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920914
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 211
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Indennita' sostitutiva del preavviso ai superstiti
del lavoratore. Assoggettabilita a contribuzione.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 19 agosto 1992     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 211         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO:  Indennita' sostitutiva del preavviso ai superstiti
          del lavoratore. Assoggettabilita a contribuzione.
     A  seguito  della  circolare  19.7.1990,  n.170, con la
quale sono state definite le varie  questioni  che  si  sono
determinate  nel  tempo in ordine all'imponibilita contribu-
tiva delle somme erogate in occasione della  cessazione  del
rapporto  di  lavoro, sono stati formulati quesiti in merito
all'assoggettabilita'   a   contribuzione    dell'indennita'
sostitutiva    del    preavviso    corrisposta    ai   sensi
dell'art.2118, comma 3, e dell'art.2122 del codice civile ai
congiunti del lavoratore deceduto.
     Al  riguardo,  e' noto che l'indennita' sostitutiva del
preavviso costituisce elemento della retribuzione imponibile
ai  sensi dell'art.12 della legge 30.4.1969, n.153 in quanto
trae origine dal rapporto di lavoro e  non  rientra  tra  le
eccezioni tassativamente elencate da detta norma.
     Inoltre,  la  Corte  di Cassazione (sentenza 30.1.1985,
n.592) ha affermato che non muta la sua natura di erogazione
dipendente  dal  rapporto  di  lavoro,  ancorche' pregresso,
anche quando sia corrisposta,  anziche'  al  lavoratore,  ai
superstiti  indicati  dal 1  comma dell'art. 2122 c.c. o, in
mancanza, agli eredi testamentari.
     Sulla base di  tali  principi  l'indennita'  in  parola
erogata  ai  superstiti  a seguito della cessazione del rap-
porto di lavoro per morte del lavoratore deve essere  sotto-
posta  a  contribuzione  previdenziale  ed  assistenziale in
occasione del versamento dei contributi  sulla  retribuzione
relativa all'ultimo periodo di paga.
     Per  quanto  riguarda l'imputazione temporale del rela-
tivo ammontare, si osserva che secondo i  criteri  stabiliti
con  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.63 del
4.5.1973, confermati nella circolare n.170 del 19.7.1990, la
vera  e  propria  indennita'  sostitutiva del preavviso deve
essere frazionata ai fini assicurativi e contributivi per  i
periodi  di  paga  compresi  nell'arco  di tempo al quale si
riferisce il preavviso medesimo, mentre le  indennita'  che,
pur  avendo  la  stessa  denominazione,  non ne rivestono la
relativa connotazione giuridica, anche se siano da  conside-
rare  imponibili  secondo i principi della citata circolare,
devono essere attribuite al mese di corresponsione ossia  di
norma all'ultimo periodo di paga.
     Nell'ipotesi  di  indennita' erogata ex art.2118, comma
3, del  c.c.,  va  applicato  questo  secondo  criterio  non
potendosi   ipotizzare  la  prosecuzione  di  una  copertura
contributiva oltre la data del decesso del lavoratore.
     Questo comporta  che  l'inclusione  nell'imponibile  di
detta  indennita', mentre determina l'aumento della retribu-
zione da prendere a base per l'erogazione delle prestazioni,
non  produce  accrescimento nell'anzianita' contributiva del
lavoratore.
     Per le fattispecie di cui trattasi, pertanto, i  datori
di  lavoro  non  dovranno indicare i dati relativi alla pre-
detta indennita' nel quadro C del mod. 01/M, ma  si  limite-
ranno   ad  indicare  l'ammontare  della  indennita'  stessa
assoggettata a contribuzione nella casella "altre  competen-
ze" del quadro B del modello.
     I rapporti pregressi che, anteriormente alla data della
presente circolare, hanno trovato diversa definizione  sulla
base  della circolare n.451 del 3.3.1978 restano confermati,
mentre con l'osservanza alle presenti disposizioni  verranno
definite  eventuali regolarizzazioni in corso ovvero regola-
rizzazioni che dovessero essere attivate su iniziativa delle
parti interessate.
                         **********
     Sulla   base  del  principio  suesposto  devono  essere
risolte le situazioni - a suo  tempo  regolate  al  punto  5
della  circolare  n.365  C. e V. n.53517 Prs. n.15451 O. del
19.8.1974 - in cui l'indennita'  sostitutiva  del  preavviso
sia  stata corrisposta al lavoratore e durante l'arco tempo-
rale corrispondente al periodo di  preavviso  intervenga  il
suo decesso.
     In tali ipotesi, la quota parte di indennita'  relativa
alle settimane successive al decesso deve essere imputata al
periodo immediatamente precedente  l'evento  ed  i  relativi
contributi gia' versati devono ovviamente essere considerati
legittimamente acquisiti.
     Per i casi in discorso, i datori di lavoro (sempre  che
siano  a  conoscenza del decesso dell'ex dipendente interve-
nuto dopo il licenziamento) provvederanno  ad  indicare  nel
quadro  C  del  mod.  01/M  i  dati  relativi all'indennita'
sostitutiva    del  preavviso  attenendosi   alle   consuete
modalita' tenendo presente, peraltro, che:
-  nella  casella "periodo dal - al", quale "al" va indicata
la data del decesso;
- quale "N  settimane  retribuite"  va  indicato  il  numero
delle  settimane  compreso tra la data di inizio del periodo
corrispondente all'indennita'  sostitutiva  e  la  data  del
decesso;
- quale "retribuzione" l'intero importo dell'indennita'.
     Qualora  al momento del decesso la denuncia annuale sia
stata presentata (cosi come nei casi  in  cui  i  datori  di
lavoro  non  abbiano  notizia  del  decesso  del  lavoratore
intervenuto dopo il  licenziamento)  nessun  adempimento  di
variazione   relativamente  all'indennita'  sostitutiva  del
preavviso deve essere effettuato da parte degli  stessi,  in
quanto  in occasione della utilizzazione della contribuzione
le Sedi, tenendo presente la data  di  decesso,  saranno  in
grado di ridurre l'anzianita' contributiva del defunto.
                         p.   IL DIRETTORE GENERALE
                                    MANZARA