Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 53 del 19-3-2004.htm |
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Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
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il Coordinamento dell’Area Agricola
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 19 Marzo 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 53 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Al |
Vice Commissario Straordinario |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 12 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2004. |
SOMMARIO: |
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti:
2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali. 3) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2004. 4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438. 5) Minimali di legge. 6) Contributi apprendisti. 7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004. 8) Tabelle. |
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’aliquota relativa alla contribuzione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno 2004 è interessata alle seguenti variazioni:
1.a) Art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146:
Come è noto il citato comma recita: “a partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell’aliquota contributiva prevista dall’ art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335 per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori”.
Considerato che a partire dal 1 gennaio 2002 per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole interessate è stata già raggiunta l’aliquota contributiva, a loro carico, dell’ 8,54%, parificata a tutti i lavoratori degli altri settori, l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 1 del Dlgs citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.
Per quanto sopra esposto, per la generalità delle aziende agricole, assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1 gennaio 2004 l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta aumentata di 0,20 punti percentuali.
1.b) Art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146:
Il secondo comma in argomento recita: “per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l’adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997”.
Considerato che il lavoratore dipendente delle predette aziende ha già raggiunto il 1 luglio 2001 l’aliquota contributiva dell’ 8,54% come per i lavoratori degli altri settori l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 2 del D.lgs citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.
Pertanto l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato risulta la seguente:
2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: Riduzione degli oneri sociali.
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, finanziaria 2001, circolare n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette che versano l’aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Per i consorzi di bonifica che, per gli operai di ruolo a cui è garantita la stabilità d’impiego non versano l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
3) Contributi INAIL.
I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3, sono fissati nelle misure:
4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'aliquota aggiuntiva 1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 37.883,00.
5) Minimali di legge.
Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, per l’anno 2004, è pari a € 34,84.
Per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano un part-time orizzontale, secondo quanto precisato nella circolare 233 del 6 novembre 1998, punto 2 - Part-time orizzontale:
”Si applicano le disposizioni che l’Istituto ha emanato con circolare n. 68 del 10 aprile 1989 con cui si è data attuazione alla normativa fissata dal comma 5 art. 1 del decreto legge 28 marzo 1989 n. 110, reiterato con successivi decreti e da ultimo con il decreto legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389. Il comma 5 sopracitato stabilisce che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale il minimo giornaliero di cui all’art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.” Nell’anno 2004, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge 638/83, da valere in agricoltura per la determinazione del minimale orario è pari a € 39,16 e pertanto il citato minimale è pari a € 6,02 (39,16 x 6/39)
6) Contributo apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1 gennaio 2004:
Apprendisti
L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata nella misura del 5,54%.
7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004.
In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 avente per oggetto la riclassificazione delle aree svantaggiate, circolare n° 56 del 9 marzo 2001, le riduzioni contributive previste dall’ art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2004, così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall’ art. 11 comma 27 della legge 537/1993;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’ obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%;
c) nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, è determinata nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno sono pari al 25% della variazione totale e sono rappresentate nelle tabelle allegate alla circolare n° 56 del 9 marzo 2001.
Relativamente al punto c) è utile precisare che con l’anno 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo livello contributivo. Per la compilazione del modello DMAG- Unico si rimanda alle istruzioni fornite con circolare 9 marzo 2001, n. 56. Pertanto nonostante con l’anno 2004 le aziende, ubicate nei territori oggetti del riordino previsto dalla delibera CIPE, raggiungano i valori previsti quali agevolazioni contributive per le zona montane (punto a) o svantaggiate (punto b), nell’indicare la zona tariffaria devono continuare ad utilizzare i codici previsti per i territori oggetti del riordino.
8) Tabelle.
In allegato alla presente circolare sono riportati gli allegati con le varie aliquote contributive ed agevolazioni per zona tariffaria così articolate:
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Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11
Allegato N.12