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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 12 del 20-1-2000.htm

  
Sintesi delle principali disposizioni aventi riflessi in materia contributiva.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 20 gennaio 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 12

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Anno 2000. Principali innovazioni in materia previdenziale.

SOMMARIO:

Sintesi delle principali disposizioni aventi riflessi in materia contributiva.

 

Con la presente circolare si fornisce un quadro sintetico delle principali innovazioni in materia contributiva che, in base alle vigenti disposizioni legislative, troveranno applicazione nell'anno 2000.

1. Art. 3, c.1 della legge n. 448/1998. Contributi Asili nido, Enaoli e Tbc.

Com'è noto, l’art. 3. della legge 23/12/1998, n. 448/1998, sopprimendo con effetto dal 1/1/1999 per la generalità dei datori di lavoro, i contributi Asili – nido (0,10%), Enaoli (0,16) e Tbc (nelle diverse misure), ha differito al 1/1/2000 la soppressione delle predette aliquote nei confronti di quei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione relativa alle prestazioni temporanee (art. 24 della legge 9/3/1989, n. 88), risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria (vedi circ. n. 23 del 9 febbraio 1999).

A decorrere dal 1/1/2000, pertanto, i sopracitati contributi sono soppressi per la totalità dei datori di lavoro.

1.1 Fiscalizzazione degli oneri sociali.

Dal 1/1/2000, essendo stati definitivamente soppressi i contributi Enaoli e Tbc è, ovviamente, venuto meno, per la totalità dei datori di lavoro, il beneficio della fiscalizzazione.

2. Art. 49 della legge n. 488/1999. (Riduzione oneri sociali e tutela della maternità).

L'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000) ha disposto, con effetto dal 1 luglio 2000, la riduzione, per gli anni fino al 2001, degli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro, nella misura di 0,20 punti percentuali.

Per gli anni successivi al 2001, tale riduzione è subordinata all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge n.448/1998, successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 488/1999.

In conseguenza, a decorrere dal periodo di paga "luglio 2000", il contributo di maternità sarà dovuto nelle misure di seguito riportate

Settore

% maternità

da 1/1/2000

% maternità

da 1/7/2000

Industria, artigianato, marittimi, gente dell’aria, spettacolo (D.lgs. 30/4/97 n. 182)

0,66

0,46

Commercio e terziario, proprietari di fabbricati e servizi culto

0,44

0,24

Credito, assicurazione e servizi appaltati

0,33

0,13

Agricoltura:

   

operai

0,23

0,03

impiegati

0,63

0,43

Allievi dei cantieri scuola e lavoro L. 418/75

0,01

0,01

Giornalisti professionisti iscritti INPGI

0,85

0,65

3. Art. 13, c. 2, della legge 30 Dicembre 1986, n. 943 (Fondo di rimpatrio).

Il D.Lgs. n. 286/1998 (T U. sull'immigrazione) pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/l alla G. U. n. 191 del 18/8/1998 ha previsto, all'articolo 45, c. 3, la soppressione, a decorrere dal 1 Gennaio 2000, del contributo di cui all'art. 13, c. 2, della legge 30 Dicembre 1986, n. 943.

In conseguenza, a decorrere dal periodo "gennaio 2000" il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, (Fondo di rimpatrio- codice DM "M130") non è più dovuto.

4. Decontribuzione dei premi di risultato art. 2, D. L. n. 67/1997, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/1997.

L'art. 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto l'elevazione al 3% del tetto di decontribuzione prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Tale disposto legislativo, tuttavia, non ha trovato, per l'anno 1999, la necessaria copertura finanziaria.

L’art. 49, comma 3, della legge finanziaria per l’anno 2000, ha adesso previsto per gli anni 2000 e 2001 la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’elevazione al 3 per cento del tetto di decontribuzione di cui al citato art. 60.

In conseguenza, dall'anno 2000 il regime contributivo trova applicazione entro il tetto stabilito del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento (1 gennaio/31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta l'erogazione) (1).

Per la trattazione completa della materia si fa rinvio a quanto illustrato con le circolari:

n. 152 del 22/7/1996, n. 213 del 6/11/1996, n. 251 del 13/12/1996, n. 95 del 17/4/1997, n. 129 del 10/6/1997, n. 263 del 24/12/1997 (punto 2, lett. E), n. 21 del 30/1/1998 (punto 11), n. 113 del 28/5/1998 (trasmissione circolare Inpdap n. 1 del 14/1/1998), n. 114 del 1/6/1998, n. 260 del 18/12/1998 e n. 228 del 28/12/1999.

5. Fondi speciali.

5.1 Abolizione dei Fondi speciali elettrici e telefonici.

L'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto la soppressione, con effetto dal 1 gennaio 2000, dei seguenti Fondi:

  • Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private;
  • Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Con effetto dalla medesima data, i titolari di posizioni assicurative ed i titolari di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti presso i predetti soppressi fondi sono iscritti, con evidenza contabile separata, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

5.2 Riduzione delle aliquote contributive Cuaf e Maternità per le aziende private del settore Elettrico.

Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, l'art. 41 della citata legge n. 488/1999 ha disposto la riduzione dei contributi Cuaf e Maternità (quest'ultimo ove dovuto) nella misura di seguito riportata:

 

Contributo

Misura della riduzione

Cuaf

3,72 punti percentuali

Maternità

0,57 punti percentuali

Per un approfondita analisi delle conseguenze derivanti dal citato intervento legislativo si fa rinvio ad un'apposita circolare in corso di predisposizione.

5.3 Riduzione delle aliquote contributive IVS, Cuaf e Maternità per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

L'articolo 49, c. 4 della legge n. 488/1999 ha previsto rilevanti modifiche nelle aliquote contributive dovute, per i periodi fino al 2001, dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (cfr circ. n. 178 del 12 settembre 1996).

L'intera materia sarà oggetto di apposita circolare.

6. Aliquote contributive dovute al F.P.L.D per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge 26/7/1984 n. 413).

Nel calcolo delle aliquote di tale settore, com’è noto, si deve tener conto (v. circ. n. 60 del 13/3/1998 e n. 23 del 9/2/1999) delle "Disposizioni in materia contributiva", di cui all'art.3, c.1, del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146: "Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola".

L'art.9 della legge n.413/84, infatti, dispone che per le aziende del settore della pesca esercitata con le navi minori, l'aliquota dovuta al Fpld deve essere adeguata alla misura prevista per le aziende del settore agricolo.

Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0.20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si aggiunge lo 0,70 ex GESCAL) di cui all'art.3, c..23, della legge 8 agosto 1995 n.335, come per gli altri settori produttivi.

Al 1 gennaio 2000, le aliquote afferenti tale settore sono determinate nella misura di seguito riportata:

 

Aliquota 1/1999

Aliquota 1/2000

Differenza

Industria della pesca costiera

personale soggetto L.413/84

23,90+0,70 ex Gescal di cui 7,39 a carico del marittimo

24,60+0,70 ex Gescal di cui 7,89 a carico del marittimo

+0,70

 

7. Aziende agricole. Operai a tempo determinato ed indeterminato.

7.1 Aliquote IVS.

Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al F.P.L.D, per le aziende in epigrafe si deve far riferimento alle "Disposizioni in materia contributiva", di cui all'art.3, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 16/4/1997, n.146: "Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola". Tali disposizioni prevedono una graduale equiparazione del settore agricolo agli altri settori produttivi (v. circ. n. 194 del 22/9/1997 e n. 23 del 9/2/1999).

Com'è noto, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 3, c.1 del Decreto Legislativo 16/4/1997, n.146, con decorrenza 1/1/1998, l’aliquota di finanziamento F.P.L.D, per la generalità delle aziende agricole, è elevata annualmente, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento, nella misura di 0.20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.

Pertanto, dal 1/1/2000 le aliquote contributive dovute al F.P.L.D risultano così fissate:

Aliquota 1/99

Aliquota 1/2000

Differenza

23,90 (compr.0,11 quota base)

di cui 7,04 a carico del lavoratore

24,60 (compr.0,11 quota base)

di cui 7,54 a carico del lavoratore

+0,70

Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, c.2 del Decreto Legislativo 16/4/1997, n.146, con decorrenza 1/7/1997, per aziende agricole di "tipo industriale" l’aliquota di finanziamento al F.P.L.D è elevata annualmente nella misura di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore.

Pertanto, dal 1/7/2000, si determinano le seguenti variazioni relative al F.P.L.D:

Aliquota 07/99

Aliquota 07/2000

Differenza da 07/2000

25,80 (compr.0,11 quota base) di cui 7,54 a carico del lavoratore

26,90 (compr.0,11 quota base) di cui 8,04 a carico del lavoratore

+1,10

7.2 Aliquote Tbc- Enaoli e asili nido.

Per effetto di quanto precisato al precedente punto 1, le contribuzioni in epigrafe (TBC, ENAOLI e ASILI NIDO) cessano con effetto dal 1/1/2000.

8. Disposizioni in materia di lavoro temporaneo.

L'art. 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo) ha apportato modifiche all'impianto della legge 24 giugno 1997 n. 196, che disciplina, fra l'altro, il lavoro temporaneo.

Le più rilevanti novità sono quelle inerenti alla riforma del Fondo per la formazione professionale di cui all'art. 5 c. 1 della citata legge n. 196/1997 e la diminuzione della relativa aliquota dal 5 al 4%.

Per un approfondita analisi delle conseguenze derivanti dal citato intervento legislativo si fa rinvio ad un'apposita circolare in corso di predisposizione.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

  1. agli effetti del calcolo del tetto si computa anche la parte annuale dell'erogazione non soggetta a decontribuzione. Pertanto, ai fini della determinazione della somma soggetta a decontribuzione potrà essere utilizzato la seguente formula:

X = 3(R + E - X)

100

100X= 3+3E-3X

X= 3(R + E)

103

X = 3(R + E)

103

X = R + E

34

Dove:

X = erogazione da assoggettare a decontribuzione;

E = erogazione complessiva;

R = retribuzione contrattuale imponibile dell'anno esclusa l'erogazione E

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