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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 100 del 22-5-2000.htm

  
Determinazione dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000 del limite minimo di retribuzione giornaliera per alcune categorie di lavoratori.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 22 maggio 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 100

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61. Abrogazione dell’art. 5 della legge n. 863/1984. Retribuzioni convenzionali. Lavoranti a domicilio.

SOMMARIO:

Determinazione dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000 del limite minimo di retribuzione giornaliera per alcune categorie di lavoratori.

 

L'art. 5, c. 19 della legge 19/12/1984, n. 863, modificando, riguardo ai salari convenzionali, l'art. 7, c. 1, della legge 11/11/1983, n. 638, determinava un parametro di retribuzione minima giornaliera al di sotto del quale non potevano scendere le retribuzioni convenzionali. Come noto, tale limite minimo non poteva essere inferiore al 5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.

Il D.lgs. n. 61/2000, di riordino del lavoro a tempo parziale, abrogando l’art. 5 della legge n. 863/1984, ha posto il problema dell’individuazione della retribuzione minima da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, in particolare:

  1. i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al DPR 30/4/1970, n. 602;
  2. gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge 26/7/1984, n. 413;
  3. i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13/3/1958, n. 250;
  4. i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958;
  5. i lavoratori a domicilio;
  6. i soci delle cooperative sociali.

Ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo, occorre premettere che, dal 1/1/1989, coesistono due diverse normative legittimamente compatibili: la retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito dalla legge 7/12/1989, n. 389, ed i minimali di retribuzione giornaliera determinati a mente del D.L. 29/7/1981, n. 402, convertito dalla legge 26/9/1981, n. 537, annualmente aggiornati. Quest’ultima disposizione è stata modificata dall'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, a sua volta modificata dall'art. 1, c. 2, del D.L. n. 338/1989.

Ciò premesso, sull'argomento è intervenuto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 23 del 12/4/2000 (all. 1), affermando che l’espressa abrogazione dell’art. 5, c. 19, della legge n. 863/1984, operata dal D.Lgs. n. 61/2000, non si estende automaticamente all’art.1, c. 3 del D.L. n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981.

Lo stesso Ministero precisa, ulteriormente, che non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 1, c. 2, secondo periodo, del D.L. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, trattandosi di norma generale prevista per i lavoratori dipendenti, applicabile a categorie speciali solo in mancanza di apposita disciplina.

Resta dunque fermo il principio per cui ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le categorie di lavoratori in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1, c. 3 del D.L. n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, una retribuzione minima, di L. 10.000, rivalutabili ai sensi dell’art. 22 della legge 3/6/1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Questo comporta che il limite minimo di retribuzione giornaliera per le categorie di lavoratori in argomento, a decorrere dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000, è pari a L. 38.070 (E. 19,66).

Con particolare riguardo ai lavoratori soci delle cooperative sociali, il Ministero precisa, altresì, che anche alle cooperative sociali è applicabile in via estensiva l’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/1981.

1. Lavoratori soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970.

Per i lavoratori soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l'IVS, fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 602/1970, l'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 4 del DPR n. 602/1970 è confermato in Lire 48.110 (E. 24,85) giornaliere.

L'importo risulta, infatti, superiore al limite di cui all’art.1, c. 3 del D.L. n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981.

L'imponibile giornaliero ex art. 4 del DPR n. 602/1970, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza diversi dall'IVS è confermato in L. 38.200 (E. 19,73) giornaliere.

L'importo risulta, infatti, superiore al limite di cui all’art.1, c. 3 del D.L. n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981.

2. Equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984).

Per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge n. 413/1984, le retribuzioni convenzionali da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sono quelle stabilite, per l'anno 2000, dalle organizzazioni sindacali di categoria in base al meccanismo del "rinnovo biennale intermedio" del CCNL.

Tali retribuzioni risultano, infatti, superiori ai minimali di legge previsti per lo specifico settore (circolare n. 17 del 28/1/2000).

3. Soci delle cooperative della piccola pesca (legge n. 250/1958).

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, di cui alla legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale mensile è confermata in L. 952.000 (E. 491,67) mensili (L. 38.070 x 25 gg.). Si veda al riguardo la circolare n. 17/2000.

4. Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958).

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, soggetti alla legge. n. 250/1958, la retribuzione convenzionale mensile è confermata nella misura di L. 952.000 (E. 491,67) mensili (L. 38.070 x 25 gg.). Vedi al riguardo la circolare n. 30 del 10/2/2000

5. Lavoranti a domicilio.

Per i lavoranti a domicilio, il minimale contributivo è confermato in L. 38.070 (E. 19,66).

Al riguardo si precisa che anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito nella legge 7/12/1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, c. 1). I lavoratori a domicilio devono, infatti, essere retribuiti a tariffa di cottimo pieno risultante dalla contrattazione collettiva (art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 877).

Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, continua l'art. 8, secondo comma, questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta da otto membri in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori, nominata dal Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e presieduta dal Capo dell'ispettorato regionale del lavoro.

Ove, continua ancora la norma, la tariffa e le indennità accessorie non vengano determinate in un congruo termine, le medesime sono stabilite con decreto dal Direttore dell'ufficio regionale del lavoro in relazione alla qualità del lavoro richiesto, tenendo presenti le retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dal committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.

Ove non risultano fissate le tariffe di cottimo pieno di cui al ripetuto art. 8 della legge n. 877/1973, si può, comunque, considerare assolto l'obbligo contributivo da parte dei datori di lavoro che versino i contributi sulla base delle retribuzioni di fatto corrisposte, nel rispetto comunque dei limiti retributivi minimi fissati ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del Dl n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 (circolare 27 maggio 1996 n. 114).

Detto limite, per l'anno 2000, è pari a L. 68.552 (E. 35,40).

Si veda al riguardo anche la circolare n. 17/2000.

6. Lavoratori soci di cooperative sociali.

Per i lavoratori soci delle cooperative sociali, il minimale contributivo, fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 797/1955, è fissato, dal periodo di paga in corso nel mese di aprile 2000, in L. 38.070 (E. 19,66) giornaliere, importo previsto dall’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/1981.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite minimo di retribuzione settimanale per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi previsto dall’art. 7, c. 1 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, c. 2 della legge n. 389/1989, è fissato nella misura del 40% dell’importo mensile delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1 gennaio dell’anno considerato. Vedi al riguardo la circolare n. 17 del 28/1/2000.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Circolare N. 23/2000

Roma, 12 aprile 2000

Direzione Generale Della Previdenza e Assistenza sociale

DIV. VI

All'INPS

Direzione generale

All'INAIL

Direzione generale

LORO SEDI

OGGETTO: decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (art. 11)

Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 ha dettato una nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, provvedendo contestualmente, col suo art. 11, ad abrogare la disciplina previgente, quale risultante dall’art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Allo scopo di dissipare equivoci interpretativi sulla portata dell’operazione abrogativa, con particolare riguardo ai profili di carattere previdenziale della normativa precedentemente in vigore, si forniscono le seguenti istruzioni operative per la disciplina del limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società cooperative.

A questo proposito è necessario sottolineare che l’espressa abrogazione dell’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984 non si estende al concorrente disposto, di cui all’art.1, terzo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537. Nel caso in cui la legge posteriore abroghi espressamente alcune norme previgenti, non si può infatti ritenere che siano tacitamente abrogate altre norme attinenti a materia analoga e connessa a quella investita dalle norme espressamente abrogate.

Resta dunque fermo il principio per cui il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1956, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire 10.000, rivalutate ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/1975.

Merita di essere precisato che non può essere applicato ai soggetti sopraindicati, in via concomitante, il disposto di cui all'art. 1, comma 2, secondo inciso, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, trattandosi di norma generale prevista per i lavoratori dipendenti, applicabile a categorie speciali solo in mancanza di apposita disciplina. E’ ben vero che detta norma ridetermina la percentuale già fissata dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 7. del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, all’origine espressamente comprensivo anche della misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali. Quest’ultimo riferimento, tuttavia, è stato abrogato per incompatibilità dal comma 19 dell’art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge n. 863/1984, essendo all’evidenza impossibile la contemporanea applicazione di due diverse aliquote per la medesima fattispecie dei salari medi convenzionali. E’ appena il caso di aggiungere che quest’ultima norma, nel fare riferimento al "limite minimo di retribuzione giornaliera di cui al comma 1 dell’art. 7 del predetto decreto legge", recepisce la sola nozione di "retribuzione giornaliera … per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale" prevista dal predetto art. 7, comma 1, secondo inciso, del decreto-legge n. 463/1983, abrogando - ripetesi per incompatibilità - la norma residua relativa alla misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali.

D’altra parte l’abrogazione dell’art. 5, comma 19, della legge n. 863/1984 non è idonea a far rivivere il disposto dell’art. 7 del decreto-legge n. 463, nella sua versione originaria onnicomprensiva. Costituisce infatti principio generale l’affermazione secondo cui l’abrogazione di una norma abrogatrice non importa la reviviscenza della norma abrogata da quest’ultima, a meno che ciò non sia espressamente disposto dalla fonte posteriore o reso necessario dall’assenza di disciplina. Nella specie non ricorre alcuna norma di espressa reviviscenza e d’altra parte la materia resta disciplinata dal disposto ex art. 1 del decreto-legge n. 402/1981, mai espressamente abrogato dal legislatore ed anzi ritenuto sempre di applicazione concorrente rispetto al comma 19 dell’art. 5 della legge 863/84 cit. Ove infatti il tasso d’inflazione avesse reso comparativamente più elevato, in virtù dei meccanismi di rivalutazione ex legge n. 160/75, il valore monetario di Lire 10.000, quest’ultimo importo sarebbe stato applicato in luogo del 5% previsto dal predetto comma 19.

Da ultimo si precisa che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di cooperative sociali resta disciplinato dai relativi decreti ministeriali, tuttora consentiti dalla perdurante vigenza dell’art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, in misura non inferiore all’importo previsto dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 402/1981, da ritenersi applicabile, in via estensiva, a tutti i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati.

La medesima facoltà di determinazione ministeriale del limite minimo (supplementare) di retribuzione giornaliera è concessa – come ovvio – ai decreti disciplinati dal vigente art. 4 del d.P.R. n. 602/1970 per le cooperative ivi previste.

 

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