Trova in INPS

Versione Testuale
900321
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MALATTIA
E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
Circolare n. 38
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n.  1088.  Rapporto  di
lavoro part-time.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MALATTIA
E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
Roma, 20 febbraio 1988
                            Ai Dirigenti centrali e periferici
                            e, per conoscenza,
Circolare n. 38             Ai Consiglieri di amministrazione
                            Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Art. 4 della legge 14 dicembre 1970, n.  1088.  Rapporto  di
         lavoro part-time.
          Come e' noto, l'art. 4 della legge  14  dicembre  1970,  n.
1088  (1),  stabilisce  l'incompatibilita'  dell'assegno di cura o di
sostentamento,   eventualmente   spettante   agli    assistiti    per
tubercolosi,  con  la  retribuzione  "normale continuativa ed a tempo
pieno".
          In considerazione della  sempre  maggiore  frequenza  della
costituzione  di rapporti di lavoro part-time, disciplinati dall'art.
5 della legge 19 dicembre  1984,  n.  863  (2),  e'  stata  avvertita
l'esigenza  di  valutare  se l'incompatibilita' stabilita dalla norma
richiamata operi anche nel caso  di  concorso  della  prestazione  in
argomento  con  la  retribuzione  derivante  dal  rapporto  di lavoro
sopraindicato.
          Al riguardo, per come noto, la  finalita'  dell'assegno  di
che  trattasi  e'  quella  di  fornire  un  sostegno economico all'ex
tubercolotico la cui capacita' di guadagno risulti ridotta nel limite
legislativamente   previsto,   in  occupazioni  confacenti  alle  sue
attitudini, per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. Per
tale  motivo  l'eventuale  occupazione del soggetto in un rapporto di
lavoro a tempo  pieno  si  dimostrerebbe  poco  conciliabile  con  la
finalita'   della   prestazione   economica   in  argomento:  da  qui
l'incompatibilita' stabilita dalla norma citata in premessa.
          Diversa, ovviamente, e' l'ipotesi in cui l'ex tubercolotico
sia  occupato  ad  orario ridotto secondo gli schemi contrattuali del
part-time, non potendo la retribuzione ridotta essere considerata, in
alcun modo, "normale".
          Invero,  la  normalita'  della  retribuzione ipotizzata dal
legislatore  come  ostativa  al  diritto  all'assegno   di   cura   e
sostentamento   non  deve  essere  intesa  come  mera  corrispondenza
proporzionale della retribuzione stessa  alla  contrazione  temporale
della  prestazione  lavorativa,  bensi' come adeguatezza a far fronte
alle esigenze della vita,  con  implicita  dimostrazione,  in  questo
caso,  anche  di  un  sintomatico  recupero di integrale capacita' di
guadagno. Poiche' la retribuzione  conseguita  dagli  interessati  e'
ridotta,  deve,  per  cio'  stesso,  escludersi  nella  specie,  quel
carattere di adeguatezza e, quindi, ritenersi eliminati "ab  initio",
qualsiasi  ostacolo al diritto alla pretesa prestazione; cio', tenuto
conto anche della inesistenza di altri requisiti  caratterizzanti  un
rapporto di lavoro "a tempo pieno"m, pure considerati, con rilievo di
essenzialita', dalla disposizione normativa.
          Le conclusioni di cui sopra  sono  state  rappresentate  al
competente    Comitato    Gestionale,    che    le    ha   condivise:
conseguentemente, la retribuzione  relativa  al  rapporto  di  lavoro
part-time  svolto  da  assistiti  per  tubercolosi non deve ritenersi
elemento ostativo al diritto all'assegno di cura o di sostentamento.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
----------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1971, pag. 162.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603.