950717 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 198 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI. CHIARIMENTI. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 13 luglio 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 198 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI. CHIARIMENTI. SOMMARIO. Indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti in caso di possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio; durata della prestazione; indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e con requisiti normali ai lavoratori assunti con contratto part-time verticale. 1 - Diritto all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti nel caso di possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio. Sono stati formulati dalle SAP numerosi quesiti concernenti i criteri da seguire per la definizione delle domande di indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, avanzate da lavoratori in possesso del requisito contributivo, di cui all'art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, stabilito per l'indennita' ordinaria con requisiti normali (52 contributi settimanali nel biennio). Al riguardo si fa presente che l'art 3, comma 4, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, ha interpretato l'art. 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, nel senso che "il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalita' previsti per l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziche' entro i termini e secondo le modalita' previsti per l'indennita' con requisiti normali...". Dalla norma interpretativa succitata discende, quindi, che i lavoratori che facciano valere il requisito normale per la disoccupazione e che nel corso dell'anno di riferimento non ne abbiano avanzato domanda, hanno diritto all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti in presenza degli specifici requisiti stabiliti per tale ultima prestazione. Tenuto conto di quanto sopra detto, si precisa che, nel caso di lavoratori la cui domanda di disoccupazione con requisiti normali sia stata regolarmente presentata e accolta, non possono considerarsi esistenti i presupposti per poter riconoscere anche il diritto all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. 2 - Durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Con circolare n. 139 del 20 giugno 1988 e' stato disposto, al punto C - 4 a), che "in presenza di periodi indennizzabili nel corso dell'anno 1987 con prestazioni previdenziali ovvero non indennizzabili a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (periodi di servizio militare di leva ed assimilati, di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ecc.) i periodi medesimi dovranno essere detratti prendendo a riferimento il parametro 365 (e cioe' dall'intero anno solare), fermi restando ovviamente gli specifici limiti espressamente indicati dalla norma in esame". Al riguardo si precisa che si deve fare riferimento al parametro 365 in tutti i casi in cui gli interessati possano far valere giornate non indennizzabili (tali devono considerarsi le domeniche, le festivita' infrasettimanali e quelle non lavorate, siano state o no retribuite, rientranti nell'arco temporale di durata del rapporto di lavoro, nonche' le giornate di ferie) ovvero comunque indennizzate con prestazioni previdenziali diverse dalla disoccupazione e, quindi, anche quelle indennizzate a titolo di malattia, di infortunio, ecc. 3 - Indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti e con requisiti normali ai lavoratori assunti con contratto part-time verticale. In ordine a quesiti avanzati da alcune Sedi sulla possibilita' di erogare l'indennita' ordinaria di disoccupazione a lavoratori che svolgono attivita' con contratto di lavoro part-time verticale si precisa che non si ritengono sussistenti le condizioni per l'indennizzabilita' dei periodi di inattivita' in quanto i lavoratori in questione: - concentrano la propria attivita' in alcuni mesi dell'anno (ovvero in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana); - vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, con tutti i benefici ad esso connessi, ivi compresi anche eventuali miglioramenti economici e/o normativi, che intervengano nei periodi in cui non prestano lavoro effettivo. Si aggiunge che i periodi di sospensione dal lavoro sono contrattualmente predefiniti in conseguenza di una discrezionale distribuzione dell'orario lavorativo in determinati archi di tempo e che il criterio della non indennizzabilita' e' stato costantemente seguito anche nelle decisioni di ricorsi e di provvedimenti di sospensione di decisioni dei Comitati Provinciali da parte degli Organi centrali dell'Istituto. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO