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Versione Testuale
970225
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970219
Circolare n. 38
AI  DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI  COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
    E PERIFERICI DEI RAMI
    PROFESSIONALI
AL  COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
    E PRIMARI MEDICO LEGALI
    e, per conoscenza
AL  PRESIDENTE
AI  CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL  PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
    CONSIGLIO DI VIGILANZA
AI  PRESIDENTI DEI COMITATI
    AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
    E CASSE
AI  PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI  PRESIDENTI DEI COMITATI
    PROVINCIALI
Contribuzione agricola, Aliquote e Riduzioni
contributive.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 19 febbraio 1997  AI  DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 38         AI  COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                        AL  COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                            E PRIMARI MEDICO LEGALI
                            e, per conoscenza
                        AL  PRESIDENTE
                        AI  CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL  PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                            CONSIGLIO DI VIGILANZA
                        AI  PRESIDENTI DEI COMITATI
                            AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
                            E CASSE
                        AI  PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI  PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
Oggetto: Contribuzione agricola, Aliquote e Riduzioni
         contributive.
SOMMARIO
L'aliquota del contributo dovuto dalle aziende agricole al
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ha subito modifiche a
decorrere dall'1.1.97.
Ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2  del d.l. 31.1.97 n.11
(G.U. 31.1.97, serie generale n.25)risultano altresi'
variate le misure delle riduzioni previste per le aziende
ubicate nei territori montani, nelle zone svantaggiate e nel
Mezzogiorno.
INDICE
1.Aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
2.Riduzioni contributive dei territori montani e zone
  svantaggiate
3.Riduzioni contributive del Mezzogiorno
4.Agevolazioni contributive per zone montane svantaggiate e
  Mezzogiorno, periodo 1.10.94-30.6.95
5.Fiscalizzazione Centro-Nord
6.Contratti di formazione-lavoro
7.Minimale di retribuzione
8.Aliquota ex-art.3 ter l.14.11.92 n.438
9.Contributo di solidarieta' al S.S.N.
1)Aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
  Il contributo dovuto dalle aziende agricole per la
  manodopera occupata nel primo trimestre del corrente anno
  e' determinato con l'aliquota del 22,39%. L'aliquota
  posta a carico dei datori di lavoro e dei concedenti dei
  rapporti di compartecipazione familiare e di piccola
  colonia ha subito infatti l'aumento di 0,04 punti
  percentuali a decorrere dall' 1.1.97.
  Per le aziende coltivatrici dirette e le cooperative
  agricole assuntrici di manodopera l'aumento e' pari a
  0,50 punti percentuali.
  In merito si fa presente che a seguito della mancata
  conversione in legge del d.l. n. 499 del 24.9.96, che
  all'art. 6 disciplinava lo scaglionamento dell'aumento
  contributivo verificatosi in applicazione del d.m.
  21.2.96, l'Istituto ha reso noto con messaggio n. 25893
  del 30.1.97 che le aliquote saranno applicate tenendo
  conto della gradualita' prevista dalla predetta norma. La
  decisione e' stata adottata in considerazione del fatto
  che e' attualmente all'esame del Parlamento il disegno di
  legge n. 2797 avente per oggetto "Norme in materia
  previdenziale ed assistenziale", che ripropone
  all'art. 5, le disposizioni di cui all'art. 6 del
  citato decreto legge 499.
  Ne consegue che per l'aliquota del Fondo Pensioni
  Lavoratori Dipendenti  concernenti gli operai
  delle aziende agricole rimane tuttora  valido quanto
  precisato nella circolare 26 giugno 96 n.133, pag.3,II
  alinea, pertanto alla generalita' delle imprese agricole
  si applichera' l'incremento complessivo dello 0,04% con
  decorrenza 1.1.97, mentre alle cooperative agricole ed
  alle aziende CD/CM l'incremento complessivo - pari
  all'1,02% - si applichera' in ragione dello 0,50% con
  cadenza biennale dall'1.1.97, per cui l'ultimo aumento -
  pari allo 0,02% - decorrera' dall'1.1.2001.
  Tuttavia va ribadito che qualora non intervenga il
  perfezionamento legislativo della fattispecie sopra
  delineata, si provvedera' alla rideterminazione
  contributiva applicando l'intero aumento con effetto dal
  25.11.96, tenuto conto che il d.l. 499/96 e' venuto a
  scadenza il 24.11.96.
  A tale riguardo si rammenta che la legge 28.11.96 n.608
  ha fatto salvi gli atti, i provvedimenti adottati, gli
  effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
  sulla base dei decreti legge nn. 166,295,396 e 499 del
  1996.
  Al fine di consentire l'immediata conoscenza e
  applicazione delle aliquote valevoli dal 1  gennaio 97 si
  trasmettono in allegato i prospetti aggiornati
  concernenti le aliquote per ciascuna voce contributiva e
  con le ripartizioni a carico dell'azienda e del
  lavoratore (all.1).
2)Riduzioni contributive dei territori montani e zone
  svantaggiate
  Il decreto legge 31 gennaio 1997 n.11 ha disposto al
  comma 2 dell'art. 11: "le misure previste dall'art.11
  comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n.537, dei premi
  e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed
  assistenziali, dai datori di lavoro agricolo per il
  proprio personale dipendente, occupato a tempo
  indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto
  trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno
  1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori
  montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e di 10 punti
  percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate
  ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977,
  n. 984".
  In applicazione delle disposizioni contenute nella citata
  norma le riduzioni dei contributi dovuti dai datori di
  lavoro risultano modificate con decorrenza 1.10.96 e
  specificatamente passano nel 4 trimestre 96 e nel 1  del
  97 dal 70% al 75% per i territori montani e dal 40% al
  50% per le zone svantaggiate.
  Nei prospetti allegati sono riportate le riduzioni e le
  aliquote dovute per effetto della predetta normativa.
  (all.da 2 a 6). Come si evince dall'allegato 6 le
  aliquote valevoli dal 1 aprile 97, tornano ad essere
  quelle gia' previste dall'art. 11, comma 27, l.537 del
  24.12.93.
3)Riduzioni contributive del Mezzogiorno
  Anche in materia di agevolazioni contributive per le
  aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, il citato
  decreto-legge n.11/97 ha introdotto nuove disposzioni;
  infatti l'art.11, c.1, stabilisce che "La riduzione
  contributiva di cui all'art.14, comma 1, della legge
  1  marzo 1986, n.64, e successive modificazioni ed
  integrazioni, e' rideterminata per la rata relativa al
  quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per
  cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa
  al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione
  e' fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e
  per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed
  opera per le aziende ubicate nelle Regioni Campania,
  Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle
  predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui
  all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre
  1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
  7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e
  integrazioni." La norma ha ripristinato per gli anni
  97,98 e 99 il beneficio della riduzione contributiva che
  era venuto a cessare con la data del 31.12.96 per lo
  spirare del termine decennale previsto dall'art. 1 della
  legge 29.2.88 n. 48. Nel contempo ha modificato la misura
  dell'agevolazione da valere per il IV trimestre dell'anno
  1996, elevandola al 60% in luogo del 20% di cui alla
  legge n.537/93, cosi' come indicato nella circ. n. 133/96.
  Si fa presente che la predetta riduzione si applica anche
  per la rata relativa al 1  trimestre dell'anno in corso.
  Per quanto riguarda i residui trimestri dell'anno 97 e la
  contribuzione relativa ai successivi anni 98 e 99
  l'agevolazione e' fissata nella misura del 40%.
  Si pone l'attenzione sul fatto che lo stesso d.l. n.11/97
  ha modificato la norma concernente i destinatari delle
  agevolazioni. Difatti a decorrere dal 1  aprile 97, il
  beneficio e' riconosciuto soltanto alle aziende ubicate
  nelle Regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria,
  Sicilia e Sardegna.
  Le imprese per mantenere il diritto alle agevolazioni
  contributive in esame non devono incorrere in alcuna
  delle violazioni previste dall'art. 6 commi 9 e 13 del
  d.l. 9/10/89 n. 338, convertito nella legge 7/12/89 n.
  389. Le riduzioni non spettano, pertanto, per i
  lavoratori che:
a)non siano stati denunciati agli Istituti previdenziali;
b)siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro
  inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con
  retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1,
  comma 1, l.7/12/89 n. 389;
c)siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a
  quelle previste dal precitato art. 1, comma 1.
  Inoltre le aziende non hanno diritto alle agevolazioni,
  ai sensi del comma 13, art.6 l.338/89, allorquando nei
  confronti dei titolari o rappresentanti legali siano
  accertate definitivamente violazioni di legge poste a
  tutela dell'ambiente.
  Per la misura delle riduzioni e le aliquote valevoli per
  le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, si
  rimanda alla lettura degli allegati prospetti (All.da 2 a
  6).
4)Agevolazioni contributive per zone montane svantaggiate e
  Mezzogiorno, periodo 1.10.94-30.6.95
  Le riduzioni contributive previste dai commi 27 e 28
  dell'art.11 della l.24.12.93 n.537, nelle misure fissate
  alla data dell'1.10.94 e differite alla data del 30.6.95,
  si possono considerare valide ed efficaci in via
  definitiva.
  Difatti la l.23.12.96 n. 649, all'art.1, c.2, ha sancito
  che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
  sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
  giuridici sorti sulla base dei decreti legge 23.12.95
  n.547, 26.2.96 n.78, 26.4.96 n. 214 decaduti per la loro
  mancata conversione in legge.
  A tale riguardo si rammenta che i sopra citati
  provvedimenti normativi avevano previsto il differimento
  dei termini dal 1 .10.94 al 30.6.95.
5)Fiscalizzazione Centro-Nord
  Le aziende ubicate nei territori del
  Centro-Nord usufruiscono della riduzione di 4,90 punti
  percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al
  servizio sanitario nazionale, nonche' dell'esonero dal
  versamento dei contributi dovuti per l'assicurazione
  contro la tubercolosi (0,01) e per il finanziamento del
  soppresso ENAOLI (0,01). (cfr. circ. n.150 del 18 luglio
  1996).
  Consegue da quanto precede che, anche per l'anno 1997,
  dal complesso delle aliquote dei contributi dovuti dai
  datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione
  (territori del Centro Nord) saranno detratti 4,92 punti
  percentuali.
  Per quanto riguarda i destinatari delle agevolazioni in
  esame, si ritiene che con decorrenza 1  aprile 97
  abbiano diritto alla riduzione di 4,92 punti anche le
  aziende ubicate nei territori che per effetto dell'art.
  11 comma  2 del 31 gennaio 97 n.11 non hanno piu' titolo
  ai benefici  di cui al precitato punto 3.
  Ad ogni buon fine si fa riserva di fornire ulteriori
  disposizioni in attesa delle determinazioni del Ministero
  del Lavoro e della Previdenza Sociale, al quale e' stato
  richiesto apposito parere.
  Si rammenta, inoltre, che sono esclusi dal predetto
  beneficio i datori di lavoro che fruiscono delle
  riduzioni contributive di cui ai precitati punti 2 e 3.
6)Contratti di formazione-lavoro
  A seguito dell'aumento nella misura del 3,9% dell'indice
  del costo della vita, i contributi settimanali dovuti
  per l'anno 1997 dai datori di lavoro agricolo operanti
  nei territori del Mezzogiorno per gli operai assunti con
  contratto di formazione e lavoro risultano cosi'
  determinati:
  Fondo pensioni contributo base   L.   138
  Fondo pensioni adeguamento       L. 4.420
  TBC contributo integrativo       L.   130
  CUAF                             L.    60
  Contrib. Malattia                L.   240
  Maternita'                       L.    32
  Infortuni                        L.   216
                                            TOTALE L. 5.236
  Trattasi, come si e' rilevato, di contributi settimanali,
  il cui importo giornaliero si ottiene dividendo per sei
  il totale riportato nel prospetto.
  L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assunti
  con contratto di formazione lavoro e' pari a quella
  prevista per gli altri operai (cfr. prospetti allegati).
7)Minimale di retribuzione
  Si rammenta che, per effetto della rivalutazione annuale
  prevista dal 2  comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981
  n. 537, il limite minimo di retribuzione giornaliera da
  valere per l'anno 1997, ai fini dell'imposizione dei
  contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo
  indeterminato e' pari a L.57.960.
8)Aliquota ex-art. 3 ter l.14/11/92 n.438
  Per il contributo posto a carico degli operai a tempo
  indeterminato si fa presente che l'aliquota aggiuntiva di
  un punto percentuale, di cui all'art. 3 ter della legge
  14/11/1992 n. 438, deve essere applicata sulle quote di
  retribuzione eccedenti l'importo annuo di L.63.054.000,
  corrispondenti a L.5.255.000 mensili.
9)Contributo di solidarieta' al S.S.N.
  Si fa presente, infine, che il contributo di solidarieta'
  attualmente pari allo 0,80% per la quota a carico del
  lavoratore ed al 3,80% per la quota a carico del datore
  di lavoro, deve essere applicato, sulla parte di
  retribuzione eccedente L.40.000.000 annue, fino al limite
  di L.150.000.000 annue, per effetto di quanto disposto
  dall'art. 8 c.19 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
                                          Allegato n. 1
     OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO DETERMINATO
         Aliquote contributive in vigore dall'1.1.97
              OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
                   Totali e ripartizioni
                     (in % sui salari)
                                  a carico  a carico
Voci contributive     Totale      azienda   lav.re
Fondo pen.ni
lav.ri dipendenti (1)  22,39       16,35     6,04
-quota base             0,11        0,11
Assist. malattia        0,20        0,20
Asili Nido              0,10        0,10
Ass. inf. lav.          9           9
Addiz. As. Inf. Lav.    1,8         1,8
Ass. disoc.ne (2)       2,75        2,75
Contr. prest. SSN      10,60        9,60     1,00
CIS operai agr.li (3)   1,50        1,50
Contr. prest.
econ. malattia          0,683       0,683
Ass. TBC                0,01        0,01
Tutela lav. madri       0,23        0,23
Ass.za orfani lav.      0,01        0,01
Assegni familiari (4)   0,43        0,43
Fondo gar. fine
rapp. OTI               0,20        0,20
TOTALE                 50,013      42,973    7,04
              OPERAI A TEMPO DETERMINATO
                 Totali e ripartizioni
                    (in % sui salari)
                                a carico     a carico
Voci contributive     Totale     azienda      lav.re
Fondo pen.ni
lav.ri dipendenti (1)  22,39      16,35      6,04
-quota base             0,11       0,11
Assist. malattia        0,20       0,20
Asili Nido              0,10       0,10
Ass. inf. lav.          9          9
Addiz. As. Inf. Lav.    1,8        1,8
Ass. disoc.ne (2)       2,75       2,75
Contr. prest. SSN      10,60       9,60       1,00
CIS operai agr.li (3)   1,50       1,50
Contr. prest.
econ. malattia          0,683      0,683
Ass. TBC                0,01       0,01
Tutela lav. madri       0,23       0,23
Ass.za orfani lav.      0,01       0,01
Assegni familiari (4)   0,43       0,43
TOTALE                 49,813     42,773      7,04
NOTE:
1) Per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici
di manodopera l'aliquota dovuta al F.P.L.D. e' pari al
21,87% (di cui il 15,83% a carico dell'azienda ed il 6,04%
del lavoratore)
Le aliquote totali ammontano pertanto per le predette
cooperative al 49,073% per gli OTI ed al 48,873% per gli
OTD, mentre per le aziende CD/CM risultano pari al 47,573%
per gli OTI ed al 47,373% per gli OTD.
E' prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei
lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima
fascia di retribuzione pensionabile (L. 63.054.000 annue per
il 1997 corrispondenti a L. 5.255.000 mensili) ai sensi
dell'art. 3 ter della legge n. 438 del 14.11.1992 (cfr.circ.
n.23/97).
2) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupa-
zione non e' dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da
organismi consorziali.
I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari
immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore con-
tributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio,
pari allo 0,50 e posto a carico dei lavoratori interessati.
3) Dal pagamento del contributo Cassa Integrazione Salari
sono escluse le aziende condotte da coltivatori diretti ed i
concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a
piccola colonia.
4) L'aliquota per assegni familiari e' ridotta allo 0,01%
per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da
coltivatori diretti ed a carico di coloni e mezzadri e
cooperative agricole.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da
cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione,
i contributi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e per gli assegni familiari sono dovuti
secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da
imprese industriali.
                                       Allegato n. 2
              RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DALL'1.10.96
               T.ri Montani   Z. Svantaggiate   Mezzogiorno
Riduzione           75%             50%             60%
Dovuto              25%             50%             40%
                                            Allegato n. 3
               RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DALL'1.4.97
           T.ri Montani   Z. Svantaggiate   Mezzogiorno (5)
Riduzione       70%             40%             40%
Dovuto          30%             60%             60%
5) A norma dell'art. 11 comma 1 del d.l. n. 11 del 31.1.97,
le agevolazioni per i territori del Mezzogiorno si applicano
a decorrere dall'1.4.97 alle aziende ubicate nelle Regioni
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Le predette agevolazioni continueranno ad applicarsi per gli
anni 1998 e 1999 e cessano al 31.12.99.
                                         Allegato n. 4
            Totale aliquote contributive dall'1.10.96
                    RIEPILOGO COMPLESSIVO (6)
Tipo di
contribuzione                  OTI               OTD
Ordinaria                    42,933             42,733
Con fiscalizzazione
Centro-Nord                  38,013             37,813
Con fiscalizzazione
Mezzogiorno                  17,174             17,094
Zone montane                 10,734             10,684
Zone svantaggiate            21,467             21,367
6) Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle
aziende. Per ottenere l'intera aliquota occorre naturalmente
aggiungere per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04
punti di pertinenza dei lavoratori.
                                         Allegato n. 5
            Totale aliquote contributive dall'1.1.97
                    RIEPILOGO COMPLESSIVO (7)
Tipo di
contribuzione                  OTI               OTD
Ordinaria                    42,973             42,773
Con fiscalizzazione
Centro-Nord                  38,053             37,853
Con fiscalizzazione
Mezzogiorno                  17,190             17,110
Zone montane                 10,744             10,694
Zone svantaggiate            21,487             21,387
7) Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle
aziende. Per ottenere l'intera aliquota occorre naturalmente
sommare per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04
punti di pertinenza dei lavoratori.
                                        Allegato n. 6
            Totale aliquote contributive dall'1.4.97
                    RIEPILOGO COMPLESSIVO (8)
Tipo di
contribuzione                  OTI               OTD
Ordinaria                    42,973             42,773
Con fiscalizzazione
Centro-Nord                  38,053             37,853
Con fiscalizzazione
Mezzogiorno                  25,784             25,664
Zone montane                 12,892             12,832
Zone svantaggiate            25,784             25,664
8)Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle
aziende. Per ottenere l'intera aliquota occorre naturalmente
aggiungere per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04
punti di pertinenza dei lavoratori.