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REQUISITI OCCUPAZIONALI - LIMITI DIMENSIONALI

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Ultimo aggiornamento: 19/04/11

Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente

Circolare 211 del 9.8.91; Circolare 44 del 15.2.95, Circolare 188 del 15.11.2000

Si considerano tutti i dipendenti compresi gli apprendisti, i contratti di formazione, i dirigenti, i lavoratori a domicilio ecc. anche se non tutti sono beneficiari della CIGS. Il requisito occupazionale può essere raggiunto sommando più posizioni, stabilimenti, cantieri ecc. In caso di aziende con attività plurime inquadrate in rami diversi, il computo del numero dei dipendenti deve essere eseguito con riferimento a ciascuna delle distinte attività.
Il lavoratore assente (es. servizio militare, gravidanza e puerperio), ancorché non retribuito, è escluso dal computo solo se in sua sostituzione sia stato assunto un dipendente, in tal caso deve essere contato solo il sostituto. Il dipendente Part-time va contato per intero fino a marzo 2000, da aprile 2000, con l'emanazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n. 66 del 20.3.2000), il part-time deve essere computato in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità di frazioni superiori alla metà del tempo pieno. (Art. 6 comma 1). Nel caso di aziende di nuova costituzione, per il controllo del requisito dei 15 dipendenti nel semestre, si contano solo i mesi di attività se il periodo è inferiore al semestre, il primo mese si contano solo i dipendenti relativi al mese in corso. Dal 22.4.2000 non vanno computati i lavoratori assunti LSU ai sensi del D.Lgs 81/2000.
Non vanno computati i lavoratori interessati dal programma di emersione del lavoro irregolare, per tutto il triennio agevolato e per i periodi precedenti. Non vanno inoltre computati i lavoratori assunti con contratto di inserimento.

Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese Artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti nel semestre precedente

Circolare 211 del 9.8.91

Le stesse modalità previste per le imprese Industriali del punto precedente.

Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese appaltatrici servizi di mensa e ristorazione e di pulizia presso imprese industriali

Circolare 211 del 9.8.91

Possono beneficiare della CIGS solo i dipendenti addetti all'appalto mentre per il controllo del requisito occupazionale, si contano i dipendenti dell'intero complesso aziendale anche se addetti ad una impresa non rientrante nel campo di disciplina della CIGS. Dal 22.4.2000 non vanno computati i lavoratori assunti LSU ai sensi del D.Lgs 81/2000. Non vanno computati i lavoratori interessati dal programma di emersione del lavoro irregolare, per tutto il triennio agevolato e per i periodi precedenti.

Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese operanti in aree a declino industriale con dipendenti compresi tra 5 e 15

Circolare 260 del 12.11.92

Il requisito occupazionale si computa allo stesso modo previsto per le imprese con più di 15 dipendenti. L'obbligo del versamento esiste solo per il periodo dal 10/92 al 2/93.

Assoggettamento a CIG Straordinaria delle Imprese commerciali con più di 1000 / 200 / 50 dipendenti

Circolare 19 del 25.1.91, Circolare 211 del 9.8.91, Circolare 93 del 20.4.93, Circolare n. 25 del 18.2.2010

Fino al mese di dicembre 2009, per il controllo del requisito occupazionale, non si tiene conto di apprendisti, contratti di formazione lavoro, contratti di inserimento e contratti di reinserimento. Inoltre, il requisito occupazionale deve essere verificato mese per mese ed il contributo è dovuto solo per i mesi nei quali supera il numero dei dipendenti previsto.  A decorrere da gennaio 2010 il requisito è parametrato sui sei mesi precedenti e non più sul singolo mese, inoltre nel conteggio dei dipendenti devono essere considerati anche gli apprendisti (Circolare n. 25 del 18.2.2010). Nel caso l'impresa abbia più posizioni, si sommano i dipendenti di tutte le posizioni. Il dipendente Part-time va contato per intero fino a marzo 2000, da aprile 2000, con l'emanazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n. 66 del 20.3.2000), il part-time deve essere computato in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità di frazioni superiori alla metà del tempo pieno. (Art. 6 comma 1).  Dal 22.4.2000 non vanno computati i lavoratori assunti LSU ai sensi del D.Lgs 81/2000. Non vanno computati i lavoratori interessati dal programma di emersione del lavoro irregolare, per tutto il triennio agevolato e per i periodi precedenti.

Attribuzione dei codici di autorizzazione 1S e 1J alle Imprese industriali con meno di 50 dipendenti

Circolare 57684 del 27.6.75

Ai fini del computo dei dipendenti in forza per il raggiungimento dei 50 dipendenti

Si considerano:

Non si considerano:

Il lavoratore assente (es. servizio militare, gravidanza e puerperio), ancorché non retribuito, è escluso dal computo solo se in sua sostituzione sia stato assunto un dipendente, in tal caso deve essere contato solo il sostituto.

Nel caso di aziende di nuova costituzione, per il controllo del requisito occupazionale si tiene conto dei dipendenti della prima denuncia; mentre per le altre aziende si tiene conto della media dei dipendenti nell'anno precedente. Il calcolo deve essere effettuato entro il mese di Gennaio ed il codice ha validità per tutto l'anno in corso, anche in caso di superamento del numero medio di 50 dipendenti.

Fiscalizzazione per le Imprese commerciali tra 8 e 15 e con più di 15 dipendenti

Circolare 70 del 17.4.89, Circolare 155 del 3.6.95

Per il controllo del requisito occupazionale si computano tutti i dipendenti anche coloro per i quali la fiscalizzazione non spetta, come gli apprendisti ed i contratti di formazione, il part time ciclico si conta per intero anche nei periodi a zero ore. Nel caso l'impresa abbia più posizioni, si sommano i dipendenti di tutte le posizioni.

Fiscalizzazione per le Imprese di autotrasporto di cose per conto terzi

Circolare 70 del 17.4.89, Circolare 140 del 14.6.90, Circolare 266 del 12.12.90

La fiscalizzazione spetta alle Imprese di autotrasporto per conto terzi che presentano un rapporto tra dipendenti ed autisti compreso tra 1 e 5. Il rapporto deve essere effettuato tra i dipendenti non autisti e gli autisti, ad esempio una azienda con 6 dipendenti complessivamente, dei quali un autista e cinque dipendenti, ha diritto alla fiscalizzazione. Il calcolo della fiscalizzazione deve essere effettuato con riferimento al rapporto dipendenti ed autisti risultante al primo giorno del mese. Le variazioni che si dovessero verificare nel corso del mese devono essere considerate nei conteggi del mese successivo. Nel caso di aziende strutturate su più dipendenze occorre tenere conto del numero globale dei dipendenti dislocati sulle varie unità aziendali.

Contratti formazione lavoro per le Imprese commerciali con meno di 15 dipendenti

Circolare 25 del 31.1.91

Per il controllo del requisito occupazionale non si computano gli apprendisti, i contratti di formazione lavoro e di reinserimento. Il diritto alla riduzione del 40% permane anche se in seguito l'impresa supera il limite dei 15 dipendenti; il part time ciclico si conta per intero anche nei periodi a zero ore fino a marzo 2000, da aprile 2000, con l'emanazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n. 66 del 20.3.2000), il part-time deve essere computato in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità di frazioni superiori alla metà del tempo pieno. (Art. 6 comma 1). Nel caso l'impresa abbia più posizioni, si sommano i dipendenti di tutte le posizioni. Dal 22.4.2000 non vanno computati i lavoratori assunti LSU ai sensi del D.Lgs 81/2000.

Limiti dimensionali per le Imprese Artigiane

Legge 443 del 8.8.85

Imprese che non lavorano in serie. Codice di autorizzazione 5C

18 dipendenti di cui non più di 9 apprendisti, il limite è elevato a 22 se le unità oltre le 18 sono apprendisti.

Imprese che lavorano in serie con lavorazioni non del tutto automatizzate. Codice di autorizzazione 5D

9 dipendenti di cui non più di 5 apprendisti, il limite è elevato a 12 se le unita oltre le 9 sono apprendisti.

Imprese che effettuano lavorazioni artistiche tradizionali e abbigliamento su misura. Codice di autorizzazione 5B

32 dipendenti di cui non più di 16 apprendisti, il limite è elevato a 40 se le unita oltre le 32 sono apprendisti.

Imprese di trasporto. Codice di autorizzazione 5F

8 dipendenti. Le imprese di trasporto artigiano, non possono avere apprendisti ed il titolare deve guidare gli automezzi. Nel computo devono essere inclusi anche gli impiegati, i meccanici ecc.

Imprese edili. Codice di autorizzazione 5G Imprese edili. Codice di autorizzazione 5G

(in questa tipologia entrano anche le Imprese artigiane di finitura dell’Edilizia ed affini all’Edilizia. Circolare 264 del 24.12.97)

10 dipendenti di cui non più di 5 apprendisti il limite è elevato a 14 se le unita oltre le 10 sono apprendisti.

Per tutte le tipologie

Non vanno computati:

Devono essere computati:

Tutti i dipendenti non apprendisti entrano nel computo, qualunque siano le mansioni e le qualifiche (anche impiegati amministrativi e tecnici e lavoratori part time). Il lavoratore assente (es. servizio militare, gravidanza e puerperio), ancorché non retribuito, è escluso dal computo solo se in sua sostituzione sia stato assunto un dipendente, in tal caso deve essere contato solo il sostituto. Il dipendente Part-time va contato per intero fino al marzo 2000, da aprile 2000, con l'emanazione del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (G.U. n. 66 del 20.3.2000), il part-time deve essere computato in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità di frazioni superiori alla metà del tempo pieno. (Art. 6 comma 1). Rimangono artigiane le imprese che abbiano superato i limiti fino al 20% e per non più di tre mesi l'anno.