930107 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 298. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 14 novembre 1992, n. 438. Variazioni aliquote contributive per i lavoratori dipendenti. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 30 dicembre 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 298. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 14 novembre 1992, n. 438. Variazioni aliquote contributive per i lavoratori dipendenti. Il supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18.11.1992 ha pubblicato la legge 14.11.1992, n. 438 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19.9.1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali. La legge citata dispone, fra l'altro, variazioni delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti sia per quanto riguarda i regimi pensionistici, sia per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale. A) ALIQUOTA AGGIUNTIVA AI FINI PENSIONISTICI. L'art. 3-ter della citata legge recita: "A decorrere dal 1 gennaio 1993, e' stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applica- zione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67." La norma introduce quindi per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, una aliquota aggiuntiva a favore dei regimi pensionistici, ai quali gli stessi sono iscritti, alle seguenti condizioni: - che la retribuzione percepita dal lavoratore sia superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per l'anno 1993 a L. 53.475.000) e limitatamente alle quote eccedenti tale fascia; - che l'aliquota contributiva, gia' prevista a carico del lavoratore nel regime pensionistico di iscrizione, sia inferiore al 10%. Al riguardo, si precisa che, per regime pensionistico deve intendersi quello principale, per cui ai fini di cui trattasi si prescinde dall'aliquota versata a fondi pensionistici integrativi, quale che sia la fonte normativa che li disciplini. Cio' premesso, per quanto riguarda i Fondi pensioni- stici gestiti da questo Istituto si precisa quanto segue. ASSICURAZIONE I.V.S. DEI LAVORATORI DIPENDENTI Si rammenta, innanzitutto, che la legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, ha disposto l'aumento dal 1 .1.1993 di 0,20 punti dell'aliquota contributiva dovuta dalla generalita' dei lavoratori dipen- denti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive o sostitutive della medesima (cfr. circ. n. 209 del 17 agosto 1992). Pertanto, a decorrere dall'1.1.1993, l'aliquota com- plessiva I.V.S. per la generalita' dei lavoratori dipendenti e' pari al 27,27% (comprensiva dello 0,10% asili nido), di cui l'8,34% a carico del dipendente. A tale aliquota, inferiore al 10%, va quindi aggiunto l'1% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che per l'anno 1993 e' pari, come gia' precisato, a L. 53.475.000. FONDI E GESTIONI SPECIALI Parimenti l'aliquota aggiuntiva interessa anche i lavoratori iscritti ai seguenti Fondi di previdenza sosti- tutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria: - Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private; - Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo; - Gestione speciale per l'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS degli Enti creditizi pubblici di cui al D.Lgv. n. 357/1990. Non sono invece interessati all'aumento di cui trattasi i dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, nonche' gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, in quanto l'aliquota contri- butiva a loro carico all'1.1.1993 e' superiore al 10% (circ. n. 209 del 17.8.1992). Per gli iscritti ai Fondi integrativi dell'assicura- zione IVS, l'aliquota aggiuntiva in esame e' applicata esclusivamente nell'ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. 1) Mensilizzazione ai fini degli adempimenti contributivi Ai fini degli adempimenti contributivi e' necessario procedere alla mensilizzazione delle quote retributive da assoggettare all'aliquota aggiuntiva di cui all'art. 3 ter della legge n. 438/1992. Il limite annuo di L. 53.475.000, rapportato ai dodici mesi, viene pertanto mensilizzato in L. 4.456.250, arroton- dato a 4.456.000. Le fasce retributive eccedenti - per ogni singolo lavoratore - tale limite mensile saranno assoggettate al prelievo aggiuntivo dell'1%, da versare al fondo pensioni- stico al quale il lavoratore e' obbligatoriamente iscritto. Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione puo' rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito, che dovranno essere effettuate con la denuncia relativa al mese di dicembre di ciascun anno, da presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo ovvero, per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, con la denuncia relativa al mese nel corso del quale e' intervenuta la cessazione stessa. Allo scopo di limitare le operazioni relative al conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o piu' mesi dell'anno superino le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le aziende assoggetteranno le retribuzioni corrispo- ste nei predetti mesi alla contribuzione prevista per la generalita' dei dipendenti, senza l'aggravio dell'aliquota aggiuntiva di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992. 2) Dipendenti che svolgono nell'anno attivita' lavorativa alle dipendenze di vari datori di lavoro a) Rapporti susseguentisi nell'anno Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono nel corso dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Pertanto, il dipendente e' tenuto ad esibire ai datori di lavoro, successivi al primo, certificazione delle retri- buzioni gia' percepite. A tal fine dovra' essere esibita o apposita dichiara- zione rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero la copia del mod. O1/M in possesso del lavoratore. Puo' verificarsi il caso che il dipendente che si rioccupi nel corso dell'anno abbia percepito durante il precedente rapporto di lavoro una retribuzione inferiore a L. 53.475.000, anche se mensilmente superiore a L. 4.456.000. In tal caso, il primo datore di lavoro o non ha provveduto ad applicare mensilmente l'aliquota aggiuntiva (avendo gia' previsto il non superamento del limite annuo) ovvero, avendola applicata, ha proceduto, nel mese di riso- luzione del rapporto di lavoro, al conguaglio a credito del lavoratore. In tali casi, sin nei primi mesi del secondo rapporto di lavoro, la retribuzione erogata, tenendo conto dei precedenti emolumenti, puo' collocarsi al di sopra dell'im- ponibile di L. 53.475.000. Anche al fine di evitare conguagli eccessivamente onerosi a fine anno a carico del lavoratore, le aziende provvederanno a calcolare l'aliquota aggiuntiva, di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992, sull'intera retri- buzione corrisposta al lavoratore stesso, a partire dal periodo di paga dal quale gli emolumenti corrisposti ecce- dano l'importo annuo piu' volte citato. In caso che difficolta' tecniche ed organizzative rendano difficoltoso il prelievo immediato, le aziende interessate verseranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% solo sugli emolumenti da esse corrisposti, eccedenti l'importo di L. 4.456.000 mensili provvedendo al conguaglio a fine anno (o nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro), cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti) rapporto di lavoro. b) Rapporti simultanei nell'anno Possono inoltre verificarsi casi di soggetti occupati contemporaneamente alle dipendenze di due diversi datori di lavoro. Negli sporadici casi in cui le retribuzioni cumulate dovessero superare il limite piu' volte indicato, il datore di lavoro, che corrisponde la retribuzione piu' elevata, provvedera' in linea di massima al versamento dell'aliquota aggiuntiva sul coacervo delle retribuzioni corrisposte, previa dichiarazione rilasciata all'inizio dell'anno dall'altro datore di lavoro, attestante gli elementi fissi della retribuzione da questo dovuta al lavoratore. A fine anno, sulla base della dichiarazione a consun- tivo resa dall'altro datore di lavoro, il datore di lavoro che ha applicato l'aliquota aggiuntiva provvedera' all'e- ventuale conguaglio a debito o a credito del lavoratore. Nel caso che tale procedura, finalizzata anche ad evitare onerosi conguagli a carico del dipendente, presenti difficolta' attuative, ciascun datore di lavoro procedera' a fine anno alle operazioni relative al versamento dell'ali- quota aggiuntiva, determinando la propria quota di imponi- bile, ai sensi dell'art. 3 ter della legge n. 438/1992, in proporzione alle retribuzioni corrisposte ed alla loro incidenza nel superamento del limite suddetto (1). Qualora a dicembre il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sara' quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi, risultanti dalle certificazioni esibite dai lavoratori interessati. E' superfluo sottolineare la sussistenza di responsabilita' a carico del dipendente che ometta di informare il datore di lavoro delle retribuzioni percepite da altro datore di lavoro o fornisca informazioni non veritiere. 3) Istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2 Le aziende che hanno alle proprie dipendenze personale, che nel mese cui si riferisce la denuncia supera la retri- buzione imponibile individuale di L. 4.456.000, dovranno attenersi alle modalita' che seguono. 3.1. Generalita' delle aziende a) calcoleranno i contributi previdenziali su tutta la retribuzione imponibile senza tener conto dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul mod. DM10/2 con le consuete modalita'; b) calcoleranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L. 4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei contributi nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece- duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal codice di nuova istituzione "M950". Nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" saranno riportati, rispettivamente, il numero dei dipendenti per i quali e' dovuto il contributo aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il predetto importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato sara' riportato nella casella "numero giornate". Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio, da effettuarsi come gia' precisato nel mese di dicembre (de- nuncia da presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes- sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita': - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da versare a conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. AGG." e dal codice di nuova istituzione "M951". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e dal codice di nuova istituzione "L951". 3.2. Aziende che iscrivono i lavoratori al Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private ed al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia. Il versamento del contributo aggiuntivo dell'1% alle due gestioni, riferito al trimestre solare, deve essere effettuato con i modd. DM10 da presentarsi entro il giorno 20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Il contributo aggiuntivo di cui trattasi, pertanto, deve essere versato per la prima volta il 20 aprile 1993 e sara' riferito agli imponibili contributivi di pertinenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1993. A tal fine i datori di lavoro interessati si atterranno alle seguenti modalita': a) calcoleranno i contributi dovuti ai rispettivi Fondi su tutta la retribuzione imponibile senza tener conto dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul mod. DM10/2 con le consuete modalita'; b) calcoleranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L. 4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei contributi nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece- duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dai codici di nuova istituzione "X960" per il contributo dovuto al Fondo elettrici e "X970" per quello dovuto al Fondo telefonici. Nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" saranno riportati, rispettivamente, il numero dei dipendenti cui si riferisce il contributo e l'ammontare riferito al trimestre delle retribuzioni eccedenti il predetto importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato sara' riportato nella casella "numero giornate". Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio, da effettuarsi come gia' precisato nel mese di dicembre (de- nuncia da presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes- sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita': - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da versare a conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. AGG." e dai codici di nuova istituzione "X961" per il contributo dovuto al Fondo elettrici e "X971" per quello dovuto al Fondo telefonici. Nessun dato deve essere ripor- tato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e dai codici "L961" per il contributo relativo al Fondo elettrici e "L971" per quello relativo al Fondo telefonici. 3.3. Enti pubblici creditizi di cui al decreto legislativo n. 357/1990 a) calcoleranno i contributi dovuti alla gestione speciale IVS su tutta la retribuzione imponibile senza tener conto dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul mod. DM10/2 con le consuete modalita'. b) calcoleranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L. 4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei contributi nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece- duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal codice di nuova istituzione "B980". Nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" saranno riportati, rispettivamente, il numero dei dipendenti per i quali e' dovuto il contributo aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il predetto importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato sara' riportato nella casella "numero giornate". Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio, da effettuarsi come gia' precisato nel mese di dicembre (de- nuncia da presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes- sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita': - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da versare a conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. AGG." e dal codice di nuova istituzione "B981". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e dal codice di nuova istituzione "L981". 3.4. Aziende che iscrivono i dipendenti al Fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo a) calcoleranno i contributi dovuti al Fondo di previ- denza su tutta la retribuzione imponibile senza tener conto dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul mod. DM10/2 con le consuete modalita'; b) calcoleranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L. 4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei contributi nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece- duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal codice di nuova istituzione "X990". Nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" saranno riportati, rispettivamente, il numero dei dipendenti per i quali e' dovuto il contributo aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il predetto importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato sara' riportato nella casella "numero giornate". Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio, da effettuarsi come gia' precisato nel mese di dicembre (de- nuncia da presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes- sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalita': - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da versare a conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR. AGG." e dal codice di nuova istituzione "X991". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - indicheranno l'importo del contributo aggiuntivo da recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. AGG." e dal codice di nuova istituzione "L991". B) VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Al Capo II della citata legge, l'art. 6, comma 11 dispone che, a partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1993, il contributo per il finanziamento delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale previsto dall'art. 31, comma 1 della legge 28.2.1986, n. 41 e suc- cessive modificazioni e' fissato nella misura del 10,60% della retribuzione imponibile, di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e l'1% a carico dei lavoratori. Per effetto della predetta norma, si verifica quindi un aumento dell'aliquota del contributo SSN a carico dei lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e priva- ti, che passa dall'attuale 0,90% al'1%. Lo stesso comma 11 dell'art. 6 dispone inoltre l'ele- vazione dal 4,20% al 4,60% del contributo di solidarieta' di cui al richiamato art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986. Anche tale aumento riguarda l'aliquota posta a carico del lavoratore che viene portata dallo 0,40% allo 0,80%, a decorrere dall'1.1.1993, ferma restando la quota del 3,80% a carico del datore di lavoro. Resta confermato che l'aliquota del 10,60% si applica sulla fascia di retribuzione annua imponibile fino a 40 milioni di lire e quella del 4,60% sugli importi eccedenti fino al limite di 100 milioni annui. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA ------------------------- (1) Es. un lavoratore percepisce nell'anno 1993 60 milioni, di cui 40 milioni da A e 20 milioni da B. L'importo da assoggettare all'1% di cui all'art. 3 ter della legge n. 438/92 e' pari a L. 6.525.000 (60.000.000 - 53.475.000) e viene ripartito in L. 4.350.000 ad A e 2.175.000 a B. Infatti: 40.000.000 x 6.525.000 A ----------------------- = 4.350.000 60.000.000 20.000.000 x 6.525.000 B ----------------------- = 2.175.000 60.000.000