Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 114 del 30-12-2008.htm
Art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133. Obblighi contributivi per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali privatizzate. Prestazioni economiche di maternità, malattia e legge 104/92
Direzione centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione centrale
Entrate
Direzione centrale
Sistemi informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 30 Dicembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
114
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni in Legge 6 agosto 2008,
n. 133. Obblighi contributivi per malattia e maternità nei confronti delle
imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali
privatizzate. Prestazioni economiche
di maternità, malattia e legge
104/92
SOMMARIO:
1.
Premessa
2.
Aziende destinatarie e
obbligo contributivo
3.
Prestazioni: tipologie e
conguagli
4.
Indennità di maternità e/o
paternità
5.
Indennità per congedo
parentale e riposi giornalieri
6.
Indennità per permessi ex
lege 104/92
7.
Prestazioni economiche di
malattia
7.1 Controlli
1.
PREMESSA
L’art.
20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni in Legge 6 agosto 2008
n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 2009,ha disciplinato l’obbligo del versamento all’Inps della contribuzione per
malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti
Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto.
Con
la presente circolare, nel fornire le prime indicazioni in ordine agli
obblighi contributivi derivanti dalla disposizione in trattazione, si
provvede a disciplinare gli effetti della norma sotto il profilo delle
prestazioni suddette che, con effetto dal 1°gennaio 2009, verranno erogate a
favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese destinatarie della norma
medesima. Per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le
istruzioni vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore
privato.
2.
AZIENDE
DESTINATARIE E OBBLIGO CONTRIBUTIVO
A
decorrere dal 1° gennaio 2009 le imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e
degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare,
secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e malattia.
Si tratta delle imprese
partecipate, in tutto o in parte, dallo Stato e dagli Enti Pubblici nonché
delle imprese degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e
successive modificazioni e integrazioni, che sono state interessate da processi di privatizzazione avviati nel
corso degli anni ’90 ed ancora in via di completamento e che hanno continuato
ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico,
nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche
disposizioni normative. Analogamente, in quanto già assoggettate a regimi
speciali, si devono ritenere incluse le imprese costituite a seguito di trasformazioni
di enti ed istituti di diritto pubblico.
Le
imprese come sopra individuate, pertanto, sono tenute al versamento delle
predette contribuzioni secondo il settore di appartenenza, anche nel caso in
cui, specifiche previsioni contrattuali, impongano alle stesse di
corrispondere al lavoratore la retribuzione globale.
L’intervento
normativo di cui al comma 2 dell’art. 20 della legge in discorso, ha la
finalità di uniformare la disciplina relativa ai predetti obblighi con quella
prevista per la generalità dei datori di lavoro privati.
Con
circolare a parte verranno fornite
specifiche indicazioni in ordine alle modalità di applicazione di tale norma,
unitamente alle istruzioni operative, che dovranno essere seguite per la
corretta imposizione degli obblighi in trattazione.
3.
PRESTAZIONI:
tipologie e conguagli
Con effetto dal 1° gennaio 2009 l’Istituto erogherà le
prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo
parentale e riposi giornalieri “per allattamento” di cui al D.Lgs. 151/2001)
e le indennità per permessi di cui
all’art. 33 della legge 104/92 a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi
il personale con qualifica dirigenziale, delle imprese di cui al precedente
punto 2. Dalla stessa data verrà
altresì corrisposta l’indennità giornaliera di malattia ai lavoratori
dipendenti con qualifica di operaio e apprendista, nonché per le qualifiche
impiegatizie, nei casi previsti per il settore di appartenenza delle imprese
medesime.
Si precisa che, a seguito della novità normativa citata, e nelle
more di adeguamento dei contratti collettivi, i trattamenti previsti dai
contratti stessi si intendono come meramente integrativi delle indennità (di
maternità/paternità e malattia) a carico dell’Istituto, nel senso che, ad
esempio, ove il trattamento contrattualmente previsto sia di importo
superiore rispetto all’indennità a carico dell’Inps, lo stesso resta a carico
del datore di lavoro limitatamente alla quota differenziale. Qualora, invece,
il trattamento economico contrattuale sia di importo pari o inferiore
rispetto al trattamento previdenziale spettante per legge, il contratto resta
quiescente e si applica esclusivamente la disciplina di legge.
Conseguentemente,
le aziende saranno ammesse al conguaglio, secondo la prassi in uso, del
trattamento economico anticipato - nei limiti ovviamente dell’importo
dell’indennità dovuta per legge a carico dell’Inps - con i contributi dovuti
all’Istituto per i lavoratori dipendenti.
4.
INDENNITA’
DI MATERNITA’ E/O PATERNITA’
La
corresponsione dei trattamenti economici in trattazione, secondo le
indicazioni di cui al punto precedente, sarà effettuata dall’Istituto
limitatamente a quei periodi di
congedo di maternità e/o paternità che si collochino dal 1° gennaio 2009,
ancorché riferibili ad eventi (parto o
ingresso in famiglia del minore) verificatisi anteriormente alla
suddetta data.
Restano,
pertanto, a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti
collettivi, i trattamenti economici a titolo retributivo dovuti per i periodi
di congedo di maternità/paternità antecedenti alla data indicata della legge
in esame
[1]
.
Ai
fini della presentazione delle
domande
di congedo di maternità (sia esso ordinario, anticipato o prorogato) e
paternità è possibile utilizzare il Mod. SR01 disponibile sul sito
http://www.inps.it/Modulistica/homepage.asp, tenendo
presente che le domande di congedo di maternità/paternità che iniziano
nell'anno 2009, devono essere presentate di regola prima dell'inizio del
periodo di congedo e, comunque, non oltre l'anno di prescrizione decorrente
dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a tale titolo.
In
via transitoria e in fase di prima applicazione, per i periodi di congedo che
abbiano avuto inizio nell'anno 2008 e che si protraggano nell'anno 2009, le
domande vanno presentate entro il 31 gennaio 2009 e, comunque, non oltre
l'anno di prescrizione decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo
indennizzabile.
Si
rammenta che, analogamente a quanto previsto per la generalità dei lavoratori
dipendenti da aziende private soggette all’obbligo di anticipazione delle
indennità di cui trattasi (ai sensi dell’art.1, comma 1 della L. 33/80), le
domande di congedo devono essere sistematicamente acquisite dall’Unità di
Processo Prestazioni a sostegno del Reddito della sede, sia ai fini della
verifica della regolarità del successivo conguaglio da parte del datore di
lavoro, sia ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento
dei trattamenti economici in esame.
5.
CONGEDO
PARENTALE E RIPOSI GIORNALIERI
I
trattamenti economici di cui all’oggetto sono erogabili dall’Istituto,
secondo le indicazioni di cui al punto 3, relativamente ai periodi di congedo
parentale e alle ore di riposo giornaliero fruite a partire dal 1° gennaio
2009.
Restano
a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, le
retribuzioni relative ai periodi di assenza dal lavoro per congedo parentale
e riposi giornalieri la cui fruizione
si collochi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge.
Ai fini della presentazione
delle
domande
di congedo parentale
è possibile utilizzare il Mod. SR23 disponibile sul sito www.inps.it - Moduli
- Prestazioni a sostegno del reddito, tenendo presente che, per i periodi di
congedo che iniziano dal 1° gennaio 2009, le domande devono essere presentate
all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto o, eventualmente,
nello stesso giorno di inizio del congedo medesimo; diversamente, sono indennizzati
dall'Istituto solo i periodi successivi alla data di presentazione della
domanda.
Per i periodi di congedo
parentale che abbiano avuto inizio nell'anno 2008 e che si protraggano, senza
soluzione di continuità, nell'anno 2009 è necessario presentare, la relativa domanda anche all’Istituto,
onde consentire allo stesso la regolare liquidazione dell’indennità relativa
ai periodi di congedo ricadenti dal 1° gennaio 2009 in poi.
Si
rammenta che, analogamente a quanto previsto per la generalità dei lavoratori
dipendenti da aziende private soggette all’obbligo di anticipazione delle
indennità di cui trattasi (ai sensi dell’art.1, comma 1 della L. 33/80), le
domande di congedo devono essere sistematicamente acquisite dall’U di
Processo Prestazioni a sostegno del Reddito, sia ai fini della verifica della
regolarità del successivo conguaglio da parte del datore di lavoro, sia ai
fini dell’accertamento dei limiti temporali e reddituali previsti dagli artt.
32 e ss. del D.Lgs. 151/2001 per il riconoscimento del diritto all’indennità
in questione.
A tal fine, è necessario che
i lavoratori interessati indichino nella domanda presentata
all’Istituto anche i periodi di congedo parentale già fruiti,
compresi
quelli antecedenti all’entrata in vigore della legge in esame (ossia al 1°
gennaio 2009). In tale caso potrà essere utilizzata più volte la pagina del
modello SR23 relativa all’indicazione di interesse (pag. 3/4).
6.
PERMESSI
EX LEGE 104/92
Per
quanto riguarda i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 - così come
modificato e integrato dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000 e dagli
artt.33 e 42 del D.Lgs 151/2001- le relative
indennità economiche saranno erogate dall’Istituto, secondo le
indicazioni di cui al punto 3, per i giorni e le ore di permesso fruite a
decorrere dal 1° gennaio 2009, tenendo presente quanto segue.
Le domande relative a permessi che si intendano fruire a partire
dal 1° gennaio 2009, vanno presentate all'Inps necessariamente prima
dell'inizio del periodo richiesto; in caso contrario, saranno indennizzati dall'Istituto solo i
periodi successivi alla data di presentazione della domanda.
I lavoratori già fruitori dei
permessi in argomento nel corso del 2008, che intendano continuare a godere
del beneficio senza soluzione di continuità nel 2009, dovranno presentare la
domanda all’Inps entro il 31 gennaio 2009; in caso contrario, saranno
indennizzati dall'Istituto solo i periodi successivi alla data di
presentazione della domanda.
Ai fini della presentazione
delle domande è possibile utilizzare i modelli SR07, SR08, SR09 disponibili
sul sito www.inps.it - Moduli - Prestazioni a sostegno del reddito
.
Si rammenta che, analogamente a
quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da aziende
private soggette all’obbligo di anticipazione delle indennità di cui trattasi
le domande di permesso devono essere sistematicamente acquisite dall’Unità di
Processo Prestazioni a Sostegno del Reddito, secondo le istruzioni fornite al
punto 1 della
circolare
n. 53/2008.
PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI MALATTIA
La
corresponsione dell’indennità di malattia a carico dell’Istituto, secondo le
indicazioni di cui al punto 3, sarà effettuata dall’Istituto per i periodi di
malattia che si collochino dal 1° gennaio 2009 in poi, ancorché riferibili ad
eventi morbosi verificatisi anteriormente alla suddetta data (limitatamente
ai quali può ritenersi utile la certificazione inviata al datore di lavoro).
Restano, pertanto,
a carico del datore di lavoro, ove previsto dai contratti collettivi, i
trattamenti economici a titolo retributivo dovuti per i periodi di malattia
che si collocano antecedentemente all’entrata in vigore della legge in esame
(ossia al 1° gennaio 2009).
Per gli eventi di malattia che
si verifichino a partire dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei lavoratori
dipendenti dalle imprese come individuate al precedente punto 2, trova
applicazione la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 663/1979, convertito
nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, che
prevede l’onere del lavoratore di presentare o inviare all’INPS ed al datore
di lavoro,
entro il termine perentorio
di 2 giorni dal rilascio
,
rispettivamente,
il certificato (OPM1) e l’attestato
di malattia (OPM2) compilati dal
medico curante
. In caso di presentazione o invio del certificato di
malattia oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la
sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di
ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo
addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Resta fermo l’obbligo del
datore di lavoro di conservare la relativa documentazione sanitaria per
almeno 10 anni e di metterla a disposizione dell’Istituto per eventuali
controlli e verifiche.
7.1. CONTROLLI
A decorrere dal 1° gennaio 2009
ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di
fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5
D.L. 463/1983 convertito con modificazioni nella Legge n.
638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata data, l’Istituto è abilitato a
disporre, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l’effettuazione di
visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello
stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare
espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti
ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo
indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a
comunicare tempestivamente, all’INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale
variazione dello stesso.
Eventuali assenze
ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale,
verranno sanzionate secondo i
criteri e le modalità già applicati per la generalità dei lavoratori
subordinati.
Il
Direttore generale
Crecco
[1]
ESEMPIO.
Parto
avvenuto in data 20 dicembre 2008 (coincidenza data presunta con data
effettiva).
Il
trattamento economico previdenziale per maternità obbligatoria sarà erogabile
dall’Istituto per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 20 marzo 2009.
Rimane a carico del datore di lavoro l’eventuale
trattamento economico in favore dei lavoratori interessati per il periodo di
congedo dal 20 ottobre al 31 dicembre 2008.