970925 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA 970922 Circolare n. 194 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Aziende agricole assuntrici di manodopera: - Elevazione dell'aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; - Adeguamento dell'aliquota contributiva delle aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli e di lavorazione di prodotti alimentari con processi di tipo industriale (art. 3, commi 1 e 2 D.lvo 16.4.97, n. 146). DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA Roma, 22 settembre 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 194 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Oggetto: Aziende agricole assuntrici di manodopera: - Elevazione dell'aliquota del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; - Adeguamento dell'aliquota contributiva delle aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli e di lavorazione di prodotti alimentari con processi di tipo industriale (art. 3, commi 1 e 2 D.lvo 16.4.97, n. 146). 1) Sommario. 2) Disposizioni normative: a) normativa di riferimento b) destinatari della norma. 3) Istruzioni operative. 1) SOMMARIO L'aliquota del F.P.L.D. dovuta dai Datori di lavoro agri- colo per gli operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato e dai concedenti a compartecipazione familiare ed a piccola colonia subira' un aumento nella misura di 0,20 punti percentuali per la quota a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore a partire dall'1.1.98. L'elevazione dell'aliquota e' prevista dall'art. 3, co. 1 del D.l.vo 16.4.97, n. 146 (G.U. 9.6.97, n. 132). A norma del co. 2 del precitato art. 3, per le aziende agricole di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l'aumento si applica a far data 1.7.97 e nella misura percentuale di 0,60 punti a carico del datore di lavoro e 0,50 punti a carico del lavoratore. Con la presente circolare si forniscono le disposizioni normative e le istruzioni operative ai fini dell'applica- zione della predetta norma. 2) DISPOSIZIONI NORMATIVE a) Normativa di riferimento Le disposizioni contemplate nelle precitate norme sono state emanate in attuazione alla delega conferita in materia di previdenza agricola dall'art. 2, co. 24 della L. 8.8.95, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbliga- torio e complementare), in virtu' dei principi e dei criteri direttivi stabiliti alla lett. c), che cosi' recita: "Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratte- rizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attivita' lavorative, subordinate e autonome, e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compa- tibili con tali specificita' i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: ....(omissis) c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno ge- stionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavo- ratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la con- tribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito con carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita'; ....(omissis)". L'art. 1, co. 1 della L. 8.8.96, n. 417, recante proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla L. 8.8.96, n. 335, ha previsto che "i termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla L. 335, 8.8.96, sono differiti al 30.4.97". Si fa presente al riguardo che i commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.lvo 16.4.97, n. 97 prevedono che: "1. A partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contri- buti dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produt- tivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori". "2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavora- zione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, e' fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1 luglio 1997". E' previsto dalle norme per le aziende agricole un sistema di graduale adeguamento dell'aliquota contributiva F.P.L.D. agli altri settori produttivi. Tale aliquota risulta fissata nella misura del 32% di cui il 23,46% a carico del datore di lavoro e l'8,54% a carico del lavoratore. Ne consegue che nel settore agricolo i predetti limiti saranno raggiunti nell'1.1.2033 (ma nell'anno 2030 per le cooperative agricole per effetto degli aumenti previsti dalla legge 28.2.97, n. 30) per la quota a carico del datore di lavoro e nell'1.1.2002 per la quota a carico del lavoratore; per le aziende di cui all'art. 3, co. 2, i termini saranno rispettivamente per il datore di lavoro l'1.7.2008 (ma nell'1.7.2007 per le cooperative di cui alla precitata legge n. 30/1997), per il lavoratore l'1.7.2001, tenuto conto che la misura degli aumenti per tali aziende e' - come detto in premessa - di 0,60 punti percentuali (datore di lavoro) e di 0,50 punti percentuali (lavoratore) in luogo dei 0,20 punti percentuali (datore di lavoro) e dei 0,50 punti percentuali (lavoratore) previsto per la generalita' delle aziende agricole. Giova osservare, altresi', che gli aumenti avranno cadenza annuale a decorrere dall'1.1.98 per la generalita' delle aziende agricole, mentre per le aziende che operano con processi di tipo industriale il termine di decorrenza e' l'1.7.97. Pertanto, in vista della prossima tariffazione relativa alla manodopera occupata nel 3 trimestre 97, si fornisco- no, in allegato, le tabelle riportanti le aliquote adeguate valevoli per le aziende di cui al co. 2. b) Destinatari della norma Si e' gia' fatto cenno che le disposizioni contenute nel co. 1 del precitato art. 3 hanno un ambito di applicazione che si estende alla generalita' delle aziende agricole ivi compresi i concedenti a compartecipazione familiare ed a piccola colonia. Vi e', peraltro, la necessita' di individuare quelle aziende che operano con processi produttivi di tipo indu- striale per le quali il processo di graduale adeguamento delle aliquote e' anticipato all'1.7.97 cosi' come previsto dal co. 2. Si chiarisce che rientrano nella fattispecie tutte quelle aziende agricole che per la trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di pro- dotti alimentari utilizzano, per una o piu' fasi del processo produttivo, macchine mosse da "agente inanimato"; cioe' che utilizzano mezzi meccanici per il cui funziona- mento non e' richiesta l'applicazione costante e determi- nante dell'uomo, se non per alcuni stadi del processo come, ad esempio, l'avvio ed il controllo che non possono pre- scindere dall'intervento umano. Il richiamo a processi produttivi di tipo industriale non puo' che riferirsi ad aziende la cui titolarita' appartiene all'imprenditore rientrante nella definizione data dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 c.c. e cioe' colui il quale esercita l'attivita' agricola professional- mente e con organizzazione di mezzi e di persone. E' da escludersi, quindi, che possano rientrare nella previsione della norma qui esaminata i coltivatori diretti che ai sensi dell'art. 2083 c.c. sono, per definizione, piccoli imprenditori che esercitano l'attivita' organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Ne consegue che i coltivatori diretti iscritti nel fondo di previdenza amministrato dall'Istituto, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, co. 2. Di converso, tra i destinatari delle disposizioni in argomento possono rientrare gli imprenditori agricoli a titolo principale, la cui attivita' non e' caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio. Per l'individuazione delle aziende in questione, la norma pone anche un requisito di carattere oggettivo, che attiene al tipo di attivita' svolta, facendo riferimento a quelle di trasformazione, manipolazione e lavorazione dei pro- dotti. Pertanto, sono escluse le aziende che svolgono la sola attivita' di commercializzazione dei prodotti agricoli. Giova rilevare che nella previsione normativa si inquadrano oltre alle cooperative e consorzi di cui alla L. 240/84, anche le imprese individuali, le societa' e le altre cooperative che sono inquadrate in agricoltura, in quanto trasformano, manipolano, lavorano esclusivamente o preva- lentemente i propri prodotti o quelli conferiti dai soci. 3) ISTRUZIONI OPERATIVE La pratica applicazione della normativa esaminata comporta, al fine di rendere possibile la tariffazione delle aziende di cui al piu' volte citato art. 3, co. 2, la istituzione, in aggiunta a quelli preesistenti, dei seguenti nuovi tipi ditta: a) aziende in economia di tipo industriale; b) cooperative o loro consorzi di tipo industriale; c) cooperative sociali di tipo industriale; d) cooperative di cui alla L. 240/84, di tipo industriale solo per OTI (mod. ACC1/OTI). Le aziende, pertanto, in fase di compilazione della di- chiarazione trimestrale di manodopera dovranno, a partire dal 3 trimestre 97, compilare la casella 12 del quadro B del modello ACC1/OTD e/o la casella 13 del quadro B del modello ACC1/OTI, utilizzando uno dei codici identificativi del tipo ditta in cui si riconosce. Tali codici saranno quanto prima comunicati con apposito messaggio. Per quanto riguarda gli adempimenti a cui le Sedi dovranno attenersi in fase di acquisizione delle denunce trimestrali come sopra indicato, si fa riserva di fornire in tempo utile ulteriori disposizioni. Le Sedi dovranno dare ampia diffusione secondo i consueti canali informativi alle disposizioni contenute nella presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato n. 1 AZIENDE DI TIPO INDUSTRIALE OPERAI A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO DETERMINATO Aliquote contributive in vigore dall'1.1.97 al 30.6.98 OPERAI A TEMPO INDETERMINATO Totali e ripartizioni (in % sui salari) a carico a carico Voci contributive Totale azienda lav.re Fondo pen.ni lav.ri dipendenti (1) 23,49 16,95 6,54 -quota base 0,11 0,11 Assist. malattia 0,20 0,20 Asili Nido 0,10 0,10 Ass. inf. lav. 9 9 Addiz. As. Inf. Lav. 1,8 1,8 Ass. disoc.ne (2) 2,75 2,75 Contr. prest. SSN 10,60 9,60 1,00 CIS operai agr.li 1,50 1,50 Contr. prest. econ. malattia 0,683 0,683 Ass. TBC 0,01 0,01 Tutela lav. madri 0,23 0,23 Ass.za orfani lav. 0,01 0,01 Assegni familiari (3) 0,43 0,43 Fondo gar. fine rapp. OTI 0,20 0,20 TOTALE 51,113 43,573 7,54 OPERAI A TEMPO DETERMINATO Totali e ripartizioni (in % sui salari) a carico a carico Voci contributive Totale azienda lav.re Fondo pen.ni lav.ri dipendenti (1) 23,49 16,95 6,54 - quota base 0,11 0,11 Assist. malattia 0,20 0,20 Asili Nido 0,10 0,10 Ass. inf. lav. 9 9 Addiz. As. Inf. Lav. 1,8 1,8 Ass. disoc.ne (2) 2,75 2,75 Contr. prest. SSN 10,60 9,60 1,00 CIS operai agr.li 1,50 1,50 Contr. prest. econ. malattia 0,683 0,683 Ass. TBC 0,01 0,01 Tutela lav. madri 0,23 0,23 Ass.za orfani lav. 0,01 0,01 Assegni familiari (3) 0,43 0,43 TOTALE 50,913 43,373 7,54 NOTE: (1) Per le cooperative agricole assuntrici di manodopera l'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' pari al 22,97% (di cui il 16,43% a carico dell'azienda ed il 6,54% a carico del lavoratore). Le aliquote totali ammontano pertanto per le predette cooperative al 50,593% per gli OTI ed al 50,393% per gli OTD, tenuto anche conto di quanto precisato al successivo punto 3). Si fa presente che per le cooperative agricole l'aliquota del F.P.L.D. subira' un ulteriore incremento di 0,50% dall'1.1.99 e di 0,02% dal 1.1.2001 per effetto delle disposizioni di cui all'art. 27 del D.lvo 31.12.96, n. 669, convertito in legge 28.2.97, n. 30 (cfr. circ. n. 85 del 4.4.97 e circ. n. 38 del 19.2.97). E' prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (œ 63.054.000 annue per il 97 corrispondenti a œ 5.255.000 mensili) ai sensi dell'art. 3 ter della legge n. 438 del 14.11.92 (cfr. circ. n. 23/97). 2) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupa- zione non e' dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali. I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore con- tributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio, pari allo 0,50% e posto a carico dei lavoratori interessa- ti. 3) L'aliquota per assegni familiari e' ridotta allo 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da cooperative agricole. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione ex lege 240/84, i contributi per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la cassa integrazione salari e per gli assegni familiari sono dovuti secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali. Allegato n. 2 RIDUZIONI CONTRIBUTIVE DALL'1.4.97 T.ri Montani Z. Svantaggiate Mezzogiorno (5) Riduzione 70% 40% 40% Dovuto 30% 60% 60% 5) A norma dell'art. 11, comma 1, del D.lvo n. 11 del 31.1.97, convertito nella legge n. 81 del 18.3.97, le agevolazioni per i territori del Mezzogiorno si applicano a decorrere dall'1.4.97 alle aziende ubicate nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le predette agevolazioni continueranno ad applicarsi per gli anni 1998 e 1999 e cesseranno al 31.12.1999.