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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 23 del 9-2-1999.htm

  
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/1/1999 è stata approvata la cosiddetta ""carbontax"", con la quale viene finanziata, fra l'altro, la riduzione del costo del lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1 della legge 23/12/1998, n. 448.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 9 febbraio 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 23

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 3

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Art. 3, c.1 della legge della legge 23/12/1998, n. 448: soppressione delle aliquote contributive TBC, ENAOLI e ASILI NIDO. Variazioni aliquote IVS e CUAF per particolari settori. Regolarizzazione del mese di gennaio 1999. Tabelle delle aliquote contributive vigenti dal 1/1/1999.

SOMMARIO:

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/1/1999 è stata approvata la cosiddetta "carbontax", con la quale viene finanziata, fra l’altro, la riduzione del costo del lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1 della legge 23/12/1998, n. 448

 

  1. ART. 3, C.1 DELLA LEGGE N. 448/1998.

Si fa seguito al messaggio n. 14372 del 11/1/1999, per comunicare che sulla G.U. n. 11, serie generale, parte prima, del 15/1/1999, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/1/1999 (entrato in vigore il 16/1/1999), con il quale, in attuazione del disposto di cui all’art. 8 della legge n. 448/1998, sono state approvate "le modificazioni, per l’anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion".

Di conseguenza, in virtù dell’art. 3. c. 1 della legge n. 448/1998 (1) sono soppressi, con effetto dal 1/1/1999 (periodo di paga in corso alla data entrata in vigore del decreto):

  • il contributo destinato al finanziamento degli asili - nido, di cui all'art. 8 della legge 6/12/1971, n. 1044 ;
  • i contributi destinati alle finalità del soppresso ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), di cui all'art. 28 della legge 3/6/1975, n. 160, e all'articolo unico del DPR 30/8/1956, n. 1124;
  • il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'art. 28 della legge 3/6/1975, n. 160, e all'art. 2 del DPR 2/2/1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

Relativamente ai predetti contributi si precisa che la soppressione riguarda, per i lavoratori dipendenti (esclusi gli operai agricoli), le seguenti aliquote:

  • 0,10% Asili – nido;
  • 0,16 Enaoli;
  • Tbc nelle seguenti misure:

  • 0,21% per la generalità dei casi;
  • 0,35% per i settori per i quali non è stato previsto il trasferimento della quota 0,14 al Fondo pensionistico (lavoratori iscritti al Fondo elettrici, all’ex Fondo Autoferrotranvieri, all’Inpdap ovvero ad altri Fondi per i quali non è intervenuto il predetto trasferimento);
  • 0,35% + 3 lire per ogni soggetto assicurato relativamente al personale con qualifica di Direttore didattico, insegnante di scuola elementare ed altre categorie di personale di ruolo (cfr. circ. n. 1 del 5/1/1998).

Per espressa previsione del comma 3 dello stesso articolo 3 (1), nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive (diverse, quindi, dal contributo TBC) di finanziamento della gestione relativa alle prestazioni temporanee (art. 24 della legge 9/3/1989, n. 88, vedi allegato n. 2) risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle predette aliquote è differita al 1/1/2000.

Al riguardo è opportuno fornire le precisazioni che seguono.

La gestione "prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui al citato art. 24 della legge 9/3/1989, n. 88 è finanziata, oltre che dal contributo TBC oggetto di soppressione, dal gettito delle seguenti aliquote contributive:

  • Disoccupazione
  • Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto
  • Tubercolosi
  • CIG ordinaria
  • CIG ordinaria edilizia
  • CISOA (integrazioni salariali operai agricoli)
  • Contributo malattia (per i soggetti aventi titolo alle indennità economiche di malattia)
  • Contributo per le indennità economiche di maternità
  • CUAF.

È da rilevare che:

  • il contributo per la disoccupazione risulta fissato per tutti i settori in uguale misura: 1,61 (di cui lo 0,30% è destinato al Fondo di rotazione per la formazione professionale), ad eccezione del settore agricolo per il quale l’aliquota è del 2,75%;
  • il contributo destinato al Fondo di garanzia per il T.F.R. è dovuto, per tutti i settori destinatari della disciplina ex art. 2120 c.c., nella misura dello 0,20%;
  • il contributo per la cassa integrazione ordinaria è dovuto, dalle sole aziende industriali destinatarie della disciplina CIG, in misura differenziata dell’1,90% o del 2,20% a seconda che occupino fino ovvero oltre 50 dipendenti; per gli operai dell’edilizia e del settore lapidei il contributo è dovuto in misura superiore, rispettivamente 5,20% e 3,70%. Per il solo settore agricolo il contributo è dovuto in misura inferiore a quello dell’industria (1,50%).

Le contribuzioni per le indennità economiche di malattia (tabella G allegata alla legge 28.2.86 n. 41) e di maternità (art. 21 legge 1204/71, D.L. 493/72 e Decreto interministeriale 21.2.96) sono così fissate:

Settore

% malattia

% maternità

% totale

Industria, artigianato, marittimi, gente

dell’aria, spettacolo (D.lgs. 30/4/97 n. 182)

2,22

0,66

2,88

Commercio e terziario, proprietari

di fabbricati e servizi culto

2,44

0,44

2,88

Credito, assicurazione e servizi

appaltati

2,55

0,33

2,88

Trasporti R.D. 148/1931

2,72

0,66

3,38

Agricoltura:

operai

impiegati

0,683

ENPAIA

0,23

0,63

0,913

0,63

Allievi dei cantieri scuola e

lavoro L. 418/75

-

001

0,01

Giornalisti professionisti iscritti INPGI

-

0,85

0,85

Dalla tabella sopra riportata si evince che, ad esclusione del settore agricolo e della categoria degli allievi ex L. 418/75, per nessun settore sono previste aliquote inferiori a quelle dell’industria, non essendo rilevante la posizione dei giornalisti assicurati all’INPS solo per la maternità.

Ai fini dell’applicazione del citato art.3, c.1 della legge n. 448/98, non assume rilevanza la circostanza che per talune categorie di lavoratori (impiegati dell’industria, impiegati del credito e dell’assicurazione, impiegati dei partiti politici, organismi sindacali e associazioni di categoria, dirigenti), in mancanza del diritto degli stessi all’indennità economica di malattia, il relativo contributo non sia dovuto, mentre è dovuto quello per le prestazioni di maternità.

Parimenti, sempre ai fini dell’applicazione del citato art.3, c.1 della legge n. 448/98, non assume rilevanza l’eventuale esonero dal contributo di maternità, dal contributo DS (per i lavoratori cui sia garantita la stabilità di impiego) ovvero dalla contribuzione CIG.

Diversa si presenta, invece, la situazione tra i diversi settori di attività e categorie per quanto riguarda il contributo per la CUAF (assegno per il nucleo familiare). E’ da osservare, al riguardo, che nei casi in cui siano previste aliquote inferiori a quella fissata per l’industria dal D.M 21.2.96, trova applicazione l’art. 37, comma 1, lett. d) della legge 9.3.1989, n. 88.

Di seguito si elencano i settori e le categorie per i quali le aliquote per la CUAF risultano inferiori a quella generale del 2,48 prevista per l’industria:

 

Settori

Aliquote %

Datori di lavoro Artigiani e Commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l’assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29.12.56 n. 1533, e 27 novembre 1960, n 1397, e succ. modif.

 

0,43

Datori di lavoro titolari di imprese agricole

0,43

Datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi CD-CM (legge 22,11,54, n. 1136) e succ. modific.

0,01

Cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello

schedario generale – sezione agricola

0,01

Cooperative di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli e zootecnici (L. 240/84) iscritte nei registri prefettizi :

OTI

Impiegati e dirigenti

- se iscritta nella sezione agricola: impiegati e dirigenti

 

0,28

0,28

0,01

Imprese della pesca di cui all’art. 11 L. 14.7.65, n. 963 munite del permesso della pesca locale o ravvicinata

0,01

Pescatori e cooperative piccola pesca L. 13.3.58, n. 250

0,01

Cooperative e loro consorzi (diverse da quelle sopra elencate) qualunque sia l’attività esercitata, iscritte nei registri Prefettizi o nello schedario generale della cooperazione (D. Lgs. C.P.S. 14.12.47, n. 1577) e succ. modif.

 

0,28

Allievi dei cantieri scuola e lavoro L. 418/75

1,28

 

Dalle considerazioni sopra esposte, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e del Tesoro, si è pervenuti nella determinazione che i settori e le categorie nei confronti dei quali trova applicazione il differimento al 1° gennaio 2000 della soppressione dei contributi Asili nido, Enaoli e TBC siano quelli, riportati nella tabella precedente, per i quali il contributo CUAF risulta inferiore a quello dell’industria (2,48%).

Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione del differimento le ipotesi di esenzione dal versamento del contributo CUAF.

Per quanto attiene, inoltre, all’applicazione del disposto normativo (art.3, c. 1 della legge n. 448/98) l’azienda dovrà essere valutata nel suo complesso non assumendo rilevanza le qualifiche rivestite dai singoli lavoratori.

In particolare per i lavoratori con qualifica di apprendista, ai fini della soppressione del contributo settimanale in cifra fissa di lire 130, dovrà farsi riferimento al settore di appartenenza dell’azienda e, pertanto, lo stesso continuerà ad essere preteso per i settori per i quali opera il differimento in questione.

Ai fini della soppressione delle aliquote in questione per i lavoratori all’estero trovano applicazione i criteri sopra illustrati.

 

 

 

2. FISCALIZZAZIONE.

Dal 1/1/1999, per le aziende non più tenute al versamento del contributo Enaoli è, ovviamente, venuto meno il beneficio della fiscalizzazione. Il beneficio, tuttavia, rimane in vigore fino al 31/12/1999 per quei settori per i quali il contributo Enaoli continua ad essere dovuto.

 

3. APPRENDISTI.

In relazione alla variazione del costo della vita nella misura del 1,8% così come determinato dagli indici ISTAT relativamente all'anno 1998, si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1/1/1999:

Contributo apprendisti senza la quota TBC

 

Contributo settimanale apprendisti 1999

Lire

Euro

Senza Inail

4.800

2,48

con Inail

4.980

2,57

 

Contributo apprendisti comprensivo di quota TBC

Contributo settimanale apprendisti 1999

Lire

Euro

Senza Inail

4.930

2,55

con Inail

5.110

2,64

 

Per le aziende artigiane resta fisso il contributo di maternità pari a 32 lire settimanali a carico del datore di lavoro.

La ripartizione delle quote alle varie gestioni è contenuta nell'allegata tabella.

 

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al Fpld rimane fissata nella misura del 5,54% per tutti i settori.

 

Per l’apprendista operaio dipendente da azienda agricola l’aliquota dovuta al Fpld dall’apprendista, a decorrere dal 1/1/1999, è pari a 4,04% ( 3,54% + 0,50%).

 

4. VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE IVS E CUAF.

Com’è noto, il Decreto interministeriale (Ministero del lavoro, Ministero del tesoro) del 21/2/1996 (G.U. n. 83 del 9/4/1996), in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8/8/1995, n. 335, ha elevato al 32% l’aliquota di finanziamento del Fpld gestito dall’INPS con contestuale riduzione delle aliquote dovute per Tbc, indennità economiche di maternità e Cuaf.

Nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1° gennaio 1996 ( vedi circ. n. 103 del 15/5/96) l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota Fpld, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, l’onere, posto a carico del datore di lavoro, è stato scaglionato, per effetto delle disposizioni contenute all’art. 27, c. 2-bis della legge 28/2/1997, n. 30, mediante un incremento dello 0,50% ogni due anni, a decorrere dal 1/1/1997.

Inoltre relativamente al personale dirigente iscritto all’INPDAI, il D.lgs. 29/6/1998, n. 278, recante disposizioni correttive del decreto legislativo 24.4.1997, n. 181, ha previsto che l'aliquota relativa al finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare non sia più stabilita in misura fissa ma sia determinata con riferimento all'aliquota in vigore al 31.12.1996, diminuita nelle misure indicate nell’art. 4 dello stesso decreto (circolare n. 206 del 2/10/1998).

A decorrere dal 1/1/1999, pertanto, per particolari settori di attività, le aliquote IVS e CUAF subiranno le seguenti variazioni:

Voci contributive

Aliquota 12/98

Aliquota 1/99

Differenza

CUAF

     

Dirigenti INPDAI

3,34

2,48

-0,86

Dirigenti INPDAI (Cooperative L.240/84

iscritte nei registri Prefettizi)

1,14

0,28

-0,86

IVS

     

Dirigenti Commercio e Credito

32,63

32,70

+0,07

Coop.L.240/84 Iscritte nei registri Prefettizi

sezione agricola (qualifiche impiegatizie)

31,52

32,00

+0,48

Aziende agricole con titolare

iscritto IVS (qualifiche impiegatizie)

31,52

32,00

+0,48

Piloti di porti

28,21

28.71

+0,50

Cooperative della piccola pesca L.250/58

13,55

14,05

+0,50

Lavoratori all’estero in Paesi Extra CEE in regime di legge n. 398/87.

28,78

29,28

+0,50

Enti pubblici esclusi dai contributi CUAF e Maternità

28,91

29,41

+0,50

 

 

Ovviamente continuerà ad applicarsi lo scaglionamento dello 0,50% in tutti i casi in cui, per la situazione soggettiva aziendale, non si sia ancora realizzato l’integrale aumento del F.P.L.D. di 4,43 punti percentuali.

 

5. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE AL F.P.L.D PER GLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PESCA ISCRITTE NEI REGISTRI DELLE NAVI MINORI E DEI GALLEGGIANTI (Art. 9, Legge 26/7/1984 n. 413).

Per le aziende in epigrafe, si forniscono le seguenti precisazioni.

Nel calcolo delle aliquote di tale settore, com’è noto, si deve tener conto (v. circ. n. 60 del 13/3/1998) delle "Disposizioni in materia contributiva", di cui all'art.3, c.1, del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146: "Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola".

L'art.9 della legge n.413/84 , infatti, dispone che per le aziende del settore della pesca esercitata con le navi minori, l'aliquota dovuta al Fpld deve essere adeguata alla misura prevista per le aziende del settore agricolo.

In ordine a tale criterio, l'aliquota indicata per il Fpld, e' comprensiva, già con decorrenza 1/1/1998, dell'aumento disposto per il settore agricolo dall'art.3, c.1, del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146.

Tale aumento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0.20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento ( cui si aggiunge lo 0,70 ex GESCAL) di cui all'art.3, c..23, della legge 8.8.1995, n.335, come per gli altri settori produttivi.

Al 1 gennaio 1999, congiuntamente a detto aumento annuale dell'aliquota, teso al raggiungimento dell'aliquota comune del 32 per cento (già' operante per gli equipaggi delle navi adibite alla pesca mediterranea e a quella oltre stretti), dovra' applicarsi anche l'aumento biennale a carico delle aziende pari a 0.48 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fpld (art. 27, c. 2-bis, L. n. 30/1997).

Si riportano, pertanto, le variazioni contributive afferenti tale settore.

Aliquota 01-12/98

Aliquota 1/99

Differenza

Industria della pesca costiera

personale soggetto L.413/84

22,72+0,70 ex Gescal

di cui 6,89 a carico del marittimo

23,90+0,70 ex Gescal

di cui 7,39 a carico del marittimo

+ 1,18

(+0,70+0,48)

 

 

 

 

6. AZIENDE AGRICOLE. OPERAI A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO.

 

    1. ALIQUOTE TBC-ENAOLI E ASILI NIDO.
    2. Per effetto di quanto precisato al precedente punto 1, le quote fissate per le contribuzioni in epigrafe (TBC 0,01- ENAOLI 0,01- ASILI NIDO 0,10) saranno poste a carico dei datori di lavoro agricoli, per l’intero anno 1999, nelle misure riportate nelle allegate tabelle e cesseranno con effetto dal 1/1/2000.

    3. ALIQUOTE IVS.
    4. Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al F.P.L.D, per le aziende in epigrafe si deve far riferimento alle "Disposizioni in materia contributiva", di cui all'art.3, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146: "Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola". Tali disposizioni prevedono una graduale equiparazione del settore agricolo agli altri settori produttivi (v. circ. n. 194 del 22/9/1997) .

      Per effetto delle disposizioni di cui all’art. 3, c.1 del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146, con decorrenza 1/1/1998, l’aliquota di finanziamento F.P.L.D, per la generalità delle aziende agricole, è elevata annualmente, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento, nella misura di 0.20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.

      Pertanto, dal 1/1/1999 le aliquote contributive dovute al F.P.L.D risultano così fissate:

       

      Aliquota 01-12/98

      Aliquota 1/99

      Differenza

      23,20 (compr.0,11 quota base)

      di cui 6,54 a carico del lavoratore

      23,90 (compr.0,11 quota base)

      di cui 7,04 a carico del lavoratore

      +0,70

       

      Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, c.2 del Decreto Legislativo 16.4.1997, n.146, con decorrenza 1/7/1997, per aziende agricole di "tipo industriale" l’aliquota di finanziamento al F.P.L.D è elevata annualmente nella misura di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore.

      Pertanto, dal 1/1/1999 si determinano le seguenti variazioni relative al F.P.L.D:

       

      Aliquota 07/97- 06/98

      Aliquota 07/98-06/99

      Aliquota 07/99

      Differenza da 07/99

      23,60 (compr.0,11 quota base)

      di cui 6,54 a carico del lavoratore

      24,70 (compr.0,11 quota base)

      di cui 7,04 a carico del lavoratore

      25,80 (compr.0,11 quota base)

      di cui 7,54 a carico del lavoratore

      +1,10

       

      Le aziende coltivatrici dirette e le cooperative agricole, a seguito dello scaglionamento previsto dell’art.27, c. 2-bis della legge 28/2/1997, n. 30, avranno, dal 1/1/1999 , l’ulteriore incremento dello 0,50% dell’aliquota relativa al F.P.L.D.

      L’ulteriore definitivo incremento di 0,02 punti percentuali si applicherà con decorrenza 1/1/2001.

    5. LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI.

I datori di lavoro operanti nel settore agricolo che assumono lavoratori stranieri con permesso di lavoro stagionale di cui agli art. 24 e 25 del testo unico sull'immigrazione D.lgs 25.7.1998, n.286, non sono tenuti al versamento dei contributi: Asili nido, Cassa integrazione salari operai agricoli, assicurazione TBC.

Essi sono obbligati al pagamento dei contributi:

- Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- Assistenza orfani lavoratori (ex ENAOLI);

- Assicurazione infortuni sul lavoro;

- Contributo prestazioni economiche malattia

- Tutela lavoratrici madri

In sostituzione dei contributi per assegni familiari ed assicurazione disoccupazione, il datore di lavoro e' tenuto a versare un contributo in misura pari all'importo dei medesimi e destinato al fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del T.U.

Pertanto l'aliquota totale dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori stagionali extracomunitari dichiarati nei modelli dmag secondo le istruzioni riportate nella circ. N. 258 del 17.12.1998 (mess. N. 11732) e' pari a 31,763 punti percentuali.

6.4 RIDUZIONI CONTRIBUTIVE E FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI IN AGRICOLTURA

Per le aziende agricole restano confermate per l’anno 1999 le misure delle riduzioni e delle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente. Si rinvia, pertanto, alle disposizioni impartite con le circolari n. 38 del 19/2/1997 e n.107 del 12/5/1997 concernenti le disposizioni di cui all’art.11, c.27 della legge n. 537/93 in materia di territori montani e zone svantaggiate e quelle di cui all’art.14, c. 1 della legge n. 64/86 ,così come modificate dall’art.11, c. 2 della legge n. 81/97 per le aziende ubicate nel mezzogiorno. Nell’allegata tabella sono riportate le misure delle riduzioni previste.

6.5 RICLASSIFICAZIONE ZONE SVANTAGGIATE

L’art. 3, c. 2 della legge n. 448/98 (1) ha prorogato di due anni i termini fissati dall’art.2, c.1 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 per la decorrenza della ridistribuzione del complesso delle agevolazioni di cui all’articolo 11, c.27 della legge n. 537/93, in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate.

Le disposizioni attinenti tale materia avranno, pertanto, decorrenza 1/1/2000.

 

7. REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 1999 PER LE AZIENDE CHE OPERANO CON IL SISTEMA DEL DM.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 1999 hanno operato in modo difforme dalle disposizioni illustrate ai precedenti punti, potranno regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 dovranno essere seguite le seguenti modalità:

 

7.1 DATORI DI LAVORO AVENTI TITOLO ALLA SOPPRESSIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 3. C. 1 DELLA LEGGE N. 448/1998.

I datori di lavoro in epigrafe potranno recuperare la differenza contributiva versata in più riportando il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "R850" e dalla dicitura "Rec. Contr. ex art. 3, c.1 L. 448/98".

 

7.2 DATORI DI LAVORO PER I QUALI LA SOPPRESSIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 3. C. 1 DELLA LEGGE N. 448/1998 OPERA DAL 1.1.2000.

Per il versamento delle aliquote contributive (0,10% Asili nido, 0,16% Enaoli e Tbc nelle misure riportate al punto1) non versate per il mese di gennaio 1999, dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadro "B-C" del mod DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice di nuova istituzione "M202" e dalla dicitura "Diff. Contr. ex art. 3 L. 448/98".

Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

 

7.3 DATORI DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO DELL’INCREMENTO BIENNALE DELL’ALIQUOTA F.P.L.D. (ART.27, C. 2-BIS, LEGGE N. 30/97)

Ai fini del versamento delle differenze versate in meno dal 1° gennaio 1999 derivanti dalla mancata applicazione dell’incremento dell’aliquota F.P.L.D, previsto dall’art.27 della legge 28/2/1997 n. 30, dovrà essere utilizzato il codice "M191", istituito con la circolare n. 77 del 25 marzo 1997, secondo le modalità nella stessa contenute.

 

7.4 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO APPRENDISTI.

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Per tutte le ipotesi sopracitate in cui la regolarizzazione comporti il versamento di una differenza contributiva a debito del datore di lavoro, la stessa dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 2,5% (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanato il 10/12/1998 e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 299 del 11/12/1998) computati dal 17/2/1999 e fino alla data di versamento. Il relativo importo sarà indicato in uno dei righi in bianco del quadri "B/C" del mod. DM10/2 preceduto dal consueto codice "Q900" e dalla dicitura "oneri accessori".

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

 

Allegato 1

Legge n. 448/98.

Art. 3.

(Incentivi per le imprese)

1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:

a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) i contributi destinati alle finalità' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.

 

 

Allegato 2

 

Legge n. 28/3/1989, n. 88, art. 24.

1. A decorrere dal 1/1/1989, le gestioni per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l’assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria, la cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori dell’edilizia, la cassa per l’integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all’art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall’art. 13 della legge 30/12/986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in un’unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

 

 

Allegato 3

 

Si trasmettono, nel seguente ordine, le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1/1/1999:

Tab. 1 INDUSTRIA

Tab. 2 INDUSTRIA LAPIDEI

Tab. 3 INDUSTRIA EDILE

Tab. 4 ARTIGIANATO

Tab. 5 ARTIGIANATO LAPIDEI

Tab. 6 ARTIGIANATO EDILE

Tab. 7 COMMERCIO-TERZIARIO E PROFESSIONISTI

Tab. 8 PROPRIETARI DI FABBRICATI E SERVIZIO CULTO

Tab. 9 CREDITO- ASSICURAZIONE E TRIBUTI

Tab. 10 SPETTACOLO

Tab. 11 AGRICOLTURA E COOPERATIVE AGRICOLE (CONTRIBUTI VERSATI CON IL DM)

Tab. 12 ENTI PUBBLICI

Tab. 13 APPRENDISTI

Tab. 14 AGRICOLTURA : OTI E OTD

Tab. 15 AZIENDE AGRICOLE DI TIPO INDUSTRIALE: OTI E OTD (1/1/1999-30/6/1999)

Tab. 15 a. AZIENDE AGRICOLE DI TIPO INDUSTRIALE : OTI E OTD (1/7/1 999-31/12/1999)

Tab. 16 RIDUZIONI CONTRIBUTIVE IN AGRICOLTURA

Tab. 17 AZIENDE AGRICOLE (RIEPILOGO COMPLESSIVO).

 

Le sopracitate tabelle vengono inserite in INTERNET e INTRANET.

Tabelle 1-13

Tabelle 14-17

 

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