940923 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee CIRCOLARE n. 254 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AGENZIE URBANE E, PER CONOSCENZA, AL COMMISSARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Indennita' di maternita' in favore delle lavoratrici dello spettacolo. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Roma, 20 settembre 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI CIRCOLARE n. 254 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AGENZIE URBANE E, PER CONOSCENZA, AL COMMISSARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Indennita' di maternita' in favore delle lavoratrici dello spettacolo. La erogazione delle prestazioni economiche di maternita' in favore delle lavoratrici dello spettacolo e' stata, a tutt'oggi, disciplinata con la circolare n. 134363 AGO-1065 RVC - n.632 EAD/119 del 21 maggio 1980, nonche' con successive circolari n. 10314 O. - n. 134403 AGO - n. 10652 RCV/111 del 16 giugno 1983 e n. 10653/RCV - 50 PMMC/180 del 26.6.87. Attraverso le disposizioni di cui alla predetta circolare del 21.5.1980 venne precisato che il diritto delle interessate alla indennita' di maternita' doveva intendersi subordinato alla maturazione di almeno 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1 gennaio dell'anno precedente la data di inizio della interdizione obbligatoria dal lavoro. Una piu' attenta valutazione della questione ha pero' indotto l'Istituto a ritenere che - come per la generalita' delle assicurate - anche per le lavoratrici in questione, pur nella specificita' del rapporto di lavoro dello spettacolo, caratterizzato frequentemente da saltuarieta' e talvolta sporadicita' delle prestazioni di lavoro - debba ritenersi applicabile il disposto dell'art. 15, 3 comma, della legge 1204/71, ai sensi del quale l'indennita' di maternita' non e' subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianita'. Tanto comporta che il diritto alle prestazioni per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge deve essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 17, 1 e 2 comma della medesima legge, oltre che alle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro in atto al momento iniziale dell'interdizione obbligatoria, pure a quelle che nei 60 gg. precedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria stessa abbiano effettuato prestazioni lavorative (1). Il diritto alle prestazioni di maternita' deve essere ugualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 1204/1971, in mancanza dei requisiti di cui al cpv. precedente, se la lavoratrice percepisca l'indennita' di disoccupazione o, pur non percependola di fatto, ne abbia diritto, oppure, pur non potendola percepire, ad esempio per decadenza, si trovi nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il relativo conseguimento (v. circ. n. 52 del 15.12.1987). Si chiarisce che l'indennita' di disoccupazione "con requisiti ridotti" di cui alla legge 20.5.1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, non consente l'applicazione dei benefici del 3 comma dell'art. 17 in esame della legge n. 1204. Tale prestazione di disoccupazione, infatti, non e' riferibile a precise giornate di calendario da indennizzare, con la conseguenza, che non e' identificabile "il godimento dell'indennita' di disoccupazione" "all'inizio dell'astensione obbligatoria", requisiti richiesti appunto dal suddetto comma 3. Qualora si verifichi poi, anche per le lavoratrici dello spettacolo, l'ipotesi prevista dal 4 comma dell'art. 17 della legge n. 1204/1971 (non godimento dell'indennita' di disoccupazione per aver effettuato nell'ultimo biennio lavorazioni non soggette all'assicurazione contro la disoccupazione), si applicano le istruzioni previste dalla circ. n. 134382 del 26.1.1982, par. 6.3.2. Anche le prestazioni per astensione facoltativa possono essere riconosciute in mancanza del requisito contributivo in precedenza richiesto (100 giornate a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente). Si rammenta che la prestazione presuppone un obbligo di prestare attivita' lavorativa sulla base di un rapporto di lavoro gia' iniziato, condizioni che pero' in genere non si riscontrano, nel settore dello spettacolo, per i contratti a prestazione, saltuari, ecc.. La nuova impostazione che precede induce a ritenere applicabili alle lavoratrici del settore anche le disposizioni generali valide per le altre lavoratrici subordinate in tema di periodo retributivo da prendere a riferimento. Pertanto, nei limiti del massimale retributivo attualmente vigente (œ. 130.000 al giorno) (2), dovra' essere presa in considerazione la somma delle retribuzioni percepite nell'ultimo mese lavorato, da dividere per il numero dei giorni di calendario del mese stesso (e cioe' 30 o 31, a seconda dei casi, ovvero 28 o 29 per febbraio), tenuto conto che sono indennizzabili tutte le giornate di calendario. Per la rilevazione e acquisizione delle retribuzioni si rinvia alle istruzioni della citata circolare 10314 O./17 del 16.6.1983. Le disposizioni della presente circolare potranno essere applicate, su richiesta, a tutti i rapporti i cui connessi diritti sono ancora suscettibili di tutela a livello giurisdizionale. IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO ------------------ (1) - Almeno una giornata di lavoro. Si rammenta che nel computo dei 60 gg. non devono essere conteggiati i periodi di assenza, accertati e riconosciuti dagli enti competenti, per malattia (anche professionale), infortunio sul lavoro, astensione facoltativa, malattia del bambino (circ. n. 134382 AGO del 26.1.1982), per accudire ai figli minori in preadozione (circ. n. 151 del 5.7.90). (2) - V. circ. n. 10653/RCV - 50 PMMC/180 del 26.6.87.