Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 14 del 2-2-2009.htm
Determinazione per l’anno 2009 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Direzione centrale Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 2 Febbraio 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
14
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Determinazione per l’anno
2009 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli
altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza ed assistenza sociale.
SOMMARIO:
1.Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
2.Retribuzioni convenzionali in genere
3.Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n.
602/70
4.Cooperative sociali
5.Rapporti di lavoro a tempo parziale
6.Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2009
all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter
della legge 14.11.1992, n. 438
7.Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile
8.Limite per l’accredto dei contributi obbligatori e figurativi
9.Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente
10.Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei
lavoratori dello spettacolo con contratto atempo determinato
11.Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria
12.Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2009
1.
Minimali
di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Come noto per la generalità dei lavoratori, la
contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su
imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
In particolare la retribuzione da assumere ai fini
contributivi deve essere determinata
nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e
di minimale di retribuzione
giornaliera stabilito dalla legge.
1.1. Retribuzione minima
imponibile (minimo contrattuale)
La retribuzione da assumere come base per il calcolo
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora
ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo (1).
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non
aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle
citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono
obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata
disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli
scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della
retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (2) è stato disposto
che:
"
l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di
pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria
."
Il predetto minimo contrattuale non sopprime i
preesistenti minimali di retribuzione giornaliera.
Pertanto, il reddito
da lavoro dipendente da
assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle
disposizioni in materia di retribuzione
minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione
giornaliera (punto 1.2.).
1.2. Minimali di
retribuzione giornaliera
Come noto, il legislatore ha previsto che, per diversi
settori, i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi
devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice
medio del costo della vita (3).
Poiché
è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2009, la variazione percentuale
ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 3,2 %
(4); si riportano nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), i limiti di
retribuzione giornaliera rivalutati, da valere dal periodo di paga in corso
all’ 1.1.2009 .
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 43,49 (9,5% dell'importo
del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2009, pari a € 457,76 mensili) (5).
anno 2009
Euro
Trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fpld
457,76
Minimale di retribuzione
giornaliera (9,5%)
43,49
1.3. Inosservanza del
minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di
trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il
minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte
del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con
le circolari in nota (6).
1.4. Minimale di retribuzione per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo)
In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1,
D.Lgs. n. 164/1997, recante disposizioni di armonizzazione della normativa
del Fondo volo a quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), la retribuzione imponibile
per il personale iscritto al predetto Fondo è determinata, a decorrere dal
1.1.1998, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 153/69 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il decreto legislativo in commento, prevede, inoltre,
al comma 10 dell’articolo 1 l’applicazione per il personale iscritto al Fondo
volo delle disposizioni in materia di
minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori (punto 1.1.).
In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro,
precisa la norma (secondo periodo del comma 10), “
i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria
professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate
le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi
.”
In applicazione della citata disposizione, con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione
imponibile mensile per ciascuna categoria professionale interessata (7).
La
retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo
volo, determinata secondo le suesposte modalità, non può essere, in ogni
caso, inferiore al limite minimo di
retribuzione giornaliera che, per l’anno 2009, è pari a € 43,49.
2. Retribuzioni convenzionali in genere.
Ai
fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le
retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del
D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa,
per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali,
una retribuzione minima di € 5,16 (8). Il limite minimo di retribuzione
giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli
adeguamenti annuali in € 20,72 (9) é pari, per l’anno 2009, a € 24,16.
anno 2009
: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
24,16
2.1. Retribuzioni
convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).
Per quanto attiene
alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca
disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite
con
circolare
n. 62 del 2/5/2006.
2.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge
n. 250 del 1958).
Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui
alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2009 è
fissata in € 604,00 mensili (24,16 x
25gg.).
anno 2009
: soci delle cooperative della piccola pesca
Retribuzione convenzionale mensile
Euro
604,00
2.3. Lavoratori a domicilio.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i
lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975.
Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per
l’anno 2009 al 3,2 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i
lavoratori in oggetto, già fissato in € 20,72, è pari, per il 2009, a € 24,16
(10). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 43,49 (11).
Si
rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione quanto
previsto in materia di minimo contrattuale (punto1.1.).
3. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di
cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (12), la
retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali, per i lavoratori in
oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità
dei lavoratori (punto 1).
4. Cooperative sociali.
L’art.
1, comma 787 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha
previsto, per il periodo 2007-2009,
un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai fini contributivi per la categoria dei
lavoratori soci di cooperative sociali finalizzato all’equiparazione della
contribuzione previdenziale ed assistenziale dei predetti lavoratori a quella
dei dipendenti da impresa (13).
In particolare, la norma in esame prevede che la
retribuzione giornaliera imponibile debba essere, a partire dall’anno 2007,
aumentata nella misura percentuale prestabilita per ciascun anno di
riferimento. Per l’anno 2009 detta percentuale è pari al 100%.
La disposizione in commento trova applicazione per i
lavoratori soci delle seguenti tipologie di cooperative:
lavoratori soci delle cooperative sociali di cui
all’art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91 ;
lavoratori soci delle cooperative operanti
nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi ;
lavoratori soci di altre cooperative operanti in
settori ed ambiti territoriali per le quali siano stati adottati, ai
sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., i decreti ministeriali ai fini del
versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.
4.1. Retribuzione
giornaliera imponibile da assumere ai fini del calcolo dell’aumento
percentuale.
La retribuzione giornaliera da prendere come riferimento ai fini del calcolo
dell’aumento percentuale è quella fissata dai decreti ministeriali adottati
ai sensi dell’art. 35 del TUAF.
Relativamente ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui
all’art. 1 , comma 1, lett. a) della legge 381/91 e per quelli delle
cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e
socio-educativi detta retribuzione non può essere inferiore, su base annua,
al 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD (14).
Detto trattamento minimo per l’anno 2009 ammonta a €
457,76; il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di €
183,10
(v. paragrafo 8). Pertanto l’imponibile giornaliero convenzionale, per
l’anno 2009, è pari a € 30,52
(183,10:6).
Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli imponibili giornalieri più elevati determinati
con i decreti ministeriali ex art. 35 del TUAF.
4.2. Modalità di calcolo dell’aumento della
retribuzione giornaliera imponibile.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 787
della legge n. 296/2006, la retribuzione giornaliera, individuata come
indicato al punto 4.1., deve essere aumentata, per l’anno 2009, ai fini del
calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, del
100%
.
Come disposto dalla norma in commento, il calcolo
dell’incremento retributivo deve essere effettuato sulla differenza esistente
tra la predetta retribuzione giornaliera imponibile e il corrispondente
minimo contrattuale giornaliero (punto 1.1.).
Si precisa che il predetto minimo contrattuale deve
intendersi riferito soltanto agli elementi retributivi, desumibili dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine,
costituiti da paga-base, indennità di contingenza e dall’elemento distinto
della retribuzione (EDR) trattandosi di un percorso convenzionale di
adeguamento (15) .
La
percentuale di aumento determinata secondo le predette modalità deve poi
essere sommata alla retribuzione giornaliera imponibile determinata come
indicato al punto 4.1
ANNO 2009
calcolo della retribuzione
imponibile
cooperative sociali
1.
Minimo contrattuale giornaliero ( paga base + EDR +
indennità di contingenza)
2.
Retribuzione giornaliera imponibile ex D.M.*
3. differenza retributiva (importo di cui al punto 1 –
importo di cui al punto 2)
4.
incremento retributivo anno 2009 (100% dell’importo di
cui al punto 3)
5.
retribuzione giornaliera imponibile anno 2009 = somma
degli importi di cui ai punti 2 e 4
*per i
lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett.
a) della legge n. 381/91 e quelli delle
cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali,
sanitari e socio-educativi la retribuzione non può essere inferiore al 40%
del trattamento minimo di pensione.
4.3. Periodo di occupazione media mensile
Per le
cooperative sociali rientranti nell’ambito di applicazione del D.M. 22
settembre 2000 (punti 1 e 2 del paragrafo 4.) per tutto il triennio
(2007-2009) di graduale innalzamento della retribuzione imponibile, il
periodo di occupazione media mensile non può essere inferiore alle 26
giornate.
Per le restanti cooperative sociali (punto 3 del
paragrafo 4.) continuano a trovare applicazione, per tutta la durata del
percorso di adeguamento, i periodi di occupazione media mensile fissati dai
decreti ministeriali di cui all’art. 35 del TUAF.
5. Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si
rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova
applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (16), ferma restando
la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314
del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata,
se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del
1989, confermato dall'art. 9 del
D.Lgs. n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di
retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro
a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (17).
In linea
generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il
procedimento del calcolo è il seguente:
(€ 43,49)
x (6) / (40) = € 6,52
6. Art. 3-ter della legge
14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2008
all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota
aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle
quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (18) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata
determinata per l'anno 2009 in € 42.069,00.
Pertanto, a decorrere dall’1.1.2009 l'aliquota
aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di € 42.069,00 che, rapportato a dodici mesi, è
pari a € 3506,00.
anno 2009
Euro
Prima fascia di retribuzione
pensionabile annua
42.069,00
Importo mensilizzato
3506,00
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della
mensilizzazione (19).
7. Aggiornamento del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e
pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18 della legge 8.8.1995, n. 335, per i
nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per
coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (20) rivalutato
in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati calcolato nella misura del 3,2
%
,
è pari, per l'anno 2009, a € 91.506, 73 che arrotondato all’unità di euro è
pari a € 91.507,00.
anno 2009
Euro
Massimale annuo della base
contributiva
91.507,00
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale
contributivo, di cui all’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali .
8. Limite per l'accredito
dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi (21) è fissato nella misura del 40% del trattamento
minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di €
457,76 per l'anno 2009 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione
settimanale di € 183,10.
anno 2009
Euro
trattamento
minimo di pensione
457,76
Limite settimanale per
l’accredito dei contributi (40%)
183,10
Limite
annuale per l’accredito dei contributi
9521,20
Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 43, comma 3 della legge 29.12.2001 n. 448 le disposizioni in
materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si
applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca
marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250
(22).
9. Importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2009 (23)
con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314
del 1997; non è più previsto il
limite di esenzione per le erogazioni liberali di cui all’art. 51 c. 2, lett.
b), lettera soppressa dal D.L. 93/08
(msg. n. 17577 del 4 agosto 2008).
anno 2009
Lire
Euro
Valore
delle prestazioni e delle
indennità
sostitutive della mensa
10.240
5,29
Fringe benefit (tetto)
500.000
258,23
Indennità
di trasferta intera Italia
90.000
46,48
Indennità
di trasferta 2/3 Italia
60.000
30,99
Indennità
di trasferta 1/3 Italia
30.000
15,49
Indennità
di trasferta intera estero
150.000
77,47
Indennità
di trasferta 2/3 estero
100.000
51,65
Indennità
di trasferta 1/3 estero
50.000
25,82
Indennità
di trasferimento Italia (tetto)
3.000.000
1549,37
Indennità
di trasferimento estero (tetto)
9.000.000
4648,11
Azioni
offerte ai dipendenti (tetto)
4.000.000
2065,83
Per la materia si rinvia alla
circolare
n. 263 del 24.12.1997.
In particolare, per il valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa si veda la
circolare
n. 104 del 14.05.1998 e la
circolare
n.1 del 3 gennaio 2007 mentre, per l’azionariato dei dipendenti la
circolare
n. 11 del 22.01.2001.
10. Massimale giornaliero
per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero,
previsto dall’art. 6, comma 15 del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L.
29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della
contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con
contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2009, in € 67,14.
anno 2009
Euro
Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo
determinato
€ 67,14
11. Rivalutazione dell’importo
a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni
fornite con
circolare
n. 181 del 16.12.2002, si comunica che
l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio
dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n.
151, già stabilito per l’anno 2008
in € 1843,90, è pari, per l’anno,
2009 a € 1902,90.
anno 2009
Euro
Importo a carico del bilancio
dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
€ 1902,90
12. Regolarizzazione
relativa al mese di gennaio 2009.
Le aziende che, per il versamento dei contributi
relativi al mese di gennaio 2009 non hanno potuto tenere conto delle
disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto
periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 26.3.1993 (24).
Detta
regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si
impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1.
regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).
Ai fini della compilazione del modello DM10 le aziende
si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni
imponibili in vigore all’ 1.1.2009 e quelle assoggettate a contribuzione
per lo stesso mese;
le differenze così determinate saranno portate in
aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la
regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
12.2. regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in
bianco del quadro "
D
" del
mod. DM10, utilizzando uno dei codici previsti al punto 3 della
circolare
n. 4 del 14.01.2009, in relazione alla gestione di appartenenza del
lavoratore.
Il Direttore generale
Crecco
Riferimenti
normativi:
(1)
Art. 1 comma 1del
D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389
(2)
Art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549 ;
circolare
n. 40 del 20.2.1996(3)
D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .
(4)
Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle
pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla
fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore
medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati relativo all’anno
precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio
relativo all’anno precedente (art. 11,
D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice del 3,2 % viene utilizzato ai
fini contributivi per la
determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli
adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai
fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione del
previsto D.M..
(5)
Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983,
n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito
nella legge n. 389 del 1989.
(6)
Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986,
cir.
205 del 25.07.95, e da ultimo
cir.
n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1.(7)
Si veda la
circolaren. 156/2000.
(8)
La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in
origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della
legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che
risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima
volta o perché modificati).
(9)
Si veda la
circolare
n. 100 del 22 maggio 2000.
(10)
Cfr. art. 1 della
legge n. 537 del 1981.
(11)
Cfr.art. 7 della legge n.
638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del
1989, convertito in legge n. 389/1989.
(12)
Si veda
circolare
n. 34 del 6 febbraio 2007.
(13)
circolare
n. 56 del 9 marzo 2007,
(14)
Si veda la
circolare
4 dicembre 2000, n. 200.
(15)
Si veda
circolare
n. 56 del 9 marzo 2007.
(16)
In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a
base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può
essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo.
(17)
Pertanto in tale settore l’esistenza di un apposito minimale non esime
dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1,
co. 1, della legge n. 389 del 1989.Per l'illustrazione di detto criterio, si
rinvia alla
circolare
n. 68 del 10.4.1989.
(18)
Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6,
della L.11.03.1988, n. 67,
circolare
298 del 30.12. 1992 e
circolare
n. 151 del 7.7. 1993.
(19)
Si veda la
circolare
n. 4 del 14.01.2009 punto 3.
(20)
Si veda la
circolare
n. 4 del 14.01.2009 punto 2.
(21)
Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(22)
Si veda la
circolare
n. 41 del 22.02.2002.
(23)
Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R.
22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997),
ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il
2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
(24)
Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr.
circolare
n. 292 del 23.12.1993, punto 1).
Allegato N.1
Allegato N.2