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950717
DIREZIONE CENTRALE
 PRESTAZIONI
 TEMPORANEE
Circolare n. 198
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA
CON REQUISITI RIDOTTI. CHIARIMENTI.
DIREZIONE CENTRALE
 PRESTAZIONI
 TEMPORANEE
Roma, 13 luglio 1995   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 198       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                          PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA
         CON REQUISITI RIDOTTI. CHIARIMENTI.
SOMMARIO. Indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti ridotti in caso di possesso del requisito dell'anno
di contribuzione nel biennio; durata della prestazione;
indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti
e con requisiti normali ai lavoratori assunti con contratto
part-time verticale.
1 - Diritto all'indennita' ordinaria di disoccupazione con
    requisiti ridotti  nel caso  di possesso del requisito
    dell'anno di contribuzione nel biennio.
          Sono stati formulati dalle SAP numerosi quesiti
concernenti i criteri da seguire per la definizione delle
domande di indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti, avanzate da lavoratori in
possesso del requisito contributivo, di cui all'art. 19 del
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, stabilito per l'indennita'
ordinaria con requisiti normali (52 contributi settimanali
nel biennio).
          Al riguardo si fa presente che l'art 3, comma 4,
del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla legge 1
giugno 1991, n. 169, ha interpretato l'art. 7, comma 3, della
legge 20 maggio 1988, n. 160, nel senso che "il diritto alle
prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei
lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di
contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato
domanda entro i termini e secondo le modalita' previsti per
l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
ridotti, anziche' entro i termini e secondo le modalita'
previsti per l'indennita' con requisiti normali...".
          Dalla norma interpretativa succitata discende,
quindi, che i lavoratori che facciano valere il requisito
normale per la disoccupazione e che nel corso dell'anno di
riferimento non ne abbiano avanzato  domanda,  hanno  diritto
all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
ridotti in presenza degli specifici requisiti stabiliti per
tale ultima prestazione.
          Tenuto conto di quanto sopra detto, si precisa che,
nel caso di lavoratori la cui domanda di disoccupazione con
requisiti normali sia stata regolarmente presentata e
accolta, non possono considerarsi esistenti i presupposti per
poter riconoscere anche il diritto all'indennita' ordinaria
di disoccupazione con requisiti ridotti.
2 - Durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con
    requisiti ridotti.
          Con circolare n. 139 del 20 giugno 1988 e' stato
disposto, al punto C - 4 a), che "in presenza di periodi
indennizzabili nel corso dell'anno 1987 con prestazioni
previdenziali ovvero non indennizzabili a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(periodi di servizio militare di leva ed assimilati, di
astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e
puerperio, ecc.) i periodi medesimi dovranno essere detratti
prendendo a riferimento il parametro 365 (e cioe' dall'intero
anno solare), fermi restando ovviamente gli specifici limiti
espressamente indicati dalla norma in esame".
          Al riguardo si precisa che si deve fare riferimento
al parametro 365 in tutti i casi in cui gli interessati
possano far valere giornate non indennizzabili (tali devono
considerarsi le domeniche, le festivita' infrasettimanali e
quelle non lavorate, siano state o no retribuite, rientranti
nell'arco temporale di durata del rapporto di lavoro, nonche'
le giornate di ferie) ovvero comunque indennizzate con
prestazioni previdenziali diverse dalla disoccupazione e,
quindi, anche quelle indennizzate a titolo di malattia, di
infortunio, ecc.
3 - Indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  con  requisiti
    ridotti e con requisiti normali ai lavoratori assunti con
    contratto part-time verticale.
          In ordine a quesiti avanzati da alcune Sedi sulla
possibilita' di erogare l'indennita' ordinaria di
disoccupazione a lavoratori che svolgono attivita' con
contratto di lavoro part-time verticale si precisa che non si
ritengono sussistenti le condizioni per l'indennizzabilita'
dei periodi di inattivita' in quanto i lavoratori in
questione:
- concentrano la propria attivita'  in alcuni mesi  dell'anno
  (ovvero  in alcune  settimane   del mese o in alcuni giorni
  della settimana);
- vengono assunti  con contratto  a tempo  indeterminato, con
  tutti  i benefici  ad esso  connessi,  ivi  compresi  anche
  eventuali  miglioramenti   economici  e/o  normativi,   che
  intervengano  nei  periodi  in  cui  non  prestano   lavoro
  effettivo.
     Si aggiunge che i periodi  di sospensione  dal lavoro
sono contrattualmente predefiniti in conseguenza di una
discrezionale distribuzione dell'orario lavorativo in
determinati archi di tempo e che il criterio della non
indennizzabilita' e' stato costantemente seguito anche nelle
decisioni di ricorsi e di provvedimenti di sospensione di
decisioni dei Comitati Provinciali da parte degli Organi
centrali dell'Istituto.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO