930712 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 151 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Aumento aliquote contributive nel settore marittimo soggetto alla legge 26.7.1984, n.413: A)-aliquota contributiva aggiuntiva introdotta, a far tempo dal 1 gennaio 1993, dall'art.3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438; B)-aumento, a far tempo dal 1 giugno 1993, dell'aliquota contributiva afferente il FPLD, dovuta per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei "Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti" per effetto dell'art.9 della legge n.413/1984, a seguito dell'art.10, comma 2, lettera a), del Decreto-Legge 22.5.1993, n.155. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 7 luglio 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E Circolare n. 151 PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Aumento aliquote contributive nel settore marittimo soggetto alla legge 26.7.1984, n.413: A)-aliquota contributiva aggiuntiva introdotta, a far tempo dal 1 gennaio 1993, dall'art.3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438; B)-aumento, a far tempo dal 1 giugno 1993, dell'aliquota contributiva afferente il FPLD, dovuta per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei "Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti" per effetto dell'art.9 della legge n.413/1984, a seguito dell'art.10, comma 2, lettera a), del Decreto-Legge 22.5.1993, n.155. A)-ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AGGIUNTIVA INTRODOTTA DALL'ART.3-ter DELLA LEGGE 14 novembre 1992, n.438. Si richiama quanto gia' precisato nella circolare n.298 del 30.12.1992, sull'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dell'aliquota contributiva aggiuntiva posta a carico dei lavoratori dipendenti dall'art.3-ter della legge 14.11.1992, n.438 qualora il relativo regime pensionistico preveda un'aliquota complessiva a carico dei lavoratori stessi inferiore al 10 per cento. L'aliquota contributiva aggiuntiva, che incide per l'1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all'art.21, comma 6,della legge 11.3.1988,n.67, si applica anche nei confronti dei lavoratori iscritti al regime AGO-IVS ai sensi della legge 26.7.1984, n.413 (vedi circolare n.56 del 22.3.1988). Come gia' precisato nella circolare n.298 del 30.12.1992, la predetta retribuzione pensionabile, determi- nata per il 1993 in lire 53.475.000, nei modi di cui alla citata legge n.67/1988, deve essere rapportata, ai fini dell'adempimento contributivo in discorso, ai dodici mesi dell'anno, e la quota mensile che ne risulta, pari a lire 4.456.000, costituisce il parametro mensile per la determi- nazione della fascia di retribuzione, eccedente tale limite, sulla quale incide l'aliquota aggiuntiva dell'1 per cento. L'adozione di tale criterio di determinazione della contribuzione, dovuta in base all'aliquota aggiuntiva, evita la necessita' del conguaglio al termine dell'anno solare, qualora la fascia retributiva, su base annua, da assogget- tare alla stessa contribuzione aggiuntiva, risulti pari alla somma delle fasce mensili eccedenti, per l'anno 1993, la predetta quota mensile esente di lire 4.456.000. Viceversa, qualora la somma delle retribuzioni imponi- bili, relative all'anno solare, risulti per il lavoratore pari o inferiore alla retribuzione pensionabile annua, determinata nei modi di cui alla legge n.67/1988 (lire 53.475.000 per il 1993), l'interessato avra diritto al conguaglio. Nei casi di successione di rapporti di lavoro soggetti a differenti regimi pensionistici, l'aliquota aggiuntiva fa capo al regime in cui si a' verificato il superamento della retribuzione annua pensionabile di cui alla legge n.67/1988. Qualora sussista per il lavoratore marittimo l'ipotesi di continuita di rapporto di lavoro con la stessa impresa armatoriale, l'impresa stessa puo' non assoggettare al contributo in discorso il lavoratore, in quei mesi in cui la retribuzione imponibile supera la quota mensile esente (lire 4.456.000 per il 1993), sempreche' sia possibile prevedere per lo stesso lavoratore una retribuzione imponibile annua inferiore o pari al limite esente, costituito dalla retri- buzione pensionabile annua determinata ex art.21,comma 6, della legge n.67/1988 (lire 53.475.000 per l'anno 1993). Nella circolare n.298 del 30.12.1992, sotto il punto "2", intitolato "Dipendenti che svolgono nell'anno attivita lavorativa alle dipendenze di vari datori di lavoro", sono state fornite istruzioni alla lettera "A", per il caso di rapporti di lavoro diversi e susseguentisi nell'anno con uno o piu datori di lavoro, e alla lettera "B", per il caso di rapporti simultanei nell'anno con due o piu datori di lavoro. L'ipotesi ricorrente per i lavoratori marittimi, in quanto connaturata al settore, e' quella regolata dalla lettera "A", che tratta dei rapporti susseguentisi nell'anno, con uno o piu datori di lavoro, a bordo, come membri dell'equipaggio, o a terra, e in quest'ultimo caso sia nel settore marittimo o in altri settori. Anche per questi lavoratori occorre tener conto delle retribuzioni imponibili afferenti ciascun rapporto di lavoro, ai fini del superamento del limite retributivo esente, determinato, su base annua, ai sensi dell'art.21, comma 6, della legge 11.3.1988, n.67. Pertanto, anche a carico dei "lavoratori marittimi", nel significato dato all'espressione dalla legge n.413/1984, ricorre l'obbligo di esibire ai datori di lavoro, successivi al primo, la certificazione delle retribuzioni assoggettate a contribuzione, in ragione del regime pensionistico di iscrizione, nei modi regolati dalla citata circolare n.298, le cui disposizioni devono intendersi soltanto chiarite ed integrate dalla presente circolare, per quanto attiene il settore marittimo soggetto alla legge n.413/1984, e non gia sostituite e tanto meno modificate. Cio' premesso, si fa presente che all'aliquota contri- butiva aggiuntiva, introdotta dall'art.3-ter della legge 14.11.1992, n.438, sono soggetti tutti gli iscritti al regime della legge n.413/1984 (vedi circolare n.56 del 22.3.1988), tra i quali, ad esempio, gli armatori imbarcati come membri dell'equipaggio sulla nave da loro stessi armata, i piloti dei porti, gli equipaggi delle navi da pesca (vedi per le retribuzioni imponibili della pesca, da ultimo, la circolare n.113 del 14.5.1993), ecc. Per quanto appena precisato, la disposizione di cui all'art.3-ter della legge n.438/1992 trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere, di cui al Capo II del Titolo V della citata legge n.413/1984. Pertanto, anche tali lavoratori marittimi devono munirsi della certificazione delle retribuzioni assoggettate alle contribuzioni per navigazione estera, resa in regime di iscrizione preventiva ex art.47 e seguenti della legge n.413/1984, ovvero in regime di regolarizzazione ex art.52 della legge stessa. Tale certificazione, unitamente a quella acquisita dai lavoratori presso i datori di lavoro italiani, concorre a costituire la documentazione che ciascun lavoratore marittimo deve essere in grado di esibire al datore di lavoro, ai fini della determinazione dell'obbligo contribu- tivo introdotto dal piu volte citato art.3-ter della legge n.438/1992. Resta inteso che a costituire la documentazione in parola concorrono anche i periodi afferenti rapporti di lavoro resi a terra dal lavoratore marittimo, sia nel settore marittimo sia in altri settori. Nel caso di regolarizzazione di navigazione estera ai sensi dell'art.52 della legge n.413/1984, la SAP di ROMA-EUR dovra' verificare se la retribuzione imponibile in base alla quale viene chiesta la regolarizzazione ex art.52 della legge n.413/1984 rientri nella fascia superiore alla retri- buzione pensionabile annua, di cui alla legge n.67/1988, relativa all'anno in cui la navigazione estera e' stata compiuta, onde assoggettare gli importi imponibili per tale titolo all'aliquota aggiuntiva in discorso. Si rammenta, comunque, che la rilevazione della retri- buzione imponibile annua, ai fini della determinazione della fascia superiore alla retribuzione pensionabile annua piu volte citata, non puo' essere inferiore alla somma delle retribuzioni risultanti dall'applicazione dei CCNL del settore o dei settori in cui il rapporto di lavoro e' stato reso. Vista la complessita' di applicazione al settore marittimo della disposizione dell'art.3-ter della legge 438/1992, si segnala la necessita' che le SAP interagiscano tra di loro e con la SAP di ROMA-EUR, per un adeguato e costante scambio di informazioni in fase di verifica o controllo, specie ai fini dell'esercizio delle procedure di recupero determinate dall'applicazione degli artt.8, 14, 15, 16 e 18 della legge n.413/1984 e degli artt.28 e 29 della legge 14.6.1989, n.234 (vedi rispettivamente circolare n.56 del 22.3.1988 e circolare n.102 del 15.4.1991), con accesso diretto alle posizioni contributive automatizzate. B)-AUMENTO DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AFFERENTE IL FPLD, DOVUTA PER GLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PESCA DI CUI ALL'ART.9 DELLA LEGGE n.413/1984, A FAR TEMPO DAL 1 GIUGNO 1993, PER EFFETTO DELL'ART.10, COMMA 2, LETTERA a), DEL DECRETO-LEGGE 22.5.1993, n.155. Il D.L. 22.5.1993, n.155, pubblicato sotto la stessa data sul n.118 della Gazzetta Ufficiale-serie generale, ha disposto all'art.10, 2 comma , lettera "a" l'aumento di 1 punto delle percentuali dei contributi dovuti al FPLD per i lavoratori agricoli, da applicarsi sia sulla quota a carico del datore di lavoro sia sulla quota a carico del lavorato- re, venendo a determinare un aumento dell'aliquota comples- siva, pari a 2 punti della relativa percentuale. L'aliquota complessiva del settore, comprensiva della quota asili-nido passa cosi', con la decorrenza sopra indi- cata, dal 15,77% al 17,77%, di cui l'11,93% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico del lavoratore. Tale disposizione trova applicazione, ai sensi dell'art.9 della legge 26.7.1984, n.413 (vedi circolare n.56 del 22.3.1988, Parte II ,punto 11, lettera "b"), anche nei confronti degli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei "Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti", soggetti al regime previdenziale marittimo di cui alla stessa legge n.413, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1993. Pertanto, le Aziende armatoriali interessate dal provvedimento dovranno ottemperare all'obbligo contributivo sulla base della nuova aliquota complessiva, con la denuncia contributiva di Mod.DM 10/2 relativa al mese di giugno 1993, con scadenza 20 settembre 1993. IL DIRETTORE GENERALE F.to D.ssa MANZARA