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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 137 del 10-7-2001.htm
  
I figli inabili che svolgono attività lavorativa presso i laboratori protetti hanno diritto o conservano il diritto alla pensione ai superstiti.   


 
 
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
10 luglio 2001
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n. 137
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
OGGETTO:
Titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile
SOMMARIO
:
I figli inabili che svolgono attività lavorativa presso i laboratori protetti hanno diritto o conservano il diritto alla pensione ai superstiti.
 
L’articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 dispone, tra l’altro, che nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, semprechè per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte".
L’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede per le persone svantaggiate la possibilità di prestare attività lavorativa retribuita presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle predette persone.
Il citato articolo 4 considera persone svantaggiate gli invalidi, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Qualora le suddette persone vengano riconosciute inabili dall’Istituto, è stata posta la problematica della compatibilità della pensione di reversibilità con l’espletamento dell’attività lavorativa effettuata in base al menzionato articolo 4.
L’attività svolta ai sensi dell’articolo 4 citato deve essere intesa come attività con funzione occupazionale/terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza.
Pertanto in siffatte situazioni l’attività così svolta non costituisce causa ostativa al riconoscimento o all’erogazione della pensione ai superstiti, considerato che la predetta attività ha funzioni essenzialmente terapeutiche.
 
 
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO