Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 110 del 12-12-2008.htm
Legge n. 247/2007. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 7 maggio 2008. Aziende che operano con il sistema del DM10: modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo e regolarizzazione degli importi oggetto di decontribuzione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Direzione centrale
Entrate
Direzione centrale
Bilanci e Servizi fiscali
Direzione centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 12 Dicembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
110
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
n. 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge n. 247/2007. Sgravio contributivo a favore della
contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 7 maggio 2008.
Aziende che operano con il sistema del DM10: modalità operative per la
fruizione del beneficio contributivo e regolarizzazione degli importi oggetto
di decontribuzione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
modalità operative con le quali le aziende, che operano con il
sistema del DM10, possono fruire dello sgravio contributivo - introdotto
dalla legge n.247/2007 in sostituzione della decontribuzione dei premi di
risultato - autorizzato dall’Istituto
La legge 24 dicembre 2007, n.
247 ed il successivo DM 7 maggio 2008 hanno disciplinato lo sgravio
contributivo introdotto – in via sperimentale per il triennio 2008 – 2010 -
dal comma 67 della legge attuativa del protocollo welfare, in sostituzione
del regime di decontribuzione ex DL 67/1997 abrogato, come noto, dal 1
gennaio 2008.
Con la
circolare
n. 82 del 6 Agosto 2008sono stati illustrati i contenuti
del beneficio contributivo e fornite, altresì, le modalità da seguire per
richiedere lo sgravio previsto dalla legge.
Come reso noto con un recente
messaggio
(1)
,
l’Istituto ha portato a termine le operazioni richieste dalla norma e - dopo
attenta analisi delle domande trasmesse e tenuto conto dei criteri di
priorità stabiliti dal DM 7 maggio 2008 - ha provveduto a stilare l’elenco
dei soggetti aventi diritto al beneficio, dandone, altresì, comunicazione ad
aziende ed intermediari.
Con la presente circolare si
illustrano, quindi, le modalità operative che, a seguito dell’ammissione
all’incentivo, i datori di lavoro - che operano con il sistema del DM10 -
dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex
lege n. 247/2007. Riguardo allo sgravio riferito ad operai agricoli (OTI e
OTD), si fa riserva di successive istruzioni.
1. Generalità
La misura incentivante, come
noto, trova applicazione sugli
importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale,
ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione
imponibile annua dei lavoratori.
Lo sgravio è così articolato:
·
entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a
carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per
assunzioni agevolate e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per
territori montani e svantaggiati;
·
totale sulla quota del lavoratore.
Con riguardo alla sua entità,
si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la
misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti - le aziende, per
motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo
livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un
importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio
effettivamente spettante
.
Si precisa altresì che, per il
calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in
vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, chela fruizione del beneficio soggiace
alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in
materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli
accordi e contratti collettivi
(2)
.
2. Casistiche particolari
2.1 Erogazioni mensili
In caso di corresponsione in quote
mensili od orarie, come avviene per l'elemento economico territoriale (EET)
definito dai contratti provinciali dell'edilizia, integrativi del C.C.N.L.,
lo sgravio può essere applicato per ciascun mese, ferme restando la verifica
dei risultati e l’ammontare complessivo sgravabile, che – come anticipato –
non può superare l’importo comunicato dall’Istituto.
2.2 Operazioni societarie
Nelle ipotesi di operazioni
societarie (es: fusione, cessione di azienda), che comportano il passaggio di
lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more
dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata o cedente, le
operazioni di conguaglio dello sgravio
dovranno
essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio
complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte
erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà
all’incentivo.
A tal fine, le aziende
interessate provvederanno a richiedere alla sede dell’Istituto
territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione
previsto (vedi punto 5), corredando la richiesta degli elementi utili
all’ammissione al beneficio contributivo.
2.3 Massimale contributivo
Nei riguardi degli iscritti
successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di
anzianità contributiva, trova applicazione
(3)
– come noto – un massimale annuo
per la base contributiva e pensionabile.
Con riferimento ai lavoratori
nei cui confronti operano le disposizioni di cui trattasi, la retribuzione da
considerare ai fini della determinazione del tetto del 3% - entro cui può
operare lo sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo
(4)
.
2.4 Coesistenza di premi
Con riguardo ai lavoratori ai
quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di
contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello
sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Es: Lavoratore con retribuzione
annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000
Premio contrattazione aziendale € 700,00
Premio contrattazione
territoriale € 500,00
Misura massima
dell’agevolazione € 900,00 (€ 30.000 *3%)
Sgravio azienda € 225,00 (€
900*25%)
Sgravio lavoratore € 82,71 (€
900*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto
aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%
sgravio sul premio contratto
territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 42%
Ripartizione:
·
sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 130,50
·
sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale
= €
48,25
·
sgravio azienda sul premio contratto territoriale
= € 94,50
·
sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale
= € 34,46
2.5 Aziende cessate
Le aziende - autorizzate allo
sgravio contributivo per l’anno in corso - che, nelle more del provvedimento
di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione
dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (DM10V).
3. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi
Il Decreto interministeriale 7
maggio 2008 ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo,
anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali
(INPDAP – INPGI- IPOST – ENPALS).
Ai fini della fruizione dello
sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende
autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente agli Enti interessati.
Con riguardo ai lavoratori per
i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “
contribuzioni minori
”, lo sgravio dovrà essere operato sulla
posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota
spettante sulle medesime contribuzioni.
4. Regolarizzazione delle somme fruite a titolo di decontribuzione
Come anticipato, la legge n.
247/2007, nell’istituire lo sgravio in trattazione, ha previsto l’abrogazione
– con effetti dal 1/1/2008 – del regime di decontribuzione di cui al DL n.
67/1997.
Al riguardo, l’articolo 5 del
DM 7 maggio 2008, contiene una disposizione finalizzata alla regolarizzazione
della posizione contributiva per coloro che, nelle more dell’emanazione del
decreto, hanno continuato ad operare la decontribuzione sui premi di
risultato. A tale proposito, con il messaggio n. 8312/2008, l’Istituto ha già
reso noto che i datori di lavoro ammessi all’incentivo contributivo, possono
compensare l’ammontare della contribuzione non versata a seguito di
decontribuzione con gli importi loro spettanti a titolo di sgravio,
senza ulteriori oneri aggiuntivi.
La medesima sistemazione dovrà
essere effettuata anche dai datori di lavoro non ammessi al beneficio
introdotto dalla legge n. 247/2007.
Per le modalità operative, si
rimanda a quanto illustrato al successivo punto 6.
5. Istruzioni operative
Alle posizioni contributive
riferite ad aziende autorizzate allo sgravio in esame sarà automaticamente
assegnato, a decorrere dal periodo di paga “
gennaio 2008
” e fino a “
febbraio
2009
”
(5)
il codice di autorizzazione
“9D
”,
che assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio ex
lege n. 247/2007”
(6)
.
5.1 Fruizione sgravio contributivo
.
Ai fini delle operazioni di
conguaglio, i datori di lavoro ammessi allo sgravio opereranno come segue:
-
determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente
spettante, nei limiti delle somme autorizzate;
-
riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10
utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione, diversi in ragione della
tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale
Contrattazione territoriale
L934
Sgr.
aziendale ex. L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro
L936
Sgr.
territoriale ex. L.247/2007 quota a
favore del datore di lavoro
L935
Sgr. aziendale ex
L.247/2007 quota a favore del lavoratore
L937
Sgr. territoriale ex.
L.247/2007 quota a favore del lavoratore
Le suddette modalità sono
valide sia per il recupero dello sgravio riferito a periodi di paga già
scaduti da gennaio 2008 e nel corso dei quali sia intervenuta la
corresponsione dei premi, sia per quelli - fino a dicembre 2008 - in cui
avverrà la corresponsione.
All’atto del conguaglio dello
sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota
di beneficio di sua competenza.
Per quanto riguarda le
aziende sospese/cessate, il recupero dell’incentivo spettante dovrà essere
richiesto con procedura recupero crediti, con la compilazione del mod. DM10/V
avente periodo di riferimento l’ultimo mese di attività lavorativa con
dipendenti utilizzando gli stessi codici della procedura DM10.
6. Regolarizzazione abrogato regime di decontribuzione
Ai fini della
regolarizzazione dell’abrogato regime di decontribuzione (vedi punto 4), i
datori di lavoro opereranno come segue:
-
quantificheranno
l’ammontare delle retribuzioni
non assoggettate a contribuzione e lo sommeranno all’imponibile del mese in cui avviene la
sistemazione, assoggettando a contribuzione l’importo complessivo;
-
recupereranno il contributo di solidarietà del 10% già
versato sulle somme decontribuite,
con i codici già in uso del quadro D:
Codice
Significato
L931
rec. contrib. solid.
10% per la generalità dei lavoratori
L933
rec. contrib. solid. 10% per i dirigenti iscritti
all’ex INPDAI al 31.12.2002
6.1 Riflessi sui flussi DM10 ed EMens
La
regolarizzazione della decontribuzione comporta riflessi sui flussi DM10 ed EMens.
In
presenza di sistemazioni effettuate entro l’anno, non appare necessaria
alcuna ulteriore operazione.
Se,
invece, la regolarizzazione viene effettuata a gennaio o a febbraio, è
necessario che la quota di retribuzione che si aggiunge all’imponibile
mensile venga inserita tra le variabili in aumento sia sul DM10, sia
sull’EMens.
Sul
DM10 di gennaio/febbraio 2009, l’importo che – a seguito della
regolarizzazione della decontribuzione -
avrà aumentato la retribuzione del mese - deve essere esposto sul
quadro “B-C”, preceduto dal codice“A000” .
Sulla
corrispondente denuncia EMens, nell’elemento <Imponibile>, va riportato
il valore della retribuzione complessivamente assoggettata nel mese a
contribuzione, mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno
2008, <AumentoImponibile>, va indicato l’ammontare della retribuzione,
eccedente la quota mensile, riferita all’anno 2008.
7. Termine per le operazioni di conguaglio/regolarizzazione
Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate
entro il 16 del terzo del mese successivo alla data di emanazione della
presente circolare, come previsto dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 5 del 26.03.1993.
Le aziende tenute ad entrambe
le sistemazioni – fermo restando il trimestre a loro disposizione per le
operazioni – avranno cura di regolarizzare la decontribuzione operata con la
stessa denuncia contributiva con la quale portano a conguaglio lo sgravio
spettante.
8. Istruzioni contabili
Per la
rilevazione contabile degli sgravi in argomento la procedura di ripartizione
contabile dei DM10, in presenza dei diversi nuovi codici di cui è cenno nel
punto 5. della presente circolare, imputa i relativi importi ai conti di
seguito specificati, istituiti nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:
GAW
37/119 - per l’imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con
la contrattazione aziendale (codici “L934” e “L935”);
GAW
37/120 - per l’imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con
la contrattazione territoriale (codici “L936” e “L937”);
Per assicurare la concordanza
tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle
denunce contributive DM10, si dispone che i conti di cui sopra è cenno
debbano essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto attraverso
la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli stessi.
Inoltre,
in considerazione della eventualità che, a seguito delle operazioni di
regolarizzazione previste al precedente punto 5.2, possano risultare
nell’esercizio 2009 saldi anomali dei conti di imputazione del contributo di solidarietà ex D.L. n. 67/1997
versato dal 1° gennaio 2008 e non dovuto, si ritiene opportuno che il
rimborso alle aziende delle somme evidenziate con il codice “L931” sia
imputato ai già esistenti conti …
34/… (Uscite varie - Rimborso di contributi), accesi alle diverse gestioni
interessate, ovvero al conto FPY 34/100, ugualmente esistente, quelle
evidenziate con il codice “L933”.
I
conti GAW 37/119 e GAW 37/120, di nuova istituzione, sono riportati in
allegato.
Il
Direttore generale
Crecco
(1)
Cfr. messaggio n. 27274
del 5 dicembre 2008
(2)
Cfr.
circolare
n. 51 del 18 aprile 2008 e successivi messaggi n. 14521 e 17880/2008
(3)
Disposizione
introdotta dall’articolo 2, comma 18 della legge n. 335/1995
(4)
Per
l’anno 2008, il massimale è stato pari a € 88.669,00
(5)
Scadenza del trimestre a
disposizione per le operazioni di conguaglio
(6)
Nel caso in cui, nella
domanda di sgravio, non fosse presente la matricola, i datori di lavoro
provvederanno a richiedere alla Sede territorialmente competente
l’attribuzione del codice di autorizzazione, previo dimostrazione della
titolarità del beneficio
Allegato
1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo
variazione
I
Codice
conto
GAW
37/119
Denominazione
completa
Sgravi
contributivi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione
aziendale ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge n. 247/2007
Denominazione
abbreviata
SGR.CTR/VI
RETRIB.CONTR.AZ/LE ART.1 C.67 L.247/07
Tipo
variazione
I
Codice
conto
GAW
37/120
Denominazione
completa
Sgravi
contributivi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione
territoriale ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge n. 247/2007
Denominazione
abbreviata
SGR.
CTR.RETRIB.CONTR.TERR/LE ART.1 C.67 L.247/07