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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 114 del 30-12-2008.htm
  
Art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni  in Legge 6 agosto 2008, n. 133. Obblighi contributivi per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali privatizzate.  Prestazioni economiche di  maternità, malattia e legge 104/92
  


 
Direzione centrale
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Direzione centrale
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Direzione centrale
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Ai
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Ai
Direttori delle Agenzie
 
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Coordinatori generali, centrali e
Roma, 30 Dicembre 2008
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  114
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
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Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
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Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
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per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni  in Legge 6 agosto 2008, n. 133. Obblighi contributivi per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali privatizzate.  Prestazioni economiche di  maternità, malattia e legge 104/92
 
SOMMARIO:
1.
    
Premessa
2.
    
Aziende destinatarie e obbligo contributivo
3.
    
Prestazioni: tipologie e conguagli
4.
    
Indennità di maternità e/o paternità
5.
    
Indennità per congedo parentale e riposi giornalieri
6.
    
Indennità per permessi ex lege 104/92
7.
    
Prestazioni economiche di malattia
    7.1 Controlli
 
 
1.
   
PREMESSA
 
L’art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni  in Legge 6 agosto 2008 n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009,ha disciplinato l’obbligo del versamento all’Inps della contribuzione per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto.
Con la presente circolare, nel fornire le prime indicazioni in ordine agli obblighi contributivi derivanti dalla disposizione in trattazione, si provvede a disciplinare gli effetti della norma sotto il profilo delle prestazioni suddette che, con effetto dal 1°gennaio 2009, verranno erogate a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese destinatarie della norma medesima. Per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le istruzioni vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato.
 
 
2.
   
AZIENDE DESTINATARIE E OBBLIGO CONTRIBUTIVO
 
A decorrere dal 1° gennaio 2009 le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e malattia.
 
Si tratta delle imprese partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti Pubblici nonché delle imprese degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, che sono state interessate da  processi di privatizzazione avviati nel corso degli anni ’90 ed ancora in via di completamento e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative. Analogamente, in quanto già assoggettate a regimi speciali, si devono ritenere incluse le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico.
 
Le imprese come sopra individuate, pertanto, sono tenute al versamento delle predette contribuzioni secondo il settore di appartenenza, anche nel caso in cui, specifiche previsioni contrattuali, impongano alle stesse di corrispondere al lavoratore la retribuzione globale.
 
L’intervento normativo di cui al comma 2 dell’art. 20 della legge in discorso, ha la finalità di uniformare la disciplina relativa ai predetti obblighi con quella prevista per la generalità dei datori di lavoro privati.
Con circolare a  parte verranno fornite specifiche indicazioni in ordine alle modalità di applicazione di tale norma, unitamente alle istruzioni operative, che dovranno essere seguite per la corretta imposizione degli obblighi in trattazione.
 
 
3.
   
PRESTAZIONI: tipologie e conguagli
 
Con effetto dal 1° gennaio 2009 l’Istituto erogherà le prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri “per allattamento” di cui al D.Lgs. 151/2001) e le indennità per  permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese di cui al precedente punto 2. Dalla stessa data  verrà altresì corrisposta l’indennità giornaliera di malattia ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio e apprendista, nonché per le qualifiche impiegatizie, nei casi previsti per il settore di appartenenza delle imprese medesime.
 
Si precisa che, a seguito della novità normativa citata, e nelle more di adeguamento dei contratti collettivi, i trattamenti previsti dai contratti stessi si intendono come meramente integrativi delle indennità (di maternità/paternità e malattia) a carico dell’Istituto, nel senso che, ad esempio, ove il trattamento contrattualmente previsto sia di importo superiore rispetto all’indennità a carico dell’Inps, lo stesso resta a carico del datore di lavoro limitatamente alla quota differenziale. Qualora, invece, il trattamento economico contrattuale sia di importo pari o inferiore rispetto al trattamento previdenziale spettante per legge, il contratto resta quiescente e si applica esclusivamente la disciplina di legge.
 
Conseguentemente, le aziende saranno ammesse al conguaglio, secondo la prassi in uso, del trattamento economico anticipato - nei limiti ovviamente dell’importo dell’indennità dovuta per legge a carico dell’Inps - con i contributi dovuti all’Istituto per i lavoratori dipendenti.
 
 
4.
   
INDENNITA’ DI MATERNITA’ E/O PATERNITA’
 
La corresponsione dei trattamenti economici in trattazione, secondo le indicazioni di cui al punto precedente, sarà effettuata dall’Istituto limitatamente a  quei periodi di congedo di maternità e/o paternità che si collochino dal 1° gennaio 2009, ancorché riferibili ad eventi (parto o  ingresso in famiglia del minore) verificatisi anteriormente alla suddetta data.
Restano, pertanto, a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i trattamenti economici a titolo retributivo dovuti per i periodi di congedo di maternità/paternità antecedenti alla data indicata della legge in esame
[1]
.
 
Ai fini della presentazione delle
domande
di congedo di maternità (sia esso ordinario, anticipato o prorogato) e paternità è possibile utilizzare il Mod. SR01 disponibile sul sito http://www.inps.it/Modulistica/homepage.asp, tenendo presente che le domande di congedo di maternità/paternità che iniziano nell'anno 2009, devono essere presentate di regola prima dell'inizio del periodo di congedo e, comunque, non oltre l'anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a tale titolo.
 
In via transitoria e in fase di prima applicazione, per i periodi di congedo che abbiano avuto inizio nell'anno 2008 e che si protraggano nell'anno 2009, le domande vanno presentate entro il 31 gennaio 2009 e, comunque, non oltre l'anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
 
Si rammenta che, analogamente a quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da aziende private soggette all’obbligo di anticipazione delle indennità di cui trattasi (ai sensi dell’art.1, comma 1 della L. 33/80), le domande di congedo devono essere sistematicamente acquisite dall’Unità di Processo Prestazioni a sostegno del Reddito della sede, sia ai fini della verifica della regolarità del successivo conguaglio da parte del datore di lavoro, sia ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dei trattamenti economici in esame.
 
 
5.
   
CONGEDO PARENTALE E RIPOSI GIORNALIERI
 
I trattamenti economici di cui all’oggetto sono erogabili dall’Istituto, secondo le indicazioni di cui al punto 3, relativamente ai periodi di congedo parentale e alle ore di riposo giornaliero fruite a partire dal 1° gennaio 2009.
Restano a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, le retribuzioni relative ai periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale e  riposi giornalieri la cui fruizione si collochi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge.
Ai fini della presentazione delle
domande
di congedo parentale è possibile utilizzare il Mod. SR23 disponibile sul sito www.inps.it - Moduli - Prestazioni a sostegno del reddito, tenendo presente che, per i periodi di congedo che iniziano dal 1° gennaio 2009, le domande devono essere presentate all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto o, eventualmente, nello stesso giorno di inizio del congedo medesimo; diversamente, sono indennizzati dall'Istituto solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda.
 
Per i periodi di congedo parentale che abbiano avuto inizio nell'anno 2008 e che si protraggano, senza soluzione di continuità, nell'anno 2009 è necessario presentare,  la relativa domanda anche all’Istituto, onde consentire allo stesso la regolare liquidazione dell’indennità relativa ai periodi di congedo ricadenti dal 1° gennaio 2009 in poi.
 
Si rammenta che, analogamente a quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da aziende private soggette all’obbligo di anticipazione delle indennità di cui trattasi (ai sensi dell’art.1, comma 1 della L. 33/80), le domande di congedo devono essere sistematicamente acquisite dall’U di Processo Prestazioni a sostegno del Reddito, sia ai fini della verifica della regolarità del successivo conguaglio da parte del datore di lavoro, sia ai fini dell’accertamento dei limiti temporali e reddituali previsti dagli artt. 32 e ss. del D.Lgs. 151/2001 per il riconoscimento del diritto all’indennità in questione.
 
A tal fine, è necessario che
i lavoratori interessati indichino nella domanda presentata all’Istituto anche i periodi di congedo parentale già fruiti,
compresi quelli antecedenti all’entrata in vigore della legge in esame (ossia al 1° gennaio 2009). In tale caso potrà essere utilizzata più volte la pagina del modello SR23 relativa all’indicazione di interesse (pag. 3/4).
 
 
6.
   
PERMESSI EX LEGE 104/92
 
Per quanto riguarda i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 - così come modificato e integrato dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000 e dagli artt.33 e 42 del D.Lgs 151/2001- le relative  indennità economiche saranno erogate dall’Istituto, secondo le indicazioni di cui al punto 3, per i giorni e le ore di permesso fruite a decorrere dal 1° gennaio 2009, tenendo presente quanto segue.
 
Le  domande relative a permessi che si intendano fruire a partire dal 1° gennaio 2009, vanno presentate all'Inps necessariamente prima dell'inizio del periodo richiesto; in caso contrario,  saranno indennizzati dall'Istituto solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda.
I lavoratori già fruitori dei permessi in argomento nel corso del 2008, che intendano continuare a godere del beneficio senza soluzione di continuità nel 2009, dovranno presentare la domanda all’Inps entro il 31 gennaio 2009; in caso contrario, saranno indennizzati dall'Istituto solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda.
 
Ai fini della presentazione delle domande è possibile utilizzare i modelli SR07, SR08, SR09 disponibili sul sito www.inps.it - Moduli - Prestazioni a sostegno del reddito
.
 
Si rammenta che, analogamente a quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da aziende private soggette all’obbligo di anticipazione delle indennità di cui trattasi le domande di permesso devono essere sistematicamente acquisite dall’Unità di Processo Prestazioni a Sostegno del Reddito, secondo le istruzioni fornite al punto 1 della circolare n. 53/2008.
 
 
PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA
 
La corresponsione dell’indennità di malattia a carico dell’Istituto, secondo le indicazioni di cui al punto 3, sarà effettuata dall’Istituto per i periodi di malattia che si collochino dal 1° gennaio 2009 in poi, ancorché riferibili ad eventi morbosi verificatisi anteriormente alla suddetta data (limitatamente ai quali può ritenersi utile la certificazione inviata al datore di lavoro).
 
Restano, pertanto, a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i trattamenti economici a titolo retributivo dovuti per i periodi di malattia che si collocano antecedentemente all’entrata in vigore della legge in esame (ossia al 1° gennaio 2009).
 
Per gli eventi di malattia che si verifichino a partire dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese come individuate al precedente punto 2, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l’onere del lavoratore di presentare o inviare all’INPS ed al datore di lavoro,
entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio
,
rispettivamente, il certificato (OPM1)  e l’attestato di malattia (OPM2)  compilati dal medico curante
. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
 
Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di conservare la relativa documentazione sanitaria per almeno 10 anni e di metterla a disposizione dell’Istituto per eventuali controlli e verifiche.
 
 
7.1. CONTROLLI
 
A decorrere dal 1° gennaio 2009 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5 D.L. 463/1983   convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata data, l’Istituto è abilitato a disporre, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente, all’INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso.
Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, verranno  sanzionate secondo i  criteri e le modalità già applicati per la generalità dei lavoratori subordinati.
 
 
 
Il Direttore generale
Crecco
 
 
 
 
 

[1]

ESEMPIO.
Parto avvenuto in data 20 dicembre 2008 (coincidenza data presunta con data effettiva).
Il trattamento economico previdenziale per maternità obbligatoria sarà erogabile dall’Istituto per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 20 marzo 2009.
Rimane a carico del datore di lavoro l’eventuale trattamento economico in favore dei lavoratori interessati per il periodo di congedo dal 20 ottobre al 31 dicembre 2008.