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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 110 del 12-12-2008.htm
  
Legge n. 247/2007. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 7 maggio 2008. Aziende che operano con il sistema del DM10: modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo e regolarizzazione degli importi oggetto di decontribuzione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
  


 
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Roma, 12 Dicembre 2008
 
periferici dei Rami professionali
 
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Circolare n.  110
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
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Allegati n. 1
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OGGETTO:
Legge n. 247/2007. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 7 maggio 2008. Aziende che operano con il sistema del DM10: modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo e regolarizzazione degli importi oggetto di decontribuzione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
 
SOMMARIO:
modalità operative con le quali le aziende, che operano con il sistema del DM10, possono fruire dello sgravio contributivo - introdotto dalla legge n.247/2007 in sostituzione della decontribuzione dei premi di risultato - autorizzato dall’Istituto
 
 
 
 
 
 
La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed il successivo DM 7 maggio 2008 hanno disciplinato lo sgravio contributivo introdotto – in via sperimentale per il triennio 2008 – 2010 - dal comma 67 della legge attuativa del protocollo welfare, in sostituzione del regime di decontribuzione ex DL 67/1997 abrogato, come noto, dal 1 gennaio 2008.
Con la circolare n. 82 del 6 Agosto 2008sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le modalità da seguire per richiedere lo sgravio previsto dalla legge.
Come reso noto con un recente messaggio
(1)
, l’Istituto ha portato a termine le operazioni richieste dalla norma e - dopo attenta analisi delle domande trasmesse e tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti dal DM 7 maggio 2008 - ha provveduto a stilare l’elenco dei soggetti aventi diritto al beneficio, dandone, altresì, comunicazione ad aziende ed intermediari.
Con la presente circolare si illustrano, quindi, le modalità operative che, a seguito dell’ammissione all’incentivo, i datori di lavoro - che operano con il sistema del DM10 - dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007. Riguardo allo sgravio riferito ad operai agricoli (OTI e OTD), si fa riserva di successive istruzioni.
 
 
1. Generalità
La misura incentivante, come noto, trova applicazione  sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.
Lo sgravio è così articolato:
·
       
entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
·
       
totale sulla quota del lavoratore.
 
Con riguardo alla sua entità, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio
effettivamente spettante
.
Si precisa altresì che, per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, chela fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi
(2)
.
 
 
 
2. Casistiche particolari
2.1 Erogazioni mensili
In caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come avviene per l'elemento economico territoriale (EET) definito dai contratti provinciali dell'edilizia, integrativi del C.C.N.L., lo sgravio può essere applicato per ciascun mese, ferme restando la verifica dei risultati e l’ammontare complessivo sgravabile, che – come anticipato – non può superare l’importo comunicato dall’Istituto.
 
2.2 Operazioni societarie
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, cessione di azienda), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata o cedente, le operazioni di conguaglio dello sgravio
dovranno
essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
A tal fine, le aziende interessate provvederanno a richiedere alla sede dell’Istituto territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto (vedi punto 5), corredando la richiesta degli elementi utili all’ammissione al beneficio contributivo.
 
2.3 Massimale contributivo
Nei riguardi degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, trova applicazione
(3)
– come noto – un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile.
Con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui trattasi, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 3% - entro cui può operare lo sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo
(4)
.
 
2.4 Coesistenza di premi
Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
 
Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000
Premio contrattazione aziendale    € 700,00
Premio contrattazione territoriale  € 500,00
Misura massima dell’agevolazione € 900,00 (€ 30.000 *3%)
Sgravio azienda € 225,00 (€ 900*25%)
Sgravio lavoratore € 82,71 (€ 900*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%
sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 42%
Ripartizione:
·
       
sgravio azienda sul premio contratto aziendale =     € 130,50
·
       
sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale =  €  48,25
·
       
sgravio azienda sul premio contratto territoriale =    €  94,50
·
       
sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = €  34,46
 
2.5 Aziende cessate
Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno in corso - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10V).
 
3. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi
Il Decreto interministeriale 7 maggio 2008 ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPDAP – INPGI- IPOST – ENPALS).
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente agli Enti interessati.
Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “
contribuzioni minori
”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.
 
 
4. Regolarizzazione delle somme fruite a titolo di decontribuzione
Come anticipato, la legge n. 247/2007, nell’istituire lo sgravio in trattazione, ha previsto l’abrogazione – con effetti dal 1/1/2008 – del regime di decontribuzione di cui al DL n. 67/1997.
Al riguardo, l’articolo 5 del DM 7 maggio 2008, contiene una disposizione finalizzata alla regolarizzazione della posizione contributiva per coloro che, nelle more dell’emanazione del decreto, hanno continuato ad operare la decontribuzione sui premi di risultato. A tale proposito, con il messaggio n. 8312/2008, l’Istituto ha già reso noto che i datori di lavoro ammessi all’incentivo contributivo, possono compensare l’ammontare della contribuzione non versata a seguito di decontribuzione con gli importi loro spettanti a titolo di sgravio, senza  ulteriori oneri aggiuntivi.
La medesima sistemazione dovrà essere effettuata anche dai datori di lavoro non ammessi al beneficio introdotto dalla legge n. 247/2007.
Per le modalità operative, si rimanda a quanto illustrato al successivo punto 6.
 
 
5. Istruzioni operative
Alle posizioni contributive riferite ad aziende autorizzate allo sgravio in esame sarà automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga “
gennaio 2008
” e fino a “
febbraio 2009

(5)
il codice di autorizzazione
“9D
”, che assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n. 247/2007”
(6)
.
 
5.1 Fruizione sgravio contributivo
.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro ammessi allo sgravio  opereranno come segue:
 
-
        
determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate;
 
-
        
riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10 utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione, diversi in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
 
Contrattazione aziendale
Contrattazione territoriale
L934
Sgr. aziendale ex. L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro
L936
Sgr. territoriale ex.  L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro
L935
Sgr. aziendale ex L.247/2007 quota a favore del lavoratore
L937
Sgr. territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del lavoratore
 
Le suddette modalità sono valide sia per il recupero dello sgravio riferito a periodi di paga già scaduti da gennaio 2008 e nel corso dei quali sia intervenuta la corresponsione dei premi, sia per quelli - fino a dicembre 2008 - in cui avverrà la corresponsione.
 
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
 
Per quanto riguarda le aziende sospese/cessate, il recupero dell’incentivo spettante dovrà essere richiesto con procedura recupero crediti, con la compilazione del mod. DM10/V avente periodo di riferimento l’ultimo mese di attività lavorativa con dipendenti utilizzando gli stessi codici della procedura DM10.
 
 
6. Regolarizzazione abrogato regime di decontribuzione
Ai fini della regolarizzazione dell’abrogato regime di decontribuzione (vedi punto 4), i datori di lavoro opereranno come segue:
 
-
        
quantificheranno  l’ammontare delle retribuzioni  non assoggettate a contribuzione e lo sommeranno  all’imponibile del mese in cui avviene la sistemazione, assoggettando a contribuzione l’importo complessivo;
-
        
recupereranno il contributo di solidarietà del 10% già versato sulle somme decontribuite,  con i codici già in uso del quadro D:
 
Codice
Significato
L931
rec. contrib. solid. 10% per la generalità dei lavoratori
L933
rec. contrib. solid. 10% per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002
 
6.1 Riflessi sui flussi DM10 ed EMens
La regolarizzazione della decontribuzione comporta riflessi sui flussi  DM10 ed EMens.
In presenza di sistemazioni effettuate entro l’anno, non appare necessaria alcuna ulteriore operazione.
Se, invece, la regolarizzazione viene effettuata a gennaio o a febbraio, è necessario che la quota di retribuzione che si aggiunge all’imponibile mensile venga inserita tra le variabili in aumento sia sul DM10, sia sull’EMens.
 
Sul DM10 di gennaio/febbraio 2009, l’importo che – a seguito della regolarizzazione della decontribuzione -  avrà aumentato la retribuzione del mese - deve essere esposto sul quadro “B-C”, preceduto dal codice“A000” .
 
Sulla corrispondente denuncia EMens, nell’elemento <Imponibile>, va riportato il valore della retribuzione complessivamente assoggettata nel mese a contribuzione, mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno 2008, <AumentoImponibile>, va indicato l’ammontare della retribuzione, eccedente la quota mensile, riferita all’anno 2008.
 
 
7. Termine per le operazioni di conguaglio/regolarizzazione
Le sopracitate  operazioni dovranno essere effettuate entro il 16 del terzo del mese successivo alla data di emanazione della presente circolare, come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.03.1993.
Le aziende tenute ad entrambe le sistemazioni – fermo restando il trimestre a loro disposizione per le operazioni – avranno cura di regolarizzare la decontribuzione operata con la stessa denuncia contributiva con la quale portano a conguaglio lo sgravio spettante.
 
 
8. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli sgravi in argomento la procedura di ripartizione contabile dei DM10, in presenza dei diversi nuovi codici di cui è cenno nel punto 5. della presente circolare, imputa i relativi importi ai conti di seguito specificati, istituiti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:
 
GAW 37/119 - per l’imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione aziendale (codici “L934” e “L935”);
 
GAW 37/120 - per l’imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione territoriale (codici “L936” e  “L937”);
 
Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive DM10, si dispone che i conti di cui sopra è cenno debbano essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli stessi.
 
Inoltre, in considerazione della eventualità che, a seguito delle operazioni di regolarizzazione previste al precedente punto 5.2, possano risultare nell’esercizio 2009 saldi anomali dei conti di  imputazione del contributo di solidarietà ex D.L. n. 67/1997 versato dal 1° gennaio 2008 e non dovuto, si ritiene opportuno che il rimborso alle aziende delle somme evidenziate con il codice “L931” sia imputato ai già esistenti conti  … 34/… (Uscite varie - Rimborso di contributi), accesi alle diverse gestioni interessate, ovvero al conto FPY 34/100, ugualmente esistente, quelle evidenziate con il codice “L933”.
 
I conti GAW 37/119 e GAW 37/120, di nuova istituzione, sono riportati in allegato.
 
 
 
Il Direttore generale
Crecco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)
Cfr. messaggio n. 27274 del 5 dicembre 2008
(2)
Cfr. circolare n. 51 del 18 aprile 2008 e successivi messaggi n. 14521 e 17880/2008
(3)
Disposizione introdotta dall’articolo 2, comma 18 della legge n. 335/1995
(4)
Per l’anno 2008, il massimale è stato pari a € 88.669,00
(5)
Scadenza del trimestre a disposizione per le operazioni di conguaglio
(6)
Nel caso in cui, nella domanda di sgravio, non fosse presente la matricola, i datori di lavoro provvederanno a richiedere alla Sede territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione, previo dimostrazione della titolarità del beneficio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato
1
 
 
 
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
 
 
Tipo variazione
I
 
 
Codice conto
GAW 37/119
 
 
Denominazione completa
Sgravi contributivi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione aziendale ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge n. 247/2007
 
 
Denominazione abbreviata
SGR.CTR/VI RETRIB.CONTR.AZ/LE ART.1 C.67 L.247/07
 
 
Tipo variazione
I
 
 
Codice conto
GAW 37/120
 
 
Denominazione completa
Sgravi contributivi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione territoriale ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge n. 247/2007
 
 
Denominazione abbreviata
SGR. CTR.RETRIB.CONTR.TERR/LE ART.1 C.67 L.247/07