Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 23 del 24-1-2007.htm
Anno 2007. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione.
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 24 Gennaio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
23
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Anno 2007. Sintesi delle principali innovazioni
in materia di contribuzione.
SOMMARIO:
Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso
sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che operano con il sistema
DM.
Con
la presente circolare si fornisce un quadro sintetico delle principali
innovazioni legislative emanate in materia di contribuzione dovuta, per
l’anno 2007, dai datori di lavoro in favore del personale dipendente.
1. Contributo IVS
1.1 Generalità dei datori di lavoro: aumento
della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti.
L’articolo
1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) (1)
prevede, a decorrere dal
1 gennaio 2007
, l’aumento di
0,30
punti percentuali dell’aliquota
contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
(allegato 1)
.
In
conseguenza di detto aumento, la misura massima della contribuzione
pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può
superare il 33 per cento.
La
previsione ha carattere generale e, conseguentemente, riguarda tutte le
tipologie di lavoratori e tutti i fondi pensionistici gestiti dall’Istituto.
Fa eccezione il solo Fondo volo, per il quale l’aliquota
contributiva di finanziamento pensionistico si attesta già su valori
superiori al 33% per tutte le categorie di iscritti.
Dal periodo
contributivo
“GENNAIO 2007”
, quindi, per la generalità delle aziende,
la contribuzione pensionistica si attesterà nella misura del
33%
, di cui 9,19% a carico del
lavoratore.
1.2 Aumento di 0,50 punti percentuali
previsto per i datori di lavoro che, alla data del 01.01.1996, non avevano
integralmente trasferito al F.P.L.D. la quota di 4,43% dalle gestioni TBC,
MATERNITÀ e CUAF.
Com’è
noto, il Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (2) in attuazione
dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato al 32%
(27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS con
contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI
MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC, 0,57% per MATERNITÀ e 3,72%
per CUAF).
L’articolo
27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n.30 ha previsto che, nei casi
in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere
al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo
della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il
relativo onere deve essere scaglionato, per effetto della norma in epigrafe,
mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a
decorrere dal 1/1/1997 (3).
Pertanto
i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra
citata aumenteranno, a partire dal periodo contributivo
GENNAIO 2007”
,
l’aliquota F.P.L.D. di 0,50 punti percentuali.
Si ricorda che tale aumento dovrà essere operato con cadenza
biennale fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve
essere aggiunto l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al precedente
punto 1.1 e lo 0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento
(4).
1.2.1 Amministrazioni statali e Enti
pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF.
Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di
MATERNITÀ.
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 4,29 (0,57% + 3,72%) punti
percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da
01.01.1997 e, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
(con GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
31,71 % (compr. 0,70 ex GESCAL)
9,19%
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
(con GESCAL
lavoratore)
Totale
a carico del lavoratore
31,36% (compr. 0,35 ex GESCAL)
9,19%
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
(senza GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
31,01%
8,84%
Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di
MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC.
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 4,43 punti percentuali, scaglionato in
ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento
di 0,43%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
(con GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
31,57 % (compr. 0,70 ex GESCAL)
9,19%
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
(con GESCAL
lavoratore)
Totale
a carico del lavoratore
31,22% (compr. 0,35 ex GESCAL)
9,19%
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
(senza GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
30,87%
8,84%
1.2.2 Datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C).
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di
0,50 % a partire dal 01.01.1997 e, con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
Totale
a carico del lavoratore
32,28%
9,19%
1.2.3 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime
di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi
per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è
prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C).
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di
0,50% a partire dal 01.01.1997 e con l’aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
(no GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
31,58%
8,84%
1.2.4 Piloti dei porti
.
Tali
settori devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in
ragione di 0,50 % ogni due anni a partire da 01.01.1997 e, con ultimo aumento
di 0,29%, dal 01.01.2013.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
(no GESCAL)
Totale
a carico del lavoratore
31,01%
8,84%
1.2.5 Cooperative della piccola pesca legge n. 250/1958.
Per
tale settore, all’aliquota fissata dal 1.1.2003 nella misura del 14,60 per
cento, di cui 3,74 % a carico del socio (5), deve aggiungersi l’incremento di
cui al precedente punto 1.1.
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
Totale
a carico del socio
14,90%
4,04%
1.3 Aliquote contributive dovute al
F.P.L.D. per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle
navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).
L'art.
9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 “
Contributi
obbligatori dovuti dalle aziende della pesca”
dispone che “
Per le aziende del settore della pesca,
esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente
legge
(iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione)
l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella
misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”
.
Alla
luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote
di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia
contributiva stabilite dal decreto legislativo n.146/1997 (6).
Tale
adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata,
annualmente
,
nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro sino al
raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve
aggiungere lo 0,70 % ex GESCAL) di cui all'art.3 c. 23 della legge n.
335/1995, e l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al precedente punto
1.1, come previsto per gli altri settori produttivi.
In
applicazione di quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 1, del decreto
legge 10 gennaio 2006 n.2, convertito, con modificazioni, nella legge 11
marzo 2006 n.81 (7), anche
per l’anno 2007 l’incremento annuale sopra
illustrato è sospeso
(gli effetti del provvedimento di sospensione
operano per il triennio 2006 – 2008).
Risulta
invece esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del
lavoratore in quanto, per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali
operato da ultimo alla data del 1.1.2002, la stessa aliquota ha raggiunto la
misura piena (8,89%) (8), cui deve essere aggiunto l’incremento di 0,30 punti
percentuali illustrato al punto 1.1 della presente circolare (totale
9,19%
).
Pertanto
per
l’anno 2007
, l’aliquota contributiva afferente tale settore è
fissata nella misura appresso indicata:
Aliquota IVS da GENNAIO 2007
Totale
a carico del marittimo
27,60 %(compr. 0,70 ex GESCAL)
9,19%
2. Contributi CIGS e MOBILITÀ.
L’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (allegato 2) ha disposto la proroga,
fino al 31 dicembre 2007
, dei
trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le
imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le
agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50
dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (9).
I
datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al
versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990
(0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n.
223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga
“GENNAIO 2007”
senza soluzione di
continuità.
3. Contributi CUAF, DISOCCUPAZIONE, MATERNITÀ ed ALTRE CONTRIBUZIONI
MINORI.
In
merito alle contribuzioni in parola sono in vigore gli esoneri previsti ex
art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388 aventi decorrenza 1.2.2001 (10) e gli
esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n.266 –
finanziaria 2006 - aventi decorrenza 1.1.2006 (11).
Per
la fruizione degli esoneri in argomento si rimanda a quanto già precisato con
la circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei contributi) e con
il
messaggio
n.41749 del 22 dicembre 2005. 4. Contributo al Fondo di garanzia
ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Tra le
misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che destinano il
TFR maturando a previdenza complementare, l’articolo 10 del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della
legge n. 296/2006 (allegato 3), prevede che i datori di lavoro siano
esoneratidal versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297 e successive
modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti ex INPDAI),
nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari
e al Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c., istituito ai sensi
dell’articolo 1, comma 755, della legge finanziaria per l’anno 2007.
I datori di
lavoro che già conferiscono percentuali di TFR a previdenza complementare
possono, a decorrere dal periodo
“GENNAIO 2007”
, recuperare la quota
di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti
per i dipendenti.
A tal fine, opereranno come segue:
continueranno ad esporre i contributi nei
quadri “B/C” della denuncia DM10/2 comprensivi dell’aliquota 0,20% e
0,40%;
determineranno la percentuale di esonero
spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla
previdenza complementare;
riporteranno il relativo importo nel quadro
“D” del DM10/2 con il codice di nuova istituzione “
TF01”
, avente
il significato di “rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl.”.
Con
successiva circolare, con la quale saranno illustrate le modalità di
applicazione dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge 296/2006, saranno
altresì fornite le istruzioni per il recupero della quota connessa al
trasferimento del TFR alla previdenza complementare nonché al “Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c.”
5. Cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970,
n. 602: precisazioni.
Fino al
31
dicembre 2006
, per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6,
ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno optato per il versamento della
contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n. 30/1997 (punto 1.2
della presente circolare), le quali prevedono che l'incremento dell'onere
contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota di 4,43 punti
percentuali trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da
tale disposizione (12).
La quota
residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la
retribuzione convenzionale di cui al decreto legislativo 423/2001 (già ex
art. 4 del DPR 602/1970) risultava fissata, a decorrere dall’anno 2005 e fino
al 31 dicembre 2006, nella misura di 1,93
punti percentuali (ultimo incremento dell’aliquota di finanziamento del FPLD
pari a 0,50 da calcolare sulle retribuzioni effettive).
A partire
dal
1 gennaio 2007
, in applicazione di quanto disposto all’articolo 3,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 423/2001, la differenziazione tra gli
imponibili
giornalieri di cui sopra viene meno.
Ne consegue
che la retribuzione imponibile da prendere a base per il versamento di tutte
le contribuzioni per i soci delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970,
dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei
lavoratori (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989
convertito nella legge
7.12.1989, n. 389
), senza alcuna
distinzione fra le diverse forme assicurative (13).
Pertanto il
previsto codice “
R250
” del quadro “D” della denuncia DM10/2 non è più
operativo.
Si fa
presente che le procedure di calcolo riguardanti le denunce DM10/2 sono state
aggiornate tenendo conto di tutte le innovazioni illustrate con la presente
circolare.
Quanto
prima saranno rese disponibili sul sito INTERNET le tabelle delle aliquote
aggiornate.
Il Direttore
Generale
Crecco
____________________________
Note
1)
Pubblicata sulla
G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – S.O. n. 244/L
2)
Pubblicato sulla
G.U. n. 83 del 9 aprile 1996.
3)
L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28
febbraio 1997, n.30 dispone che “
Nei casi in cui, per effetto del decreto
del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con
il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art 3, comma 23, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a
carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un
incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio
1997”
. Al riguardo si richiama la
circolare
n. 103 del 15/5/1996.4)
Articolo 3, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n.335.
5)
Al riguardo si
richiama la
circolare
n. 23 del 3.2.2003 (punto 1.4).
6)
Al riguardo si
richiamano la
circolare
n. 194 del 22/9/1997, la
circolare
45 del 25/2/1998, la
circolare
n. 23 del 9/2/1999, la
circolare
12 del 20/01/2000, la
circolare
35 del 15/2/2001, la
circolare
47 del 5/3/2002, la circolare 23 del 3/2/2003, la
circolare
n. 53 del 19/3/2004, la
circolare
n.88 del 31/05/2004, la
circolare
n. 47 del 15/03/2005 e la
circolare
n. 65 del 3/5/2006.
7)
Al riguardo si
richiama la circolare n. 65 del 3 maggio 2006 (punto 1).
8)
Al riguardo si
richiamano la
circolare
n. 196 del 23/9/1997, la
circolare
45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del
20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002 e la
circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare
n.88 del 31/05/2004, la
circolare
n. 43 del 14/03/2005 e la
circolare
n. 85 del 30/06/2006.
9)
Disposizione da
ultimo prorogata fino al 31/12/2006 ai sensi dell’articolo 8, comma 3-ter,
del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni,
nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 (circolare n. 85 del 30/6/2006).
10)
Al riguardo si
richiama la
circolare
n. 52 del 6 marzo 2001.
11)
Al riguardo si
richiamano la
circolare
n. 3 del 5 gennaio 2006 e la
circolare
n. 73 del 19 maggio 2006.12)
Al riguardo si
richiama la
circolare
n. 77 del 25/03/1997 (punto 1.2 e seguenti).
13)
Al riguardo si
richiama la
circolare
n. 33 del 4 febbraio 2002 e la circolare in corso di emanazione
concernente i minimali 2007.
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3