970225 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970219 Circolare n. 38 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Contribuzione agricola, Aliquote e Riduzioni contributive. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 19 febbraio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 38 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: Contribuzione agricola, Aliquote e Riduzioni contributive. SOMMARIO L'aliquota del contributo dovuto dalle aziende agricole al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ha subito modifiche a decorrere dall'1.1.97. Ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 del d.l. 31.1.97 n.11 (G.U. 31.1.97, serie generale n.25)risultano altresi' variate le misure delle riduzioni previste per le aziende ubicate nei territori montani, nelle zone svantaggiate e nel Mezzogiorno. INDICE 1.Aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 2.Riduzioni contributive dei territori montani e zone svantaggiate 3.Riduzioni contributive del Mezzogiorno 4.Agevolazioni contributive per zone montane svantaggiate e Mezzogiorno, periodo 1.10.94-30.6.95 5.Fiscalizzazione Centro-Nord 6.Contratti di formazione-lavoro 7.Minimale di retribuzione 8.Aliquota ex-art.3 ter l.14.11.92 n.438 9.Contributo di solidarieta' al S.S.N. 1)Aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti Il contributo dovuto dalle aziende agricole per la manodopera occupata nel primo trimestre del corrente anno e' determinato con l'aliquota del 22,39%. L'aliquota posta a carico dei datori di lavoro e dei concedenti dei rapporti di compartecipazione familiare e di piccola colonia ha subito infatti l'aumento di 0,04 punti percentuali a decorrere dall' 1.1.97. Per le aziende coltivatrici dirette e le cooperative agricole assuntrici di manodopera l'aumento e' pari a 0,50 punti percentuali. In merito si fa presente che a seguito della mancata conversione in legge del d.l. n. 499 del 24.9.96, che all'art. 6 disciplinava lo scaglionamento dell'aumento contributivo verificatosi in applicazione del d.m. 21.2.96, l'Istituto ha reso noto con messaggio n. 25893 del 30.1.97 che le aliquote saranno applicate tenendo conto della gradualita' prevista dalla predetta norma. La decisione e' stata adottata in considerazione del fatto che e' attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 2797 avente per oggetto "Norme in materia previdenziale ed assistenziale", che ripropone all'art. 5, le disposizioni di cui all'art. 6 del citato decreto legge 499. Ne consegue che per l'aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti concernenti gli operai delle aziende agricole rimane tuttora valido quanto precisato nella circolare 26 giugno 96 n.133, pag.3,II alinea, pertanto alla generalita' delle imprese agricole si applichera' l'incremento complessivo dello 0,04% con decorrenza 1.1.97, mentre alle cooperative agricole ed alle aziende CD/CM l'incremento complessivo - pari all'1,02% - si applichera' in ragione dello 0,50% con cadenza biennale dall'1.1.97, per cui l'ultimo aumento - pari allo 0,02% - decorrera' dall'1.1.2001. Tuttavia va ribadito che qualora non intervenga il perfezionamento legislativo della fattispecie sopra delineata, si provvedera' alla rideterminazione contributiva applicando l'intero aumento con effetto dal 25.11.96, tenuto conto che il d.l. 499/96 e' venuto a scadenza il 24.11.96. A tale riguardo si rammenta che la legge 28.11.96 n.608 ha fatto salvi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge nn. 166,295,396 e 499 del 1996. Al fine di consentire l'immediata conoscenza e applicazione delle aliquote valevoli dal 1 gennaio 97 si trasmettono in allegato i prospetti aggiornati concernenti le aliquote per ciascuna voce contributiva e con le ripartizioni a carico dell'azienda e del lavoratore (all.1). 2)Riduzioni contributive dei territori montani e zone svantaggiate Il decreto legge 31 gennaio 1997 n.11 ha disposto al comma 2 dell'art. 11: "le misure previste dall'art.11 comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n.537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984". In applicazione delle disposizioni contenute nella citata norma le riduzioni dei contributi dovuti dai datori di lavoro risultano modificate con decorrenza 1.10.96 e specificatamente passano nel 4 trimestre 96 e nel 1 del 97 dal 70% al 75% per i territori montani e dal 40% al 50% per le zone svantaggiate. Nei prospetti allegati sono riportate le riduzioni e le aliquote dovute per effetto della predetta normativa. (all.da 2 a 6). Come si evince dall'allegato 6 le aliquote valevoli dal 1 aprile 97, tornano ad essere quelle gia' previste dall'art. 11, comma 27, l.537 del 24.12.93. 3)Riduzioni contributive del Mezzogiorno Anche in materia di agevolazioni contributive per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, il citato decreto-legge n.11/97 ha introdotto nuove disposzioni; infatti l'art.11, c.1, stabilisce che "La riduzione contributiva di cui all'art.14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n.64, e successive modificazioni ed integrazioni, e' rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione e' fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni." La norma ha ripristinato per gli anni 97,98 e 99 il beneficio della riduzione contributiva che era venuto a cessare con la data del 31.12.96 per lo spirare del termine decennale previsto dall'art. 1 della legge 29.2.88 n. 48. Nel contempo ha modificato la misura dell'agevolazione da valere per il IV trimestre dell'anno 1996, elevandola al 60% in luogo del 20% di cui alla legge n.537/93, cosi' come indicato nella circ. n. 133/96. Si fa presente che la predetta riduzione si applica anche per la rata relativa al 1 trimestre dell'anno in corso. Per quanto riguarda i residui trimestri dell'anno 97 e la contribuzione relativa ai successivi anni 98 e 99 l'agevolazione e' fissata nella misura del 40%. Si pone l'attenzione sul fatto che lo stesso d.l. n.11/97 ha modificato la norma concernente i destinatari delle agevolazioni. Difatti a decorrere dal 1 aprile 97, il beneficio e' riconosciuto soltanto alle aziende ubicate nelle Regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le imprese per mantenere il diritto alle agevolazioni contributive in esame non devono incorrere in alcuna delle violazioni previste dall'art. 6 commi 9 e 13 del d.l. 9/10/89 n. 338, convertito nella legge 7/12/89 n. 389. Le riduzioni non spettano, pertanto, per i lavoratori che: a)non siano stati denunciati agli Istituti previdenziali; b)siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1, l.7/12/89 n. 389; c)siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dal precitato art. 1, comma 1. Inoltre le aziende non hanno diritto alle agevolazioni, ai sensi del comma 13, art.6 l.338/89, allorquando nei confronti dei titolari o rappresentanti legali siano accertate definitivamente violazioni di legge poste a tutela dell'ambiente. Per la misura delle riduzioni e le aliquote valevoli per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, si rimanda alla lettura degli allegati prospetti (All.da 2 a 6). 4)Agevolazioni contributive per zone montane svantaggiate e Mezzogiorno, periodo 1.10.94-30.6.95 Le riduzioni contributive previste dai commi 27 e 28 dell'art.11 della l.24.12.93 n.537, nelle misure fissate alla data dell'1.10.94 e differite alla data del 30.6.95, si possono considerare valide ed efficaci in via definitiva. Difatti la l.23.12.96 n. 649, all'art.1, c.2, ha sancito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 23.12.95 n.547, 26.2.96 n.78, 26.4.96 n. 214 decaduti per la loro mancata conversione in legge. A tale riguardo si rammenta che i sopra citati provvedimenti normativi avevano previsto il differimento dei termini dal 1 .10.94 al 30.6.95. 5)Fiscalizzazione Centro-Nord Le aziende ubicate nei territori del Centro-Nord usufruiscono della riduzione di 4,90 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al servizio sanitario nazionale, nonche' dell'esonero dal versamento dei contributi dovuti per l'assicurazione contro la tubercolosi (0,01) e per il finanziamento del soppresso ENAOLI (0,01). (cfr. circ. n.150 del 18 luglio 1996). Consegue da quanto precede che, anche per l'anno 1997, dal complesso delle aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione (territori del Centro Nord) saranno detratti 4,92 punti percentuali. Per quanto riguarda i destinatari delle agevolazioni in esame, si ritiene che con decorrenza 1 aprile 97 abbiano diritto alla riduzione di 4,92 punti anche le aziende ubicate nei territori che per effetto dell'art. 11 comma 2 del 31 gennaio 97 n.11 non hanno piu' titolo ai benefici di cui al precitato punto 3. Ad ogni buon fine si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni in attesa delle determinazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al quale e' stato richiesto apposito parere. Si rammenta, inoltre, che sono esclusi dal predetto beneficio i datori di lavoro che fruiscono delle riduzioni contributive di cui ai precitati punti 2 e 3. 6)Contratti di formazione-lavoro A seguito dell'aumento nella misura del 3,9% dell'indice del costo della vita, i contributi settimanali dovuti per l'anno 1997 dai datori di lavoro agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro risultano cosi' determinati: Fondo pensioni contributo base L. 138 Fondo pensioni adeguamento L. 4.420 TBC contributo integrativo L. 130 CUAF L. 60 Contrib. Malattia L. 240 Maternita' L. 32 Infortuni L. 216 TOTALE L. 5.236 Trattasi, come si e' rilevato, di contributi settimanali, il cui importo giornaliero si ottiene dividendo per sei il totale riportato nel prospetto. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e' pari a quella prevista per gli altri operai (cfr. prospetti allegati). 7)Minimale di retribuzione Si rammenta che, per effetto della rivalutazione annuale prevista dal 2 comma dell'art. 1 della legge 26/9/1981 n. 537, il limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l'anno 1997, ai fini dell'imposizione dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato e' pari a L.57.960. 8)Aliquota ex-art. 3 ter l.14/11/92 n.438 Per il contributo posto a carico degli operai a tempo indeterminato si fa presente che l'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, di cui all'art. 3 ter della legge 14/11/1992 n. 438, deve essere applicata sulle quote di retribuzione eccedenti l'importo annuo di L.63.054.000, corrispondenti a L.5.255.000 mensili. 9)Contributo di solidarieta' al S.S.N. Si fa presente, infine, che il contributo di solidarieta' attualmente pari allo 0,80% per la quota a carico del lavoratore ed al 3,80% per la quota a carico del datore di lavoro, deve essere applicato, sulla parte di retribuzione eccedente L.40.000.000 annue, fino al limite di L.150.000.000 annue, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 c.19 della legge 24 dicembre 1993 n. 537. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato n. 1 OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO DETERMINATO Aliquote contributive in vigore dall'1.1.97 OPERAI A TEMPO INDETERMINATO Totali e ripartizioni (in % sui salari) a carico a carico Voci contributive Totale azienda lav.re Fondo pen.ni lav.ri dipendenti (1) 22,39 16,35 6,04 -quota base 0,11 0,11 Assist. malattia 0,20 0,20 Asili Nido 0,10 0,10 Ass. inf. lav. 9 9 Addiz. As. Inf. Lav. 1,8 1,8 Ass. disoc.ne (2) 2,75 2,75 Contr. prest. SSN 10,60 9,60 1,00 CIS operai agr.li (3) 1,50 1,50 Contr. prest. econ. malattia 0,683 0,683 Ass. TBC 0,01 0,01 Tutela lav. madri 0,23 0,23 Ass.za orfani lav. 0,01 0,01 Assegni familiari (4) 0,43 0,43 Fondo gar. fine rapp. OTI 0,20 0,20 TOTALE 50,013 42,973 7,04 OPERAI A TEMPO DETERMINATO Totali e ripartizioni (in % sui salari) a carico a carico Voci contributive Totale azienda lav.re Fondo pen.ni lav.ri dipendenti (1) 22,39 16,35 6,04 -quota base 0,11 0,11 Assist. malattia 0,20 0,20 Asili Nido 0,10 0,10 Ass. inf. lav. 9 9 Addiz. As. Inf. Lav. 1,8 1,8 Ass. disoc.ne (2) 2,75 2,75 Contr. prest. SSN 10,60 9,60 1,00 CIS operai agr.li (3) 1,50 1,50 Contr. prest. econ. malattia 0,683 0,683 Ass. TBC 0,01 0,01 Tutela lav. madri 0,23 0,23 Ass.za orfani lav. 0,01 0,01 Assegni familiari (4) 0,43 0,43 TOTALE 49,813 42,773 7,04 NOTE: 1) Per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera l'aliquota dovuta al F.P.L.D. e' pari al 21,87% (di cui il 15,83% a carico dell'azienda ed il 6,04% del lavoratore) Le aliquote totali ammontano pertanto per le predette cooperative al 49,073% per gli OTI ed al 48,873% per gli OTD, mentre per le aziende CD/CM risultano pari al 47,573% per gli OTI ed al 47,373% per gli OTD. E' prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (L. 63.054.000 annue per il 1997 corrispondenti a L. 5.255.000 mensili) ai sensi dell'art. 3 ter della legge n. 438 del 14.11.1992 (cfr.circ. n.23/97). 2) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupa- zione non e' dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali. I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore con- tributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio, pari allo 0,50 e posto a carico dei lavoratori interessati. 3) Dal pagamento del contributo Cassa Integrazione Salari sono escluse le aziende condotte da coltivatori diretti ed i concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia. 4) L'aliquota per assegni familiari e' ridotta allo 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da coltivatori diretti ed a carico di coloni e mezzadri e cooperative agricole. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione, i contributi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per gli assegni familiari sono dovuti secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali. Allegato n. 2 RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DALL'1.10.96 T.ri Montani Z. Svantaggiate Mezzogiorno Riduzione 75% 50% 60% Dovuto 25% 50% 40% Allegato n. 3 RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DALL'1.4.97 T.ri Montani Z. Svantaggiate Mezzogiorno (5) Riduzione 70% 40% 40% Dovuto 30% 60% 60% 5) A norma dell'art. 11 comma 1 del d.l. n. 11 del 31.1.97, le agevolazioni per i territori del Mezzogiorno si applicano a decorrere dall'1.4.97 alle aziende ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le predette agevolazioni continueranno ad applicarsi per gli anni 1998 e 1999 e cessano al 31.12.99. Allegato n. 4 Totale aliquote contributive dall'1.10.96 RIEPILOGO COMPLESSIVO (6) Tipo di contribuzione OTI OTD Ordinaria 42,933 42,733 Con fiscalizzazione Centro-Nord 38,013 37,813 Con fiscalizzazione Mezzogiorno 17,174 17,094 Zone montane 10,734 10,684 Zone svantaggiate 21,467 21,367 6) Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle aziende. Per ottenere l'intera aliquota occorre naturalmente aggiungere per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04 punti di pertinenza dei lavoratori. Allegato n. 5 Totale aliquote contributive dall'1.1.97 RIEPILOGO COMPLESSIVO (7) Tipo di contribuzione OTI OTD Ordinaria 42,973 42,773 Con fiscalizzazione Centro-Nord 38,053 37,853 Con fiscalizzazione Mezzogiorno 17,190 17,110 Zone montane 10,744 10,694 Zone svantaggiate 21,487 21,387 7) Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle aziende. Per ottenere l'intera aliquota occorre naturalmente sommare per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04 punti di pertinenza dei lavoratori. Allegato n. 6 Totale aliquote contributive dall'1.4.97 RIEPILOGO COMPLESSIVO (8) Tipo di contribuzione OTI OTD Ordinaria 42,973 42,773 Con fiscalizzazione Centro-Nord 38,053 37,853 Con fiscalizzazione Mezzogiorno 25,784 25,664 Zone montane 12,892 12,832 Zone svantaggiate 25,784 25,664 8)Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle aziende. Per ottenere l'intera aliquota occorre naturalmente aggiungere per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04 punti di pertinenza dei lavoratori.