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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 18 del 12-2-2009.htm
  
Art. 20, comma 4, 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.Estensione dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria
  


 
Direzione centrale
Entrate
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 12 Febbraio 2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  18
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 5
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Art. 20, comma 4, 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.Estensione dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria
 
SOMMARIO:
A far tempo dal 1° gennaio 2009 l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è estesa ai lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi nonché di quelle private, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego 
 
 
 
 
PREMESSA
 
          L’art. 20 del decreto-legge n. 112/08 (1), convertito in legge n. 133/08 (allegato 1), ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 40, n. 2 del RDL n. 1827/35 (allegato 2) e modificato l’art. 36 del DPR n. 818/57 (allegato 3), estendendo, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private.
          Sulla scorta degli indirizzi espressi dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 14/0000456 del 13/01/2009, con la presente circolare vengono illustrati gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalla stessa legge sulla disciplina dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con particolare riferimento ai casi di esclusione dalla predetta assicurazione dei lavoratori dipendenti ai quali sia garantita la stabilità d’impiego.
 
 
1) Esclusione dall’assicurazione contro la ds dei dipendenti con garanzia di stabilità d’impiego (normativa in vigore fino al 31 dicembre 2008)
 
 
          Come noto, ai sensi dell’art. 37 del RDL n. 1827/35 e successive modificazioni, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è, in via generale, obbligatoria per tutti i lavoratori che prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi.
          Peraltro, sia nello stesso regio decreto legge che in disposizioni successive, il legislatore aveva disciplinato alcune specifiche fattispecie di esclusione dalla predetta assicurazione.
          In particolare, l’art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 disponeva la non soggezione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori (impiegati, agenti ed operai) delle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi e delle aziende private, a condizione che agli stessi fosse garantita la stabilità d’impiego.
          Successivamente, l’art. 32, lett b), della legge n. 264/49 (allegato 4), ha esteso l’esclusione dalla predetta assicurazione anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quando agli stessi  sia garantita la stabilità d’impiego.
          Con l’art. 36 del DPR n. 818/57, il legislatore ha disciplinato le modalità di accertamento della stabilità d’impiego.
          Tale norma delinea due distinti sistemi per giungere alla rilevazione della esistenza della stabilità d’impiego.
          Il primo si configura come riconoscimento “ex lege” ed è basato sulla diretta rilevazione della condizione di stabilità, come desumibile dalle stesse norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni, delle aziende pubbliche e delle aziende esercenti pubblici servizi (con esclusione, quindi, del personale dipendente delle aziende private).
          Il secondo si concretizza, invece, nell’accertamento da parte del competente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che ha luogo quando non ricorrano le condizioni per il riconoscimento “ex lege” ed è azionato dalla domanda del datore di lavoro al predetto Ministero, il cui provvedimento dichiarativo della sussistenza della stabilità d’impiego ha effetto dalla data della domanda stessa (v. circolare 28 luglio 1982, n. 600).
 
 
2) L’art. 20, co. 4, 5 e 6, della legge n. 133/08
 
 
          Le norme recate dall’art, 20, co. 4 e 5, del decreto legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08 dispongono, rispettivamente, l’abrogazione dell’art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 e la modifica dell’art 36 del DPR n. 818/57 con la soppressione delle parole “dell’art. 40, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e “, con effetto dal 1° gennaio 2009 (co. 6).
          Gli effetti derivanti da tali modifiche sono i seguenti:
 
 
2.1) Estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria
 
          Per i dipendenti da aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi, nonché dalle aziende private non può più essere escluso l’assoggettamento all’assicurazione contro la DS, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego, essendo venuta meno la fonte normativa di  tale esclusione e, cioè, l’art. 40, n. 2, RDL n. 1827/35.
          Come stabilito dal comma 6 dell’art. 20, l’estensione dell’obbligo assicurativo ai dipendenti delle predette tipologie di aziende si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009. 
 
2.2) Cessazione degli esoneri “ex lege”
 
          Dall’abrogazione dell’art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 deriva, altresì, che gli esoneri riconosciuti dall’assicurazione contro la DS, già fondati sulla rilevata stabilità “ex lege” dei rapporti di lavoro del personale dipendente dalle aziende pubbliche e da quelle esercenti pubblici servizi (2) cessano definitivamente con effetto dal termine indicato dal comma 6 dell’art. 20 della legge n. 133/08.
 
 
2.3) Cessazione dell’efficacia dei decreti ministeriali di esonero dall’assicurazione contro la ds
 
          L’abrogazione dell’art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 determina anche, in linea generale, una cessazione automatica di efficacia dei decreti ministeriali di esonero dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, adottati sulla scorta della previgente normativa in favore di aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e aziende private, senza che vi sia necessità di adottare specifici provvedimenti di revoca dei predetti decreti.
          Tale conclusione trova testuale conferma nel combinato disposto di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 20 della legge n. 133/08.
          In particolare, il comma 6 dispone che “l’estensione dell’obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009”.
          Pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2009, tutti  i datori di lavoro già esonerati da specifici decreti ministeriali, sono tenuti a versare i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (3).
 
 
2.4) Casi residuali di esonero
 
 
          Dalle modifiche introdotte dall’art. 20 della legge n. 133/08 deriva, altresì, che il regime di esonero per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è caratterizzato dalla stabilità d’impiego può continuare a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni (allegato 5), stante la vigenza  dell’art. 32, lett. b) della legge n. 264/49.
 
 
 
2.5) Altre fattispecie di esclusione dall’assicurazione contro la ds
 
          Le fattispecie di esclusione dall’assicurazione contro la ds, non disciplinate dall’art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35, sono da considerarsi tutt’oggi vigenti, in quanto non interessate dalle modifiche introdotte dall’art. 20, comma 4, 5 e 6 della legge n. 133/08.
          A titolo esemplificativo si rammenta che continuano ad essere esclusi dalla predetta assicurazione i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell’azienda (art. 40, n.7, RDL n. 1827/35), il personale artistico, teatrale e cinematografico in possesso di preparazione tecnica, culturale o artistica (art. 40 n.5 del RDL n. 1827/35), i sacerdoti ed i religiosi (art. 4, RD n. 2270/24), gli apprendisti (art. 21, legge n. 25/55), i soci di cooperative ex DPR n. 602/70 (ivi compresi i soci delle compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative ex DPR n. 602/70), i soci delle cooperative della piccola pesca marittima ex lege n. 250/58, gli armatori e proprietari-armatori imbarcati (art. 12, legge n. 413/84), piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio, allievi dei cantieri-scuola, ecc. .
 
3) Obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria
 
 
          In conseguenza della cessazione del regime di esonero di cui all’art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35, i datori di lavoro interessati, a far tempo dal 1° gennaio 2009, sono tenuti a versare il contributo per la disoccupazione involontaria (1,61%).
          Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per le eventuali regolarizzazioni, senza oneri accessori, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
          Nelle more di emanazione del citato messaggio, si invitano le sedi a non effettuare, sulle posizioni contributive relative alle aziende interessate, alcuna operazione di modifica al c.s.c. e relativi c.a..
 
 
4) Devoluzione della contribuzione (0,30%) ai Fondi interprofessionali
 
 
          La contribuzione per la disoccupazione involontaria (1,61%), é comprensiva di una percentuale (0,30%) - prevista dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845 - destinata a finanziare la formazione dei lavoratori, compresa quella a carico del Fondi interprofessionali ex art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
          I datori di lavoro interessati dalla nuova disciplina in materia di disoccupazione, potranno aderire ai Fondi interprofessionali, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
          Al riguardo si fa presente che – in deroga alle disposizioni vigenti secondo le quali gli effetti delle adesioni si realizzano dall’anno successivo a quello di concreta attuazione - le adesioni che dovessero intervenire da parte delle aziende destinatarie della normativa in argomento, produrranno effetti economici e contributivi nei riguardi dei Fondi prescelti, già dall’anno 2009.
          In tal senso, infatti, si è espresso il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 0002348 del 9 febbraio 2009.
          Per quanto riguarda le modalità di adesione, si richiamano le disposizioni già note (4).
 
          Per comodità, di seguito, si riportano i Fondi operati nel 2009 e i relativi codici di adesione.
 
Denominazione
Codice adesione
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
FART
FONCOOP
FCOP
FOR. TE
FITE
FONDIMPRESA
FIMA
FONDO FORMAZIONE PMI
FAPI
FON.TER
FTUS
FONDIRIGENTI
FDIR
FONDIR
FODI
FONDO DIRIGENTI PMI
FDPI
FONDOPROFESSIONI
FPRO
FOND. ER
FREL
FON.ARC.COM
FARC
FOR.AGRI
FAGR
FONDAZIENDA
FAZI
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI
FBCA
FORMAZIENDA
FORM
 
 
 
 
                                                                                   Il Direttore generale
                                                                                              Crecco
 
 
 
Note
:
 
1) Si vedano, rispettivamente, i commi 4, 5 e 6 dell’art. 20 del DL n. 112/08
 
2) Si pensi, ad esempio, ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, esonerati dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria sulla scorta della stabilità d’impiego dei relativi rapporti di lavoro, rilevata dall’art. 8 del RD n. 148/1931, recante “norme regolanti lo stato giuridico” del predetto personale. Si pensi, altresì, ai dipendenti delle aziende del Gruppo FF.SS. s.p.a. (Ferrovie dello Stato s.p.a., Trenitalia s.p.a., Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Italferr s.p.a.), nonché ai dipendenti di Poste Italiane s.p.a., Anas s.p.a., ecc..  
 
3) si vedano, ad esempio, le compagnie e gruppi portuali, trasformate in società non cooperative ai sensi della legge n. 84/94 (p. 2 della circolare n.313 del 27 dicembre 1995); i consorzi di bonifica con riferimento agli operai di ruolo, Enel s.p.a. e società costituite in forza del D.Lgs. n. 16 marzo 1999, n. 79, ex Aziende municipalizzate, ecc..
 
4) Cfr. circolari n. 71 del 2 aprile 2003, n. 60 del 6 aprile 2004 e n. 67 del 24 maggio 2005
 
 
 
 
 
Allegato 1
 
Art. 20, comma 4, 5 e 6, del DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133
 
 
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e".
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2
 
Art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35
 
 
Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:
 
2) gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonchè gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 3
 
Art. 36 del D.P.R. n. 818/57, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2008
 
Ai fini dell'applicazione dell’art. 40, n. 2, del Regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lett. b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima
 
 
Art. 36 del D.P.R. n. 818/57, nel testo modificato dall’art. 20, comma 5, del DL 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge n. 133/08
Ai fini dell'applicazione dell'art. 32, lett. b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 4
 
 
Art. 32, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264
L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
 
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limiti di retribuzione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 5
 
 
Art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145
 
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro Consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.