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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 11 del 22-1-2001.htm

  
Il D.Lgs. n. 505/1999, ha ridefinito, dal 1/1/2000, il regime fiscale dell'azionariato dei dipendenti.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 22 gennaio 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 11

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 4

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Azionariato dei dipendenti:. Imponibilità contributiva della cessione di azioni e "stock option".

SOMMARIO:

Il D.Lgs. n. 505/1999, ha ridefinito, dal 1/1/2000, il regime fiscale dell’azionariato dei dipendenti.

 

L’articolo 13 del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 232 alla G.U. del 31/12/99 n. 306, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314) ha introdotto modifiche alla disciplina di determinazione del reddito di lavoro dipendente prevista dall’art. 48 del TUIR (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni) relativamente al trattamento impositivo di alcune tipologie di "fringe benefit" fra le quali rientra l‘azionariato dei dipendenti.

Al riguardo il Ministero delle finanze ha impartito disposizioni in materia con le circolari n. 247/E/1999, n. 30/2000 e n. 98/2000.

L’azionariato dei dipendenti consiste nella:

a) assegnazione di azioni da parte di un’impresa alla generalità dei propri dipendenti;

b) attribuzione di un diritto di opzione per l’acquisto di azioni ("stock option") a singoli o a particolari categorie di dipendenti che l’azienda vuole incentivare a rimanere nella propria struttura ("fidelizzazione").

Si tratta di una forma di retribuzione flessibile, in quanto legata al valore di borsa delle azioni, alla quale le imprese sempre più spesso ricorrono, anche in considerazione della normativa fiscale di favore vigente in materia.

 

La normativa previgente: il decreto legislativo 2/9/1997, n. 314.

Anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 505/1999, l’art. 3 del D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, aveva previsto vantaggi fiscali in ordine all’assegnazione di azioni ai dipendenti.

Tale disposizione, riformulando la lettera dell’art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, stabiliva (lett. g) comma 2), con decorrenza 1/1/1998 (e fino all’entrata in vigore del DLgs. 505/1999), che non concorresse a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni sottoscritte dai dipendenti ai sensi degli artt. 2349 e 2441 del c.c. (assegnazione straordinaria di utili e aumento di capitale sociale). Il predetto regime di esenzione operava anche nel caso di azioni emesse da società diverse da quella cui dipendevano gli assegnatari ma pur sempre collegate a quest’ultima ("società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa").

Il decreto legislativo 23/12/1999, n. 505.

Il D. Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 ha ridefinito, a decorrere dal 1/1/2000, il regime fiscale dell’azionariato dei dipendenti estendendo il regime agevolativo anche alle azioni di vecchia emissione e ai piani di "stock option".

All’art. 48, c. 2, l’art. 13 del citato decreto (All. n. 1), ha sostituito integralmente la lettera g) e inserito la lettera g-bis).

Ha, inoltre, aggiunto il comma 2-bis) al fine di individuare le azioni oggetto della disciplina: azioni emesse dall'impresa della quale l'assegnatario è dipendente, nonché azioni emesse da società che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

l’art. 48 comma 2 lett. g ) del TUIR: offerta di azioni alla generalità dei dipendenti.

L’art. 48 comma 2, lettera g) del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti fino all’importo di L. 4 milioni nel periodo di imposta. Come precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 98/2000 la soglia di esenzione costituisce una franchigia e, pertanto, sarà imponibile solo l’eccedenza.

Ove i dipendenti paghino un corrispettivo per l’acquisizione delle azioni, l’imposizione dovrà avvenire solo se la differenza tra il valore delle azioni e il prezzo pagato dal dipendente superi la franchigia e solo per la parte eccedente il limite.

La condizione per cui l’offerta sia rivolta a tutti i dipendenti, deve intendersi soddisfatta allorché la stessa sia riferita a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. L’eventuale esclusione dei lavoratori a tempo determinato non rappresenta una causa ostativa all’applicazione del regime agevolato.

Nel caso in cui le azioni vengano offerte solamente ad alcuni dipendenti, ancorché appartenenti ad una medesima categoria, l’intero valore delle stesse rappresenterà reddito di lavoro dipendente. Troverà, pertanto, applicazione l’ordinaria normativa vigente in materia di benefit (art. 48, c. 3, del TUIR.

Condizione per l’applicazione della norma è, altresì, che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione.

l’art. 48 comma 2 lett. g bis) del TUIR: assegnazione di "stock option" a particolari categorie di dipendenti.

La nuova lettera g bis) dell’art. 48, del T.U.I.R. riconosce alle imprese la possibilità di assegnare diritti di opzione per l’acquisto di azioni a singoli dipendenti o a determinate categorie che l’azienda vuole incentivare a rimanere nella propria struttura.

In questo caso il valore dei titoli non rientrerà nel reddito imponibile a condizione che il prezzo pagato dal dipendente sia almeno pari al valore delle azioni al momento dell’offerta (per l’individuazione di tale momento occorre far riferimento alla data della delibera che fissa le condizioni del piano di azionariato approvata dagli organi sociali competenti ).

Qualora tale condizione non si verifichi, ovverosia nel caso in cui il prezzo pagato dal dipendente sia inferiore al valore delle azioni al momento dell’offerta, l’agevolazione non spetta (circolare del Ministero delle finanze n. 247/E del 29/12/1999, All. n. 2) e pertanto costituirà reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’esercizio dell’opzione e il corrispettivo pagato, con l’applicazione delle regole ordinarie di imposizione dei fringe benefit contenute nell’art. 48, c. 3, del TUIR.

La non imponibilità è, tuttavia, esclusa nei casi in cui il lavoratore sia titolare di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento.

diritti di opzione cedibili e non cedibili.

Il Ministero delle finanze, con le circolari n. 30/2000 e n. 98/2000 (All.3 e 4), alla luce di quanto già detto al riguardo nella relazione ministeriale al D. Lgs. n.505/1999, precisa che l’imponibilità del diritto di opzione si colloca temporalmente nel momento in cui il diritto presenta il requisito della cedibilità.

Pertanto, l’assegnazione di un diritto di opzione cedibile deve essere assoggettato a contribuzione fin dal momento della medesima assegnazione.

Qualora, invece, il diritto di opzione non sia cedibile l’assegnazione dello stesso non è di per sé imponibile, essendo invece assoggettabili a contribuzione i titoli e i valori acquistati con l’esercizio dell’opzione.

Tuttavia se un diritto non cedibile perde successivamente tale requisito, il relativo importo è imponibile a fini fiscali nel periodo d’imposta e a fini contributivi con la retribuzione del mese in cui è reso trasferibile.

Ai fini della determinazione del valore di un diritto di opzione cedibile è necessario far riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 9, c. 3, del TUIR.

il valore delle azioni e dei diritti di opzione.

Per la determinazione del valore delle azioni e dei diritti di opzione occorre fare riferimento all’art. 48, c. 3, applicando le disposizioni contenute nell’art. 9, commi 3 e 4, dello stesso T.U.I.R.

decorrenza

Il nuovo regime, introdotto dal DLgs. 505/1999, in materia di assegnazioni di azioni ai dipendenti si applica dal 1 gennaio 2000.

Per le assegnazioni di titoli effettuate anteriormente a tale data e per quelle derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite dal 1 gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del decreto (15 gennaio 2000) continua ad applicarsi la normativa precedente.

Il regime contributivo dell’azionariato dei dipendenti.

Sul versante previdenziale, il regime contributivo della cessione di azioni era stato già delineato dall’art. 2 c. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale disposizione, operante anche per i periodi precedenti all’entrata in vigore del provvedimento (dal 17 agosto 1995), prevedeva l’esclusione dalla retribuzione imponibile della differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l’assegnazione di azioni ai dipendenti.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha armonizzato la base imponibile fiscale con quella previdenziale, la preesistente disciplina è stata sostituita da quella fiscale recentemente modificata dal D. Lgs. n. 505/1999.

Al riguardo occorre premettere che il trattamento contributivo dell’azionariato dei dipendenti trova applicazione soltanto per le azioni e i diritti che il lavoratore acquista dall’azienda in qualità di dipendente, non rientrando nella fattispecie qui disciplinata, gli acquisti di titoli che non trovano causa nel rapporto di lavoro.

Poichè tutte le modifiche all’art. 48 del TUIR sopra esaminate rilevano ai fini della determinazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, ne deriva che agli effetti previdenziali valgono le medesime regole applicabili in ambito tributario.

La cessione di azioni e le "stock option" sono, pertanto, imponibili ai fini contributivi nel momento e nella misura in cui lo sono ai fini fiscali secondo il "criterio di cassa". Ciò si traduce nell’applicabilità, alle somme soggette a contribuzione, delle aliquote contributive vigenti nel momento in cui si realizza l’imponibilità. Ai fini delle modalità operative si rinvia al punto successivo.

Occorre, peraltro, considerare la possibilità che nel momento in cui si determinino redditi fiscalmente imponibili, a seguito di operazioni di azionariato ai dipendenti, il rapporto di lavoro sia venuto a cessare.

Motivi di carattere sistematico indurrebbero a ritenere che, stante il principio di unicità delle basi imponibili, debbano essere assolti anche gli obblighi contributivi.

Il problema coinvolge, tuttavia, profili connessi all’adempimento dei suddetti obblighi, in particolare in ordine all’individuazione del soggetto obbligato, essendo fuor di dubbio che il dipendente non debba e non possa procedervi autonomamente.

Né vanno, comunque, trascurate considerazioni d'ordine generale in materia previdenziale, fra cui la disposizione contenuta nell’art. 6 del DLgs. 314/1997 che parla di redditi "maturati nel periodo di riferimento". Tutto ciò porta a concludere che per i redditi derivanti da operazioni di azionariato ai dipendenti (azioni e stock option) maturati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sia possibile derogare al principio generale che l'assoggettamento al prelievo contributivo avvenga sulla medesima base imponibile determinata a fini fiscali. Pertanto, detti redditi sono esclusi da contribuzioni sia per il percettore sia per l'ex datore di lavoro.

Adempimenti procedurali

Modalità di compilazione del MOD. DM 10/2

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

  • calcoleranno l’ammontare del valore imponibile delle azioni e lo cumuleranno alle competenze del mese in cui si è verificata l’imponibilità

  • sottoporranno il totale a contribuzione ordinaria in base alla normativa vigente

Al riguardo si richiama quanto precisato nell’ultimo punto della circolare n. 263 del 24/12/1997 relativamente ai valori sottoposti a ordinaria contribuzione derivanti da fringe benefit da indicare nella casella "altre competenze" del quadro SA del mod. 770 (ex 01/M).

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

Decreto legislativo 23/12/1999, n. 505 - STRALCIO -.

disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.

ARTICOLO 13

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 47, comma 1, lettera i), le parole: <alle lettere h) e i)> sono sostituite con: <alle lettere c) e d)>;

b) nell'articolo 48:

1) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalle seguenti: <f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;

f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;>;

2) al comma 2, la lettera g) è sostituita dalle seguenti: <g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: <2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa>;

4) nel comma 4, lettera b), le parole: <vigente al momento della concessione del prestito> sono sostituite dalle seguenti: <vigente al termine di ciascun anno>;

c) nell'articolo 48-bis, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: <d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni.>.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 2000. Le disposizioni di cui alle lettere b), n. 2) e n. 3) non si applicano alle assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonché a quelle derivanti dall'esercizio di opzioni attribuite dal 1^ gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Allegato 2

Ministero delle Finanze, circolare n. 247/E del 29/12/1999 - STRALCIO -

1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente

Si fa presente che con il decreto correttivo dei decreti legislativi n. 461, n. 467, n. 466 e n. 314, sono state introdotte, tra le altre, disposizioni modificative della disciplina del reddito di lavoro dipendente. Tra queste si segnala:

la modifica alla lettera f) dell’articolo 48, comma 2, del Tuir, con la quale è stata mantenuta l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche. La nuova disposizione entra in vigore dal 1 gennaio 2000;

la riduzione dall’1 per cento allo 0,5 per cento della maggiorazione da applicare alle imposte che il lavoratore, in caso di conguaglio incapiente, chiede di prelevare dalle retribuzioni del periodo di paga successivo a quello in cui terminano gli effetti economici delle operazioni di conguaglio. La nuova misura della maggiorazione si applica alle imposte relative al conguaglio dei redditi del 1999;

la modifica alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 48 del Tuir, riguardante la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti. Sulla base delle modifiche apportate, relativamente al vero e proprio azionariato, ai fini della non imponibilità sono poste le seguenti condizioni: le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti e non devono essere cedute prima di tre anni. In ogni caso, il valore delle azioni offerte non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di lire 4 milioni nel periodo d’imposta. Inoltre, è stato mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l’obiettivo di fidelizzare determinate categorie di dipendenti, prevedendo che, in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, l’importo che non concorre a formare il reddito è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, purché quest’ultimo ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell’offerta. Non verificandosi tale condizione, ossia se il prezzo pagato è inferiore al valore delle azioni al momento dell’offerta, l’agevolazione non spetta, per cui la differenza tra valore al momento dell’assegnazione e corrispettivo pagato costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile. La non imponibilità è esclusa, tuttavia, nei casi in cui il dipendente sia titolare di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento. Detti nuovi criteri di tassazione delle assegnazioni di titoli e diritti nell’ambito del reddito di lavoro dipendente non si applicano alle assegnazioni già effettuate alla data del 1 gennaio 2000 né alle assegnazioni derivanti dall’esercizio di opzione che sono state già attribuite nel periodo che va dal 1° gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. In tal modo, restano esclusi dalla nuova disciplina i piani di azionariato già deliberati a quest’ultima data.

Per effetto della contestuale modifica dell’articolo 82 del Tuir, la quale si applica con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2000, al momento della cessione delle azioni in questione si applicheranno le nuove disposizioni relative alla determinazione delle plusvalenze così come modificate e, pertanto, il valore delle azioni non assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione non può essere scomputato dal corrispettivo di cessione.

Allegato 3

Ministero delle Finanze, circolare n. 30 del 25/2/2000

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito alle modalita' di determinazione del valore delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 48, comma 2, lettere g) e g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'articolo 13, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, ha sostituito la lettera g) del comma 2 dell'articolo 48 del TUIR, con la lettera g) e la lettera g-bis), modificando il previdente trattamento fiscale delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti.

La lettera g) disciplina il vero e proprio "azionariato popolare ai dipendenti" prevedendo che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo che non puo' superare complessivamente nel periodo d'imposta lire 4 milioni. Ai fini dell'applicazione di tale norma e' richiesto che le azioni non siano riacquistate da parte della societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute per almeno tre anni.

Nel caso in cui non venga rispettata la condizione del mantenimento

delle azioni nel periodo considerato, l'importo non assoggettato e' assunto atassazione, quale reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione delle azioni stesse.

Con la successiva lettera g-bis) e' stata disciplinata la fattispecie dei piani di azionariato che hanno l'obiettivo di fidelizzare categorie di dipendenti o singoli dipendenti.

E' infatti previsto che in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, l'importo che non concorre a formare il reddito e' costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente. Perche' ricorrano i presupposti agevolativi della disposizione, l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'acquisto delle azioni deve essere almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta. Qualora tale condizione non sia verificata, ossia nei casi in cui il prezzo pagato dal dipendente e' inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, come precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 247/E del 29 dicembre 1999, l'agevolazione non spetta.

In tal caso, devono applicarsi le disposizioni di carattere generale insite nella disciplina del reddito di lavoro dipendente, in base alla quale i compensi in natura, tra i quali rientrano senza dubbio le assegnazioni di titoli o diritti, devono essere assoggettati a tassazione al netto di quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa.

Pertanto, costituisce reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e il corrispettivo pagato.

La non imponibilita' e' espressamente esclusa nei casi in cui il dipendente sia titolare di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazioni al capitale o al patrimonio superiore al 10 percento. La verifica del rispetto del predetto limite va effettuata con riferimento al periodo d'imposta in cui l'assegnazione viene eseguita tenendo conto anche dei titoli acquisiti per effetto dell'esercizio del diritto di opzione.

Inoltre, considerato che la norma disciplina esclusivamente l'ipotesi in cui il dipendente mantenga il diritto di opzione fino alla data di esercizio dello stesso, rimane fermo che l'assegnazione di un diritto di opzione cedibile deve essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della medesima assegnazione. Qualora, invece, il diritto di opzione non sia cedibile l'assegnazione dello stesso non e' di per se' tassabile, essendo, invece, assoggettabili a tassazione i titoli e i valori acquistati con l'esercizio dell'opzione (salvo la sussistenza delle condizioni che in base alla disposizione in esame ne escludono l'imponibilita'). Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successivamente tale requisito, nel periodo d'imposta in cui e' reso trasferibile il relativo importo e' assoggettato a tassazione.

Per espressa previsione normativa, l'intera disciplina agevolativi relativa alle azioni offerte ai dipendenti si applica alle azioni emesse dalla societa' in cui il dipendente presta la propria attivita', ma anche a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa.

 

 

Allegato 4

CIRCOLARE MIN FINANZE N. 98 DEL 17/5/2000 – STRALCIO -

5 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

5.1 "stock option"

5.1.1 Assegnazioni di partecipazioni nella controllata a dipendenti di quest'ultima

D. Il nuovo art. 48, comma 2-bis, del TUIR, stabilisce che le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dalla societa' da cui il lavoratore dipende nonche' a quelle emesse dalla controllante o da una controllata della medesima societa' ovvero da una societa' appartenente allo stesso gruppo societario (purche' controllata). Poiche' non e' piu' necessario che le azioni offerte siano di nuova emissione, si chiede se sia agevolabile, nei limiti e alle condizioni fissate dall'art. 48, comma 2, lettera g), l'assegnazione di azioni possedute dalla societa' A (controllante) nella societa' B (controllata) ai dipendenti di quest'ultima societa'.

Inoltre, in caso di risposta positiva, si chiede quali siano le conseguenze, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per la societa' offerente (nella fattispecie la societa' A) nel caso in cui l'assegnazione avvenga gratuitamente ovvero ad un prezzo inferiore a quello stabilito dagli articoli 61 e 66 del TUIR.

R. L'articolo 48, comma 2 bis), del TUIR, stabilisce che: "le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa."

Dal tenore letterale della norma discende, quindi, che anche le azioni della controllata possedute dalla controllante, qualora quest'ultima le assegni ai dipendenti della societa' controllata, possono rientrare nella disciplina agevolativa prevista dall'art. 48, comma 2, lettere g) e g-bis), del TUIR. Si ricorda, infatti, che costituiscono compensi in natura, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del TUIR, anche i beni ricevuti da terzi in relazione al rapporto di lavoro.

Nella fattispecie rappresentata nel quesito si tratta di azioni offerte alla generalita' dei dipendenti e, pertanto, il reddito di lavoro dipendente e' costituito dal valore delle azioni, ridotto dell'importo complessivamente non superiore a lire 4 milioni, nonche' dell'eventuale importo pagato dal dipendente. Il valore delle azioni e' stabilito in base al comma 3 dell'articolo 48 del TUIR applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale contenute nell'articolo 9 dello stesso TUIR. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nei casi di assegnazione gratuita di azioni emesse da altre societa' del gruppo ai propri dipendenti, il costo sostenuto per l'acquisizione di dette azioni e' deducibile quale spesa per prestazioni di lavoro dipendente.

Diversamente, nel caso in cui l'assegnazione gratuita viene effettuata dalla societa' A nei confronti dei dipendenti della societa' B, pur se appartenente allo stesso gruppo, venendosi a configurare per la societa'. A una destinazione di beni a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, il valore normale delle azioni stesse concorre a formare il reddito della societa' A. Qualora, invece, sia stato previsto un corrispettivo in favore della societa' A da parte della societa' B, esso concorre alla formazione del reddito della societa' A secondo le regole ordinarie, mentre costituisce costo deducibile per la societa' B.

5.1.2 Rilevanza dei dividendi nella disciplina delle "stock option"

D. Nel caso di assegnazione alla generalita' dei dipendenti di azioni sottoposte a limitazioni quantitative e temporali in ordine alla spettanza dei dividendi (ad esempio per il 40 per cento dopo un anno e per il residuo 60 per cento dopo 2 anni), il valore normale delle stesse deve considerarsi proporzionalmente rideterminato?

R. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente derivante dall'assegnazione di azioni a tutti i lavoratori dipendenti occorre aver riguardo esclusivamente della differenza tra il valore delle azioni, calcolato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, e l'eventuale importo corrisposto dal dipendente stesso.

Non rilevano, quindi, eventuali limitazioni quantitative e temporali in ordine alla spettanza dei dividendi, in quanto il compenso in natura e' commisurato al valore del titolo azionario indipendentemente dall'eventuale diritto di partecipazione agli utili.

5.1.3 Determinazione del valore delle azioni assegnate ai dipendenti

D. L'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR stabilisce che il valore normale delle azioni, obbligazioni e degli altri titoli negoziati in mercati regolarmente italiani o esteri e' determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati "nell'ultimo mese ". A tale riguardo si pongono i seguenti quesiti:

- se detto ultimo mese debba essere individuato con riferimento al mese solare precedente a quello nel corso del quale le azioni sono assegnate al dipendente ovvero al periodo che va dal giorno della detta assegnazione allo stesso giorno del mese solare precedente, in conformita' al criterio stabilito dall'articolo 2963 del codice civile;

- quale sia il comportamento da assumere nell'ipotesi in cui nell'"ultimo mese" non siano state effettuate rilevazioni dei prezzi delle azioni.

R. L'articolo 9, comma 4, lettera a), b) e c), del TUIR stabilisce autonome regole di determinazione del valore normale con riferimento ai titoli e alle quote di partecipazione societarie.

In particolare, la lettera a) di tale disposizione stabilisce che per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, il valore normale e' determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Al riguardo, si precisa che per "ultimo mese" non si deve intendere il mese solare precedente, ma il periodo che va dal giorno di riferimento (quello dell'assegnazione dei titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente, poiche' una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un "valore normale" che potrebbe gia' essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione.

Si ribadisce, inoltre, quanto gia' affermato a proposito della valutazione dei titoli con riferimento alle disposizioni transitorie contenute nel d.lgs. n.461 del 1997 e nella circolare n. 30/E del 2000 e cioe' che ai fini del calcolo della media occorre assumere, quale divisore, soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo, cioe' quelli cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo. Pertanto, se nel periodo considerato, cioe' quello che va dal primo giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente, non sono state effettuate rilevazioni dei prezzi, si deve fare riferimento al primo mese solare antecedente (inteso nel senso sopra chiarito) nel corso del quale risulta effettuata la suddetta rilevazione.

Per completezza, si ricorda che la lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 prevede che per le altre azioni, le quote di societa' non azionarie e i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa' il valore normale e' fissato in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente (e non in proporzione al patrimonio netto contabile) ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti.

Infine, per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli compresi nelle precedenti lettere a) e b), il valore normale e' determinato, ai sensi della lettera c), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

5.1.4 Tassazione del diritto di opzione

D. La relazione ministeriale al d.lgs. n. 505 del 1999 precisa che "l'assegnazione di un diritto di opzione cedibile deve essere assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della medesima assegnazione". L'erogazione concorrera' pertanto alla formazione del reddito di lavoro dipendente come compenso in natura, computato ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del TUIR nel periodo di paga in cui si verifichera' il predetto evento. A tale riguardo si chiede se il valore normale del diritto di opzione sia determinabile ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del TUIR, assumendo il disposto di cui alle lettere a) e b) ovvero quello di cui alla lettera c) della norma stessa.

R. La relazione di accompagnamento al d.lgs. 23 dicembre 1999 n. 505 precisa che l'assegnazione di un diritto di opzione "cedibile" e' assoggettabile a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della sua assegnazione.

La relazione stessa ha specificato che se il diritto di opzione non e' cedibile l'assegnazione dello stesso non e' di per se' stessa tassabile, essendo, invece assoggettabili a tassazione i titoli e i valori acquistati con l'esercizio dell'opzione. Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successivamente tale requisito, il relativo valore verra' assoggettato a tassazione soltanto nel periodo d'imposta in cui e' divenuto trasferibile.

Ai fini della modalita' di determinazione del valore normale del diritto di opzione si precisa che vanno applicate le disposizioni generali contenute nel comma 3 dell'articolo 9 del TUIR, considerato che il successivo comma 4 detta le regole per i veri e propri "titoli" e pertanto si rende applicabile soltanto per le opzioni cartolarizzate.

5.1.5 Imponibilita' delle "stock option"

D. La lettera g) dell'articolo 48 del testo unico puo' essere interpretata anche nel senso che se una societa' assegna ad un dipendente azioni il cui valore normale alla data di assegnazione e' pari a lire 10.000.000, facendo pagare al dipendente un corrispettivo di 5.000.000, l'importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente dell'assegnatario e' solo 1.000.000, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma?

R. La disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 2, lettera g), del TUIR, come sostituita dall'articolo 13, comma 1, n. 2), del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che le azioni non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. E' inoltre previsto che nel caso in cui non venga rispettato il predetto limite triennale, il valore non assoggettato e' assunto a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione.

Cio' premesso, nell'esempio prospettato, il valore normale delle azioni assegnate e' pari a lire 10 milioni, l'importo corrisposto dal dipendente e' pari a lire 5 milioni. Pertanto, tenendo conto della franchigia di lire 4 milioni, il reddito da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore dipendente e' pari a lire 1 milione.

5.1.6 "stock option"s: data dell'offerta

D. L'articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del TUIR, pone una condizione basata sul valore delle azioni "alla data dell'offerta". Si ritiene che questa data debba essere individuata in modo oggettivo e univoco, in modo da evitare gravi incertezze sull'applicabilita' della norma. In questo senso, si chiede se e' corretto fare riferimento alla data in cui gli organi sociali competenti (consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore a cio' delegato) determinano in modo definitivo il prezzo dell'offerta.

R. Ovviamente occorre fare riferimento alla data della delibera con la quale vengono fissate tutte le condizioni del piano di azionariato.

5.1.7 "stock option": perdita dell'agevolazione

D. La normativa fiscale delle "stock option" in vigore dal 1 gennaio del 2000 subordina l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente della differenza tra valore di mercato dell'azione all'atto dell'assegnazione e prezzo corrisposto dal dipendente alla circostanza che quest'ultimo sia pari al valor dell'azione all'atto dell'offerta. Si chiede se in caso contrario debba ritenersi esclusa completamente l'applicazione dell'agevolazione o se invece sia da assoggettare a tassazione solo la differenza tra valore di mercato delle azioni all'atto dell'offerta e prezzo corrisposto; cio' anche alla luce di quanto espresso nella circolare 247/E del 29 dicembre 1999 che sembra propendere per la seconda ipotesi.

R. La nuova normativa fiscale sulle "stock option" ha mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l'obiettivo di fidelizzare ben determinate categorie di dipendenti, prevedendo che in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, l'importo che non concorre a formare il reddito e' costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente. Affinche' ricorrano i presupposti agevolativi della disposizione, e' espressamente previsto che l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'acquisto delle azioni deve necessariamente essere almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta.

Ne consegue che, come gia' specificato nella circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999, se tale condizione non si verifica, ad esempio nel caso in cui il prezzo pagato dal dipendente e' inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, non si puo' usufruire in toto dell'agevolazione. Si rendono, quindi, applicabili i principi generali di tassazione dei fringe benefit in base ai quali occorre assoggettare a tassazione il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione (ossia nel momento in cui il bene entra nella disponibilita' del dipendente) al netto di quanto pagato dal dipendente per usufruire dell'assegnazione stessa.

Ad esempio:

Valore delle azioni al momento dell'offerta = lire 1000

Prezzo pagato dal dipendente = lire 800

Valore delle azioni al momento dell'assegnazione = lire 1500

Reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione = lire 700 (1500 - 800)

5.1.8 "stock option": diritti cedibili e non cedibili

D. La relazione di accompagnamento al decreto legislativo che ha introdotto il nuovo regime fiscale delle "stock option" fa una distinzione precisa tra diritti non cedibili e cedibili; mentre nel 1 caso l'assegnazione non e' in alcun modo tassabile, nella seconda ipotesi si afferma che "l'assegnazione di un diritto di opzione cedibile deve essere assoggettata a tassazione". Si chiede se tale previsione e' atta a configurare la tassazione del diritto stesso, a prescindere dal successivo esercizio dello stesso e, in caso affermativo, quale siano le modalita' di determinazione del valore di tale diritto.

R. Come indicato nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, l'assegnazione di un diritto di opzione "cedibile" deve essere sempre assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della medesima assegnazione, trattandosi di una fattispecie diversa da quelle considerate dalla normativa contenuta nell'art. 48, lettere g) e g-bis) del TUIR per le quali e' stata introdotta una disciplina di favore. La stessa relazione ha chiarito che se il diritto di opzione non e' cedibile l'assegnazione dello stesso non e' di per se' tassabile, essendo, invece, assoggettabili a tassazione i titoli e i valori acquistati con l'esercizio dell'opzione (salvo la sussistenza delle condizioni che in base alla disposizione in esame ne escludono l'imponibilita').

Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successivamente tale requisito, nel periodo d'imposta in cui e' reso trasferibile il relativo importo e' assoggettato a tassazione.

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Per quanto riguarda le modalita' di determinazione del valore di un diritto di opzione "cedibile", si precisa che e' necessario fare riferimento al comma 3 dall'art. 9 del TUIR.