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930416
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Circolare n. 82
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Indennita' di malattia e di maternita' per i lavoratori
con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale su base annua.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Roma, 5 Aprile 1993       Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 82           Ai Coordinatori generali, centrali
                             e periferici dei Rami professionali
                          Ai Primari Coordinatori generali e
                             Primari Medico legali
                          Ai Direttori dei Centri operativi
                             e, per conoscenza,
                          Ai Consiglieri di amministrazione
                          Ai Presidenti dei Comitati regionali
                          Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:  Indennita' di malattia e di maternita' per i lavoratori
          con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
          verticale su base annua.
     Con  sentenza  n.132  del  18-29  marzo   1991,   la   Corte
Costituzionale  ha  dichiarato  la  illegittimita' costituzionale
dell'art.17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204,
nella parte in cui esclude il diritto alla indennita' giornaliera
di maternita' anche in relazione ai previsti  successivi  periodi
di  ripresa  dell'attivita'  lavorativa.  La sentenza riguarda il
caso di una lavoratrice con rapporto di lavoro a  tempo  parziale
di  tipo verticale su base annua che, all'inizio della astensione
obbligatoria, si trovava sospesa da piu' di 60 giorni.
     Le argomentazioni addotte fanno ritenere  che  il  principio
sia  applicabile  a  tutti i rapporti di lavoro part-time di tipo
verticale su base  annua    che  prevedano  fasi  di  inattivita'
superiori  a  60  giorni,  all'interno delle quali si verifichino
eventi di malattia o di maternita'.
     Nell'ambito delle linee ricavabili dalla sentenza in  esame,
che  fa  espresso  riferimento  all'arco di tempo in cui l'evento
coincide  con  la  prevista  fase   di   ripresa   dell'attivita'
lavorativa,  si  dispone  pertanto  che,  nelle  situazioni sopra
indicate, possa procedersi, nell'ipotesi di eventi di malattia  o
di maternita' (obbligatoria e/o facoltativa) che iniziano durante
un periodo di pausa contrattuale, anche  successivamente  al  60
giorno dopo l'ultimo lavorato, al riconoscimento del diritto alle
relative  prestazioni  economiche,  limitatamente  alle  giornate
coincidenti con  la  successiva  fase  contrattuale  di  previsto
svolgimento del lavoro (1).
     In  applicazione  del medesimo criterio, secondo il quale il
diritto alla prestazione  e'  da  correlare  alla  previsione  di
concreto  lavoro nel periodo coincidente con quello di malattia o
di maternita', nessuna prestazione sara' dovuta per  le  giornate
di programmata pausa lavorativa, neppure nel caso in cui l'evento
abbia avuto inizio durante una fase di effettivo lavoro (2).
      La retribuzione cui parametrare le indennita' in  questione
sara',  come  di  norma,  quella  corrisposta nell'ultimo periodo
lavorato.
     Qualora si tratti di eventi di malattia o di  maternita'  in
corso  alla data di cessazione (3) o sospensione (4) del rapporto
di lavoro, che proseguano  oltre  tale  data,  ovvero  di  eventi
insorti  successivamente  alla  suddetta  data,  le  giornate  da
indennizzare dopo la cessazione o sospensione  di  cui  trattasi,
nei  limiti  massimi  previsti, saranno identificate sulla scorta
dell'impegno lavorativo stabilito dal contratto di lavoro  (anche
se non piu' in essere) per il corrispondente periodo dell'anno in
cui il contratto stesso era operativo.
     Ovviamente, per gli eventi iniziati dopo la cessazione o  la
sospensione  del  rapporto,  si applicano le misure (riduzione ai
2/3 per  l'indennita'  di  malattia)  e  i  limiti  temporali  di
conservazione  del  diritto  (per entrambi i tipi di prestazione)
ordinariamente previsti per i lavoratori disoccupati o sospesi.
     Per l'attuazione di  quanto  forma  oggetto  della  presente
circolare,  in  caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto,
sara' necessario acquisire, unitamente ai dati  salariali,  copia
del  contratto  di lavoro inviato, secondo norma, all'Ispettorato
del Lavoro, da cui risulti l'impegno lavorativo previsto nei vari
periodi;  nell'ipotesi  di  liquidazioni anticipate dal datore di
lavoro e poste a conguaglio con i  contributi,  in  occasione  di
eventuali   verifiche   ispettive   l'esatta  applicazione  delle
presenti  disposizioni  sara'  controllata  a  riscontro  con  la
suddetta copia del contratto inviata all'Ispettorato del Lavoro.
                       *  *  *  *  *
     Le istruzioni che precedono valgono, su richiesta,  per  gli
eventi  pregressi  per  i  quali non siano trascorsi i termini di
prescrizione, ovvero per i quali  non  sia  intervenuta  difforme
sentenza passata in giudicato.
     Si rammenta che ai sensi della legge 19.12.1984,  n.863,  di
conversione  del  D.L.  30.10.1984,  n.726,  sono  escluse  dalle
disposizioni ivi contenute per la stipula di  contratti  a  tempo
parziale  solo alcune limitate attivita', se l'impegno non supera
le 4 ore giornaliere,  come  espressamente  previsto  dall'art.5,
commi  16  e  17  (5).  Dalle disposizioni stesse sono, altresi',
esclusi gli operai agricoli: per quelli  a  tempo  indeterminato,
considerata  la  generale  applicabilita'  dei  criteri erogativi
stabiliti per gli  operai  dell'industria,  valgono  peraltro  le
istruzioni che precedono pur in assenza delle formalita' previste
dalla citata legge n. 863/1984 per il relativo contratto,  se  e'
comunque concordata un'attivita' a tempo parziale su base annua.
                                     IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                           F.to MANZARA
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(1) Le prestazioni di malattia sono in tal caso da  corrispondere
in  misura intera, tenendo presente che ai fini dell'applicazione
della carenza, del computo del  20   giorno  di  malattia  e  del
periodo  massimo  assistibile annuo (ed eventualmente per evento)
occorre aver riguardo al giorno successivo alla cessazione  della
pausa contrattuale.
(2) Anche in tale ipotesi, eventuali  giornate  di  malattia  non
indennizzate  per  tale motivo sono da considerare quale "periodo
neutro" ai fini di cui alla nota precedente.
(3)  Si  ricorda  che,  per  i  rapporti  a tempo determinato, il
diritto  alle  prestazioni  economiche  di  malattia  viene  meno
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
(4) Trattasi dei casi di sospensione esemplificati con  circolare
n.134368  AGO/14,  nota  8,  del  28.1.1981,  da  non confondere,
percio', con  le  "pause"  contrattuali  oggetto  della  presente
circolare.
(5) Trattasi dei seguenti settori: a)  istruzione  ed  educazione
scolare e prescolare non statale; b) assistenza sociale svolta da
istituzioni sociali assistenziali ivi comprese  quelle  pubbliche
di  beneficenza  ed assistenza; c) attivita' di culto, formazione
religiosa ed attivita' similari; d) assistenza domiciliare svolta
in   forma   cooperativa;  e)  credito,  per  il  solo  personale
ausiliario;   f)   servizio   di    pulizia,    disinfezione    e
disinfestazione;  g)  proprietari  di  fabbricati,  per  il  solo
personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti  ad  uso  di
abitazione od altro uso.
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