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Versione Testuale
970925
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
970922
Circolare n. 194
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
   E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Aziende agricole assuntrici di manodopera:
- Elevazione dell'aliquota del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti;
- Adeguamento dell'aliquota contributiva
delle aziende di trasformazione o manipolazione
di prodotti agricoli e di lavorazione di
prodotti alimentari con processi di tipo
industriale (art. 3, commi 1 e 2 D.lvo
16.4.97, n. 146).
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
Roma, 22 settembre 1997    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 194           AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                              E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                           AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                              E PRIMARI MEDICO LEGALI
                              e, per conoscenza
                           AL PRESIDENTE
                           AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                              CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
                              E CASSE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              PROVINCIALI
Oggetto:  Aziende agricole assuntrici di manodopera:
          - Elevazione dell'aliquota del Fondo pensioni
            lavoratori dipendenti;
          - Adeguamento dell'aliquota contributiva
            delle aziende di trasformazione o manipolazione
            di prodotti agricoli e di lavorazione di
            prodotti alimentari con processi di tipo
            industriale (art. 3, commi 1 e 2 D.lvo
            16.4.97, n. 146).
1) Sommario.
2) Disposizioni normative:
   a) normativa di riferimento
   b) destinatari della norma.
3) Istruzioni operative.
1) SOMMARIO
L'aliquota del F.P.L.D. dovuta dai Datori di lavoro agri-
colo per gli operai a tempo indeterminato ed a tempo
determinato e dai concedenti a compartecipazione familiare
ed a piccola colonia subira' un aumento nella misura di
0,20 punti percentuali per la quota a carico del datore di
lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore
a partire dall'1.1.98.
L'elevazione dell'aliquota e' prevista dall'art. 3, co. 1
del D.l.vo 16.4.97, n. 146 (G.U. 9.6.97, n. 132).
A norma del co. 2 del precitato art. 3, per le aziende
agricole di trasformazione o manipolazione di prodotti
agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari
con processi produttivi di tipo industriale, l'aumento si
applica a far data 1.7.97 e nella misura percentuale di
0,60 punti a carico del datore di lavoro e 0,50 punti a
carico del lavoratore.
Con la presente circolare si forniscono le disposizioni
normative e le istruzioni operative ai fini dell'applica-
zione della predetta norma.
2) DISPOSIZIONI NORMATIVE
a) Normativa di riferimento
Le disposizioni contemplate nelle precitate norme sono
state emanate in attuazione alla delega conferita in
materia di previdenza agricola dall'art. 2, co. 24 della L.
8.8.95, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbliga-
torio e complementare), in virtu' dei principi e dei
criteri direttivi stabiliti alla lett. c), che cosi'
recita:
"Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratte-
rizzano il settore produttivo agricolo e le connesse
attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme intese a rendere compa-
tibili con tali specificita' i criteri generali in materia
di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura
degli importi contributivi e importi pensionistici.
Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
....(omissis)
c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno ge-
stionale, delle aliquote contributive a carico dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavo-
ratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la con-
tribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi;
per le aziende con processi produttivi di tipo industriale
l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di
priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
....(omissis)".
L'art. 1, co. 1 della L. 8.8.96, n. 417, recante proroga
dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui
alla L. 8.8.96, n. 335, ha previsto che "i termini per
l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo
dalla L. 335, 8.8.96, sono differiti al 30.4.97".
Si fa presente al riguardo che i commi 1 e 2 dell'art. 3
del D.lvo 16.4.97, n. 97 prevedono che:
"1. A partire dal 1  gennaio 1998 le aliquote dei contri-
buti dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo
indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono
elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali
a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a
carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota
contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produt-
tivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di
lavoro e i lavoratori".
"2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o
manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavora-
zione di prodotti alimentari con processi produttivi di
tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, e'
fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di
lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore,
con decorrenza dal 1  luglio 1997".
E' previsto dalle norme per le aziende agricole un sistema
di graduale adeguamento dell'aliquota contributiva F.P.L.D.
agli altri settori produttivi. Tale aliquota risulta
fissata nella misura del 32% di cui il 23,46% a carico del
datore di lavoro e l'8,54% a carico del lavoratore.
Ne consegue che nel settore agricolo i predetti limiti
saranno raggiunti nell'1.1.2033 (ma nell'anno 2030 per le
cooperative agricole per effetto degli aumenti previsti
dalla legge 28.2.97, n. 30) per la quota a carico del
datore di lavoro e nell'1.1.2002 per la quota a carico del
lavoratore; per le aziende di cui all'art. 3, co. 2, i
termini saranno rispettivamente per il datore di lavoro
l'1.7.2008 (ma nell'1.7.2007 per le cooperative di cui alla
precitata legge n. 30/1997), per il lavoratore l'1.7.2001,
tenuto conto che la misura degli aumenti per tali aziende
e' - come detto in premessa - di 0,60 punti percentuali
(datore di lavoro) e di 0,50 punti percentuali (lavoratore)
in luogo dei 0,20 punti percentuali (datore di lavoro) e
dei 0,50 punti percentuali (lavoratore) previsto per la
generalita' delle aziende agricole.
Giova osservare, altresi', che gli aumenti avranno cadenza
annuale a decorrere dall'1.1.98 per la generalita' delle
aziende agricole, mentre per le aziende che operano con
processi di tipo industriale il termine di decorrenza e'
l'1.7.97.
Pertanto, in vista della prossima tariffazione relativa
alla manodopera occupata nel 3  trimestre 97, si fornisco-
no, in allegato, le tabelle riportanti le aliquote adeguate
valevoli per le aziende di cui al co. 2.
b) Destinatari della norma
Si e' gia' fatto cenno che le disposizioni contenute nel
co. 1 del precitato art. 3 hanno un ambito di applicazione
che si estende alla generalita' delle aziende agricole ivi
compresi i concedenti  a compartecipazione familiare ed a
piccola colonia.
Vi e', peraltro, la necessita' di individuare quelle
aziende che operano con processi produttivi di tipo indu-
striale per le quali il processo di graduale adeguamento
delle aliquote e' anticipato all'1.7.97 cosi' come previsto
dal co. 2.
Si chiarisce che rientrano nella fattispecie tutte quelle
aziende agricole che per la trasformazione o manipolazione
di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di pro-
dotti alimentari utilizzano, per una o piu' fasi del
processo produttivo, macchine mosse da "agente inanimato";
cioe' che utilizzano mezzi meccanici per il cui funziona-
mento non e' richiesta l'applicazione costante e determi-
nante dell'uomo, se non per alcuni stadi del processo come,
ad esempio, l'avvio ed il controllo che non possono pre-
scindere dall'intervento umano.
Il richiamo a processi produttivi di tipo industriale non
puo' che riferirsi ad aziende la cui titolarita' appartiene
all'imprenditore rientrante nella definizione data dal
combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 c.c. e cioe'
colui il quale esercita l'attivita' agricola professional-
mente e con organizzazione di mezzi e di persone.
E' da escludersi, quindi, che possano rientrare nella
previsione della norma qui esaminata i coltivatori diretti
che ai sensi dell'art. 2083 c.c. sono, per definizione,
piccoli imprenditori che esercitano l'attivita' organizzata
prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della
famiglia. Ne consegue che i coltivatori diretti iscritti
nel fondo di previdenza amministrato dall'Istituto, non
rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, co. 2.
Di converso, tra i destinatari delle disposizioni in
argomento possono rientrare gli imprenditori agricoli a
titolo principale, la cui attivita' non e' caratterizzata
dalla prevalenza del lavoro proprio.
Per l'individuazione delle aziende in questione, la norma
pone anche un requisito di carattere oggettivo, che attiene
al tipo di attivita' svolta, facendo riferimento a quelle
di trasformazione,  manipolazione e lavorazione dei pro-
dotti.
Pertanto, sono escluse le aziende che svolgono la sola
attivita' di commercializzazione dei prodotti agricoli.
Giova rilevare che nella previsione normativa si inquadrano
oltre alle cooperative e consorzi  di cui alla L. 240/84,
anche le imprese individuali, le societa' e le altre
cooperative che sono inquadrate in agricoltura, in quanto
trasformano, manipolano, lavorano esclusivamente o preva-
lentemente i propri prodotti o quelli conferiti dai soci.
3) ISTRUZIONI OPERATIVE
La pratica applicazione della normativa esaminata comporta,
al fine di rendere possibile la tariffazione delle aziende
di cui al piu' volte citato art. 3, co. 2, la istituzione,
in aggiunta a quelli preesistenti, dei seguenti nuovi tipi
ditta:
a) aziende in economia di tipo industriale;
b) cooperative o loro consorzi di tipo industriale;
c) cooperative sociali di tipo industriale;
d) cooperative di cui alla L. 240/84, di tipo industriale
   solo per OTI (mod. ACC1/OTI).
Le aziende, pertanto, in fase di compilazione della di-
chiarazione trimestrale di manodopera dovranno, a partire
dal 3  trimestre 97, compilare la casella 12 del quadro B
del modello ACC1/OTD e/o la casella 13 del quadro B del
modello ACC1/OTI, utilizzando uno dei codici identificativi
del tipo ditta in cui si riconosce. Tali codici saranno
quanto prima comunicati con apposito messaggio.
Per quanto riguarda gli adempimenti a cui le Sedi dovranno
attenersi in fase di acquisizione delle denunce trimestrali
come sopra indicato, si fa riserva di fornire in tempo
utile ulteriori disposizioni.
Le Sedi dovranno dare ampia diffusione secondo i consueti
canali informativi alle disposizioni contenute nella
presente circolare.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                              TRIZZINO
                                          Allegato n. 1
                 AZIENDE DI TIPO INDUSTRIALE
     OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO DETERMINATO
   Aliquote contributive in vigore dall'1.1.97 al 30.6.98
              OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
                   Totali e ripartizioni
                     (in % sui salari)
                                  a carico  a carico
Voci contributive     Totale      azienda   lav.re
Fondo pen.ni
lav.ri dipendenti (1)  23,49       16,95     6,54
-quota base             0,11        0,11
Assist. malattia        0,20        0,20
Asili Nido              0,10        0,10
Ass. inf. lav.          9           9
Addiz. As. Inf. Lav.    1,8         1,8
Ass. disoc.ne (2)       2,75        2,75
Contr. prest. SSN      10,60        9,60     1,00
CIS operai agr.li       1,50        1,50
Contr. prest.
econ. malattia          0,683       0,683
Ass. TBC                0,01        0,01
Tutela lav. madri       0,23        0,23
Ass.za orfani lav.      0,01        0,01
Assegni familiari (3)   0,43        0,43
Fondo gar. fine
rapp. OTI               0,20        0,20
TOTALE                51,113      43,573    7,54
              OPERAI A TEMPO DETERMINATO
                 Totali e ripartizioni
                    (in % sui salari)
                                a carico     a carico
Voci contributive     Totale     azienda      lav.re
Fondo pen.ni
lav.ri dipendenti (1)  23,49      16,95      6,54
- quota base            0,11       0,11
Assist. malattia        0,20       0,20
Asili Nido              0,10       0,10
Ass. inf. lav.          9          9
Addiz. As. Inf. Lav.    1,8        1,8
Ass. disoc.ne (2)       2,75       2,75
Contr. prest. SSN      10,60       9,60       1,00
CIS operai agr.li       1,50       1,50
Contr. prest.
econ. malattia          0,683      0,683
Ass. TBC                0,01       0,01
Tutela lav. madri       0,23       0,23
Ass.za orfani lav.      0,01       0,01
Assegni familiari (3)   0,43       0,43
TOTALE                 50,913     43,373      7,54
NOTE:
(1) Per le cooperative agricole assuntrici di manodopera
l'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e' pari al 22,97% (di cui il 16,43% a carico dell'azienda
ed il 6,54% a carico del lavoratore).
Le aliquote totali ammontano pertanto per le predette
cooperative al 50,593% per gli OTI ed al 50,393% per gli
OTD, tenuto anche conto di quanto precisato al successivo
punto 3).
Si fa presente che per le cooperative agricole l'aliquota
del F.P.L.D. subira' un ulteriore incremento di 0,50%
dall'1.1.99 e di 0,02% dal 1.1.2001 per effetto delle
disposizioni di cui all'art.  27 del D.lvo 31.12.96, n.
669, convertito in legge 28.2.97, n. 30 (cfr. circ. n. 85
del 4.4.97 e circ. n. 38 del 19.2.97).
E' prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei
lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima
fascia di retribuzione pensionabile (œ 63.054.000 annue per
il 97 corrispondenti a œ 5.255.000 mensili) ai sensi
dell'art. 3 ter della legge n. 438 del 14.11.92 (cfr. circ.
n. 23/97).
2) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupa-
zione non e' dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da
organismi consorziali.
I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari
immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore con-
tributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio,
pari allo 0,50% e posto a carico dei lavoratori interessa-
ti.
3) L'aliquota per assegni familiari e' ridotta allo 0,01%
per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da
cooperative agricole.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da
cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione
ex lege 240/84, i contributi per la tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la cassa
integrazione salari e per gli assegni familiari sono dovuti
secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da
imprese industriali.
                                              Allegato n. 2
              RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DALL'1.4.97
            T.ri Montani  Z. Svantaggiate   Mezzogiorno (5)
Riduzione        70%             40%             40%
Dovuto           30%             60%             60%
5) A norma dell'art. 11, comma 1, del D.lvo n. 11 del
31.1.97, convertito nella legge  n. 81 del 18.3.97, le
agevolazioni per i territori del Mezzogiorno si applicano a
decorrere dall'1.4.97 alle aziende ubicate nelle Regioni
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Le predette agevolazioni continueranno ad applicarsi per
gli anni 1998 e 1999 e cesseranno al 31.12.1999.