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930712
DIREZIONE CENTRALE PER
    I CONTRIBUTI
Circolare n. 151
       AI  DIRIGENTI  CENTRALI  E
   PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   E PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
         e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Aumento aliquote contributive nel settore marittimo
soggetto alla legge 26.7.1984, n.413:
A)-aliquota contributiva aggiuntiva introdotta, a
far tempo dal 1  gennaio 1993, dall'art.3-ter
della legge 14 novembre 1992, n.438;
B)-aumento, a far tempo dal 1  giugno 1993,
dell'aliquota contributiva afferente il
FPLD, dovuta per gli equipaggi delle navi da
pesca iscritte nei "Registri delle Navi Minori e
dei Galleggianti" per effetto dell'art.9 della
legge n.413/1984, a seguito dell'art.10, comma 2,
lettera a), del Decreto-Legge 22.5.1993, n.155.
DIREZIONE CENTRALE PER
    I CONTRIBUTI
Roma, 7 luglio  1993              AI  DIRIGENTI  CENTRALI  E
Circolare n. 151              PERIFERICI
                           AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                              E PERIFERICI DEI RAMI
                              PROFESSIONALI
                           AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                              E PRIMARI MEDICO-LEGALI
                           AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                    e, per conoscenza,
                           AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              PROVINCIALI
OGGETTO: Aumento aliquote contributive nel settore marittimo
         soggetto alla legge 26.7.1984, n.413:
         A)-aliquota contributiva aggiuntiva introdotta, a
           far tempo dal 1  gennaio 1993, dall'art.3-ter
           della legge 14 novembre 1992, n.438;
         B)-aumento, a far tempo dal 1  giugno 1993,
           dell'aliquota contributiva afferente il
           FPLD, dovuta per gli equipaggi delle navi da
           pesca iscritte nei "Registri delle Navi Minori e
           dei Galleggianti" per effetto dell'art.9 della
           legge n.413/1984, a seguito dell'art.10, comma 2,
           lettera a), del Decreto-Legge 22.5.1993, n.155.
A)-ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AGGIUNTIVA INTRODOTTA
   DALL'ART.3-ter DELLA LEGGE 14 novembre 1992, n.438.
     Si richiama quanto gia' precisato nella circolare n.298
del   30.12.1992,  sull'applicazione,  a  decorrere  dal  1
gennaio 1993, dell'aliquota contributiva aggiuntiva posta  a
carico  dei lavoratori dipendenti dall'art.3-ter della legge
14.11.1992, n.438 qualora il relativo  regime  pensionistico
preveda  un'aliquota  complessiva  a  carico  dei lavoratori
stessi inferiore al 10 per cento.
     L'aliquota contributiva aggiuntiva, che incide per l'1%
sulle  quote di retribuzione eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile di cui all'art.21, comma
6,della legge 11.3.1988,n.67, si applica anche nei confronti
dei lavoratori iscritti al regime  AGO-IVS  ai  sensi  della
legge 26.7.1984, n.413 (vedi circolare n.56 del 22.3.1988).
     Come   gia'   precisato   nella   circolare  n.298  del
30.12.1992, la predetta retribuzione pensionabile,  determi-
nata  per  il  1993 in lire 53.475.000, nei modi di cui alla
citata legge n.67/1988,  deve  essere  rapportata,  ai  fini
dell'adempimento  contributivo  in  discorso, ai dodici mesi
dell'anno, e la quota mensile che ne risulta,  pari  a  lire
4.456.000,  costituisce il parametro mensile per la determi-
nazione della fascia di retribuzione, eccedente tale limite,
sulla quale incide l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento.
     L'adozione  di  tale  criterio  di determinazione della
contribuzione, dovuta in base all'aliquota aggiuntiva, evita
la  necessita'  del  conguaglio al termine dell'anno solare,
qualora la fascia retributiva, su base annua,  da  assogget-
tare alla stessa contribuzione aggiuntiva, risulti pari alla
somma delle fasce mensili eccedenti,  per  l'anno  1993,  la
predetta quota mensile esente di lire 4.456.000.
     Viceversa,  qualora la somma delle retribuzioni imponi-
bili, relative all'anno solare, risulti  per  il  lavoratore
pari  o  inferiore    alla  retribuzione pensionabile annua,
determinata nei modi  di  cui  alla  legge  n.67/1988  (lire
53.475.000  per  il  1993),  l'interessato  avra  diritto al
conguaglio.
     Nei casi di successione di rapporti di lavoro
soggetti   a  differenti  regimi  pensionistici,  l'aliquota
aggiuntiva fa capo al regime in  cui  si  a'  verificato  il
superamento  della  retribuzione  annua  pensionabile di cui
alla legge n.67/1988.
     Qualora sussista per il lavoratore marittimo  l'ipotesi
di  continuita  di  rapporto di lavoro con la stessa impresa
armatoriale,  l'impresa  stessa  puo'  non  assoggettare  al
contributo in discorso il lavoratore, in quei mesi in cui la
retribuzione imponibile supera la quota mensile esente (lire
4.456.000  per  il 1993), sempreche' sia possibile prevedere
per lo stesso lavoratore una retribuzione  imponibile  annua
inferiore  o  pari al limite esente, costituito dalla retri-
buzione pensionabile annua determinata  ex  art.21,comma  6,
della legge n.67/1988 (lire 53.475.000 per l'anno 1993).
     Nella  circolare  n.298  del 30.12.1992, sotto il punto
"2", intitolato "Dipendenti che svolgono nell'anno  attivita
lavorativa  alle  dipendenze di vari datori di lavoro", sono
state fornite istruzioni alla lettera "A", per  il  caso  di
rapporti di lavoro diversi e susseguentisi nell'anno con uno
o piu datori di lavoro, e alla lettera "B", per il  caso  di
rapporti  simultanei  nell'anno  con  due  o  piu  datori di
lavoro.
     L'ipotesi  ricorrente  per  i  lavoratori marittimi, in
quanto connaturata al  settore,  e'  quella  regolata  dalla
lettera "A", che tratta dei rapporti susseguentisi
nell'anno, con uno o piu datori di  lavoro,  a  bordo,  come
membri  dell'equipaggio,  o  a terra, e in quest'ultimo caso
sia nel settore marittimo o in altri settori.
     Anche per questi lavoratori occorre tener  conto  delle
retribuzioni   imponibili   afferenti  ciascun  rapporto  di
lavoro, ai  fini  del  superamento  del  limite  retributivo
esente,  determinato,  su  base annua, ai sensi dell'art.21,
comma 6, della legge 11.3.1988, n.67.
     Pertanto, anche a carico  dei  "lavoratori  marittimi",
nel significato dato all'espressione dalla legge n.413/1984,
ricorre l'obbligo di esibire ai datori di lavoro, successivi
al  primo, la certificazione delle retribuzioni assoggettate
a contribuzione, in  ragione  del  regime  pensionistico  di
iscrizione,  nei modi regolati dalla citata circolare n.298,
le cui disposizioni devono intendersi soltanto  chiarite  ed
integrate  dalla  presente  circolare, per quanto attiene il
settore marittimo soggetto alla legge n.413/1984, e non  gia
sostituite e tanto meno modificate.
     Cio'  premesso, si fa presente che all'aliquota contri-
butiva aggiuntiva,  introdotta  dall'art.3-ter  della  legge
14.11.1992,  n.438,  sono  soggetti  tutti  gli  iscritti al
regime della  legge  n.413/1984  (vedi  circolare  n.56  del
22.3.1988),  tra i quali, ad esempio, gli armatori imbarcati
come  membri  dell'equipaggio  sulla  nave  da  loro  stessi
armata,  i  piloti  dei  porti,  gli equipaggi delle navi da
pesca (vedi per le retribuzioni imponibili della  pesca,  da
ultimo, la circolare n.113 del 14.5.1993), ecc.
     Per  quanto  appena  precisato, la disposizione  di cui
all'art.3-ter  della  legge  n.438/1992  trova  applicazione
anche   nei  confronti  dei  lavoratori  marittimi  italiani
imbarcati su  navi  straniere  e  dei  piloti  italiani  che
effettuano  servizi  in  acque straniere, di cui al Capo II
del Titolo V  della citata legge n.413/1984.
     Pertanto,  anche  tali  lavoratori   marittimi   devono
munirsi della certificazione delle retribuzioni assoggettate
alle contribuzioni per navigazione estera, resa in regime di
iscrizione  preventiva  ex  art.47  e  seguenti  della legge
n.413/1984, ovvero in regime di regolarizzazione  ex  art.52
della legge stessa.
     Tale  certificazione, unitamente a quella acquisita dai
lavoratori presso i datori di lavoro italiani, concorre    a
costituire   la   documentazione   che   ciascun  lavoratore
marittimo deve essere in  grado  di  esibire  al  datore  di
lavoro,  ai fini della determinazione dell'obbligo contribu-
tivo introdotto dal piu volte citato art.3-ter  della  legge
n.438/1992.
     Resta  inteso  che  a  costituire  la documentazione in
parola concorrono anche  i  periodi  afferenti  rapporti  di
lavoro  resi  a  terra  dal  lavoratore  marittimo,  sia nel
settore marittimo sia in altri settori.
     Nel caso di regolarizzazione di navigazione  estera  ai
sensi dell'art.52 della legge n.413/1984, la SAP di ROMA-EUR
dovra' verificare se la retribuzione imponibile in base alla
quale  viene  chiesta  la  regolarizzazione  ex art.52 della
legge n.413/1984 rientri nella fascia superiore alla  retri-
buzione  pensionabile  annua,  di  cui alla legge n.67/1988,
relativa all'anno in cui  la  navigazione  estera  e'  stata
compiuta,  onde assoggettare gli importi imponibili per tale
titolo all'aliquota aggiuntiva in discorso.
     Si rammenta, comunque, che la rilevazione della  retri-
buzione imponibile annua, ai fini della determinazione della
fascia superiore alla retribuzione  pensionabile  annua  piu
volte  citata,  non  puo'  essere inferiore alla somma delle
retribuzioni   risultanti  dall'applicazione  dei  CCNL  del
settore  o dei settori in cui il rapporto di lavoro e' stato
reso.
     Vista  la  complessita'  di  applicazione  al   settore
marittimo  della  disposizione  dell'art.3-ter  della  legge
438/1992, si segnala la necessita' che le SAP  interagiscano
tra  di  loro  e  con  la SAP di ROMA-EUR, per un adeguato e
costante scambio di  informazioni  in  fase  di  verifica  o
controllo,  specie ai fini dell'esercizio delle procedure di
recupero determinate dall'applicazione degli artt.8, 14, 15,
16  e  18  della legge n.413/1984 e degli artt.28 e 29 della
legge 14.6.1989, n.234 (vedi rispettivamente circolare  n.56
del  22.3.1988 e circolare n.102 del 15.4.1991), con accesso
diretto alle posizioni contributive automatizzate.
B)-AUMENTO DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AFFERENTE IL FPLD,
   DOVUTA PER GLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PESCA DI CUI
   ALL'ART.9 DELLA LEGGE n.413/1984, A FAR TEMPO DAL 1
   GIUGNO 1993, PER EFFETTO DELL'ART.10, COMMA 2, LETTERA
   a), DEL DECRETO-LEGGE 22.5.1993, n.155.
     Il  D.L.  22.5.1993,  n.155, pubblicato sotto la stessa
data sul n.118 della Gazzetta Ufficiale-serie  generale,  ha
disposto  all'art.10,  2  comma , lettera "a" l'aumento di 1
punto delle percentuali dei contributi dovuti al FPLD per  i
lavoratori  agricoli, da applicarsi sia sulla quota a carico
del datore di lavoro sia sulla quota a carico del  lavorato-
re,  venendo a determinare un aumento dell'aliquota comples-
siva, pari a 2 punti della relativa percentuale.
     L'aliquota complessiva del settore,  comprensiva  della
quota  asili-nido passa cosi', con la decorrenza sopra indi-
cata, dal 15,77% al 17,77%, di cui  l'11,93%  a  carico  del
datore di lavoro e il 5,84% a carico del lavoratore.
     Tale   disposizione   trova   applicazione,   ai  sensi
dell'art.9 della legge 26.7.1984, n.413 (vedi circolare n.56
del  22.3.1988,  Parte II ,punto 11, lettera "b"), anche nei
confronti degli equipaggi delle navi da pesca  iscritte  nei
"Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti", soggetti al
regime previdenziale marittimo  di  cui  alla  stessa  legge
n.413, con effetto dal periodo di paga in corso al 1  giugno
1993.
     Pertanto,  le  Aziende  armatoriali   interessate   dal
provvedimento  dovranno ottemperare all'obbligo contributivo
sulla base della nuova aliquota complessiva, con la denuncia
contributiva di Mod.DM 10/2 relativa al mese di giugno 1993,
con scadenza 20 settembre 1993.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                    F.to D.ssa MANZARA