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Circolare numero 181 del 16-12-2002.htm

  
Articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Riduzione degli oneri di maternità. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Dicembre 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  181

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario straordinario

 

Al

Vice Commissario straordinario 

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Riduzione degli oneri di maternità. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. Riduzione degli oneri di maternità. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

 

 

          Premessa.

L’articolo 78 del  D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e sulla paternità – allegato 1), sostituendo la previsione di cui all’articolo 49, commi 1, 4 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha dettato disposizioni per la riduzione degli oneri della maternità.

In particolare, ha previsto che gli oneri per le prestazioni di maternità dovute per i parti, le adozioni o gli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 e per i quali è prevista dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria,siano posti a carico del bilancio dello Stato entro i complessivi importi massimi, rivalutati al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT:

 

Anno

Importo

2000

£ 3.000.000 (€ 1.548,58)

2001

£ 3.078.000 (€ 1.589,65)

2002

€ 1.632,58

 

Tale prestazione è, ovviamente, distinta dall’assegno di maternità previsto a carico dello Stato dall’art. 75 del  T.U., per il pagamento diretto del quale sono state fornite disposizioni con la circolare n. 143 del 16 luglio 2001.

Con la presente circolare si illustrano le modalità che dovranno essere seguite dai datori di lavoro che operano con il sistema del mod. DM10/2, per il conguaglio degli importi anticipati per conto dell’Istituto a titolo di indennità di maternità obbligatoria in conseguenza di eventi che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 2003 ovvero di eventi anteriori a tale data, in relazione ai quali è ancora in corso la corresponsione della relativa indennità.

 

 1. Adempimenti  a cura dei datori di lavoro.

In sede di conguaglio dovranno essere distinte, per ciascun dipendente in congedo per maternità obbligatoria, le somme rientranti nel tetto di cui all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001, da quelle eccedenti tale limite.

 

A tal fine i datori di lavoro opereranno come segue:

-         esporranno le indennità di maternità obbligatoria che rientrano nel limite annualmente determinato in forza della previsione di cui al già citato articolo 78, in uno dei righi in bianco del quadro “D”del modello DM10/2,facendone precedere l’importo dalla dicitura “ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001” e dalcodice di nuova istituzione “M053”;

-         continueranno ad indicare le somme eccedenti il sopra menzionato tetto, secondo le consuete modalità (rigo 53 del quadro “D”).

 

Si evidenzia che, nella determinazione del tetto, si dovrà tener conto anche delle somme corrisposte nel corso dell’anno precedente in relazione allo stesso evento.

 

Per l’eventuale restituzione di somme a titolo di maternità, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

-         per le indennità pario inferiori al limite di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri “B/C” del mod. DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura rec.ind. mat. ex art. 78 D.lgs 151/2001” e dal codice di nuova istituzione “E780”;

-         per le indennità superiori al predetto limite, indicheranno l’importo fino a concorrenza della quota eccedente il tetto di cui al più volte richiamato art.78, utilizzando il previsto codice “E776” secondo le consuete modalità e riporteranno l'eventuale  rimanente somma con il codice “E780”.

 

Le aziende che nella denuncia contributiva relativa al mese di “gennaio 2003” non fossero nelle condizioni di operare secondo le disposizioni sopra illustrate, potranno provvedere alle relative sistemazioni ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Dette regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

A tal fine i datori di lavoro:

-         per la restituzione degli importi rientranti nei limiti del tetto, di cui all’articolo 78 del D.lgs n. 151/2001, i datori di lavoro interessati utilizzeranno il codice dei quadri “B-C” del mod. DM10/2 “E776” secondo le consuete modalità;

-         per il conguaglio dei medesimi importi utilizzeranno il sopraccitato codice “M053”.


 

 2. Modalità di compilazione dei modelli CUD e 770.

Nulla è innovato per quanto riguarda la compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali INPS).

 

 3. Istruzioni contabili.

Gli importi per le indennità di maternità, contraddistinti nei modelli DM 10/2 dai datori di lavoro con il codice "M053", devono essere imputati al conto GAX 30/12, se di competenza degli anni precedenti, ovvero al conto GAX 30/72, se di competenza dell'anno in corso.

 

I recuperi relativi a tali importi, esposti nei modelli DM 10/2 con il codice "E780", vengono imputati al conto GAX 24/31, già istituito con messaggio 2001/0014/000174 e successive integrazioni come da messaggio 2001/0014/000245.

 

Le somme eccedenti il limite annuo stabilito dalla norma di che trattasi, indicate al rigo 53 del quadro D di detti modelli, vengono rilevate ai conti esistenti PTP 30/11, se di competenza degli anni precedenti, e PTP 30/71, se di competenza dell'anno in corso, ed il loro eventuale recupero, evidenziato con il codice "E776", viene imputato al conto PTP 24/31, anch'esso già esistente.

 

Nell'allegato n. 2 vengono riportati i conti GAX 30/12, di nuova istituzione, e GAX 30/72, il quale, già istituito da questa Direzione Generale, viene reso movimentabile da parte delle Sedi.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

 - Stralcio –

 

Art. 78

(Riduzione degli oneri di maternità)

(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4 e 11)

 

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.

2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico, sono ridotti dello 0,57%.

3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Allegato 2

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

:

I

 

 

 

Codice conto

:

GAX 30/12

 

 

 

Denominazione completa

:

Prestazioni di maternità di cui all'art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

 

 

 

Denominazione abbreviata

:

PREST.MATERN.ART.49 C.1 L.488/99 EX DM 5.2.69-A.P.

 

 

 

 

 

 

Tipo variazione

:

M

 

 

 

Codice conto

:

GAX 30/72

 

 

 

Denominazione completa

:

Prestazioni di maternità di cui all'art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso

 

 

 

Denominazione abbreviata

:

PREST.MATERN.ART.49 C.1 L.488/99 EX DM 5.2.69-A.C.