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Versione Testuale
960722
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 152
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
         e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art. 5  Decreto-Legge   27  maggio  1996, n. 295.
Regime contributivo delle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 22 luglio 1996  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 152      AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                         E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                      AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                         PRIMARI MEDICO LEGALI
                               e, per conoscenza,
                      AL PRESIDENTE
                      AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                      AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                         DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                         AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                         CASSE
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                      AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO:  Art. 5  Decreto-Legge   27  maggio  1996, n. 295.
          Regime contributivo delle erogazioni previste dai
          contratti di secondo livello.
SOMMARIO:  Il D.L. n. 295/1996   stabilisce  un  particolare
regime di   decontribuzione   degli  importi, previsti dalla
contrattazione  del secondo livello,  la  cui erogazione sia
incerta e la cui struttura sia correlata alla misurazione di
incrementi di produttivita', qualita' ed  altri  elementi di
competivita' assunti come  indicatori  dell'andamento econo-
mico dell'impresa e dei suoi risultati.
     Il Decreto-Legge 27.5.1996,   n. 295   (G.U. n. 123 del
28.5.1996), recante  "Norme  in  materia previdenziale" con-
tiene all'art. 5  disposizioni  relative  alla parziale  de-
contribuzione  delle  erogazioni  legate alla produttivita',
previste dalla contrattazione del secondo livello.
     Il D.L. in argomento   ha  reiterato il precedente D.L.
28.3.1996,   n. 166  (G.U.  n.  75  del 29.3.1996)   recante
all'art. 5 disposizioni di uguale contenuto.
     L'art. 5  del  D.L.  n.  295/1996  intitolato  "Regime
contributivo delle   erogazioni  previste  dai contratti di
secondo livello" stabilisce quanto segue:
     "1. Sono escluse dalla retribuzione  imponibile di cui
all'art. 12, terzo comma, della legge  30  aprile  1969, n.
153,  e   successive   modificazioni   ed     integrazioni,
nonche' dalla  retribuzione  pensionabile di cui all'ultimo
comma di detto articolo, le  erogazioni  previste  dai con-
tratti collettivi  aziendali,  ovvero  di secondo  livello,
delle quali sono incerti la corresponsione o  l'ammontare e
la cui struttura sia  correlata   dal  contratto collettivo
medesimo alla misurazione  di  incrementi di produttivita',
qualita' ed altri elementi di competitivita'   assunti come
indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi
risultati.
     2. Agli  effetti  dell'esclusione  della  retribuzione
imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di
cui al comma 1 e' stabilito entro il  limite  massimo del 3
per  cento   della   retribuzione   contrattuale percepita,
nell'anno  solare   di   riferimento, dai lavoratori che ne
godono. In fase di prima applicazione, tale limite non puo'
superare la misura dell'1 per cento.
     3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad
un contributo di solidarieta' del 10 per cento, a carico del
datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di
legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo
non e' dovuto   quando   tali  erogazioni  sono destinate ai
trattamenti pensionistici complementari di   cui  al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive   modifica-
zioni ed integrazioni. Se e' destinata a tale finalita' solo
una parte di dette erogazioni,   il  predetto  contributo si
applica sulla parte residua.
     4. Le  disposizioni   di  cui   ai  commi precedenti si
applicano anche ai fini della determinazione  della retribu-
zione soggetta a contribuzione  nelle forme   pensionistiche
sostitutive  dell'assicurazione   generale  obbligatoria per
l'invalidita',  la   vecchiaia   ed   i   superstiti gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
     5. Il regime contributivo  di cui ai commi 1 e seguenti
non si applica quando risulti  che ai dipendenti siano stati
attribuiti,   nell'anno  solare  di riferimento, trattamenti
economici   e  normativi  inferiori   a quelli  previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro.
     6. Ai fini   dell'applicazione  del regime contributivo
previsto dal presente articolo i contratti di cui al comma 1
sono depositati presso l'ufficio   provinciale  del lavoro e
della massima occupazione entro   15 giorni dalla data della
loro   stipulazione   a   cura    del   datore  di  lavoro o
dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti  gia'
stipulati   alla   data   di  entrata  in vigore del presente
decreto sono depositati entro il 30 giugno 1996.
     7. Il datore di lavoro che ha  indebitamente beneficiato
del regime contributivo di cui al   comma  1, oltre al versa-
mento dei contributi evasi, e'   tenuto   al  pagamento delle
sanzioni   civili   ed  amministrative previste dalle vigenti
disposizioni di legge."
     La portata innovatrice  della norma risiede nell'intro-
duzione della parziale   esclusione da contribuzione (cosid-
detto regime di "decontribuzione") delle erogazioni previste
dai contratti   collettivi   aziendali,   ovvero  di secondo
livello legate a determinati indicatori aziendali.
     In attesa   della   conversione  in legge della norma e
degli ulteriori approfondimenti   in corso su alcuni aspetti
inerenti la sua applicazione, si   forniscono   le  seguenti
istruzioni.
     1) Il regime di   decontribuzione  previsto dal comma 1
attiene alla retribuzione imponibile  di cui all'articolo 12,
terzo comma,   della   legge 30.4.1969,   n. 153 e successive
modificazioni   ed   integrazioni e, quindi, riguarda il com-
plesso   delle   contribuzioni previdenziali ed assistenziali
che hanno   come   base  imponibile  la retribuzione definita
dall'art. 12 citato.
     Conseguentemente,   le erogazioni  oggetto  della decon-
tribuzione sono escluse non solo dalla retribuzione pensiona-
bile, come   esplicitato  dalla  norma stessa, ma anche dalla
base di   calcolo   delle  altre prestazioni previdenziali ed
assistenziali  in  forza  del  principio  generale codificato
dell'ultimo comma dello stesso articolo 12.
     2) Il particolare  regime  di decontribuzione si applica
sull'ammontare annuo complessivo   delle  erogazioni  di  cui
trattasi  entro  il  limite  pari  al 3 per cento (in fase di
prima  applicazione   dell'1   per  cento) della retribuzione
contrattuale percepita dal lavoratore   nell'anno   solare di
riferimento.   Al  fine  di   determinare  l'ammontare  delle
erogazioni  da sottoporre   al  regime   contributivo  di cui
trattasi  occorrera'   prendere  in considerazione i seguenti
elementi.
a) L'anno solare   di riferimento:   e' quello compreso dal 1
gennaio   al   31 dicembre   nel corso del quale avvengono le
erogazioni.
b) L'ammontare   delle erogazioni effettuate nell'anno solare
come sopra individuato.
     L'ammontare soggetto a decontribuzione e' rappresentato
dall'importo   delle   erogazioni   predette entro il limite
percentuale gia' indicato.
c) Le caratteristiche delle erogazioni.
- le erogazioni devono   essere  previste dai contratti col-
lettivi aziendali ovvero di secondo livello;
- ne deve risultare incerta   la loro corresponsione o l'am-
montare;
- la struttura delle erogazioni   deve  essere correlata per
contratto collettivo ad elementi  di produttivita', qualita'
od altri elementi di competitivita'  assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa  e dei suoi risultati.
     Stante   l'impianto  complessivo   della norma, si deve
ritenere che la  correlazione   dell'erogazione  ad una sola
tipologia degli elementi  indicati (produttivita', qualita',
altri   elementi  di  competitivita') costituisce condizione
esaustiva, senza cioe' che detti elementi debbano concorrere
cumulativamente.
d) Retribuzione contrattuale.
     La retribuzione   contrattuale  ai fini di cui trattasi
assume rilevanza per la determinazione  del "tetto" entro il
quale opera la decontribuzione.
     Dato per  scontato  che entrino a far parte della retri-
buzione gli   istituti  di fonte legale, il termine "contrat-
tuale"  va   ricondotto   al   significato onnicomprensivo di
disciplina   pattizia   della retribuzione quale obbligazione
fondamentale  del  datore   di  lavoro e comprende sia i con-
tratti  ed  accordi   collettivi  di lavoro, sia il contratto
individuale, attesa anche la  rilevanza pubblicistica assunta
dalla  contrattazione  sia  collettiva  che individuale nella
previdenza  obbligatoria  per  effetto  dell'art. 1, comma 1,
del  D.L.   9.10.1989,  n.  338,   convertito   nella   legge
7.12.1989, n. 389.
     Quanto   agli   elementi che concorrono a determinare la
"retribuzione   contrattuale",  si precisa che, sia in consi-
derazione della logica cui si  ispira la disposizione sia per
ragioni di certezza,   tali componenti sono quelli imponibili
ai sensi   dell'articolo   12 della legge 30.4.1969, n. 153 e
successive modificazioni.
     3) Il   regime   di   decontribuzione   applicabile alle
erogazioni   di  cui  al  precedente  punto e' definito dalla
norma nei seguenti termini:
- assoggettamento   delle  erogazioni,   entro  il limite del
"tetto", anziche' all'ordinaria contribuzione,  al contributo
di solidarieta' del 10%  a  carico  del  datore  di lavoro in
favore delle   gestioni  pensionistiche  di  legge  cui  sono
iscritti i lavoratori;
- esenzione totale   da  ogni contribuzione delle erogazioni,
entro il limite del "tetto",   destinate   alla    previdenza
complementare di cui al decreto-legislativo   21 aprile 1993,
n. 124 e successive modificazioni   (in caso di destinazione
parziale sulla parte non devoluta   alla   previdenza comple-
mentare grava il contributo del 10%).
     4) La disciplina della decontribuzione   trova  applica-
zione anche nell'ambito dei   fondi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione IVS gestita dall'Istituto.
     5) Condizione   per   l'applicabilita'   del   regime di
decontribuzione  e'    che   ai   dipendenti  siano applicati
nell'anno   solare   di   riferimento trattamenti economici e
normativi   non   inferiori   a quelli previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
     Il mancato   rispetto della predetta condizione comporta,
oltre alla decadenza    dal regime di decontribuzione per ogni
dipendente interessato   della   inosservanza in parola, l'ob-
bligo   del   pagamento  dei contributi evasi e l'applicazione
del regime   sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni
per tali inadempienze.
     6) Agli effetti   dell'applicazione  del regime di decon-
tribuzione il datore di lavoro o   l'associazione cui aderisce
hanno l'onere di depositare, entro i   termini stabiliti dalla
norma,   i  contratti  di cui  al comma 1,  da cui derivano le
erogazioni   oggetto   di   decontribuzione,  presso l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.
     7) Essendo il D.L.   n.  295/1996   entrato  in vigore il
29.5.1996 il regime   di   decontribuzione e' applicabile alle
erogazioni effettuate   successivamente  al 28.5.1996, purche'
il deposito  del  contratto   sia  avvenuto entro i prescritti
termini.
     In previsione  del   fatto che, come e' prassi, la  legge
di conversione del   D.L.  fara' salvi gli effetti prodotti ed
i rapporti sulla base del   primo  decreto decaduto, la disci-
plina in esame si estende - fatta  salva  la ratifica di legge
- alle erogazioni   avvenute   in  vigenza  di  quest'ultimo e
cioe' dal 30.3.1996   fermo  restando  il rispetto dei termini
di  deposito  previsti  dal  D.L.  decaduto   (quindici giorni
dalla stipula  del   contratto  e  la  data  del 30.4.1996 dei
contratti gia' stipulati a tale data).
     8)  Modalita'  pratiche per l'applicazione della norma.
Adempimenti dei datori di lavoro.
     I datori di lavoro   determineranno  - sulla base della
retribuzione contrattuale,   come   definita  al   punto d),
percepita nell'anno solare considerato - la retribuzione di
ciascun dipendente   e   su questa determineranno il "tetto"
della decontribuzione   calcolando  l'1% della retribuzione.
     All'atto della erogazione  delle somme destinatarie del
regime di decontribuzione:
- sottoporranno al contributo  del 10% quelle rientranti nel
"tetto"   ed   alla   contribuzione  ordinaria quelle che lo
eccedano;
- esonereranno da ogni contribuzione le erogazioni, entro il
limite del "tetto",  destinate alla  previdenza complementa-
re.
     Per il versamento del contributo   di  solidarieta' del
10% i datori di lavoro, nella  compilazione del mod. DM10/2,
si atterranno alle seguenti modalita':
esporranno il contributo di solidarieta' sulle erogazioni di
cui all'art. 5 del D.L. 295/1996, corrisposte nel periodo di
paga cui   si   riferisce   la denuncia, in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C",  preceduto dalla dizione "Ctr. sol.
DL 295/96" e dal codice di  nuova istituzione "M930" nonche'
dal numero dei dipendenti   e, nella casella "retribuzione",
delle somme costituenti la  base   imponibile del contributo
stesso. Nessun dato   dovra'  essere  indicato nella casella
"numero giornate".
     Al termine  dell'anno  o,  precedentemente,  in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, provvederanno  a definire
la posizione retributiva tenendo conto  degli  eventi inter-
venuti nel corso dell'anno, determinando  il  "tetto"  sulla
base della retribuzione  contrattuale effettivamente erogata
ed operando i relativi conguagli di contribuzione.
     In particolare, ove il "tetto"  sia  variato in diminu-
zione, dovra' essere versata  la  ordinaria    contribuzione
sulla somma  che   sulla  base   delle  operazioni finali di
riscontro non risulta soggetta a  decontribuzione rispetto a
quanto preventivato; il contributo del 10% gia' versato deve
essere in tale occasione portato in detrazione.
     In caso di aumento del "tetto"  occorrera' procedere ad
una operazione inversa.
     La rideterminazione del "tetto"   puo',   a seconda del
caso, comportare il versamento della ordinaria contribuzione
o il rimborso di essa,   sulle   erogazioni   destinate alla
previdenza complementare.
     Le operazioni di conguaglio non comportano  aggravio di
oneri accessori.
     Esse, peraltro, devono essere espletate al  massimo con
la denuncia contributiva di competenza del mese  di  gennaio
dell'anno successivo da presentare entro il 20 febbraio.
     Si fa riserva di comunicare   le  modalita' per il con-
guaglio di fine anno.
     Per le erogazioni dell'anno in corso soggette al regime
di decontribuzione   gia'   intervenute,  i datori di lavoro
potranno procedere al recupero della ordinaria contribuzione
e al versamento del contributo di solidarieta' con una delle
denunce contributive relative al   mese  di luglio, agosto o
settembre.
     A tal fine,   nella   compilazione  del  mod. DM10/2, i
datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti modalita':
- porteranno in detrazione dalla retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia l'importo della erogazione
soggetto a   decontribuzione  ed  assoggetteranno  l'importo
ottenuto alla ordinaria contribuzione;
- ai  fini  del  versamento  del  contributo di solidarieta'
dovuto   sulla   retribuzione  soggetta   a decontribuzione,
riporteranno il relativo importo in uno  dei righi in bianco
dei quadri "B-C" facendolo   precedere dalla dicitura "cong.
contr. 10%" e   dal  codice  di   nuova  istituzione  "M931"
     Ai fini della compilazione del mod. DM10/S, i datori di
lavoro porteranno in detrazione   dalla retribuzione imponi-
bile del mese cui si riferisce la   denuncia l'importo della
erogazione   soggetto  a   decontribuzione  e calcoleranno i
contributi sanitari sul totale ottenuto.
     Fermo restando quanto dianzi   precisato in ordine alle
modalita' per   la   sistemazione   relativa alle erogazioni
soggette al   regime   di   decontribuzione gia' intervenute
nell'anno in   corso,  e'  evidente che per ragioni pratiche
potra'   essere   opportuno  il rinvio di tale operazione al
termine dell'anno,   in   sede di ridefinizione del rapporto
contributivo sulla base dei dati retributivi definitivi.
     Si fa   presente,  infine,  che le erogazioni che hanno
costituito oggetto   di   decontribuzione  non devono essere
comprese   nelle   competenze   da  riportare nella denuncia
annuale di mod. 01/M in quanto,   come sopra precisato, esse
sono escluse non solo dalla   retribuzione   pensionabile ma
anche dalla base di calcolo  delle  altre prestazioni previ-
denziali ed assistenziali.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                    TRIZZINO