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940923
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
CIRCOLARE n. 254
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   E DELLE AGENZIE URBANE
          E, PER CONOSCENZA,
AL COMMISSARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Indennita' di maternita' in favore delle lavoratrici
dello spettacolo.
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Roma, 20 settembre 1994    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE n. 254           AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                              E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                           AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                              PRIMARI MEDICO LEGALI
                           AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              E DELLE AGENZIE URBANE
                                     E, PER CONOSCENZA,
                           AL COMMISSARIO
                           AI VICE COMMISSARI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
      OGGETTO:  Indennita' di maternita' in favore delle lavoratrici
                dello spettacolo.
           La erogazione delle prestazioni economiche di maternita'
      in favore delle lavoratrici dello spettacolo e' stata, a
      tutt'oggi, disciplinata con la circolare n. 134363 AGO-1065
      RVC - n.632 EAD/119 del 21 maggio 1980, nonche' con successive
      circolari n. 10314 O. - n. 134403 AGO - n. 10652 RCV/111 del
      16 giugno 1983 e n. 10653/RCV - 50 PMMC/180 del 26.6.87.
           Attraverso le disposizioni di cui alla predetta circolare
      del 21.5.1980 venne precisato che il diritto delle interessate
      alla indennita' di maternita' doveva intendersi subordinato
      alla maturazione di almeno 100 contributi giornalieri versati
      o dovuti dal 1  gennaio dell'anno precedente la data di inizio
      della interdizione obbligatoria dal lavoro.
           Una piu' attenta valutazione della questione ha pero'
      indotto l'Istituto a ritenere che - come per la generalita'
      delle assicurate - anche per le lavoratrici in questione, pur
      nella specificita' del rapporto di lavoro dello spettacolo,
      caratterizzato frequentemente da saltuarieta' e talvolta
      sporadicita' delle prestazioni di lavoro - debba ritenersi
      applicabile il disposto dell'art. 15, 3  comma, della legge
      1204/71, ai sensi del quale l'indennita' di maternita' non e'
      subordinata a particolari requisiti contributivi o di
      anzianita'.
           Tanto comporta che il diritto alle prestazioni per tutto
      il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge
      deve essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 17, 1  e 2  comma
      della medesima legge, oltre che alle lavoratrici titolari di
      un rapporto di lavoro in atto al momento iniziale
      dell'interdizione obbligatoria, pure a quelle che nei 60 gg.
      precedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria stessa
      abbiano effettuato prestazioni lavorative (1).
           Il diritto alle prestazioni di maternita' deve essere
      ugualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 3 della
      legge 1204/1971, in mancanza dei requisiti di cui al cpv.
      precedente, se la lavoratrice percepisca l'indennita' di
      disoccupazione o, pur non percependola di fatto, ne abbia
      diritto, oppure, pur non potendola percepire, ad esempio per
      decadenza, si trovi nelle condizioni astrattamente richieste
      dalla legge per il relativo conseguimento (v. circ. n. 52 del
      15.12.1987).
           Si chiarisce che l'indennita' di disoccupazione "con
      requisiti ridotti" di cui alla legge 20.5.1988, n. 160, e
      successive modifiche e integrazioni, non consente
      l'applicazione dei benefici del 3  comma dell'art. 17 in esame
      della legge n. 1204. Tale prestazione di disoccupazione,
      infatti, non e' riferibile a precise giornate di calendario da
      indennizzare, con la conseguenza, che non e' identificabile
      "il godimento dell'indennita' di disoccupazione" "all'inizio
      dell'astensione obbligatoria", requisiti richiesti appunto dal
      suddetto comma 3.
           Qualora si verifichi poi, anche per le lavoratrici dello
      spettacolo, l'ipotesi prevista dal 4  comma dell'art. 17 della
      legge n. 1204/1971 (non godimento dell'indennita' di
      disoccupazione per aver effettuato nell'ultimo biennio
      lavorazioni non soggette all'assicurazione contro la
      disoccupazione), si applicano le istruzioni previste dalla
      circ. n. 134382 del 26.1.1982, par. 6.3.2.
           Anche le prestazioni per astensione facoltativa possono
      essere riconosciute in mancanza del requisito contributivo in
      precedenza richiesto (100 giornate a decorrere dal 1  gennaio
      dell'anno precedente). Si rammenta che la prestazione
      presuppone un obbligo di prestare attivita' lavorativa sulla
      base di un rapporto di lavoro gia' iniziato, condizioni che
      pero' in genere non si riscontrano, nel settore dello
      spettacolo, per i contratti a prestazione, saltuari, ecc..
           La nuova impostazione che precede induce a ritenere
      applicabili alle lavoratrici del settore anche le disposizioni
      generali valide per le altre lavoratrici subordinate in tema
      di periodo retributivo da prendere a riferimento.
           Pertanto, nei limiti del massimale retributivo
      attualmente vigente (œ. 130.000 al giorno) (2), dovra' essere
      presa in considerazione la somma delle retribuzioni percepite
      nell'ultimo mese lavorato, da dividere per il numero dei
      giorni di calendario del mese stesso (e cioe' 30 o 31, a
      seconda dei casi, ovvero 28 o 29 per febbraio), tenuto conto
      che sono indennizzabili tutte le giornate di calendario.
           Per la rilevazione e acquisizione delle retribuzioni si
      rinvia alle istruzioni della citata circolare 10314 O./17 del
      16.6.1983.
           Le disposizioni della presente circolare potranno essere
      applicate, su richiesta, a tutti i rapporti i cui connessi
      diritti sono ancora suscettibili di tutela a livello
      giurisdizionale.
                                         IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                                 TRIZZINO
      ------------------
      (1) - Almeno una giornata di lavoro.
            Si rammenta che nel computo dei 60 gg. non devono essere
            conteggiati i periodi di assenza, accertati e
            riconosciuti dagli enti competenti, per malattia (anche
            professionale), infortunio sul lavoro, astensione
            facoltativa, malattia del bambino (circ. n. 134382 AGO
            del 26.1.1982), per accudire ai figli minori in
            preadozione (circ. n. 151 del 5.7.90).
      (2) - V. circ. n. 10653/RCV - 50 PMMC/180 del 26.6.87.