DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 10 luglio 2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 137 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile |
SOMMARIO : |
I figli inabili che svolgono attività lavorativa presso i laboratori protetti hanno diritto o conservano il diritto alla pensione ai superstiti. |
L’articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 dispone, tra l’altro, che nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, semprechè per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte".
L’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede per le persone svantaggiate la possibilità di prestare attività lavorativa retribuita presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle predette persone.
Il citato articolo 4 considera persone svantaggiate gli invalidi, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Qualora le suddette persone vengano riconosciute inabili dall’Istituto, è stata posta la problematica della compatibilità della pensione di reversibilità con l’espletamento dell’attività lavorativa effettuata in base al menzionato articolo 4.
L’attività svolta ai sensi dell’articolo 4 citato deve essere intesa come attività con funzione occupazionale/terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza.
Pertanto in siffatte situazioni l’attività così svolta non costituisce causa ostativa al riconoscimento o all’erogazione della pensione ai superstiti, considerato che la predetta attività ha funzioni essenzialmente terapeutiche.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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