Trova in INPS

Versione Testuale
930107
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 298.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 14 novembre 1992, n. 438. Variazioni aliquote
contributive per i lavoratori dipendenti.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 30 dicembre 1992   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 298.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 14 novembre 1992, n. 438. Variazioni aliquote
         contributive per i lavoratori dipendenti.
     Il supplemento ordinario della  Gazzetta  Ufficiale  n.
272 del 18.11.1992 ha pubblicato la legge 14.11.1992, n. 438
di  conversione,  con  modificazioni,  del   decreto   legge
19.9.1992,  n.  384,  recante  misure  urgenti in materia di
previdenza,  di  sanita'  e  di  pubblico  impiego,  nonche'
disposizioni fiscali.
     La  legge citata dispone, fra l'altro, variazioni delle
aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti sia
per  quanto  riguarda i regimi pensionistici, sia per quanto
riguarda il Servizio Sanitario Nazionale.
A) ALIQUOTA AGGIUNTIVA AI FINI PENSIONISTICI.
     L'art. 3-ter della citata legge recita:
     "A decorrere dal  1   gennaio  1993,  e'  stabilita  in
favore  di  tutti  i  regimi  pensionistici  dei  dipendenti
pubblici e privati che prevedano aliquote  contributive    a
carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota
aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle  quote
di  retribuzione  eccedente  il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile determinata ai fini  dell'applica-
zione  dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988,
n. 67."
     La norma introduce quindi per i lavoratori  dipendenti,
pubblici  e  privati,  una  aliquota aggiuntiva a favore dei
regimi pensionistici, ai quali  gli  stessi  sono  iscritti,
alle seguenti condizioni:
     -  che  la  retribuzione  percepita  dal lavoratore sia
superiore alla prima  fascia  di  retribuzione  pensionabile
(pari  per l'anno 1993 a L. 53.475.000) e limitatamente alle
quote eccedenti tale fascia;
     - che  l'aliquota contributiva, gia' prevista a  carico
del  lavoratore  nel regime pensionistico di iscrizione, sia
inferiore al 10%. Al riguardo, si precisa  che,  per  regime
pensionistico  deve intendersi quello principale, per cui ai
fini di cui trattasi si prescinde  dall'aliquota  versata  a
fondi  pensionistici  integrativi,  quale  che  sia la fonte
normativa che li disciplini.
     Cio' premesso, per quanto riguarda  i  Fondi  pensioni-
stici gestiti da questo Istituto si precisa quanto segue.
ASSICURAZIONE I.V.S. DEI LAVORATORI DIPENDENTI
     Si  rammenta, innanzitutto, che la legge 8 agosto 1992,
n. 359 di conversione del D.L. 11 luglio 1992,  n.  333,  ha
disposto l'aumento dal 1 .1.1993 di 0,20 punti dell'aliquota
contributiva dovuta dalla generalita' dei lavoratori  dipen-
denti    all'assicurazione    generale    obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di
previdenza  esclusive  o  sostitutive  della  medesima (cfr.
circ. n. 209 del 17 agosto 1992).
     Pertanto, a decorrere  dall'1.1.1993,  l'aliquota  com-
plessiva I.V.S. per la generalita' dei lavoratori dipendenti
e' pari al 27,27% (comprensiva dello 0,10% asili  nido),  di
cui l'8,34% a carico del dipendente.
     A  tale  aliquota, inferiore al 10%, va quindi aggiunto
l'1% sulla parte di retribuzione eccedente la  prima  fascia
di  retribuzione  pensionabile  di cui all'art. 21, comma 6,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, che  per  l'anno  1993  e'
pari, come gia' precisato, a L. 53.475.000.
FONDI E GESTIONI SPECIALI
     Parimenti   l'aliquota  aggiuntiva  interessa  anche  i
lavoratori iscritti ai seguenti Fondi di  previdenza  sosti-
tutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria:
     -  Fondo  di  previdenza  per  i dipendenti dell'ENEL e
delle aziende elettriche private;
     - Fondo di  previdenza  per  il  personale  addetto  ai
pubblici servizi di telefonia;
     Fondo di  previdenza  per  il  personale  addetto  alle
abolite imposte di consumo;
     -   Gestione   speciale  per  l'assicurazione  generale
obbligatoria per l'IVS degli Enti creditizi pubblici di  cui
al D.Lgv. n. 357/1990.
     Non sono invece interessati all'aumento di cui trattasi
i dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti
ai  pubblici  servizi  di trasporto, nonche' gli iscritti al
Fondo di previdenza per il personale di volo  dipendente  da
aziende  di  navigazione aerea, in quanto l'aliquota contri-
butiva a loro carico    all'1.1.1993  e'  superiore  al  10%
(circ. n. 209 del 17.8.1992).
     Per  gli  iscritti  ai Fondi integrativi dell'assicura-
zione IVS,  l'aliquota  aggiuntiva  in  esame  e'  applicata
esclusivamente  nell'ambito  del  Fondo  Pensioni Lavoratori
Dipendenti.
     1) Mensilizzazione ai fini degli adempimenti
        contributivi
     Ai  fini  degli  adempimenti contributivi e' necessario
procedere alla mensilizzazione delle  quote  retributive  da
assoggettare  all'aliquota  aggiuntiva di cui all'art. 3 ter
della legge n. 438/1992.
     Il limite annuo di L. 53.475.000, rapportato ai  dodici
mesi,  viene pertanto mensilizzato in L. 4.456.250, arroton-
dato a 4.456.000.
     Le fasce  retributive  eccedenti  -  per  ogni  singolo
lavoratore  -  tale  limite  mensile saranno assoggettate al
prelievo aggiuntivo dell'1%, da versare al  fondo  pensioni-
stico al quale il lavoratore e' obbligatoriamente iscritto.
     Il  sistema  della  mensilizzazione  del  limite  della
retribuzione puo' rendere necessario procedere ad operazioni
di  conguaglio,  a  credito  o a debito, che dovranno essere
effettuate con la denuncia relativa al mese di  dicembre  di
ciascun  anno,  da  presentare entro il 20 gennaio dell'anno
successivo ovvero, per i dipendenti che cessano il  rapporto
di  lavoro  nel corso dell'anno, con la denuncia relativa al
mese nel  corso  del  quale  e'  intervenuta  la  cessazione
stessa.
     Allo  scopo  di  limitare  le  operazioni  relative  al
conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in  uno  o
piu'  mesi  dell'anno  superino  le  fasce  mensili,  ma nei
confronti dei quali non si preveda il superamento del limite
annuo,  le aziende assoggetteranno le retribuzioni corrispo-
ste nei predetti mesi alla  contribuzione  prevista  per  la
generalita' dei dipendenti, senza  l'aggravio  dell'aliquota
aggiuntiva di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.
     2) Dipendenti che svolgono nell'anno attivita'
        lavorativa alle dipendenze di vari datori di lavoro
        a) Rapporti susseguentisi nell'anno
     Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si succedono
nel  corso  dell'anno, le retribuzioni percepite in costanza
di ciascun rapporto si  cumulano  ai  fini  del  superamento
della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata
ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge
11 marzo 1988, n. 67.
     Pertanto,  il dipendente e' tenuto ad esibire ai datori
di lavoro, successivi al primo, certificazione delle  retri-
buzioni gia' percepite.
     A  tal  fine dovra' essere esibita o apposita dichiara-
zione rilasciata dal precedente datore di lavoro  ovvero  la
copia del mod. O1/M in possesso del lavoratore.
     Puo'  verificarsi  il  caso  che  il  dipendente che si
rioccupi nel corso  dell'anno  abbia  percepito  durante  il
precedente  rapporto  di lavoro una retribuzione inferiore a
L.  53.475.000,  anche  se  mensilmente   superiore   a   L.
4.456.000.  In  tal caso, il primo datore di lavoro o non ha
provveduto ad applicare  mensilmente  l'aliquota  aggiuntiva
(avendo  gia'  previsto il non superamento del limite annuo)
ovvero, avendola applicata, ha proceduto, nel mese di  riso-
luzione  del rapporto di lavoro, al conguaglio a credito del
lavoratore.
     In tali casi, sin nei primi mesi del  secondo  rapporto
di  lavoro,  la  retribuzione  erogata,  tenendo  conto  dei
precedenti emolumenti, puo' collocarsi al di sopra  dell'im-
ponibile di L. 53.475.000.
     Anche  al  fine  di  evitare  conguagli  eccessivamente
onerosi a fine anno a  carico  del  lavoratore,  le  aziende
provvederanno  a  calcolare  l'aliquota  aggiuntiva,  di cui
all'art. 3-ter della legge n. 438/1992,  sull'intera  retri-
buzione  corrisposta  al  lavoratore  stesso,  a partire dal
periodo di paga dal quale gli emolumenti  corrisposti  ecce-
dano l'importo annuo piu' volte citato.
     In  caso  che  difficolta'  tecniche  ed  organizzative
rendano  difficoltoso  il  prelievo  immediato,  le  aziende
interessate  verseranno  l'aliquota  aggiuntiva dell'1% solo
sugli emolumenti da esse corrisposti, eccedenti l'importo di
L.  4.456.000  mensili provvedendo al conguaglio a fine anno
(o nel mese in  cui  si  risolve  il  rapporto  di  lavoro),
cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai
precedenti) rapporto di lavoro.
        b) Rapporti simultanei nell'anno
     Possono  inoltre  verificarsi casi di soggetti occupati
contemporaneamente alle dipendenze di due diversi datori  di
lavoro.
     Negli  sporadici  casi  in cui le retribuzioni cumulate
dovessero superare il limite piu' volte indicato, il  datore
di  lavoro,  che  corrisponde  la retribuzione piu' elevata,
provvedera' in linea di massima al versamento  dell'aliquota
aggiuntiva  sul  coacervo  delle  retribuzioni  corrisposte,
previa   dichiarazione   rilasciata   all'inizio   dell'anno
dall'altro  datore  di lavoro, attestante gli elementi fissi
della retribuzione da questo dovuta al lavoratore.
     A fine anno, sulla base della dichiarazione  a  consun-
tivo  resa  dall'altro datore di lavoro, il datore di lavoro
che ha applicato l'aliquota  aggiuntiva  provvedera'  all'e-
ventuale conguaglio a debito o a credito del lavoratore.
     Nel  caso  che  tale  procedura,  finalizzata  anche ad
evitare onerosi conguagli a carico del dipendente,  presenti
difficolta' attuative, ciascun datore di lavoro procedera' a
fine anno alle operazioni relative al  versamento  dell'ali-
quota  aggiuntiva,  determinando la propria quota di imponi-
bile, ai sensi dell'art. 3 ter della legge n.  438/1992,  in
proporzione  alle  retribuzioni  corrisposte  ed  alla  loro
incidenza nel superamento del limite suddetto (1).
     Qualora a dicembre il rapporto di lavoro sia in  essere
con un solo datore di lavoro, sara' quest'ultimo a procedere
all'eventuale conguaglio, sulla base dei  dati  retributivi,
risultanti   dalle  certificazioni  esibite  dai  lavoratori
interessati.
     E'   superfluo   sottolineare   la    sussistenza    di
responsabilita'  a  carico  del  dipendente  che  ometta  di
informare il datore di lavoro delle  retribuzioni  percepite
da  altro  datore  di  lavoro  o  fornisca  informazioni non
veritiere.
     3) Istruzioni per la compilazione del mod. DM10/2
     Le aziende che hanno alle proprie dipendenze personale,
che nel mese cui si riferisce la denuncia supera  la  retri-
buzione  imponibile  individuale  di  L. 4.456.000, dovranno
attenersi alle modalita' che seguono.
        3.1. Generalita' delle aziende
     a) calcoleranno i contributi previdenziali su tutta  la
retribuzione  imponibile  senza  tener  conto  dell'aliquota
aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul mod.  DM10/2  con  le
consuete modalita';
     b)  calcoleranno  l'aliquota  aggiuntiva  dell'1% sulla
fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di  L.
4.456.000  e riporteranno il relativo importo dei contributi
nella casella "Somme a debito del datore di lavoro"  in  uno
dei  righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece-
duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal  codice  di
nuova  istituzione "M950". Nelle caselle "numero dipendenti"
e  "retribuzioni"  saranno  riportati,  rispettivamente,  il
numero  dei  dipendenti  per i quali e' dovuto il contributo
aggiuntivo e l'ammontare  delle  retribuzioni  eccedenti  il
predetto  importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato sara'
riportato nella casella "numero giornate".
     Ai fini delle eventuali operazioni  di  conguaglio,  da
effettuarsi  come  gia'  precisato nel mese di dicembre (de-
nuncia da presentare entro il 20 gennaio  dell'anno  succes-
sivo)  ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del
quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalita':
     -  indicheranno  l'importo del contributo aggiuntivo da
versare a conguaglio in uno dei righi in bianco  del  quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR.
AGG." e dal codice di nuova istituzione "M951". Nessun  dato
deve  essere  riportato  nelle  caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
     - indicheranno l'importo del contributo  aggiuntivo  da
recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC.  CONTR.  AGG."  e  dal
codice di nuova istituzione "L951".
        3.2. Aziende che iscrivono i lavoratori al Fondo di
             previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle
             aziende elettriche private ed al Fondo di
             previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
             di telefonia.
     Il  versamento  del  contributo aggiuntivo dell'1% alle
due gestioni, riferito  al  trimestre  solare,  deve  essere
effettuato  con  i modd. DM10 da presentarsi entro il giorno
20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio.
     Il contributo aggiuntivo  di  cui  trattasi,  pertanto,
deve  essere  versato per la prima volta il 20 aprile 1993 e
sara' riferito agli imponibili  contributivi  di  pertinenza
dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1993.
     A tal fine i datori di lavoro interessati si atterranno
alle seguenti modalita':
     a) calcoleranno i contributi dovuti ai rispettivi Fondi
su  tutta  la  retribuzione  imponibile  senza  tener  conto
dell'aliquota  aggiuntiva  dell'1%  e li esporranno sul mod.
DM10/2 con le consuete modalita';
     b) calcoleranno  l'aliquota  aggiuntiva  dell'1%  sulla
fascia  delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L.
4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei  contributi
nella  casella  "Somme a debito del datore di lavoro" in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2  prece-
duto  dalla  dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dai codici di
nuova istituzione "X960" per il contributo dovuto  al  Fondo
elettrici  e  "X970"  per quello dovuto al Fondo telefonici.
Nelle caselle "numero dipendenti" e  "retribuzioni"  saranno
riportati,  rispettivamente, il numero dei dipendenti cui si
riferisce il contributo e l'ammontare riferito al  trimestre
delle  retribuzioni eccedenti il predetto importo mensile di
L. 4.456.000. Nessun  dato  sara'  riportato  nella  casella
"numero giornate".
     Ai  fini  delle  eventuali operazioni di conguaglio, da
effettuarsi come gia' precisato nel mese  di  dicembre  (de-
nuncia  da  presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes-
sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso  del
quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalita':
     - indicheranno l'importo del contributo  aggiuntivo  da
versare  a  conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR.
AGG."  e  dai  codici  di  nuova  istituzione  "X961" per il
contributo dovuto al Fondo elettrici  e  "X971"  per  quello
dovuto  al  Fondo telefonici. Nessun dato deve essere ripor-
tato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate"  e
"retribuzioni";
     -  indicheranno  l'importo del contributo aggiuntivo da
recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2  preceduto  dalla  dicitura  "REC. CONTR. AGG." e dai
codici "L961" per il contributo relativo al Fondo  elettrici
e "L971" per quello relativo al Fondo telefonici.
        3.3. Enti pubblici creditizi di cui al decreto
             legislativo n. 357/1990
     a)  calcoleranno  i  contributi  dovuti  alla  gestione
speciale IVS su tutta la retribuzione imponibile senza tener
conto dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li  esporranno  sul
mod. DM10/2 con le consuete modalita'.
     b) calcoleranno  l'aliquota  aggiuntiva  dell'1%  sulla
fascia  delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L.
4.456.000 e riporteranno il relativo importo dei  contributi
nella  casella  "Somme a debito del datore di lavoro" in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2  prece-
duto  dalla  dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal codice di
nuova istituzione "B980". Nelle caselle "numero  dipendenti"
e  "retribuzioni"  saranno  riportati,  rispettivamente,  il
numero dei dipendenti per i quali e'  dovuto  il  contributo
aggiuntivo  e  l'ammontare  delle  retribuzioni eccedenti il
predetto importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato  sara'
riportato nella casella "numero giornate".
     Ai  fini  delle  eventuali operazioni di conguaglio, da
effettuarsi come gia' precisato nel mese  di  dicembre  (de-
nuncia  da  presentare entro il 20 gennaio dell'anno succes-
sivo) ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso  del
quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalita':
     - indicheranno l'importo del contributo  aggiuntivo  da
versare  a  conguaglio in uno dei righi in bianco del quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR.
AGG."  e dal codice di nuova istituzione "B981". Nessun dato
deve essere riportato  nelle  caselle  "numero  dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
     -  indicheranno  l'importo del contributo aggiuntivo da
recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2  preceduto  dalla  dicitura  "REC. CONTR. AGG." e dal
codice di nuova istituzione "L981".
        3.4. Aziende che iscrivono i dipendenti al Fondo di
             previdenza per il personale addetto alle
             abolite imposte di consumo
     a) calcoleranno i contributi dovuti al Fondo di  previ-
denza  su tutta la retribuzione imponibile senza tener conto
dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li  esporranno  sul  mod.
DM10/2 con le consuete modalita';
     b)  calcoleranno  l'aliquota  aggiuntiva  dell'1% sulla
fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di  L.
4.456.000  e riporteranno il relativo importo dei contributi
nella casella "Somme a debito del datore di lavoro"  in  uno
dei  righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 prece-
duto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal  codice  di
nuova  istituzione "X990". Nelle caselle "numero dipendenti"
e  "retribuzioni"  saranno  riportati,  rispettivamente,  il
numero  dei  dipendenti  per i quali e' dovuto il contributo
aggiuntivo e l'ammontare  delle  retribuzioni  eccedenti  il
predetto  importo mensile di L. 4.456.000. Nessun dato sara'
riportato nella casella "numero giornate".
     Ai fini delle eventuali operazioni  di  conguaglio,  da
effettuarsi  come  gia'  precisato nel mese di dicembre (de-
nuncia da presentare entro il 20 gennaio  dell'anno  succes-
sivo)  ovvero con la denuncia relativa al mese nel corso del
quale e' intervenuta la cessazione del rapporto, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalita':
     -  indicheranno  l'importo del contributo aggiuntivo da
versare a conguaglio in uno dei righi in bianco  del  quadri
"B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "VERS. CONTR.
AGG." e dal codice di nuova istituzione "X991". Nessun  dato
deve  essere  riportato  nelle  caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
     - indicheranno l'importo del contributo  aggiuntivo  da
recuperare in uno di righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2 preceduto dalla dicitura "REC.  CONTR.  AGG."  e  dal
codice di nuova istituzione "L991".
B) VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE
   PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
     Al Capo II della  citata  legge,  l'art.  6,  comma  11
dispone  che,  a  partire dal periodo di paga in corso al 1
gennaio 1993,  il  contributo  per  il  finanziamento  delle
prestazioni   del   Servizio  Sanitario  Nazionale  previsto
dall'art. 31, comma 1 della legge 28.2.1986, n.  41  e  suc-
cessive  modificazioni  e'  fissato  nella misura del 10,60%
della retribuzione imponibile, di cui il 9,60% a carico  dei
datori di lavoro e l'1% a carico dei lavoratori.
     Per effetto della predetta norma, si verifica quindi un
aumento  dell'aliquota  del  contributo  SSN  a  carico  dei
lavoratori  dipendenti di tutti i settori, pubblici e priva-
ti, che passa dall'attuale 0,90% al'1%.
     Lo stesso comma 11 dell'art. 6 dispone  inoltre  l'ele-
vazione dal 4,20% al 4,60% del contributo di solidarieta' di
cui al richiamato art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986.
     Anche tale aumento riguarda l'aliquota posta  a  carico
del  lavoratore  che viene portata dallo 0,40% allo 0,80%, a
decorrere dall'1.1.1993, ferma restando la quota del 3,80% a
carico del datore di lavoro.
     Resta  confermato  che l'aliquota del 10,60% si applica
sulla fascia di retribuzione  annua  imponibile  fino  a  40
milioni  di  lire e quella del 4,60% sugli importi eccedenti
fino al limite di 100 milioni annui.
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                          F.to BILLIA
-------------------------
(1) Es. un lavoratore percepisce nell'anno 1993 60 milioni,
    di cui 40 milioni da A e 20 milioni da B.
    L'importo da assoggettare all'1% di cui all'art. 3 ter
    della legge n. 438/92 e' pari a L. 6.525.000 (60.000.000
    - 53.475.000) e viene ripartito in L. 4.350.000 ad A e
    2.175.000 a B.
    Infatti:
         40.000.000  x 6.525.000
    A    ----------------------- = 4.350.000
                60.000.000
         20.000.000  x 6.525.000
    B    ----------------------- = 2.175.000
                60.000.000