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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 200 del 4-12-2000.htm

  
Il Ministero del lavoro, con il decreto 22/9/2000, a decorrere dal 1/1/2001 ha dettato nuove disposizioni in materia di determinazione dell'imponibile medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative sociali (art. 1, lett. a), della legge 381/1991) e per i lavoratori soci operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 4 dicembre 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 200

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

D.M. 22/09/2000. Determinazione dell’imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali (art. 1, lett. a), della legge 381/1991) e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

SOMMARIO:

Il Ministero del lavoro, con il decreto 22/9/2000, a decorrere dal 1/1/2001 ha dettato nuove disposizioni in materia di determinazione dell’imponibile medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative sociali (art. 1, lett. a), della legge 381/1991) e per i lavoratori soci operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

 

Il Ministero del lavoro con il decreto 22 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 243 del 17/10/2000 (All. 1), ha dettato nuove disposizioni in materia di determinazione dell’imponibile medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci lavoratori di cui all’oggetto.

Il decreto, con decorrenza 1 gennaio 2001, prevede:

  • l’introduzione di un imponibile giornaliero utile all’accredito delle 52 settimane annue ai fini previdenziali e assistenziali;

  • l’elevazione a 26 giornate lavorative del periodo di occupazione media mensile.

Tale determinazione, al pari di quella che ha già interessato le cooperative rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 602/1970 (D.M. 3/12/1999, al riguardo si veda la circolare 20 del 1/2/2000), risponde da un lato ad una esigenza di armonizzazione del settore della cooperazione in tutto il territorio nazionale e dall’altro alla volontà di garantire al socio-lavoratore livelli dignitosi di pensione tenuto conto dei processi di riforma della materia.

1) periodo di occupazione media mensile

Dal 1 gennaio 2001, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 22/09/2000, il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera a) della legge 381/1991 e per quelli di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, è fissato a 26 giornate.

Qualora per effetto di decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 797/1955, siano stati stabiliti periodi di occupazione media mensile inferiori alle 26 giornate gli stessi dovranno essere elevati.

2) Imponibile medio giornaliero

L’art. 2 del D.M. 22/09/2000 stabilisce, per le categorie di lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, che l’imponibile medio giornaliero, al fine di assicurare una copertura assicurativa pari alle 52 settimane annue, non può essere inferiore, su base annua, al 40% del trattamento minimo di pensione così come previsto dall’art. 7 comma 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall’art. 1, comma 2, della legge 389/1989.

Restano in ogni caso salvi gli imponibili giornalieri più elevati, determinati con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F..

3) Retribuzioni effettive

L’art. 2 del sopracitato decreto trova applicazione solo per le cooperative sociali che adottino salari convenzionali ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F..

Ove, in assenza di decreti ministeriali, la contribuzione sia versata sulle retribuzioni effettive continua a trovare applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338 convertito nella legge 7/12/1989, n. 389 e art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall’art. 1, c. 2 del D.L. 338/89, convertito nella legge n. 389/1989 circ. 17 del 28/1/2000) e, pertanto, l’importo minimo applicabile, per l’anno 2000, è pari a L. 68.552 giornaliere.

Si chiarisce al riguardo che, come già precisato nella circolare del Ministero del lavoro n. 23/2000 e nella circolare Inps n.100 del 22/5/2000 (punto 6), il limite di retribuzione giornaliera, pari a £ 38.070, deve intendersi come "minimale", da applicarsi nell’anno 2000, nei casi di emissione di decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F..

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 settembre 2000

Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi. (GU n. 243 del 17-10-2000)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Visto l'art. 6, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Visto l'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Visto l'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, che fissa i limiti di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale;

Vista la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 23 del 12 aprile 2000;

Tenuto conto dell'accordo stipulato il 16 ottobre 1997, dalle organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale;

Sentite le direzioni regionali del lavoro interessate;

Tenuto conto dell'accordo raggiunto nella riunione del 13 dicembre 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale, con i rappresentanti a livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria: Fip Cgil, Fist Cisl, Uil Sanità, Ancst Legacoop, Federsolidarietà Cci, Agci Servizi, e del rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota del 15 maggio 2000, con la quale le predette parti sociali integrano il citato accordo del 13 dicembre 1999;

Rilevata la necessità di pervenire, in un'ottica di armonizzazione ed omogeneizzazione sul territorio nazionale, ad un riallineamento del periodo di occupazione media mensile per i lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;

Rilevata la necessità di determinare, per la predetta categoria di lavoratori, un imponibile contributivo da valere ai fini previdenziali ed assistenziali che rispetti, ogni anno, il parametro introdotto dalla citata legge 11 novembre 1983, n. 638, ed assicuri la copertura delle 52 settimane annue utili ai fini pensionistici;

Visti gli articoli 24 e 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88

Acquisito il parere favorevole del comitato di cui all'art. 25 della legge n. 88 del 1989, espresso nella seduta del 17 luglio 2000;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione di un imponibile giornaliero e di un periodo di occupazione media mensile, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per la categoria di lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1 gennaio 2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per la categoria dei lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, è elevato, ove inferiore per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente

Art. 2.

A decorrere dal 1 gennaio 2001, per la categoria dei lavoratori di cui al precedente art. 1, l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano in ogni modo salvi gli imponibili giornalieri più elevati, determinati con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2000

Il Ministro: Salvi

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