca". L'art.12 della legge n.963 prevede il "permesso di pesca" per ciascuna nave o galleggiante adibito alla pesca, abilitati alla navigazione ai sensi dell'art.149 del Codice della navigazione. L'art.13 sul "Personale marittimo" consente l'iscri- zione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occor- renti per l'attivita' di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato, in deroga alle disposizioni di legge in materia, rinviando alla norma regolamentare. Le disposizioni sopra richiamate, riguardano la pesca professionale, esercitata individualmente o in forma di impresa. L'art.17 accenna alla "Disciplina della pesca sportiva" e l'art.18 alla "Pesca subacquea". L'art.19 indica gli "Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza"; l'art.20 e' dedicato agli "Organi di polizia"; gli artt. 21, 22, 23 contengono ulte- riori disposizioni in materia di vigilanza sulla pesca. Seguono, per finire, norme in materia di contravvenzioni e delitti. C.2)-DPR 2.10.1968, n.1639. Alla legge sulla pesca marittima, sopra riportata per sommi capi, ha fatto seguito il "Regolamento per l'esecu- zione della legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima", approvato con DPR 2.10.1968, n.1639 (in suppl. ord. G.U. n.188 del 25 luglio 1969). L'art.1 del "Regolamento" determina la propria sfera di applicazione con riferimento "..alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca". Per la parte che interessa le acque appartenenti al demanio marittimo, la norma stessa precisa, al comma 2, che "nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'ac- qua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra" le norme del regolamento in esame "si applicano a partire dalla congiungente i punti piu' foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare", ovviamente quale criterio di indi- viduazione delle acque considerate marittime ai fini della pesca marittima. Si sottolinea che la predetta norma regolamentare enuncia un criterio di determinazione del demanio marittimo che non coincide con quello fornito dall'art.28 C.N., in quanto esclude dall'esercizio della pesca marittima le acque del demanio marittimo di cui alle lettere b) e c) dell'art.28 C.N., nonche' le acque interne ai porti, di cui alla lettera a) dello stesso art.28 del codice della navi- gazione. L'art. 2 indica quali prodotti della pesca "gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli (cioe' commestibili e non commestibili), catturati nelle acque" sopra indicate (comma 1), precisa che per "cattura si intende ogni forma di raccolta" di tali prodotti (comma 2), distingue i prodotti stessi "in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati" (comma 3), e specifica per questi ultimi che "sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione" (comma 4). Nei successivi articoli , dopo aver fornito disposi- zioni sugli "attrezzi da pesca" (artt.3-6), il Regolamento in esame, nell' indicare all'art.7 le "classi di pesca", recita: "L'attivita' di pesca si divide in rapporto al fine perse- guito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva". "La pesca professionale e' l'attivita' economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art.2, esercitata dai pescatori di cui al Titolo II del presente regolamento" (artt.32-65). "La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel Capo III del presente titolo" (artt.26-31). "La pesca sportiva e' l'attivita' esercitata a fine di diletto, senza scambio del relativo prodotto". All'art.8 il Regolamento distingue le navi destinate alla pesca professionale nelle seguenti 6 categorie: "1)-navi che, per idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di apparati per la conge- lazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli stretti o oceanica; "2)-navi che, per idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrige- razione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura; "3)-navi che, per idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca co- stiera ravvicinata; "4)-navi che, per idoneita' alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca co- stiera locale; "5)-navi e galleggianti stabilmente destinati a servi- zio di impianti da pesca; "6)-navi che, per idoneita' alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attivita' di conservazione o trasferimento o di trasporto dei prodotti della pesca." L'art.8, conclude disponendo che "l'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei gal- leggianti". L'art.9 del Regolamento in esame prosegue nel precisa- re, con riferimento alla categoria di appartenenza delle navi da pesca, i tipi di pesca professionale che le stesse sono idonee ad esercitare nelle acque marittime, puntualiz- zando per la pesca costiera l'ulteriore distinzione tra pesca costiera locale e pesca costiera ravvicinata. Lo stesso art.9 del regolamento richiama, in base al tipo di pesca, la categoria di appartenenza della nave da pesca abilitata ad esercitarlo, in ordine all'elencazione formulata dall' art.8 sopra citato. Per utilita' di consultazione, si riporta qui di seguito il testo integrale dei commi dal 2 al 5 del citato art.9: 2."La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra" (v. paragrafo C.6). 3."La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marit- time fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza" (v. paragrafo C.6). 4."La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda." 5."La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria." Il successivo art. 10 integra l'elencazione dei tipi di pesca professionale formulata dall'art.9, indicando quale quinto tipo di pesca professionale quella esercitata negli "impianti di pesca": "Pesca professionale e' anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini". Gli articoli dall'11 al 25 disciplinano gli organi consultivi in marteria di pesca: Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e Commissione consultiva locale per la pesca marittima; gli articoli dal 26 al 31 regolano, per la materia stessa, le attivita' di ricerca scientifica e tecnologica. All'esercizio della pesca marittima professionale , il Regolamento di cui al DPR n.1639/68 dedica l'intero Titolo II, suddiviso in Capo I, che disciplina la figura del pescatore professionale, in Capo II, che regola le imprese di pesca, e in Capo III, che dispone sul permesso di pesca. Si illustrano, qui di seguito, per ciascuno dei Capi sopra menzionati, le disposizioni del Regolamento che devono essere assunte a riferimento sotto il profilo previdenziale: -Capo I:"Dei pescatori" - Sezione I "Dell'iscrizione nel registro dei pescatori". L'art.32, sotto la rubrica "Registro dei pescatori", dispone che il registro stesso, a cui sono iscritti, ai sensi dell'art.9 della legge n.963/65, esclusivamente coloro che esercitano la pesca professionale, e' suddiviso in due parti: a)-nella prima parte devono essere iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi; b)-nella seconda parte devono essere iscritti quanti esercitano la pesca senza imbarco o negli impianti di pesca; c)-quanti esercitano promiscuamente le due forme di pesca, di cui alla lettere "a" e "b", sono iscritti nella prima parte del registro in parola. L'art.34 stabilisce che l'iscrizione nel registro dei pescatori deve essere fatta presso la Capitaneria di porto nella cui circoscrizione e' il domicilio del pescatore e dispone altresi' che dell'iscrizione stessa debba esserne fatta annotazione sul titolo matricolare del marittimo da parte dell'Ufficio nelle cui matricole della gente di mare il medesimo e' iscritto. L'art.35 detta i requisiti e condizioni per l'iscrizione nel registro dei pescatori. Per quanto concerne l'iscrizione nella parte prima del registro stesso e' richiesta, in particolare, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare e l'esercizio profes- sionale della pesca, quale attivita' esclusiva o prevalente. Per quanto attiene l'iscrizione nella seconda parte del registro, la norma richiede l'iscrizione almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria. A tali condizioni se ne aggiugono altre relative alla condotta professionale dell'interessato valutata sotto il profilo penale. -Capo II: "Delle imprese di pesca". L'art. 63 dispone che il "Registro delle imprese di pesca", di cui all'art.11 della legge n.963/65, e' riservato all'iscrizione delle imprese di pesca che esercitano la pesca professionale, e che, per cio' stesso, e' suddiviso in cinque parti, in ragione dei cinque tipi di pesca previsti dagli artt.9 e 10 del Regolamento in esame: pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti (art.9) e pesca esercitata con apprestamenti per la cattura di specie migratorie, per la pescicoltura, per la molluschicoltura o per lo sfruttamento di banchi sottomarini (art.10). L'art.64 prescrive che l'iscrizione avviene nel registro delle imprese di pesca tenuto dalla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa. L'art.66 dispone che l'iscrizione dell'impresa avviene nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca profes- sionale esercitata ovvero, quando l'impresa eserciti piu' di un tipo di pesca, l'iscrizione deve essere effettuata anche nelle relative parti del registro stesso. Per ottenere l'iscrizione e' necessario che siano forniti una serie di dati relativi all'impresa, tra cui l'Ufficio di iscrizione della nave (ovvero l'Ufficio nella cui circos- crizione e' ubicato l'impianto di pesca), gli elementi di individuazione della nave, nonche' la categoria di apparte- nenza della nave da pesca (art.8), le relative caratteri- stiche tecniche (ovvero quelle dell'impianto di pesca), il tipo di pesca professionale esercitata, nonche' gli elementi concernenti eventuali impianti a terra nella disponibilita' dell'impresa di pesca. -Capo III: "Del permesso di pesca". Il permesso di pesca (ora "licenza di pesca": v. paragrafo C.3), previsto dall'art.12 della legge n.963/65, e' rila- sciato all'imprenditore di pesca, iscritto nel registro delle imprese di pesca, di cui all'art.11 della citata legge n.963. Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi pesca (art.9) e le categorie di navi da pesca (art.8). Segue il Titolo III "Della disciplina della pesca", di cui si richiama il Capo II sull'uso degli attrezzi da pesca, nonche' il Capo III sulle pesche speciali (pesca del cora- llo, pesca del novellame, pesca subacquea professionale, pesca dei crostacei, pesca dei molluschi, pesca del pesce spada, raccolta di vegetazione marina) e il Capo IV sulla pesca sportiva. Nel predetto Capo IV del Titolo III, viene fornita una dettagliata descrizione della pesca sportiva. Dagli attrezzi individuali e non individuali consentiti alle limitazioni nel loro uso, dalle norme di comportamento alle limitazioni nelle catture e all'uso di mezzi nautici. Sotto questi ultimi aspetti si ritiene utile richiamare l'art. 142, sulle "Limitazioni di cattura", e l'art. 143, sui "Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva", il quale dispone: "Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unita' da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n.50 e 6 marzo 1976, n.51, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni". Gli ultimi due Titoli il IV e il V dettano rispettiva- mente le disposizioni sull'immissione dei rifiuti in mare e le disposizioni sul personale addetto a compiti di sorve- glianza e di accertamento in materia di pesca marittima. C.3)-Legge 17 febbraio 1982, n.41. La legge 17.2.82, n.41 (in G.U. n.53 del 24.2.82), modifi- cata ed integrata dalla legge 10.2.92, n.165 (in G.U. n.48 del 27.2.1992), detta i criteri per la formulazione del piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. L'art.4 della legge n.41/82 attribuisce al Ministero della Marina Mercantile la facolta' di stabilire il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave. Per licenza di pesca si intende un documento, rila- sciato dal predetto Dicastero (ora dal Ministero per le politiche agricole), che autorizza la cattura di una o piu' specie in una o piu' aree da parte di una nave di caratte- ristiche determinate con uno o piu' attrezzi. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. La licenza di pesca sostituisce i permessi di pesca rilasciati, ai sensi dell'art. 12 della legge n.963/65, all'imprenditore iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all'art.11 della legge stessa. In materia si segnala il DM 26.7.1995 (in G.U. n.203 del 21.8.1995), con il quale il soppresso Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ha dettato la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca". L'art.2 del predetto decreto ministeriale dispone che la licenza di pesca e' rilasciata, ai sensi dell'art.4 della legge n.41/82, dal Ministero delle Risorse Agricole, Ali- mentari e Forestali, esclusivamente all' "interessato", iscritto nel registro delle imprese di pesca (art.11 legge n.963/65), che abbia ottenuto il nulla osta, per le catego- rie di pesca di cui agli artt.8 e 9 del DPR n.1639/68 e per i sistemi di pesca previsti dal medesimo decreto. La licenza e' valida per un periodo di otto anni ed e' rinnovabile su richiesta dell'interessato. L'art.8 prevede, nell'ipotesi in cui la licenza sia andata smarrita o distrutta ovvero sia diventata illeggibile od inservibile, il rilascio da parte del Ministero di un duplicato a richiesta dell'interessato. L'art.9 precisa che la licenza di pesca rientra tra i documenti di bordo previsti dal comma 2, lettera "d" dell'art.169 C.N. e dall'ultimo comma dello stesso art.169. L'art.13, sul "Rilascio della licenza", precisa che la licenza e' rilasciata per ogni singola nave e ne indica la casistica unitamente agli articoli che seguono. Il D.M. 27.9.95 del Direttore Generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (in G.U. n.266 del 14.11.95) integra il DM del 26.7.1995 per quanto attiene le navi da pesca adibite agli impianti di acquacoltura in mare. Il decreto di cui sopra stabilisce all'art.1 che "le unita', gia' munite della licenza per l'esercizio dell'attivita' di pesca costiera (ravvicinata - locale), possono a richiesta dell'interessato, essere autorizzate ad esercitare l'attivita' di pesca in un impianto di acquacoltura. C.4)-Normativa sul fermo temporaneo o biologico delle navi adibite alla pesca mediterranea e alla pesca costiera. La normativa sul fermo temporaneo o biologico delle navi adibite alla pesca mediterranea e alla pesca costiera e' formulata, anno per anno, ad iniziare dal 1987, con decreti-legge, spesso reiterati, e, quindi, convertiti in legge. Ai decreti-legge e alle leggi di conversione seguono i decreti ministeriali di applicazione, a suo tempo di compe- tenza del Ministro della Marina Mercantile, poi del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, e ora del Ministero per le politiche agricole. Tali disposizioni prescrivono che durante il periodo di fermo temporaneo o biologico le navi da pesca interessate dal fermo stesso non possono essere poste in disarmo da chi le gestisce, onde i relativi equipaggi al momento del fermo restano imbarcati, con iscrizione sul ruolo o sul ruolino di equipaggio, a tutti gli effetti, tra i quali si evidenzia l'obbligo dell'armatore a corrispondere all'equipaggio il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro e ad assolvere per l'equipaggio stesso l'obbligo delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. A ciascun membro dell'equipaggio, compreso l'armatore o il proprietario-armatore facente parte dell'equipaggio, viene erogata dalla competente Autorita' marittima un'appo- sita indennita' giornaliera, che attualmente e' pari a 40.000 giornaliere per le unita' fino a 25 tonnellate di stazza lorda e a 30.000 per le altre unita'. Tale disciplina, introdotta come sopra indicato nel 1987 con DL 21.3.87, n.102, reiterato prima con DD.LL. 200 e 296 e poi con DL n.386/87, convertito in legge 19.11.87, n.471, completata dai decreti ministeriali di applicazione del 9.7.87, del 27.7.87, n.331 e del 25.9.87, e' rimasta sostanzialmente invariata nel corso degli anni, per quanto interessa il profilo previdenziale, assumendo peraltro una sempre piu' chiara ed espressa formulazione. Per quanto concerne l'anno 1995, il fermo temporaneo, ormai specificato quale fermo biologico, e' stato discipli- nato dal DL 14.7.95, n.281 (in G.U. n.165 del 17.7.95), reiterato con DL 18.9.95, n.380 (in G.U.n.218 del 18.9.95), con DL 18.11.1995, n.485 (in G.U. n.270 del 18.11.95) e con DL 16.1.96, n.16 (in G.U. n.14 del 18.1.96), convertito nella legge 28.2.96, n.107, nonche' dal DM 20.7.95 (in G.U. n.180 del 3.8.95). Per il 1996, il fermo temporaneo o biologico della pesca marittima e' stato disposto con DL 8.7.96, n.353 (in G.U. n.158 dell'8.7.96), reiterato con DL 6.9.96, n.463 (in G.U. n.210 del 7.9.96) e con Dl 23.10.96, n.552 (in G.U. n.249 del 23.10.96), convertito in legge 20.12.96, n.642 (in G.U. n.299 del 21.12.96), le cui modalita' tecniche di attuazione sono state specificate, nell'ordine, con DM 15.7.96 (in G.U. n.174 del 26.7.96), DM 1.8.96 (in G.U. n.191 del 16.8.96) e con DM 9.10.96 (in G.U. n.269 del 16.11.96). Per il 1997, il fermo biologico della pesca e' stato disposto e disciplinato, nell'ordine, con DL 19.5.1997, n.130 (in G.U. n.115 del 20.5.97), seguito dal DM 4.6.1997 (in G.U. n.162 del 14.7.97) e dalla legge 16.7.97, n.128 (in G.U. n.167 del 19.7.97), di conversione del citato DL n.130. C.5)-Iniziative di pesca turismo. La legge 10.2.92, n.165 (in G.U. n.48 del 27.2.92), che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 17.2.82, n.41, ha introdotto nella legge stessa l'art.27-bis, che, sotto la rubrica "Iniziative di pesca-turismo", cosi' dispone: "1.Sulle navi da pesca puo' essere autorizzato, nel periodo 1 maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico- ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che: a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equi- paggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assi- curi le massime condizioni di sicurezza della navigazione; b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio; c) ogni persona sia di eta' superiore agli anni quat- tordici." "2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unita' da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'auto- rizzazione stessa tutte le condizioni e le modalita' neces- sarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa." La predetta norma ha trovato attuazione con DM 19.6.1992 (pubblicato sulla G.U. n.150 del 27.6.92 ed entrato in vigore in data 28.6.92). C.6)-Operativita' delle navi adibite alla pesca marittima. Con Decreto Ministeriale 16 gennaio 1990 (in G.U. n.18 del 23 gennaio 1990) sono stati determinati, in via speri- mentale, nuovi limiti delle distanze dalla costa entro le quali esercitare la pesca costiera locale e la pesca co- stiera ravvicinata, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso (24 gennaio 1990). Per la pesca costiera locale detti limiti sono stati portati da 6 a 12 miglia. Per la pesca costiera ravvicinata i limiti sono stati elevati da 20 a 30 miglia, a condizione che la nave da pesca adibita alla pesca costiera ravvicinata fosse di stazza lorda pari o superiore alle 30 tonnellate. Negli anni successivi dal 1991 al 1994, detta disposi- zione e' stata prorogata, sempre con Decreto Ministeriale, elevando, nel 1994, il limite della pesca costiera ravvici- nata fino a 40 miglia dalla costa nazionale. L'art.2 del DL 30.9.1994, n.561, convertito in legge 30.11.1994, n.655 (v. testo coordinato in G.U. n.280 del 30.11.1994), ha introdotto in via definitiva, per la pesca costiera ravvicinata, il limite delle 40 miglia. Pertanto, mentre per l'esercizio della "pesca costiera ravvicinata" il limite e' stato elevato definitivamente da 20 a 40 miglia dalla costa, per effetto della legge sopra richiamata, per l'esercizio della "pesca costiera locale", viceversa, il limite delle 12 miglia dalla costa nazionale seguita ad essere determinato, periodicamente e in via sperimentale, con decreto ministeriale. In proposito, si segnala da ultimo il DM 11.3.97 (in G.U. n.108 del 12.5.97), che ha prorogato, a tutto il 31.12.1997, l'esercizio della "pesca costiera locale" fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (NOTA) L'espressione "rapporto di lavoro dipendente" conte- nuta nella circolare ministeriale viene utilizzata non nell'accezione giuslavoristica, ma nel significato proprio del lavoro prestato dal socio-lavoratore in forma atipica- mente subordinata in adempimento del patto sociale.