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960617
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 103
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI GESTIONI
   E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
-  ART. 3, COMMA 23, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
-  D.M. 21 FEBBRAIO 1996.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 15 maggio 1996   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 103       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                          PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                          CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI GESTIONI
                          E CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: -  ART. 3, COMMA 23, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335.
         -  D.M. 21 FEBBRAIO 1996.
SOMMARIO:   ELEVAZIONE AL 32 PER CENTO DELL'ALIQUOTA
            CONTRIBUTIVA DI FINANZIAMENTO DEL FONDO
            PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI GESTITO
            DALL'INPS CON CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE
            ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI
            TEMPORANEE A CARICO DELLA GESTIONE DI CUI
            ALL'ART. 24 L.88/89.
          - ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO CHE
            OPERANO CON IL SISTEMA DM
1. ART. 3, COMMA 23, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
     La norma in oggetto dispone:
"Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale ridu-
zione delle aliquote contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui
all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo
prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da
quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare,
fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente
alla predetta elevazione."
     In attuazione di tale norma, con il decreto 21 febbraio
1996 (All.1), pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 83
del 9 aprile 1996, emesso dal Ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro,
sono state adottate le necessarie misure di adeguamento delle
aliquote contributive.
2. ART. 1, COMMI 1, 2 e 4  DEL D.M 21 FEBBRAIO 1996
     L'art. 1 del D.M in questione dispone, al comma 1, che a
decorrere dal 1 gennaio 1996 l'aliquota contributiva di
finanziamento, dovuta a favore del F.P.L.D.  gestito
dall'INPS, gia' fissata, al 31 dicembre 1995, per la
generalita' dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento,
di cui 8,54 a carico del dipendente (aliquota comprensiva
dell'aumento dello 0,60% previsto dal D.M. 15 gennaio 1996,
cfr. circolare n. 27 del 19 gennaio 1996), e' elevata al 32
per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con
un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.
     Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali, precisa il
comma 2 dell'art. 1 del decreto, si applica anche alle
aliquote di finanziamento al F.P.L.D. stabilite per categorie
per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a
quella generale del 27,57%, ivi compresa l'aliquota prevista
per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui
alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
     All'aliquota del 32 per cento, ovvero, alla minore
aliquota derivante dall'applicazione dell'art. 1,  comma 2
del decreto ministeriale in parola,  devono essere aggiunte,
come espressamente previsto all'art. 1, comma 4, dello stesso
decreto:
-  le aliquote di cui all'art. 3,  comma 24, della legge
335/95, vale a dire 0,35 punti percentuali a carico del
dipendente e 0,35 punti percentuali a carico dei datori di
lavoro gia' obbligati al contributo Gescal ex art. 2 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (cfr. circolare n. 9 del 15
gennaio 1996);
- il contributo dell'1 per cento a carico del dipendente
previsto dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.
438, da calcolarsi sulla quota di retribuzione eccedente la
prima fascia di retribuzione pensionabile (cfr., da ultimo,
circolare n. 24 del 27 gennaio 1996).
     L'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art.3,
penultimo comma, della legge n. 297/1982 e', invece, compresa
nel 32 per cento e non sono introdotte innovazioni a quanto
disposto dall'ultimo comma dello stesso art. 3.
3.  ART. 1, COMMA 5  DEL D.M. 21 FEBBRAIO 1996: RIDUZIONE
DELLE ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI TEMPORANEE
     Il decreto ministeriale, all'art. 1, comma 5, individua
le aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee,
dovute alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, che - in attesa della generale riforma delle
stesse - vengono contestualmente ridotte a fronte dell'in-
cremento contributivo di 4,43 punti percentuali dovuto al
F.P.L.D.
     Le aliquote che subiscono variazioni si riferiscono alle
seguenti forme contributive:
- contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi (TBC): l'aliquota dovuta per la generalita' dei
lavoratori e'  ridotta di 0,14 punti percentuali;
- contributi per i trattamenti economici di maternita': le
singole aliquote previste per i vari settori economici sono
ridotte di 0,57 punti percentuali;
- contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare (CUAF): le singole aliquote previste per i vari
settori economici sono ridotte di 3,72 punti percentuali.
     Si riducono, invece, in misura diversa le seguenti
aliquote:
- aliquota per il contributo TBC dovuto per gli operai
agricoli, che passa da 0,11 a 0,01 per cento;
- aliquota del contributo di maternita' per i disoccupati
avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla L. 418/75,
che passa da 0,31 a 0,01 per cento;
- aliquota del contributo per il finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare previsto nella misura ridotta di cui
all'art. 20, comma 1, punto 3, della legge n. 114/1974, e
successive modificazioni, che passa da 2,75  a 0,01 per
cento.
4. ART. 1, COMMA 3, DEL D.M. 21 FEBBRAIO 1996 E ART. 6 DEL
D.L. 28 MARZO 1996, N. 166 (G.U. 29 marzo 1996, n. 75 - serie
generale)
     Il decreto ministeriale dispone, altresi', al comma 3
dell'art.1, che nei casi in cui la variazione delle aliquote
contributive di cui al punto precedente non consenta di
raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota ag-
giuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al F.P.L.D. (a
motivo della entita' delle aliquote ovvero a causa della
esclusione delle stesse) l'onere dell'aliquota residuale e'
posto a carico del datore di lavoro.
     Nell'intento di evitare immediati aggravi del costo del
lavoro  e' intervenuto il decreto-legge 28 marzo 1996, n.
166, che all'art. 6, comma 1, ha stabilito un meccanismo di
gradualita' nell'applicazione dell'art. 1, comma 23, della
legge n. 335/95, per le categorie datoriali per le quali non
ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione
delle aliquote contributive di finanziamento delle presta-
zioni temporanee.
     Pertanto, nel caso in cui dall'applicazione dell'incre-
mento di 4,43 punti conseguano aumenti contributivi a carico
dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati
mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due
anni, con inizio dal 1 gennaio 1997.
     Al riguardo, si illustrano, per grandi linee, le situa-
zioni rientranti in tale previsione normativa.
4.1. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti
per operare la contestuale riduzione del contributo per
l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a causa
dell'esclusione dello stesso.
     I casi rientranti in questa categoria sono del tutto
eccezionali, poiche il personale delle Amministrazioni
statali e degli enti territoriali, cui si applica l'esclu-
sione dalla TBC ai sensi dell'art. 38, n. 2. del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827 in tanto e' esonerato da tale forma
assicurativa - in base al citato art. 38 - in quanto e'
escluso dal F.P.L.D.. L'iscrizione a tale Fondo comporta
automaticamente, salve espresse disposizioni di legge in
senso contrario, anche il versamento della contribuzione TBC
e conseguentemente la possibilita' di operare la riduzione di
aliquota.
     Sono, comunque, riconducibili nella ipotesi in epigrafe:
-  gli Enti pubblici per i lavoratori ammessi a
   frequentare corsi di dottorato di cui alla legge 13 agosto
   1984, n.476, art. 2 (cfr. circolare n. 177 del 22 giugno
   1995; CA=6C)
-  imprese industriali e artigiane per il personale
   richiamato alle armi (codice tipo contribuzione 37)
     Per i suddetti datori di lavoro l'assenza del contributo
TBC determina un aumento di aliquota di 0,14 punti percen-
tuali che sara' applicato dal 1 gennaio 1997 (1).
4.2. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti
per operare la contestuale riduzione del contributo per
l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nella
misura di 0,14 punti percentuali a causa dell'entita' dello
stesso.
     Rientrano in questa categoria i datori di lavoro agri-
colo tenuti ad applicare per gli operai l'aliquota dello
0,11, aliquota che si riduce dal 1 gennaio 1996, come preci-
sato al precedente punto 3, da 0,11 a 0,01 per cento.
     Per i suddetti datori di lavoro si realizza, pertanto,
un aumento di aliquota di 0,04 punti percentuali (0,14 -
0,10) che sara' applicato dal 1 gennaio 1997 (1).
4.3. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti
per operare la contestuale riduzione del contributo di
maternita' a causa dell'esclusione dello stesso.
     Rientrano in questa categoria:
-  le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici in genere
   non tenuti al versamento della contribuzione di maternita'
   per i dipendenti iscritti al F.P.L.D. (CSC 2.01.01,
   3.01.01, 3.01.02; CA 8H, 8Y; cfr circolare n. 165 del 25
   luglio 1988, n. 247 del 3 novembre 1993, n. 66 del 27
   marzo 1996);
-  le aziende dei settori commercio, terziario, credito,
   assicurazione e tributi per il personale dirigente
   iscritto all'INPS (codice qualifica "3" dei CSC 7.XX.XX e
   6.XX.XX).
     Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento
di aliquota di 0,57 punti percentuali che sara' applicato con
cadenza biennale in ragione di 0,50 punti percentuali dal 1
gennaio 1997 (1).
4.4. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti
per operare la contestuale riduzione del contributo di
maternita' nella misura di 0,57 punti percentuali a causa
dell'entita' dello stesso.
     Rientrano in questa categoria i cantieri scuola e di
lavoro per i disoccupati ivi avviati, tenuti ad applicare
l'aliquota dello 0,31 (CA=8C), aliquota che si riduce dal 1
gennaio 1996, come precisato al precedente punto 3, da 0,31 a
0,01 per cento.
     Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento
di aliquota di 0,27 punti percentuali (0,57 - 0,30) che sara'
applicato dal 1 gennaio 1997.
4.5. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti
per operare la contestuale riduzione del contributo CUAF a
causa dell'esclusione dello stesso.
     Rientrano in  questa categoria:
-  le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non
   soggetti alla disciplina della CUAF i cui dipendenti siano
   iscritti al F.P.L.D. (CSC 2.01.01, 2.01.02, 3.01.01 e
   3.01.02);
-  i datori di lavoro inquadrati nel settore "attivita'
   varie" senza fini di lucro che a seguito di domanda
   abbiano ottenuto l'esonero dalla CUAF in quanto assicurino
   trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti
   dalla legge (CA=1C);
-  i datori di lavoro che hanno alle dipendenze personale
   religioso appartenente al clero regolare (CA= 1C, ovvero
   codice tipo contribuzione "49") ;
-  i partiti politici rappresentati in Parlamento, le
   organizzazioni sindacali, gli istituti di patronato e di
   assistenza sociale, le associazioni nazionali di
   rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
   cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il
   Lavoro e la previdenza sociale,  qualora dette
   organizzazioni assicurino ai dipendenti un
   trattamento di famiglia non inferiore  all'importo degli
   assegni per il nucleo familiare (CA=1C);
-  gli Istituti, gli enti, gli ospedali e i presidi delle
   UU.SS.LL. che istituzionalmente erogano prestazioni del
   Servizio Sanitario o di assistenza sociale, anche in
   regime convenzionale, purche non abbiano fine di lucro ed
   assicurino un trattamento di famiglia non inferiore a
   quello previsto per gli assegni per nucleo familiare;
   (CSC 2.01.01 ovvero CA =1C);
-  i Piloti dei porti e pratici locali di cui agli art. 86 e
   segg. e 96 del Codice della Navigazione, per l'attivita'
   di pilotaggio nei porti o nelle localita' di approdo o di
   transito marittimo (CSC 1.15.02 con CA=1C);
-  le aziende che hanno alle dipendenze parenti ed affini
   entro il terzo grado del datore di lavoro con lui convi-
   venti (CA=1C, ovvero codici tipo contribuzione "12", "13"
   e "14");
-  le aziende che occupano personale all'estero assicurato in
   regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C e CA=4Z e
   1C).
     Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento
di aliquota nel F.P.L.D. di 3,72 punti percentuali scaglio-
nato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a
partire dal 1 gennaio 1997 (1).
4.6. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti
per operare la contestuale riduzione dell'aliquota CUAF nella
misura di 3,72 punti percentuali a causa dell'entita' della
stessa.
     Rientrano in questa categoria le seguenti aziende tenute
ad applicare l'aliquota ridotta del 2,75 per cento di cui
all'art. 20, 1 comma, punto 3, della legge n. 114/1974 e
successive modificazioni, aliquota che si riduce, dal 1
gennaio 1996, come precisato al precedente punto 3, da 2,75 a
0,01 per cento:
-  aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli
elenchi nominativi dei CD-CM, di cui alla legge n.
1136/1954;
- cooperative agricole e loro consorzi,  iscritte nei regi-
stri prefettizi o nello schedario generale  delle coope-
rative, sezione agricola;
- aziende della pesca munite del permesso della pesca co-
stiera, locale o ravvicinata;
- cooperative della piccola pesca di cui alla legge n.
250/1958.
     Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento
di aliquota di 0,98 punti percentuali (3,72 - 2,74) che sara'
applicato con cadenza biennale in ragione di 0,50 punti
percentuali dal 1 gennaio 1997 (1).
4.7. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti
per operare la contestuale riduzione di piu' di una delle
aliquote riferite alle predette forme assicurative e previ-
denziali a causa dell'esclusione o dell' entita' delle
stesse.
     Ricorrendo tale ipotesi, l'aumento complessivo di
aliquota da applicare nel F.P.L.D. in forma graduale in
ragione di 0,50 punti percentuali ogni due anni, a partire
dal 1 gennaio 1997, e' costituito dalla differenza tra
l'incremento massimo di aliquota di 4,43 punti percentuali e
le riduzioni delle aliquote TBC, maternita' e CUAF per le
quali e' possibile operare il trasferimento al F.P.L.D. dal 1
gennaio  1996.
     Cosi', ad esempio, nel caso di enti pubblici esclusi
contemporaneamente dalla contribuzione CUAF e maternita'
(vedi precedenti punti 4.3 e 4.5) per il personale iscritto
al F.P.L.D si attua il trasferimento a detto Fondo, dal 1
gennaio 1996, della sola aliquota 0,14 TBC. Pertanto, si
determina un incremento di aliquota complessivo nel F.P.L.D
pari a 4,29 per cento (4,43-0,14) scaglionato con cadenza
biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1
gennaio 1997 e con ultimo aumento dello 0,29 per cento da
applicare con decorrenza 1 gennaio 2013.
4.8. Regime delle aliquote dovute al F.P.L.D. in vigenza del
periodo (1997/2013) di graduale applicazione dell'incremento
contributo di 4,43 punti percentuali
     Il meccanismo di graduale applicazione dell'aumento di
cui all'art. 1, c. 23 della L. 335/95 stabilito dall'art. 6
del  D.L. 166/1996 non definisce la situazione contributiva
soggettiva del datore di lavoro, ma vale per tutte le cate-
gorie datoriali rientranti in quella fattispecie.
     Pertanto, in caso di inizio di attivita' con personale
dipendente, successivamente al 31 dicembre 1995, il regime
delle aliquote va definito conformemente alla situazione che
si e' verificata dal 1 gennaio 1996 in poi per i datori di
lavoro operanti al 31 dicembre 1995 ed aventi le stesse
caratteristiche contributive.
5. ART. 2 DEL D.M. 21 FEBBRAIO 1996
     Le riduzioni delle aliquote contributive TBC, maternita'
e CUAF non trovano applicazione, in base a quanto espressa-
mente previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale (2), per
le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori
diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
     Pertanto dovranno continuare ad essere versate nella
misura intera, senza operare alcuna riduzione, le aliquote
relative alle forme contributive di cui al precedente punto
3, dovute, secondo le norme che le disciplinano, per le
seguenti categorie:
-  dirigenti iscritti all'INPDAI;
-  personale dello spettacolo iscritto all'ENPALS;
-  giornalisti professionisti o praticanti iscritti
   all'INPGI;
-  maestri elementari, direttori didattici, docenti e assi-
   stenti della scuola materna statale iscritti all'INPDAP;
-  personale in genere iscritto a forme pensionistiche
   esclusive o sostitutive del F.P.L.D (ad esempio: personale
   per il quale e' stata deliberata l'iscrizione facoltativa
   all'INPDAP; personale delle pubbliche istituzioni
   sanitarie iscritto all'INPDAP e assoggettato
   all'assicurazione TBC in base alla legge 1 luglio 1955,
   n. 552);
-  personale iscritto  ai Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS
   (Fondo elettrici, Fondo telefonici, Fondo
   autoferrotranvieri, Fondo Volo, Fondo dazieri).
-  regimi pensionistici dei Paesi esteri (l'ipotesi riguarda
   categorie di lavoratori operanti all'estero in Paesi con i
   quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (cfr.
   circolare 15 marzo 1994, n. 87). vigono
     In particolare, per quanto riguarda le aliquote contri-
butive dovute ai Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto si
confermano le aliquote illustrate con la circolare n. 9 del
15 gennaio 1996 e n. 27 del 29 gennaio 1996.
6. CATEGORIE ISCRITTE A FONDI INTEGRATIVI GESTITI DALL'INPS E
ALLA GESTIONE DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI
     Nei confronti delle categorie in epigrafe si applicano
le stesse disposizioni previste per la generalita' delle
categorie iscritte al F.P.L.D.
7. ART. 6, COMMA 3 DEL D.L. 28 MARZO 1996, N. 166 (COOPERA-
TIVE DI CUI AL DPR N. 602/1970)
     Un particolare regime transitorio e' stato previsto al
comma 3 dell'art. 6 del D.L. 166/1996 nei confronti delle
cooperative di cui al D.P.R n. 602/1970.
     Per detti organismi, ove siano state determinate -
anteriormente al 1 gennaio 1996 - con provvedimento adottato
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPR n. 602/70 la classe
iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione
imponibile per i soci, le aliquote contributive trasferite
dalle gestioni delle prestazioni temporanee al F.P.L.D. (in
pratica 4,43 punti percentuali) continuano ad essere calco-
late sul salario convenzionale di cui all'art. 4 del D.P.R n.
602/1970 per tutto il periodo di validita' del provvedimento
medesimo  e comunque  non superiore a sei anni, decorrenti
dal 1 gennaio 1996. In pratica anche per tali aziende non ci
sara' nessun aggravio immediato del costo del lavoro.
     La disposizione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. in
questione non trova applicazione qualora l'organismo coope-
rativo abbia operato la scelta di effettuare gli adempimenti
contributivi al F.P.L.D. sulla retribuzione effettiva ai
sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR n. 602/1970.
     Peraltro, secondo i criteri generali, tale scelta puo'
essere cambiata (cfr. circolare n. 118 del 26 maggio 1988);
nel qual caso, dal momento in cui gli organismi dovessero,
nelle forme previste, optare per la retribuzione ex art. 6,
comma 1, del D.P.R. n. 602/1970, nei loro confronti trove-
rebbe applicazione il regime previsto dall'art. 6, comma 3,
del D.L. 166.
8. DEFINIZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE DOVUTE AL F.P.L.D
     In conseguenza di quanto disposto dal D.M. in questione
ed a modifica di quanto indicato con la circolare n. 27 del
19 gennaio 1996, le aliquote complessive IVS dovute per gli
iscritti al F.P.L.D. risultano fissate dal 1 gennaio 1996
nelle seguenti misure.
8.1. Generalita' dei datori di lavoro
     Per tali lavoratori l'aliquota dovuta al F.P.L.D., gia'
fissata al 31 dicembre 1995 nella misura del 27,57%, di cui
8,54 a carico del lavoratore (aliquota comprensiva, come gia'
detto, dello 0,60%, di cui 0,20% a carico del dipendente) si
attesta, dal 1 gennaio 1996 nelle seguenti misure:
A) Datori di lavoro gia' obbligati al versamento del contri-
buto Gescal nella misura dello 1,05%
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43 (3)     32
- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta
  al F.P.L.D.                                     0,70
                                                ------
- Totale aliquota F.P.L.D                        32,70
     La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura
dell' 8,89 per cento.
     Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS
risulta, pertanto,  fissata, dal 1 gennaio 1996, nella misura
del 33% (di cui F.P.L.D. 32,70; assistenza malattia pensio-
nati 0,20%; asili nido 0,10%)
B) Datori di lavoro gia' obbligati al  versamento del con-
tributo Gescal nella misura ridotta dello 0,35% a carico del
dipendente (cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996, punto 1)
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43 (3)     32
- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta
  al F.P.L.D.                                     0,35
                                                ------
- Totale aliquota F.P.L.D                        32,35
     La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura
dell' 8,89 per cento.
     Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS
risulta, pertanto,  fissata, dal 1 gennaio 1996, nella misura
del 32,65% (di cui F.P.L.D. 32,35; assistenza malattia
pensionati 0,20%; asili nido 0,10%)
     Per le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali
territoriali, non tenuti al versamento dell'aliquota 0,10 per
asili nido, l'aliquota complessiva IVS e' fissata al 32,55%.
C) Datori di lavoro esclusi dal versamento del contributo
Gescal nella misura dello 1,05% (cfr. circolare n. 9 del 15
gennaio 1996, punto 1)
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43 (3)     32
     La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura
dell' 8,54 per cento.
     Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS
risulta, pertanto,  fissata, dal 1 gennaio 1996, nella misura
del 32,30 (di cui F.P.L.D. 32; assistenza malattia pensionati
0,20%; asili nido 0,10%)
D) Datori di lavoro gia' obbligati al  versamento del con-
tributo Gescal nella misura ridotta dello 0,70% a carico del
datore di lavoro (l'ipotesi ricorre per il personale reli-
gioso: cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996, punto 1,
lett. c)
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43(1)     32
- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta
  al F.P.L.D.                                    0,35
                                                ------
- Totale aliquota F.P.L.D                        32,35
     La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura
dell' 8,54 per cento.
     Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS
risulta, pertanto,  fissata, dal 1 gennaio 1996, nella misura
del 32,65% (di cui F.P.L.D. 32,35; assistenza malattia
pensionati 0,20%; asili nido 0,10%)
     Per le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali
territoriali, non tenuti al versamento delle aliquote Gescal
e Asili nido, l'aliquota complessiva IVS e' fissata al
32,20%.
(di cui F.P.L.D. 32 %; assistenza malattia pensionati 0,20%).
E) Apprendisti
     L'aliquota degli apprendisti non e' interessata dalla
normativa in oggetto. Pertanto, come gia' precisato con la
circolare n. 27 del 29 gennaio 1996, detta aliquota resta
fissata nella misura di 6,04 per cento (di cui F.P.L.D. 5,54
e S.S.N. 0,50).
8.2. Categorie per le quali sono previste aliquote contri-
butive inferiori a quella del 27,57 prevista, al 31 dicembre
1995, per la generalita' dei lavoratori dipendenti sono.
8.2.1 Operai dell'agricoltura.
     Tenuto conto che l'aliquota prevista dall'art. 12 della
L. 160/1975, e successive modificazioni, e' fissata al 31
dicembre nella misura di 18,07% di cui 6,04 a carico del
lavoratore (aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,60 per
cento, di cui 0,20 a carico del dipendente) e che i lavora-
tori in oggetto sono esclusi dal contributo Gescal (art. 10,
ultimo comma, L. n. 60/1963), la situazione che si verifica
e' la seguente.
A) Operai dipendenti da imprese agricole in genere
     Per tali categorie si attua dal 1 gennaio 1996 il
trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,10 TBC (vedi
precedente punto 4.2), 0,57 maternita' e 3,72 CUAF e, per-
tanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo
pari allo 0,04 per cento (4,43-4,39) da applicare con decor-
renza 1 gennaio 1997.
     Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite:
  dal 1 gennaio 1996:
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+4,39            22,46
(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente)
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 22,76 per cento (di cui F.P.L.D. 22,46;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 1997:
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,46+0,04            22,50
(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).
     Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS
viene fissata da tale data nella misura del 22,80 per cento
(di cui F.P.L.D. 22,50; assistenza malattia pensionati 0,20%;
asili nido 0,10%).
B) Operai dipendenti da aziende agricole il cui titolare
risulti iscritto negli elenchi nominativi dei CD-CM (di cui
alla legge n. 1136/1954) ovvero dipendenti da cooperative
agricole, e loro consorzi, iscritte nei registri prefettizi o
nello schedario generale delle cooperative, sezione agricola.
     Per tali categorie si attua dal 1 gennaio 1996 il
trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,10 TBC (vedi il
precedente punto 4.2), 0,57 maternita' e 2,74 CUAF (vedi il
precedente punto 4.6) e, pertanto, si ha un incremento di
aliquota complessivo nel Fondo pari all'1,02 per cento
(4,43-3,41) da applicare in ragione dello 0,50 per cento con
cadenza biennale dal 1 gennaio 1997 e con ultimo aumento
dello 0,02 dal 1 gennaio 2001 .
     Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite:
  dal 1 gennaio 1996
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+3,41            21,48
(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 21,78 per cento (di cui F.P.L.D. 21,48;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 1997
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 21,48+0,50            21,98
(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 22,28 per cento (di cui F.P.L.D. 21,98;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 1999
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 21,98+0,50            22,48
(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 22,78 per cento (di cui F.P.L.D. 22,48;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 2001:
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,48+0,02 (1)        22,50
(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata da tale data
nella misura del 22,80 per cento (di cui F.P.L.D. 22,50;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
C) Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da
cooperative ex art. 2 L. 240/1984
     Tali categorie presentano la particolarita', rispetto a
quelle indicate alla precedente lett. A, che le contribuzioni
CUAF e CIG vengono versate in base alla normativa prevista
per le imprese industriali a mezzo del mod. DM10 (posizione
aziendale contrassegnata dal CSC 1.01.06)
     Per tali categorie si attua dal 1 gennaio 1996 il
trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,10 TBC (vedi
precedente punto 4.2), 0,57 maternita' e 3,72 CUAF e, per-
tanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo
pari allo 0,04 per cento (4,43-4,39) da applicare con decor-
renza 1 gennaio 1997.
     Cio' comporta che l'aliquota CUAF da versare con il mod.
DM10/2 si riduce di 3,72 punti percentuali.
     Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite:
  dal 1 gennaio 1996:
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+4,39            22,46
(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 22,76 per cento (di cui F.P.L.D. 22,46;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 1997:
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,46+0,04            22,50
(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).
     Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS
viene fissata da tale data nella misura del 22,80 per cento
(di cui F.P.L.D. 22,50; assistenza malattia pensionati 0,20%;
asili nido 0,10%).
8.2.2. Marittimi di cui all'art. 9 della legge 26 luglio
1984, n. 413 (pesca costiera, ravvicinata o locale con navi
minori) cui si applicano le aliquote previste per il settore
agricolo (posizione aziendale con CSC 1.20.01 e CA 3W e 3Z).
     Tenuto conto che l'aliquota prevista per il settore
agricolo, dall'art. 12 della L. 160/1975, e successive
modificazioni, e' fissata al 31 dicembre nella misura di
18,07% di cui 6,04 a carico del lavoratore (aliquota com-
prensiva dell'aumento dello 0,60 per cento, di cui 0,20 a
carico del dipendente) e che i lavoratori in oggetto sono
soggetti al contributo Gescal (gia' versato all'IPSEMA) si
illustrano, di seguito, le nuove aliquote contributive dovute
al F.P.L.D. dal 1 gennaio 1996.
     Dalla predetta data, per tale categoria di lavoratori si
attua il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,14 TBC,
0,57 maternita' (aliquota gia' versata all'IPSEMA), 2,74 CUAF
(vedi precedente punto 4.6) e, pertanto, si ha un incremento
di aliquota complessivo nel Fondo pari al 0,98 per cento
(4,43-3,45) da applicare in ragione di 0,50 per cento dal 1
gennaio 1997 e 0,48 per cento dal 1 gennaio 1999.
     Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite:
  dal 1 gennaio 1996
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+3,45            21,52
- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta
  al F.P.L.D.                                        0,70
                                                   -------
- Totale aliquota F.P.L.D.                          22,22
     La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura
del 6,39 per cento.
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 22,52 per cento (di cui F.P.L.D. 22,22;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 1997
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 21,52+0,50            22,02
- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta
  al F.P.L.D.                                        0,70
                                                    ------
- Totale aliquota F.P.L.D                           22,72
     La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura
del 6,39 per cento.
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 23,02 per cento (di cui F.P.L.D. 22,72;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 1999
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,02+0,48            22,50
- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta
  al F.P.L.D.                                        0,70
                                                    ------
- Totale aliquota F.P.L.D                           23,20
     La quota a carico del dipendente e' fissata nella misura
del 6,39 per cento.
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 23,50 per cento (di cui F.P.L.D. 23,20;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
8.2.3. Cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250 (posizione aziendale con CSC 1.19.01).
     Per i pescatori associati in cooperativa l'aliquota, al
31 dicembre 1995, e' fissata al 10,17% di cui 3,74% a carico
del lavoratore.
     Dal 1 gennaio 1996  per tale categoria di lavoratori si
attua il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,14 TBC,
2,74 CUAF (vedi precedente punto 4.6) e, pertanto, si ha un
incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari al 1,55 per
cento (4,43-2,88) da applicare in ragione dello 0,50 per
cento con cadenza biennale dal 1 gennaio 1997 e con ultimo
aumento dello 0,05 dal 1 gennaio 2003 .
     Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite:
  dal 1 gennaio 1996
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 10,17+2,88            13,05
     La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura
del 3,74 per cento.
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 13,35 per cento (di cui F.P.L.D. 13,05;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 1997
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 13,05+0,50            13,55
     La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura
del 3,74 per cento.
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 13,85 per cento (di cui F.P.L.D. 13,55;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 1999
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 13,55+0,50            14,05
     La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura
del 3,74 per cento.
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 14,35 per cento (di cui F.P.L.D. 14,05;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
* dal 1 gennaio 2001
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 14,05+0,50            14,55
     La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura
del 3,74 per cento.
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 14,85 per cento (di cui F.P.L.D. 14,55;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
  dal 1 gennaio 2003
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 14,05+0,05            14,60
     La quota a carico del lavoratore e' fissata nella misura
del 3,74 per cento.
     L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data,
nella misura del 14,90 per cento (di cui F.P.L.D. 14,60;
assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).
8.2.4. Disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui
alla legge 6 agosto 1975, n. 418 (posizione aziendale con CSC
1.16.01 e CA = 8C).
     Per tale categoria l'aliquota contributiva e' pari, al
31 dicembre 1995, al 10,14 per cento a intero carico del
datore di lavoro.
     Dal 1 gennaio 1996  per tale categoria di lavoratori si
attua il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,14 TBC,
3,72 CUAF, 0,30 maternita' (vedi precedente punto 4.4) e,
pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel
Fondo pari allo 0,27 per cento (4,43-4,16) da applicare dal 1
gennaio 1997.
     Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono cosi' definite:
  dal 1 gennaio 1996
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 10,14+4,16            14,30
  dal 1 gennaio 1997
- aliquota dovuta al F.P.L.D. 14,30+0,27            14,57
9. NUOVA MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER TBC, PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MATERNITA' E ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
(CUAF)
     In base a quanto disposto dall'art 1, comma 5, del
decreto ministeriale 21 febbraio 1996, le aliquote di cui
all'art. 24 delle legge n. 88/1989 sono variate nelle se-
guenti misure.
9.1 Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi (TBC)
     Il contributo, per la generalita' dei lavoratori, varia
da 2,01 per cento a 1,87 per cento.
     Si chiarisce che la riduzione di 0,14 punti percentuali
riguarda la quota di detto contributo (pari allo 0,35 per
cento) a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge
n. 88/1989.  Non subisce, invece,  variazioni la quota (pari
all'1,66 per cento) di detto contributo destinata al finan-
ziamento delle prestazioni del Servizio sanitario ai sensi
dell'art. 27 della stessa legge.
     Il contributo dovuto per gli operai agricoli varia, come
detto al precedente punto 3, da 0,11 per cento a 0,01 per
cento.
9.2. Contributi per i trattamenti economici di maternita'
     I contributi, relativi ai rispettivi settori, risultano
cosi' modificati:
a) settore industria e artigianato: il contributo varia da
   1,23 per cento a 0,66 per cento;
b) settore commercio e terziario: il contributo varia da 1,01
   per cento a 0,44 per cento;
c) settore del credito, assicurazione e tributi: il
   contributo varia da 0,90 per cento a 0,33 per cento;
d) personale assistito ex ENPAIA: il contributo varia da 1,20
   per cento a  0,63 per cento;
e) giornalisti: il contributo varia da 0,85 per cento a 0,28
   per cento (tale riduzione, in base al disposto di cui
   all'art. 2 del D.M. in oggetto, non opera per i
   giornalisti iscritti all'INPGI);
f) operai agricoli: varia da 0,80 per cento a 0,23 per cento;
g) disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro: varia,
   come precisato al precedente al punto 3, da 0,31 per cento
   a 0,01 per cento.
9.3. Contributi per il finanziamento dell'assegno per il
nucleo familiare (CUAF)
     I contributi risultano cosi' modificati:
a) generalita' dei datori di lavoro: il contributo varia da
   6,20 per cento a 2,48 per cento;
b) disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro: il
   contributo varia da 5 per cento a 1,28 per cento;
c) aziende agricole, imprese artigiane e aziende commerciali
   tenute ad applicare l'aliquota ridotta di cui all'art. 20
   della legge n. 114/1974 e successive modificazioni: il
   contributo varia da 4,15 per cento a 0,43 per cento;
d) aziende costituite in forma cooperativa che risultino
   iscritte nei registri prefettizi o nello schedario
   generale della cooperazione: il contributo varia da 4 per
   cento a 0,28 per cento;
e) aziende tenute ad applicare l'aliquota ridotta di cui
   all'art. 20, 1 comma, punto 3, della legge n. 114/1974 e
   successive modificazioni: il contributo varia, come
   precisato al precedente punto 3, da 2,75 per cento a 0,01
   per cento.
                         PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON IL
SISTEMA DM
1. MODALITA' OPERATIVE
1.1. Datori di lavoro in genere gia' obbligati al versamento
dei contributi TBC, MATERNITA' e CUAF per i lavoratori
iscritti al F.P.L.D.
     Nessuna particolare modalita' di compilazione del mod.
DM10/2 e' richiesta per i datori di lavoro che calcolano ed
espongono (nei righi fissi 10 e 11 dei quadri B-C ovvero con
uno dei previsti codici qualifica) i contributi previdenziali
unitamente a quelli dovuti per le indennita' economiche di
malattia, maternita' e per la Gescal. In questo caso l'ali-
quota complessiva da calcolare resta invariata.  Cio' in
quanto l'aumento di aliquota di 4,43 punti percentuali dovuto
al F.P.L.D. trova compensazione con la contestuale riduzione
delle aliquote TBC, CUAF e MATERNITA'.
     I datori di lavoro che, invece, espongono nei quadri
"B-C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione per
le indennita' economiche di maternita' separatamente da
quelli riguardanti le contribuzioni di previdenza, dovranno
incrementare di 0,57 punti percentuali l'aliquota complessiva
da calcolare in corrispondenza dei righi fissi ovvero dei
codici dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individuano la
qualifica del lavoratore.
     Il contributo di maternita' dovuto nelle misure ridotte
secondo il settore di appartenenza  - indicate al precedente
punto 9.2, lett. a), b), c) e d)  -  continuera' ad essere
versato con i previsti codici  "P400", "P410" e "P420".
1.2. Datori di lavoro  che non possono operare in tutto o in
parte la contestuale riduzione delle aliquote TBC, CUAF e
MATERNITA'
     Per tali datori di lavoro, come illustrato al punto 4
della "parte prima" l'aliquota complessiva per l'anno  1996
non subisce variazioni.
     Pertanto, nessuna particolare modalita' di compilazione
del mod. DM10/2 e' richiesta per i datori di lavoro che
calcolano ed espongono, nei righi fissi 10 e 11 dei quadri
B-C, ovvero con uno dei previsti codici qualifica, tutti i
contributi previdenziali e assistenziali, in quanto l'ali-
quota complessiva  resta invariata.  L'incremento di aliquota
dovuto al F.P.L.D., in misura inferiore a 4,43 punti
percentuali, corrisponde, infatti, alla riduzione operata
parzialmente sulle aliquote TBC, CUAF e MATERNITA'.
     I datori di lavoro che espongono, ove dovuto, il con-
tributo di maternita' separatamente dagli altri contributi
dovranno incrementare di 0,57 punti percentuali l'aliquota
complessiva da calcolare in corrispondenza dei righi fissi
ovvero dei codici dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che
individuano la qualifica del lavoratore e ridurre di pari
punti percentuali il contributo di maternita' da esporre con
i codici "P400", "P410" e "P420".
     In base a quanto illustrato al precedente punto 4, i
datori di lavoro in questione dovranno incrementare dal 1
gennaio 1997 l'aliquota dovuta al F.P.L.D secondo il mecca-
nismo di gradualita' previsto dal D.L. 166/96.
1.3. Datori di lavoro che occupano personale iscritto a
regimi pensionistici obbligatori diversi dal F.P.L.D.
     Come precisato al precedente punto 5, le riduzioni delle
aliquote contributive TBC, MATERNITA' e CUAF non trovano
applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici
obbligatori diversi dal F.P.L.D. .
     Pertanto, nessuna variazione deve essere apportata alle
aliquote da versare all'INPS.
     In particolare, si precisa che, per il versamento
separato, ove dovuto,  del contributo di maternita' nella
misura intera,  dovranno continuare ad essere utilizzati i
previsti codici P400, P410, P420 e P430 (quest'ultimo viene
utilizzato solo per i giornalisti iscritti INPGI).
     Ove, peraltro, sulla posizione aziendale utilizzata per
il versamento dei contributi del personale iscritto a regimi
sostitutivi affluiscano anche i contributi per alcune cate-
gorie di personale iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (l'ipotesi e' ricorrente per le posizioni azien-
dali relative agli Enti pubblici e alle aziende che iscrivono
il personale ai Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto), il
contributo di maternita' dovuto in misura ridotta per i
lavoratori iscritti al F.P.L.D deve essere esposto separata-
mente utilizzando uno dei seguenti codici di nuova istitu-
zione:
codice P440 (contributo  maternita' 0,66 per cento)
   "   P450 (contributo  maternita' 0,44 per cento)
     Restano, invece, immutate le modalita' di compilazione
del mod. DM10/2 da parte delle aziende che denunciano sulla
stessa posizione anche i dirigenti iscritti all'INPDAI.
1.4. Datori di lavoro che occupano lavoratori con contratto
di formazione e lavoro o con contratto di solidarieta' ex
art.2 L. 863/84 per i quali la contribuzione e' assolta nella
misura prevista per gli apprendisti.
     L'aliquota contributiva a carico del lavoratore, da
calcolare in corrispondenza dei codici tipo contribuzione
"53" (contratti di formazione) e 52 (contratti di solidarie-
ta'), non subisce variazioni.
1.5. Datori di lavoro diversi da quelli indicati al punto 1.4
che hanno titolo per le assunzioni agevolate al versamento
dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti
ovvero alla riduzione percentuale o all'esonero dei contri-
buti previdenziali e assistenziali.
     Nessuna particolare modalita' di compilazione dei quadri
"B-C" del mod. DM 10/2 e' richiesta per l'esposizione dei
dati relativi ai lavoratori in questione. Si richiamano,
pertanto, le precisazioni di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2
e 1.3.
1.6. Aziende del credito, assicurazione e riscossione tributi
     Le aziende in questione, ai sensi dell'art. 73 del T.U.
delle norme concernenti gli assegni familiari, sono tenute,
come e' noto, al versamento del contributo CUAF per tutto il
periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro.
     Per i periodi durante i quali l'azienda non debba
corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolu-
menti, il contributo dovuto e' calcolato sulla retribuzione
intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.
     Per effetto della riduzione del contributo CUAF di 3,72
punti percentuali, anche il contributo da versare con i
previsti codici 1T4 e 2T4 dovra' essere versato nella misura
ridotta.
1.7. Imprese armatoriali e della pesca
     Le aziende armatoriali e della pesca (con esclusione dei
soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge
n. 250/1958), gia' obbligate al versamento all'IPSEMA del
contributo di maternita' nella misura dell'1,23 per cento,
dovranno incrementare dello 0,57 per cento l'aliquota com-
plessiva da calcolare in corrispondenza dei righi fissi
ovvero  dei codici dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che
individuano la qualifica del lavoratore.
     Il contributo di maternita' dovuto nella misura ridotta
pari allo 0,66 per cento continuera' ad essere versato
all'IPSEMA.
1.8. Cooperative agricole ex art. 2 L. 240/1984
     Le cooperative in questione, come precisato al punto
8.2.1 lett. C) della "Parte Prima", ai fini del versamento
del contributo CUAF dovuto per gli operai a tempo indetermi-
nato (versamento da effettuare  con il sistema DM sulla
posizione contrassegnata dal CSC 1.01.06) dovranno procedere
alla riduzione dell'aliquota di 3,72 punti percentuali.
1.9. Cooperative di cui al DPR 602/1970
     Le cooperative in questione rientranti nel regime
transitorio previsto dall'art. 6, comma 3 del D.L. 166/1996,
illustrato al punto 7 della "Parte Prima" dovranno osservare
le seguenti particolari modalita' nella compilazione del mod.
DM10/2:
- continueranno ad esporre, in corrispondenza dei righi fissi
10 e 11 dei quadri "B-C" che individuano i lavoratori soci,
le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei decreti
ministeriali emessi ai sensi dell'art. 6, c. 1, del DPR n.
602/1970;
- calcoleranno su dette retribuzioni il contributo dovuto al
F.P.L.D. in base alla nuova aliquota incrementata di 4,43
punti percentuali nonche le contribuzioni dello 0,20 per
cento (assistenza malattia pensionati) e dello 0,10 per cento
(asili nido);
- calcoleranno sulle retribuzioni convenzionali ex art. 4 del
DPR n. 602/1979 le restanti contribuzioni;
- esporranno il totale dei contributi nella relativa casella
dei quadri "B-C";
- calcoleranno la differenza tra la retribuzione derivante
dal decreto ministeriale ex art. 6, c. 1, DPR 602/1970 e la
retribuzione convenzionale ex art. 4 ed applicheranno su tale
differenza l'aliquota del 4,43 per cento;
- il relativo importo sara' indicato nel quadro "D" del mod.
DM10/2 con il codice di nuova istituzione "R200" preceduto
dalla dicitura "CONG. DL 166/96" .
1.10. Aziende dell'edilizia aventi titolo alla riduzione
contributiva di cui all'art. 29 della legge n. 341/1995
     Per effetto del trasferimento di 4,43 punti percentuali
al F.P.L.D., si riduce l'importo dei contributi sui quali e'
possibile operare la riduzione del 9,50 per cento prevista
per le aziende dell'edilizia dall'art. 29 della legge n.
341/1995.
     Per lo stesso motivo non e' piu' soggetta alla riduzione
contributiva del 9,50 per cento la quota dello 0,35 per cento
(ex Gescal) a carico del datore di lavoro trasferita al
F.P.L.D.
     La riduzione compete, infatti, sui contributi diversi da
quelli relativi al F.P.L.D. dovuti a carico del datore di
lavoro per gli operai.
1.11. Aziende operanti nel Mezzogiorno  aventi titolo allo
sgravio totale di cui alla L. 183/76 e all'art. 2 del DM 5
agosto 1994.
     Le aziende in questione potranno operare lo sgravio
totale anche sulle quote di contributi ex maternita' (0,57)
ed ex Gescal (0,35) trasferite al F.P.L.D.
1.12. Aziende che occupano lavoratori operanti in Paesi
esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza
sociale
     Per effetto della nuova disciplina delle aliquote
contributive si rende necessaria, ai fini degli adempimenti
contributivi per i lavoratori in epigrafe, l'apertura di una
separata posizione aziendale per ciascuno dei Paesi esteri
dove i lavoratori stessi svolgono l'attivita' lavorativa.
     Per le modalita' di compilazione delle denunce mensili
restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 87
del 15 marzo 1994.
1.13. Istituti di credito aventi alle dipendenze personale
soggetto e non soggetto al contributo per le indennita'
economiche di maternita'
     Per effetto della nuova disciplina delle aliquote
contributive si rende necessario che gli adempimenti contri-
butivi relativi a ciascuna categoria di personale vengano
effettuati su distinte posizioni contributive.
2. TERMINE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA E REGOLA-
RIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI
     I datori di lavoro, ai sensi della deliberazione n. 5
del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo
1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n.
292 del 23 dicembre 1993, punto 1), dovranno adeguarsi alla
nuova disciplina entro il giorno 20 del terzo mese successivo
a quello di emanazione della presente circolare.
     Come precisato al punto 4 della "Parte Prima", l'appli-
cazione della nuova disciplina non comporta per l'anno in
corso aumenti di aliquote contributive.
     Peraltro, in alcune situazioni possono verificarsi
aumenti contributivi per effetto della differente base
imponibile per il calcolo di talune aliquote contributive.
     In altri casi, dall'applicazione del nuovo regime di
aliquote, possono scaturire variazioni contributive conse-
guenti all'applicazione di particolari regimi di agevolazioni
che insistono sulle gestioni trasferite al F.P.L.D.
     Pertanto, nei casi in cui dall'applicazione del nuovo
regime di aliquote conseguano differenze contributive a
debito dell'azienda, relative ai mesi pregressi, le stesse
dovranno essere versate maggiorandole degli interessi compu-
tati come segue:
- dal 21 maggio e fino alla data di versamento (da effettuare
entro il termine sopraindicato) per le differenze contribu-
tive relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile
1996;
- dalle rispettive scadenze e fino alla data di versamento
(da effettuare entro il termine sopraindicato) per le diffe-
renze successive al mese di aprile 1996.
     Eventuali regolarizzazioni successive al termine asse-
gnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista
per i ritardati versamenti.
3. MODALITA' PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI
3.1. Regolarizzazione conseguente al diverso regime di
imponibilita' delle indennita' di trasferta
     Per effetto del diverso regime di imponibilita'
dell'indennita' di trasferta (cfr., da ultimo, circolare n.
135 del 12 maggio 1995), i datori di lavoro dovranno provve-
dere al ricalcolo dal 1 gennaio 1996 dei contributi dovuti al
F.P.L.D. sulle quote di indennita' trasferta per effetto del
trasferimento dell'aliquota 0,57 del contributo di maternita'
al Fondo pensioni.
     A tal fine i datori di lavoro si atterranno alle se-
guenti modalita':
- determineranno la differenza tra l'imponibile delle inden-
nita' di trasferta gia' assoggettato all'aliquota dovuta al
F.P.L.D. (50 per cento dell'ammontare delle stesse) e l'im-
ponibile delle indennita' di trasferta assoggettato al
contributo di maternita' (parte eccedente lire 90.000 gior-
naliere);
- su tale differenza sara' calcolata l'aliquota dello 0,57
per cento relativa al contributo di maternita' da trasferire
al F.P.L.D.;
- l'importo della differenza contributiva a debito dell'a-
zienda sara' riportato in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "DIFF. IVS
TRASF." e dal codice di nuova istituzione "M176". Nessun dato
deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
     L'importo degli interessi al tasso legale dovra' essere
indicato separatamente con il previsto codice "Q900" prece-
duto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".
3.2. Regolarizzazione da parte delle Cooperative di cui al
DPR 602/1970
3.2.1 Cooperative che versano i contributi IVS sulle retri-
buzioni derivanti dall'applicazione dei decreti ministeriali
emessi ai sensi dell'art. 6, c. 1, del DPR n. 602/1970
     Per tali cooperative, come illustrato al precedente
punto 7 della "parte Prima", l'applicazione della normativa
in oggetto non comporta aumenti contributivi per effetto del
regime transitorio introdotto dall'art. 6, corra 3, del D.L.
166/96.
     Tuttavia dette cooperative dovranno  evidenziare sul
modello DM10/2 l'incremento di contribuzione dovuta dal 1
gennaio 1996 al F.P.L.D. per i lavoratori soci, conseguente
alla maggiorazione dell'aliquota di 4,43 punti percentuali
per i periodi pregressi all'atto dell'adeguamento alle nuove
modalita' illustrate al precedente punto 1.9.
     A tal fine gli organismi in questione si atterranno alle
seguenti modalita':
- calcoleranno la differenza tra le retribuzioni derivanti
dall'applicazione dei DD.MM. emessi ai sensi dell'art. 6, c.
1, del DPR 602/1970 e le retribuzioni convenzionali ex art. 4
dello stesso DPR;
- calcoleranno su detta differenza l'incremento di aliquota
di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D;
- indicheranno il relativo importo dei contributi in uno dei
righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 nella
casella "somme a debito del datore", preceduto dalla dicitura
"DIFF.IVS" e dal codice di nuova istituzione "M177"; nessun
dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
- lo stesso importo sara' riportato nel quadro "D"  con il
codice di nuova istituzione "R201" preceduto dalla dicitura
"CONG. DL 166/96".
3.2.2. Cooperative che versano i contributi IVS sulle retri-
buzioni effettive ai sensi dell'art. 6, ultimo comma,  del
DPR n. 602/1970
     Per tali cooperative, come illustrato al precedente
punto 7 della "parte Prima", non trova applicazione la
disposizione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 166/1996.
     Pertanto,  gli organismi in questione, per la regola-
rizzazione contributiva dei periodi pregressi si atterranno
alle seguenti modalita':
- calcoleranno la differenza tra le retribuzioni effettive e
le retribuzioni convenzionali ex art. 4 dello stesso DPR;
- calcoleranno su detta differenza l'incremento di aliquota
di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D;
- indicheranno il relativo importo dei contributi a debito
dell'azienda in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del
mod. DM10/2 nella casella "somme a debito del datore",
preceduto dalla dicitura "DIFF.IVS" e dal codice di nuova
istituzione "M178"; nessun dato deve essere indicato nelle
caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribu-
zioni".
     L'importo degli interessi al tasso legale dovra' essere
indicato separatamente con il previsto codice "Q900" prece-
duto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".
3.3. Regolarizzazione da parte delle aziende edili aventi
titolo alla riduzione contributiva di cui all'art. 29 della
legge n. 341/1995
     Per effetto di quanto precisato al precedente punto
1.10, le aziende edili dovranno provvedere al ricalcolo della
riduzione contributiva in epigrafe gia' operata per i periodi
pregressi dal 1 gennaio 1996.
     L'importo delle differenze contributive a debito
dell'azienda sara' riportato in uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REST.
RID. ED."  e dal codice di nuova istituzione "M179". Nessun
dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
     L'importo degli interessi al tasso legale dovra' essere
indicato separatamente con il previsto codice "Q900" prece-
duto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".
3.4. Conguaglio del contributo CUAF da parte delle aziende
del credito, assicurazione e riscossione tributi
     Per effetto di quanto precisato al precedente punto 1.6,
le aziende in questione potranno recuperare la differenza di
aliquota di 3,72 punti percentuali (trasferita al F.P.L.D.)
gia' versata dal 1 gennaio 1996 sugli imponibili denunciati
in corrispondenza dei codici 1T4 e 2T4.
     L'importo della differenza a credito dell'azienda sara'
riportato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di
nuova istituzione "R202" preceduto dalla dicitura "CONG.
CUAF".
3.5. Aziende operanti nel Mezzogiorno  aventi titolo allo
sgravio totale di cui alla L. 183/76 e all'art. 2 del DM 5
agosto 1994.
     Secondo quanto precisato al precedente punto 1.11, le
aziende in questione potranno recuperare la differenza di
sgravio totale spettante per effetto del trasferimento al
F.P.L.D delle quote dei contributi di maternita' (0,57) ed
Gescal (0,35) trasferite al F.P.L.D.
     L'importo della differenza a credito dell'azienda sara'
riportato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di
nuova istituzione "L316" preceduto dalla dicitura "REC. SGR.
TOT".
                               IL DIRETTORE GENERALE
                                     TRIZZINO
NOTE
(1) Resta fermo che l'aumento complessivo di aliquota sino a
concorrenza di 4,43 punti percentuali ed il suo scagliona-
mento vanno determinati ed applicati sulla base di quanto
illustrato al punto 4.7.
(2) Il richiamo all'art. 1, comma 4, contenuto nell'art. 2
del D.M., deve intendersi riferito all'art. 1, comma 5, come
da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 95 del 23
aprile 1996).
(3) I datori di lavoro che, in base a quanto precisato al
punto 4 non possono operare in tutto o in parte la conte-
stuale riduzione delle aliquote contributive TBC, maternita'
e CUAF dovranno applicare dal 1 gennaio 1996, in luogo
dell'incremento di 4,43 punti percentuali, un incremento
corrispondente alla riduzione di aliquote che e' possibile
trasferire al F.P.L.D.  Detti datori di lavoro, ovviamente,
dal 1 gennaio 1997 applicheranno il meccanismo di aumento
graduale dell'aliquota dovuta al F.P.L.D. illustrato allo
stesso punto 4.