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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 156 del 19-9-2000.htm

  
Adeguamento dei minimali mensili di retribuzione imponibile di cui all'art.1, comma 10, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 19 settembre 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 156

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Minimali di retribuzione imponibile anno 2000.

SOMMARIO:

Adeguamento dei minimali mensili di retribuzione imponibile di cui all'art.1, comma 10, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164.

 

In applicazione dell'art.1, comma 10, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.164, con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 3.8.2000, sono stati stabiliti i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale del personale iscritto al Fondo Volo, nei casi in cui non siano stati stipulati contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tali minimali sono stati determinati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie medesime, tenendo conto di quanto stabilito dall'art.3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314, che, nel sostituire l'art.48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, ha stabilito che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

I limiti di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per ciascuna categoria professionale di lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea sono fissati, per l'anno 2000, nelle seguenti misure:

 

Tipologia di personale

Minimale di retribuzione

pilota

L. 4.032.000

pilota in addestramento

L. 1.998.000

pilota collaudatore

L. 3.905.000

tecnico di volo

L. 5.018.000

assistente di volo

L. 1.691.000

Pertanto le aziende interessate dovranno provvedere:

  • all'applicazione dei nuovi minimali retributivi a partire dai contributi dovuti sulle retribuzioni imponibili relative al mese di settembre 2000, il cui termine di denuncia e di versamento scade il 16 ottobre 2000.

  • alla regolarizzazione del periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2000, ovvero - qualora le aziende non abbiano potuto tenere conto delle disposizioni illustrate al precedente punto a) - del mese di settembre 2000, ai sensi delle deliberazione n.5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n.292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

Detta regolarizzazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ove la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la differenza stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale computati dal 16 ottobre 2000 e fino alla data di versamento.

Eventuali successive regolarizzazioni ricadranno sotto la disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni per la compilazione del modello DM10/2.

Le aziende calcoleranno le differenze in più ovvero in meno tra le retribuzioni imponibili in vigore dal 1° gennaio 2000 e quelle assoggettate a contribuzione nel periodo fino alla data di regolarizzazione. Le differenze così determinate saranno portate in aumento ovvero in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Gli interessi legali, ove risulti una differenza a debito dei datori di lavoro, saranno esposti su un separato rigo del DM10/2 con il previsto codice "Q 900".

Le Agenzie in indirizzo provvederanno a portare a conoscenza delle aziende interessate le istruzioni di cui alla presente circolare in tempo utile per la presentazione del DM10 di competenza del mese di settembre 2000.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 2000

Determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(GU n. 180 del 3-8-2000)

 

Il MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 859, istitutiva, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale, del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto l'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il potere di stabilire annualmente i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale di iscritti al Fondo, nei casi in cui non siano stati stipulati contratti collettivi nazionali di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie medesime;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, nel sostituire l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, ha stabilito che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

Constatata l'inesistenza di contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo medesimo;

Decreta:

Articolo unico

I limiti minimi di retribuzione imponibile, ai fini contributivi, per ciascuna categoria professionale di lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea sono fissati, per l'anno 2000, nelle seguenti misure:

pilota

L. 4.032.000

pilota in addestramento

L. 1.998.000

pilota collaudatore

L. 3.905.000

tecnico di volo

L. 5.018.000

assistente di volo

L. 1.691.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 21 luglio 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

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