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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 137 del 10-7-2001.htm

  
I figli inabili che svolgono attività lavorativa presso i laboratori protetti hanno diritto o conservano il diritto alla pensione ai superstiti.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 10 luglio 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 137

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile

SOMMARIO:

I figli inabili che svolgono attività lavorativa presso i laboratori protetti hanno diritto o conservano il diritto alla pensione ai superstiti.

 

L’articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 dispone, tra l’altro, che nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, semprechè per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte".

L’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede per le persone svantaggiate la possibilità di prestare attività lavorativa retribuita presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle predette persone.

Il citato articolo 4 considera persone svantaggiate gli invalidi, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Qualora le suddette persone vengano riconosciute inabili dall’Istituto, è stata posta la problematica della compatibilità della pensione di reversibilità con l’espletamento dell’attività lavorativa effettuata in base al menzionato articolo 4.

L’attività svolta ai sensi dell’articolo 4 citato deve essere intesa come attività con funzione occupazionale/terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza.

Pertanto in siffatte situazioni l’attività così svolta non costituisce causa ostativa al riconoscimento o all’erogazione della pensione ai superstiti, considerato che la predetta attività ha funzioni essenzialmente terapeutiche.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

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