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921121
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 260
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli
occupazionali. D.L. 8 ottobre 1992, n. 398.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 12 novembre 1992   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 260         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli
         occupazionali. D.L. 8 ottobre 1992, n. 398.
All. 2
     La  Gazzetta  Ufficiale  n.  237, serie generale, parte
prima, dell'8 ottobre 1992, ha pubblicato il D.L. 8  ottobre
1992,  n.  398,  entrato  in vigore il 9.10.1992, avente per
oggetto  "interventi  urgenti  a  salvaguardia  dei  livelli
occupazionali".
     Alcune  delle  norme  contenute in tale D.L., attinenti
modifiche alla legge n. 223/91, comportano  conseguenze  sul
versante  delle  obbligazioni  contributive,  oggetto  delle
presenti istruzioni applicative.
     Infatti, l'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 398/1992,
ha  esteso,  fino  al  31  dicembre 1993, le disposizioni in
materia di integrazione salariale straordinaria, di  mobili-
ta'  e  di  riduzione  del  personale,  di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, alle imprese industriali  che  occupano
da  5  a  15  dipendenti, e che siano costituite ed operanti
nelle aree di declino industriale individuate  per  l'Italia
dalla  CEE,  ai  sensi  dell'obiettivo 2 del Regolamento CEE
2052/88, nonche' nelle aree di  cui  al  Testo  Unico  delle
leggi   sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
e successive modificazioni.
     La CEE, con decisione della Commissione  del  21  marzo
1989, ha stabilito un primo elenco delle regioni colpite dal
declino industriale, ai sensi del gia' citato obiettivo 2.
     In allegato alla presente circolare  vengono  riportati
il  testo  dell'art.  9 del citato Regolamento Comunitario e
l'elenco delle aree interessate in Italia, che sono  quelle,
per  inclusione  o  esclusione, ritenute ammissibili al con-
tributo CEE (all. n. 1 e n. 2).
     Per cui, ad esempio, per quanto riguarda il circondario
di  Torino,  e'  considerata  zona di declino industriale la
provincia, ma non il Comune di Torino, per il circondario di
Perugia, il solo Comune di Spoleto.
     In  sintesi,  quindi, in alcune zone economico-territo-
riali, il requisito occupazionale, parametrato  su  un  arco
temporale  di  sei  mesi,  fissato  per la generalita' delle
aziende industriali dall'art. 1, primo comma, della legge n.
223/91  in  piu'  di  quindici  dipendenti,  e'  diminuito a
cinque.
     Cio' comporta che, in  dette  zone,  anche  le  aziende
industriali   (comprese   le   cooperative  agricole  ex  L.
240/1984), che occupano in media da cinque a quindici unita'
nel semestre precedente, sono tenute a versare il contributo
dello 0,90 di cui all'art. 9 della  legge  n.  407/90  ed  i
contributi di mobilita' di cui all'art. 7, comma 11, ed art.
16, comma 2, lett. a) della legge n. 223/91.
     Le disposizioni applicative relative a  tali  contribu-
zioni,  per  la generalita' delle aziende destinatarie della
legge n. 223/91, sono gia' state emanate con la circolare n.
211 del 9.8.1991.
     Si  riepilogano,  comunque, quelle di comune interesse,
attinenti l'individuazione delle imprese, alle quali  l'art.
1,  secondo comma, del D.L. n. 398/92 ha esteso la normativa
della legge n. 223/91.
1) REQUISITO OCCUPAZIONALE
     Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati
vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica  (lavo-
ranti a domicilio, dirigenti, ecc.) ed anche gli apprendisti
e gli assunti con contratti di formazione, categorie  queste
due ultime che sono invece escluse - per fattispecie diverse
da quella contemplata dalla norma in esame - dal computo dei
limiti  numerici previsti da legge o contratti collettivi di
lavoro,  per  l'applicazione  di  particolari  normative  od
istituti.  Il  lavoratore  assente  ancorche' non retribuito
(es. per  servizio  militare,  gravidanza  e  puerperio)  e'
escluso  dal  computo dei dipendenti solo nel caso in cui in
sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore;  ovvia-
mente in tal caso sara' computato il sostituto.
     Il  requisito  occupazionale,  parametrato  su  un arco
temporale di sei  mesi,  puo'  comportare  una  fluttuazione
dell'obbligo  contributivo,  nel  caso  di  oscillazione del
numero delle unita' occupate in 5 o meno di 5; in  tal  caso
la  decorrenza  dell'obbligo  sussiste  dal primo periodo di
paga successivo al semestre nel quale sono  stati  occupati,
in  media,  cinque  dipendenti  o  piu', compresi, come gia'
chiarito, apprendisti ed assunti con contratti di  formazio-
ne.
     Nel  caso  di  trasferimento di azienda, tale requisito
deve sussistere, per il datore di  lavoro  subentrante,  nel
periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.
     Nel  determinare  la media occupazionale, devono essere
ricompresi  nel  semestre  anche  i  periodi  di  sosta   di
attivita'  e  di  sospensioni  stagionali; per le aziende di
nuova costituzione il requisito,  analogamente  ai  casi  di
trasferimento  di  azienda,  si determinera' in relazione ai
mesi di attivita', se inferiori al semestre.
     Per il primo mese di  attivita'  si  fara'  riferimento
alla forza occupazionale di detto mese.
2) CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO
   STRAORDINARIO DI CASSA INTEGRAZIONE
     Con  la  circolare  n.  19 del 25 gennaio 1991 e' stato
illustrato l'art. 9 della legge n.  407/90,  che  prevede  a
decorrere  dall'1.1.1991 un contributo dello 0,90, di cui lo
0,60 a carico del datore di lavoro e lo 0,30  a  carico  dei
lavoratori  interessati,  per  il finanziamento degli inter-
venti straordinari della Cassa per l'integrazione  guadagni,
previsti dall'art. 2 della legge n. 1115/68.
     Dall'1.1.1991  erano  quindi  tenute  al versamento del
suddetto contributo, fra le altre, tutte  le  imprese  indu-
striali,  comprese  quelle edili, con le esclusioni elencate
nella citata circolare n. 19 del 25 gennaio 1991.
     L'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91, come gia'
chiarito nella circolare n. 211 del 9.8.1991, ha modificato,
pero', il campo di intervento del trattamento straordinario,
introducendo  per  le  aziende  industriali, comprese quelle
edili, il limite  occupazionale  temporale  di  piu'  di  15
dipendenti, nel semestre precedente la domanda di ammissione
al trattamento straordinario di intervento salariale.
     Cio' ha comportato una  riconsiderazione  dei  soggetti
tenuti  all'obbligo  di  corrispondere  il  contributo dello
0,90, previsto dall'art. 9 della legge n. 407/90,  non  piu'
dovuto,  a  decorrere  dall'1.8.1991,  dalle  aziende  indu-
striali, comprese quelle edili, che  occupano  nel  semestre
precedente fino a 15 dipendenti.
     Orbene,  l'art.  1,  secondo  comma, del D.L. n. 398/92
reintroduce, a decorrere dal periodo di  paga  in  corso  al
9.10.1992  fino  al  31.12.1993,  l'obbligo  di versare tale
contributo  per  le  aziende  industriali,  comprese  quelle
edili,  costituite ed operanti nelle zone economico-territo-
riali gia' individuate, che occupano da  cinque  a  quindici
dipendenti nel semestre precedente.
3) CONTRIBUZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI
   MOBILITA'
     La legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede, come e' noto,
la costituzione della lista  di  mobilita'  (art.  6)  nella
quale  sono  iscritti  -  esperite  le procedure di cui agli
artt. 4 e 5 - i lavoratori che, dopo l'ammissione  al  trat-
tamento  straordinario  di  Cassa  Integrazione, non possono
essere reimpiegati, ovvero che siano stati  licenziati,  nei
casi  previsti  dall'art. 24, per riduzione o trasformazione
di attivita' o cessazione della stessa.
     L'art. 7, comma 11, e l'art. 16,  comma  2,  lett.  a),
della medesima legge prevedono due contributi finalizzati al
finanziamento  dell'indennita'  corrisposta  ai   lavoratori
posti  in mobilita': il contributo di cui all'art. 16, comma
2, lett. a (0,30%) e' stabilito in via permanente, mentre il
contributo  di  cui  all'art.  7, comma 11, e' un contributo
transitorio,  dovuto  nella  misura  dello  0,35%,  fino  al
periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991, e nella misura
dello 0,43%, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre
1992.
     Conseguentemente, per effetto dell'art. 1, primo comma,
della legge n. 223/91 e dell'art. 1, secondo comma, del D.L.
n.  398/92,  le  aziende  industriali costituite ed operanti
nelle zone economico-territoriali  gia'  individuate  e  che
occupano  da  cinque  a  quindici  dipendenti  nel  semestre
precedente, sono tenute a versare, a decorrere  dal  periodo
di  paga  in corso al 9.10.1992 sino al 31 dicembre 1993, il
contributo dello 0,30 di cui all'art.  16, comma 2, lett. a)
della  legge  n.  223/91  e  dal periodo di paga in corso al
9.10.1992 sino al 31  dicembre  1992,  il  contributo  dello
0,43%  di  cui all'art. 7, comma 11, della medesima legge n.
223/91.
     Contemporaneamente, pero', dal periodo di paga in corso
al  9.10.1992  sino  al 31.12.1992, pagheranno il contributo
Gescal, per la quota a carico del datore  di  lavoro,  nella
misura  dello  0,27,  dal  momento  che il comma 11 del gia'
citato art. 7 della legge n. 223/91  esonera  contemporanea-
mente  i datori di lavoro, tenuti al versamento del suddetto
contributo transitorio, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento
del contributo a loro carico (0,70%) per la Gescal.
- Campo di applicazione
     I contributi di cui all'art. 7, comma  11,  e  all'art.
16,  comma  2  lett. a) della legge n. 223/91 sono calcolati
sulle retribuzioni assoggettate  al  contributo  integrativo
per  l'assicurazione  obbligatoria  contro la disoccupazione
involontaria  e  sono  dovuti  dalle  imprese   industriali,
diverse   da   quelle  edili,  destinatarie  dell'intervento
straordinario di Cassa Integrazione.
     I contributi in questione  vanno  calcolati  sul  monte
retributivo   complessivo   assoggettato   all'assicurazione
contro  la  disoccupazione  involontaria,  nel  quale  vanno
quindi  comprese  anche le retribuzioni corrisposte ai diri-
genti, lavoranti a domicilio, ecc., indipendentemente  dalla
circostanza   che,   in  ragione  della  qualifica  o  delle
peculiarita' che contraddistinguono il rapporto,  i  lavora-
tori possano o meno beneficiare dei relativi trattamenti.
     In  particolare,  si  rileva  che  sono  esclusi  dalle
contribuzioni in discorso: gli apprendisti; i lavoratori con
contratto  di formazione e lavoro limitatamente a quelli per
i quali, secondo le norme  in  vigore,  la  contribuzione  a
carico  del  datore  di  lavoro  e' assolta nella misura del
contributo settimanale previsto per gli  apprendisti;  altre
categorie particolari per le quali sia previsto parimenti il
beneficio del contributo ridotto per gli apprendisti.
4) ISTRUZIONI OPERATIVE
   4.1. -  Codifica delle aziende
     Le  Sedi  provvederanno,  nei  confronti  di  tutte  le
aziende  industriali  (comprese  le  Cooperative  ex lege n.
240/84)  indipendentemente  dal   numero   dei   dipendenti,
costituite  ed  operanti  nelle  zone di declino industriale
riportate nell'elenco allegato (escluse quelle comprese  nei
territori  di  cui  al T.U. sul Mezzogiorno), ad attribuire,
con effetto dal 1  ottobre 1992, il codice di autorizzazione
di  nuova  istituzione  "0N"  (1)  avente  il significato di
"Azienda  costituita  ed  operante  nelle  aree  di  declino
industriale  di  cui  all'obiettivo  2  del  Regolamento CEE
2052/88".
     In presenza del predetto codice di  autorizzazione,  la
procedura  automatizzata provvedera', ai fini dell'assogget-
tamento alle norme in materia di Cassa integrazione  straor-
dinaria  e  di  mobilita',  ad  effettuare  il controllo del
requisito occupazionale di almeno 5 dipendenti nel  semestre
precedente  sulla  base dei dati indicati nel quadro "A" del
mod. DM10/2.
     Anche per le aziende operanti nei territori di  cui  al
T.U.  sul  Mezzogiorno,  individuate in base al codice Sede,
ovvero,  per  quelle  parzialmente  comprese  nei   predetti
territori,  in  base al codice Sede ed al codice di autoriz-
zazione "0L", il controllo del  limite  occupazionale  viene
rapportato a 5 dipendenti.
     Parimenti  per  le  cooperative  agricole  ex L. 240/84
(posizioni con CSC = 10106 ovvero con CSC 50102 accompagnato
dai  codici  "3X" e "5R") e per le imprese dei settori ausi-
autorizzazione  "2E"), operanti nelle predette zone economi-
co-territoriali il controllo del limite occupazionale  viene
effettuato sulla base del suddetto requisito ridotto.
     Al  fine di consentire l'esatto controllo delle denunce
di mod. DM10 e' necessario che le operazioni di codifica per
le  aziende  costituite  ed  operanti  nelle aree di declino
industriale vengano effettuate non oltre il 15 dicembre p.v.
   4.2. - Modalita' di versamento e operazioni di conguaglio
     I contributi di cui ai precedenti punti 2 e 3  dovranno
essere  versati  dalle  aziende  interessate a partire dalla
denuncia di mod.  DM10  relativa  al  mese  di  ottobre  (da
presentare  entro il 20 novembre 1992) unitamente agli altri
contributi e secondo le previste modalita'.
     Nel caso in cui l'azienda, soggetta al  regime  contri-
butivo  di mobilita', debba esporre, nelle ipotesi previste,
i contributi previdenziali  separatamente  da  quelli  assi-
stenziali,  la contribuzione Gescal dovuta in misura ridotta
dal 1  ottobre 1992 al 31 dicembre 1992 pari allo 0,62%  (di
cui  0,35% a carico del lavoratore) deve essere indicata con
il codice "P530" anziche' "P500".
     La procedura automatizzata di  gestione  delle  denunce
aziendali  sara'  adeguata, in conformita' alle disposizioni
introdotte dall'art.1, 2  comma del  DL  398/92,  a  partire
dalle denunce aventi periodo di competenza "ottobre 1992".
     Le aziende che non avranno potuto adeguarsi per il mese
di ottobre 1992 (denuncia da presentare entro il 20 novembre
1992)  alla  nuova  normativa potranno effettuare la regola-
rizzazione relativa a tale mese con la denuncia del mese  di
novembre  (da  presentare entro il 20 dicembre 1992) maggio-
rando il relativo importo degli  interessi  di  differimento
nella  misura  che  risultera' al momento della regolarizza-
zione stessa.
     A tal fine  le  aziende  si  atterranno  alle  seguenti
modalita':
     a)  calcoleranno  l'importo  delle  differenze dovute a
titolo di contributo CIG straordinaria riferite  a  tutti  i
lavoratori  e  lo  esporranno in uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla  dicitura  "CIG
STRAORD.  L.407/90"  e dal codice "M149". Nessun dato dovra'
essere indicato nelle caselle "numero  dipendenti",  "numero
giornate" e "retribuzioni";
     b)  calcoleranno  gli importi delle differenze dovute a
titolo di contributi per le indennita' di mobilita' riferite
a  tutti  i  lavoratori  e li esporranno in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2  preceduti,  rispet-
tivamente,  dalle  diciture "CONTR. MOB. ART. 7 L. 223/91" e
"CONTR. MOB. ART 16 L. 223/91" e dai codici "M151" e "M152".
Nessun  dato  dovra'  essere  indicato nelle caselle "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";
     c) calcoleranno l'importo delle differenze  da  recupe-
rare  a titolo di contributo Gescal per effetto del versame-
nto del contributo transitorio per le indennita' di  mobili-
ta'  e  lo  esporranno in uno dei righi in bianco del quadro
"D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. GESCAL L.
223/91" e dal codice "P501";
     d)  calcoleranno,  sulla  differenza  a  proprio debito
risultante dalle operazioni di cui sopra, gli  interessi  di
differimento a decorrere dal 21 novembre e fino alla data di
versamento ed esporranno il  relativo  importo  in  uno  dei
righi  in  bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto
dalla dicitura "INT. DIFF." e dal codice "Q930". Nessun dato
dovra'  essere riportato nelle caselle "N. dipendenti" , "N.
giornate" e "Retribuzioni".
     Le operazioni di conguaglio di cui alle lettere b) e c)
non interessano le imprese industriali del settore edile.
     Le aziende che effettuaranno la regolarizzazione di cui
sopra dovranno chiedere l'annullamento di eventuali note  di
addebito   emesse  allo  stesso  titolo  relativamente  alla
denuncia di pertinenza del mese di ottobre 1992.
     Eventuali successive regolarizzazioni ricadranno  sotto
la disciplina vigente in materia di ritardati versamenti.
   4.3. - Regolarizzazioni da parte delle aziende aventi
          diritto agli sgravi degli oneri sociali per il
          Mezzogiorno.
     Le  regolarizzazioni di cui al precedente punto, effet-
tuate dalle aziende destinatarie dell'art.  14  della  legge
183/76   e   successive  modifiche  e  integrazioni  nonche'
dell'art. 1, comma 2, del DL 383/92 (sgravio  incentivante),
comportano  un  aumento degli importi che possono costituire
oggetto di sgravio relativamente alla  quota  di  contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro.
     Pertanto,  ai  fini  del  versamento  delle  differenze
contributive, le  aziende  interessate  si  atterranno  alle
modalita'  descritte  al precedente punto 4.2) senza operare
alcuna riduzione a titolo di sgravio; per  quanto  riguarda,
invece,  il  recupero  delle maggiori somme spettanti a tale
titolo, le aziende calcoleranno - limitatamente  ai  lavora-
tori  per i quali spetta ancora lo sgravio ex art. 14 L. 183
e per quelli per i quali compete il nuovo  sgravio  incenti-
vante  ex  art  1  c.2  DL  383/92 - i relativi importi e li
esporrranno nei righi in bianco  del  quadro  "D"  del  mod.
DM10/2,  preceduti,  rispettivamente,  dalla dicitura "CONG.
SGRAVIO L.183" seguito dal codice "L164"  e  dalla  dicitura
"CONG.  SGRAVIO  DL 383" seguito dal codice di nuova istitu-
zione "L302".
   4.4. - Cooperative agricole di cui alla legge n. 240/84
          beneficiarie della riduzione contributiva di cui
          all'art. 1 della legge n. 48/1988 ovvero delle
          agevolazioni previste dall'art. 9 della legge n.
          67/1988.
     Le aziende in epigrafe,  interessate  dalle  regolariz-
zazioni  di cui al precedente punto 4.2), si atterranno, per
il versamento delle differenze contributive, alle  modalita'
ivi  illustrate,  senza operare alcuna riduzione; per quanto
riguarda, invece, il recupero delle maggiori somme spettanti
ex  art.  1  L.  48/88  (2) ovvero ex art. 9 L. 67/88 (3) si
atterranno alle seguenti modalita':
     - calcoleranno la riduzione del 60%  (L.  48/88)  delle
differenze  contributive  a  carico  del datore di lavoro ed
esporranno il relativo importo in uno dei  righi  in  bianco
del  quadro  "D"  del  mod.  DM0/2  preceduto dalla dicitura
"CONG. FISC. 60%" e dal codice "V866";
     - calcoleranno lo sgravio  dell'85%  (aziende  operanti
nelle  zone  montane) ovvero del 60% (aziende operanti nelle
zone agricole svantaggiate)  o  dell'80%  (aziende  operanti
nelle  zone  agricole  svantaggiate  del  Mezzogiorno) della
differenza contributiva da versare ed esporranno il relativo
importo  in  uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM0/2 preceduto dalla dicitura "CONG.  SGRAVI  AGR."  e  dal
codice "V867".
5) ONERI A CARICO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART.
   1, SECONDO COMMA, DEL D.L. N. 398/1992, NELLA PROCEDURA
   DI MOBILITA' DEI LAVORATORI
     Con precedenti circolari e' stato piu' volte  precisato
-  per la generalita' delle aziende destinatarie degli artt.
1 e 4 della legge n. 223/91 - che l'art. 5, comma  4,  della
medesima  legge prescrive che, per ogni lavoratore collocato
in mobilita', l'impresa e' tenuta a versare, in trenta  rate
mensili,  una  somma pari a sei volte (tre volte, in caso di
accordo  sindacale)  il  trattamento  mensile  iniziale   di
mobilita', spettante al lavoratore.
     Tali  importi  sono  ridotti  alla  meta', quindi a tre
volte (una volta e mezzo,  in  caso  di  accordo  sindacale)
dall'art.  1,  secondo  comma, del D.L. n. 398/92, limitata-
mente alle imprese  industriali  destinatarie  del  medesimo
art.  1,  secondo  comma, ossia quelle con dipendenti da 5 a
15.
     Nel rammentare che con circolare n. 197  del  30.7.1992
sono gia' state date le disposizioni per il versamento delle
somme di cui all'art. 5, quarto comma, in  attesa  dell'ema-
nazione  del  decreto  interministeriale  di cui all'art. 7,
comma  5,  della  legge  n.   223/91,   si   sottolinea   la
possibilita'  offerta  in detto messaggio - specialmente nel
caso di somme esigue da versare - del versamento in un'unica
soluzione, utilizzando il codice "M001".
     Infatti,  in  caso  di  trattativa sindacale, l'importo
residuale da versare, detratta l'anticipazione, puo'  risul-
tare  veramente esiguo, dal momento che la norma in esame ha
dimezzato l'importo totale  dovuto  ai  sensi  dell'art.  5,
quarto  comma, della legge n. 223/91, ma ha lasciato inalte-
rato l'ammontare dell'anticipazione di cui all'art. 4, comma
3,  della  medesima  legge (cfr. circ. n. 212 del 9.8.1991),
pari ad una mensilita' del trattamento massimo  di  integra-
zione salariale, al lordo della riduzione di cui all'art. 26
della legge n. 41/1986, moltiplicato il numero  dei  lavora-
tori ritenuti eccedenti.
     Ovviamente,  qualora  il numero dei lavoratori effetti-
vamente collocati in mobilita' sia inferiore  a  quello  dei
ritenuti  eccedenti  nella  fase  di  avvio della procedura,
l'azienda puo' risultare creditrice di un  importo  che,  ai
sensi  dell'art. 4, comma 10, della legge n. 223/91, congua-
glia con i contributi dovuti all'INPS, secondo le istruzioni
impartite con circ. n. 36 del 10.2.1992.
     Si  precisa  inoltre  che la riduzione degli importi di
cui all'art. 5, comma 4, stabilita all'art. 1, comma 2,  del
D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, per le sole aziende contemplate
dalla medesima norma, incide di riflesso  sugli  importi  da
versare  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6,  della legge n.
223/91, in quanto, ovviamente, diminuisce  la  base  per  il
calcolo  dei  cinque  punti  percentuali per ogni periodo di
trenta giorni intercorrente  tra  l'inizio  del  tredicesimo
mese  -  successivo  a  quello  di emanazione del decreto di
ammissione alla CIG - e la data di  completamento  del  pro-
gramma (cfr. ancora circ. n. 197 del 30.7.1992).
6) AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
     La legge n. 223/91 prevede, come e'  noto,  particolari
agevolazioni  contributive  per i datori di lavoro che assu-
mono lavoratori iscritti  nelle  liste  di  mobilita'  (cfr.
circ.  n.  260  del 12 novembre 1991) ovvero per i datori di
lavoro che  assumono,  con  contratto  di  reinserimento,  i
lavoratori  iscritti nelle liste di cui all'art. 8, comma 9,
della legge n. 407/90 e che fruiscono da almeno dodici  mesi
del  trattamento  speciale di disoccupazione, nonche' quelli
che fruiscono dal medesimo termine del  trattamento  straor-
dinario  di  integrazione  salariale  (circ.  n.  215 del 14
agosto 1991).
     L'art. 2, comma 4, del  D.L.  8.10.1992,  n.  398,  che
introduce  delle  modificazioni  nel campo dei benefici con-
tributivi, recita:
4.  Ai  datori  di  lavoro,  che  non  abbiano  nell'azienda
sospensioni da lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a
riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che
l'assunzione avvenga ai fini di  acquisire  professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati
alle predette riduzioni  o  sospensioni  di  personale,  che
assumano  a  tempo  pieno  e  indeterminato  lavoratori  che
fruiscono  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  dipendenti  da imprese beneficiarie da almeno sei
mesi  dell'intervento,  sono  concessi  i  benefici  di  cui
all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
calcolati nella misura ivi prevista, ridotta  di  tre  mesi,
sulla  base  dell'eta' del lavoratore al momento dell'assun-
zione. Per un periodo di dodici mesi la quota  di  contribu-
zione  a carico del datore di lavoro e' pari a quella previ-
sta per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e
successive  modificazioni, ferma restando la contribuzione a
carico  del  lavoratore  nelle  misure   previste   per   la
generalita'  dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le  parole  da:
"nonche' quelli" a: "di integrazione salariale".
     Pertanto,  a  decorrere  dal  9.10.1992,  i  datori  di
lavoro,  per  usufruire  delle   agevolazioni   contributive
previste  dall'art.  20 della legge n. 223/91, possono assu-
mere dalla lista di cui all'art. 8, comma 9, della legge  n.
407/90  solo  lavoratori percettori da dodici mesi del trat-
tamento speciale di disoccupazione e non  anche  quelli  che
fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario
di integrazione salariale.
     In questo senso  sono  modificate  le  istruzioni  gia'
impartite  con  la  circolare n. 215 del 14 agosto 1991, che
sono ovviamente riconfermate per quanto  riguarda  tutte  le
altre  condizioni  oggettive  e  soggettive,  fissate  dalla
norma, per accedere ai suddetti benefici.
     Inoltre, a decorrere dal 9.10.1992, i datori di  lavoro
- che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che
fruiscono  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei
mesi dell'intervento - versano per dodici mesi i  contributi
a  loro  carico  nella  misura  prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25  e  successive  modifica-
zioni.
     Conformemente  a quanto chiarito per altre fattispecie,
anche le  aziende  artigiane  sono  tenute  a  corrispondere
l'intero  importo  del  contributo  fisso  stabilito per gli
apprendisti delle aziende non artigiane.
     Le  aziende  interessate   trasmetteranno   all'Ufficio
Riscossione  Contributi della Sede dell'INPS presso la quale
effettuano i  versamenti  il  nulla-osta  all'avviamento  al
lavoro  rilasciato  dalle sezioni circoscrizionali per l'im-
piego, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 398/92.
     Si rammenta, inoltre, che  l'art.  8,  comma  9,  della
legge  n.  407/90 prevede particolari agevolazioni contribu-
tive (cfr. circ. n. 25 del 31 gennaio 1991) per  le  aziende
che  assumono  lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro
mesi o sospesi dal  lavoro  e  beneficiari  del  trattamento
straordinario di cassa itnegrazione per il medesimo periodo.
     Tale  possibilita' permane, dal momento che la norma di
cui all'art. 2, comma 4, del D.L.  n.  398/92  ha  eliminato
solo  la  possibilita'  prevista dall'art. 20 della legge n.
223/91 di assumere con contratto di reinserimento i  lavora-
tori cassintegrati.
     Si  fa  riserva  di  comunicazioni  per quanto riguarda
l'erogazione, prevista  dalla  norma,  dell'importo  di  cui
all'art.  8,  comma 4, della legge n. 223/91, ridotto di tre
mesi.
   6.1. - ISTRUZIONI OPERATIVE
          6.1.1. - Codifica delle aziende
     Le Sedi provvederanno, all'atto della  ricezione    del
nulla osta all'avviamento al lavoro dei suddetti lavoratori,
ad  attribuire  alle  posizioni  aziendali  interessate,  il
codice  di  autorizzazione "5Q" di cui alla circolare n. 260
del 12 novembre 1991, che assume  anche  il  significato  di
"Azienda beneficiaria della contribuzione  ridotta  per  gli
apprendisti di cui all'art. 2, comma 4 del DL 398/92."
          6.1.2. - Adempimenti dei datori di lavoro
     I  datori di lavoro che assumono lavoratori in questio-
ne, ai fini della compilazione del mod.  DM10/2,  si  atter-
ranno alle seguenti modalita':
a)  determineranno  i  contributi complessivamente dovuti in
base all'INTERA ALIQUOTA CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico
del  datore  di  lavoro  che  quella a carico del lavoratore
prevista per il  settore  di  appartenenza),  senza  operare
alcuna  riduzione;  i dati relativi saranno esposti nel mod.
DM10/2 utilizzando il codice  tipo  contribuzione  di  nuova
istituzione  "86",  avente  il significato di "lavoratori ex
cassaintegrati assunti a  tempo  pieno  e  indeterminato  ai
sensi art. 2, comma 4, DL 398/92".
     In  particolare le aziende esporranno i dati in uno dei
righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2,  riportan-
do:
     - nella casella COD i codici
       186 preceduto dalla dicitura "OP DL. 398/92", per gli
       operai;
       286 preceduto dalla dicitura "IMP. DL 398/92", per
       gli impiegati
     - nella casella "N. Dipendenti" il numero dei
       lavoratori;
     - nella casella "Retribuzioni" l'ammontare delle
       retribuzioni complessive corrisposte a tali
       lavoratori;
     - nella casella "numero giornate" il numero delle
       giornate retribuite";
     - nella casella "Somme a debito del datore di lavoro"
       l'importo dei contributi come sopra determinato;
     b)  calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali
ed assistenziali  limitatamente  alla  quota  a  carico  del
datore  di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco
del quadro "D" del mod.  DM10/2,  preceduto  dalla  dicitura
"Rid. art. 2, c. 4 DL 398/92" e dal codice "L180";
     c)  calcoleranno  l'importo dei contributi nella misura
fissa prevista per gli apprendisti e lo  esporranno  in  uno
dei  righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece-
duto:
     - dalla dicitura "CTR. APPR/20" e dal codice "S164" nel
caso di contributo comprensivo della quota INAIL;
     - dalla dicitura "CTR. APPR/21" e dal codice "S165" nel
caso di contributo non comprensivo della quota INAIL.
     In entrambi i casi devono essere  riportati  nei  campi
"N.  dipendenti"  e  "numero  giornate",  rispettivamente il
numero dei dipendenti e il numero  delle  settimane  cui  si
riferiscono  i contributi versati. Nessun dato deve, invece,
essere riportato nel campo "retribuzione".
     Qualora, per eventi che ne comportino la necessita',  i
datori  di  lavoro debbano esporre nei quadri "B-C" del mod.
DM10/2 i  dati  relativi  alla  contribuzione  previdenziale
separatamente  da  quelli  relativi alla contribuzione assi-
stenziale, questi ultimi  dati,  per  i  lavoratori  di  cui
sopra, devono essere esposti unitamente a quelli degli altri
dipendenti per i quali  detta  contribuzione  viene  esposta
separatamente,  mentre  saranno esposti con i codici "186" e
"286" i contributi previdenziali.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                      F.to BILLIA
--------------------------
(1) Il codice di autorizzazione "0N" fino al 31.12.1987 ha
    avuto il significato di "Azienda che effettua
    autoconguaglio per aliquota ridotta CUAF per il settore
    "tessili". Tale codice non e' piu' in uso in quanto
    riferito a situazione contributiva superata nel tempo e
    non risulta attribuito a nessuna azienda attiva.
(2) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 507
(3) V. "Atti Ufficiali" 1988, pag. 509
                                            ALLEGATO N. 1
17.5.88                                        N. L 185/14
     Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee
-----------------------------------------------------------
         REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/88 DEL CONSIGLIO
                     del 24 giugno 1988
relativo alle missioni dei Fondi  a  finalita'  strutturali,
alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e
di quelli della Banca europea  per  gli  investimenti  degli
altri strumenti finanziari esistenti.
            IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
                       O M I S S I S
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
                       O M I S S I S
                        Articolo 9
                      Obiettivo n. 2
1.   Le  zone  industriali  in  declino  interessate   dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune regioni,
regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di
occupazione e comunita' urbane).
2.   Le  zone  di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o
appartenere ad una unita' territoriale del livello NUTS  III
che soddisfi a ciascuno dei criteri seguenti:
a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore
   alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di
   occupazione nel settore industriale dev'essere superiore
   alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento
   a decorrere dal 1975;
c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto
   all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve
   risultare in regresso.
L'intervento comunitario, fatte salve le disposizioni di cui
al seguente paragrafo 4, puo' estendersi anche:
- a zone contigue che soddisfano i suddetti criteri a), b) e
  c);
- a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di
  disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media
  comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole
  nell'occupazione nel settore industriale;
- ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno
  subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire
  perdite occupazionali di rilievo in settori industriali
  determinanti per il loro sviluppo economico con un
  conseguente serio aggravamento della disoccupazione in
  dette zone.
                      O M I S S I S
                                           ALLEGATO N. 2
25.4.89                                          N. L 112/19
        Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee
------------------------------------------------------------
                       COMMISSIONE
               DECISIONE DELLA COMMISSIONE
                    del 21 marzo 1989
che  stabilisce  un  primo  elenco delle regioni colpite dal
declino industriale, cui si applica l'obiettivo 2,  definito
al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio
                      (89/288/CEE)
         LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
                      O M I S S I S
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
                       Articolo 1
Il  primo  elenco delle zone industriali in declino interes-
sate dalla realizzazione dell'obiettivo  2,  predisposto  in
conformita'  dell'articolo  9,  paragrafo  3 del regolamento
(CEE) n. 2052/88, e' presentato in allegato.
                      O M I S S I S
                         ITALIA
------------------------------------------------------------
                    !   Zone ammissibili al contributo
                    !---------------------------------------
Regione Livello III !Tutta la regione !Solo le zone seguenti
                    !di livello III,  !della regione di
                    !ad eccezione di  !livello III sono
                    !                 !ammissibili al
                    !                 !contributo
------------------------------------------------------------
        Regioni che soddisfano ai criteri a), b) e c)
------------------------------------------------------------
                    !                 !
Torino              !Comune di Torino !
                    !                 !
Massa-Carrara       !                 !Tutta la regione di
                    !                 !livello I
                                                 !                 !
                             Terni               !                 !Tutta la re
gione di                                         !                 !livello III
                             Frosinone           !                 !10 comuni:
                                                 !                 !   Anagni
                                                 !                 !   Cassino
                                                 !                 !   Ceccano
                                                 !                 !   Ferentin
o                                                !                 !   Frosinon
e                                                !                 !   Isola Li
ri                                               !                 !   Patrica
                    !                 !   Piedimonte S.Ger-
                    !                 !   mano
                    !                 !   Pontecorvo
                    !                 !   Sora
-----------------------------------------------------------
                     Zone adiacenti
-----------------------------------------------------------
                    !                 !
Perugia             !                 !Spoleto
-----------------------------------------------------------
 Altre regioni colpite dal declino industriale di settori
 vitali
-----------------------------------------------------------
                    !                 !
Novara              !                 !Verbano
                    !                 !Cusio
                    !                 !Ossola
                    !                 !
Valle d'Aosta       !                 !32 comuni nella
                    !                 !provincia di Aosta:
                    !                 !   Aosta
                    !                 !   Arnad
                    !                 !   Bard
                    !                 !   Brissogne
                    !                 !   Chambave
                    !                 !   Champ de Praz
                    !                 !   Charvensod
                    !                 !   Chatillon
                    !                 !   Donnas
                    !                 !   Fenis
                    !                 !   Fontainemore
                    !                 !   Gignod
                    !                 !   Gressan
                    !                 !   Hone
                    !                 !   Issogne
                    !                 !   Jovencan
                    !                 !   Lillianes
                    !                 !   Montjouet
                    !                 !   Nus
                    !                 !   Perloz
                    !                 !   Pollein
                    !                 !   Pontey
                    !                 !   Pont-Saint-Martin
                    !                 !   Quart
                    !                 !   Rosain
                    !                 !   Saint Christophe
                    !                 !   Saint Denis
                    !                 !   Saint Marcel
                    !                 !   Saint Vincent
                    !                 !   Sarre
                    !                 !   Verrayes
                    !                 !   Verres
                    !                 !
Genova              !                 !40 comuni nella
                    !                 !provincia di Genova:
                    !                 !   Arenzano
                    !                 !   Avegno
                    !                 !   Bargagli
                    !                 !   Busalla
                    !                 !   Camogli
                    !                 !   Campoligure
                    !                 !   Campomorone
                    !                 !   Carasco
                    !                 !   Casarza Ligure
                    !                 !   Casella
                    !                 !   Castiglione Chia-
                    !                 !   vari
                    !                 !   Ceranesi
                    !                 !   Chiavari
                    !                 !   Cicagna
                    !                 !   Cogoleto
                    !                 !   Cogorno
                    !                 !   Davagna
                    !                 !   Genova (parzial-
                    !                 !   mente):
                    !                 !      G.Z.U. Ponente
                    !                 !      G.Z.U.Polcevera
                    !                 !      G.Z.U. Bisagno,
                    !                 !         eccetto S.
                    !                 !         Fruttuoso
                    !                 !      Valle Sturla
                    !                 !      San Martino
                    !                 !      Sturla-Quarto
                    !                 !      Porto
                    !                 !   Isola del Cantone
                    !                 !   Lavagna
                    !                 !   Leivi
                    !                 !   Masone
                    !                 !   Mele
                    !                 !   Mezzanego
                    !                 !   Mignanego
                    !                 !   Moconesi
                    !                 !   Montoggio
                    !                 !   Orero
                    !                 !   Rapallo
                    !                 !   Recco
                    !                 !   Ronco Scrivia
                    !                 !   Rossiglione
                    !                 !   S. Colombano Cer-
                    !                 !   tenoli
                    !                 !   S.Margherita Li-
                    !                 !   gure
                    !                 !   S. Olcese
                    !                 !   Savignone
                    !                 !   Serra Ricco
                    !                 !   Sestri Levante
                    !                 !   Sori
                    !                 !   Tribogna
                    !                 !
Sondrio             !                 !4 "comunita' montane"
                    !                 !nella provincia di
                    !                 !Sondrio:
                    !                 !   Chiavenna
                    !                 !   Morbegno
                    !                 !   Sondrio
                    !                 !   Tirano
                    !                 !
Rovigo              ! Ariano Polesine !
                    ! Bagnolo Po      !
                    ! Canaro          !
                    ! Castelguglielmo !
                    ! Castelnovo Ba-  !
                    ! riano           !
                    ! Ceneselli       !
                    ! Corbola         !
                    ! Costa di Rovigo !
                    ! Ficarolo        !
                    ! Fiesso Umber-   !
                    ! tiano           !
                    ! Frassinelle Po- !
                    ! lesine          !
                    ! Gavello         !
                    ! Giacciano con   !
                    ! Baruchella      !
                    ! Loreo           !
                    ! Lusia           !
                    ! Melara          !
                    ! Papozze         !
                    ! Pettorazza Gri- !
                    ! mani            !
                    ! Polesella       !
                    ! Rosolina        !
                    ! San Bellino     !
                    ! San Martino di  !
                    ! Venezze         !
                    ! Stienta         !
                    ! Trecenta        !
                    ! Villadose       !
                    ! Villanova Mar-  !
                    ! chesana         !
                    !                 !
Firenze             !                 !Circondario di Prato,
                    !                 !i comuni seguenti:
                    !                 !   Prato
                    !                 !   Carmignano
                    !                 !   Cantagallo
                    !                 !   Montemurlo
                    !                 !   Poggio a Caiano
                    !                 !   Vaiano
                    !                 !   Vernio
                    !                 !
Livorno             ! Campo nell'Elba !
                    ! Capoliveri      !
                    ! Capraia         !
                    ! Castagneto Car- !
                    ! ducci           !
                    ! Livorno (par-   !
                    ! zialmente):     !
                    !   Circoscrizione!
                    !   4 (Area -     !
                    !   Stazione -    !
                    !   Colline)      !
                    !   Circoscrizione!
                    !   5 (Piazza Ma- !
                    !   genta - Colli-!
                    !   ne)           !
                    !   Circoscrizione!
                    !   7 (Salviano - !
                    !   Valle Benedet-!
                    !   ta)           !
                    ! Marciana        !
                    ! Marciana Marina !
                    ! Porto Azzurro   !
                    ! Portoferraio    !
                    ! Savereto        !
                    ! Sassetta        !
                    !                 !
Pesaro-Urbino       ! Cartoceto       !
                    ! Colbordolo      !
                    ! Fano            !
                    ! Gabicce Mare    !
                    ! Gradara         !
                    ! Mondolfo        !
                    ! Montelabbate    !
                    ! Pesaro          !
                    ! San Costanzo    !
                    ! Sant'Angelo in  !
                    ! Lizzola         !
                    ! Tavullia        !
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