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951227
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 313
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO-LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 28 gennaio 1994, n. 84
sul riordino della legislazione in
materia portuale.Regime previdenziale ed
assistenziale del personale delle cooperative e
societa' derivanti dalla trasformazione delle
compagnie e gruppi portuali.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 27 dicembre 1995  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 313        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO-LEGALI
                           e, per conoscenza,
                        AL PRESIDENTE
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                           CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 28 gennaio 1994, n. 84
         sul riordino della legislazione in
         materia portuale.Regime previdenziale ed
         assistenziale del personale delle cooperative e
         societa' derivanti dalla trasformazione delle
         compagnie e gruppi portuali.
   La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (come modificata, da
ultimo, con le norme di cui all'art. 3 del DL 18.10.1995,n.
433 - nel disporre, all'art. 27. comma 8, l'abrogazione
delle disposizioni del codice della navigazione (in parti-
colare l'art. 110) relative alle compagnie e gruppi portuali
e quelle contenute nel relativo regolamento di esecuzione
per la navigazione marittima(libro I , titolo 3 , cap. IV) -
ha prescritto, all'art. 21, la trasformazione delle compa-
gnie e gruppi medesimi in una delle societa' di seguito
indicate:
a) societa'  secondo i tipi previsti nel libro quinto,
titoli V e VI del codice civile, per l'esercizio in condi-
zioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) societa' o cooperativa secondo i tipi previsti dal libro
quinto, titoli V e VI del codice civile, per la fornitura di
servizi, ivi comprese, in deroga all'art. 1 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al
31 dicembre 1995;
c) societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli
V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera
gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle compa-
gnie e gruppi portuali disciolti.
     In relazione alla suddetta evoluzione legislativa, si
forniscono le seguenti indicazioni, tenuto conto che  per
quanto attiene alla classificazione previdenziale, la stessa
dovra' venire effettuata con l'attribuzione del csc
1.15.05.(codice ISTAT 1991:63.11.2.), nel ramo industria
trasporti (movimento merci relativo ai trasporti marittimi).
1. ORGANISMI TRASFORMATI IN FORMA COOPERATIVA
     Dall'elenco delle attivita' lavorative di cui al DPR 30
aprile 1970, n. 602 risultano escluse quelle effettuate
dagli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali intesi
come tali ai sensi dell' art. 110 del codice della naviga-
zione.
     Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
espresso  peraltro l'avviso che le compagnie e gruppi
portuali eventualmente costituitisi in cooperative di lavoro
e svolgenti le attivita' indicate nell'elenco allegato al
DPR n. 602/70, cosi' come modificato dal DM 6.12.1993 di
revisione triennale del salario medio giornaliero e del periodo
di occupazione media mensile, vadano ammesse per i soci -
senza la necessita' di un nuovo disposto legislativo - al
regime previdenziale ed assistenziale stabilito dal suddetto
DPR a condizione che le cooperative stesse siano in possesso
di tutti i requisiti normativamente stabiliti.
     Inoltre,come gia' detto nelle circolari n. 155 del
19.5.1994, punto 2.4) e n. 281 del 14.11.1995,  ai sensi
dell'art. 24, comma sesto, della legge n. 84/94, al termine
della proroga del regime (1) speciale relativo alla inden-
nita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
in favore dei lavoratori posti fuori produzione, ai lavora-
tori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto, ai
sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 22 gennaio 1990, n. 6
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990 n.
58, saranno applicabili gli interventi di cui alla legge n.
164/75.
     Di conseguenza, esaurito il regime speciale predetto,
dovranno applicarsi le disposizioni comuni sugli interventi
ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni
secondo le modalita' particolari che saranno determinate con
apposito Decreto Ministeriale.
     Poiche' tale regime e' stato prorogato fino al 31.12.1995
(art. 1, comma 2, lettera b) D.L. 13.7.1995, n. 287, con-
vertito nella legge 8.8.1995, n. 343), salva successiva
proroga al 30.6.1996 derivante dal non pieno utilizzo del
relativo stanziamento, scaduto il periodo di applicazione,
il suddetto regime sara' operante anche per i soci delle
cooperative in discorso.
2.ORGANISMI TRASFORMATI IN SOCIETa' NON COOPERATIVE,
  SVOLGENTI OPERAZIONI PORTUALI AI SENSI DELL'ART.16 DELLA
  LEGGE 28.1.1994, n.84 (carico, scarico, trasbordo,
  deposito, movimento in genere delle merci o di ogni altro
  materiale, svolti nell'ambito portuale).
     Il personale dipendente e' assoggettato alla normativa
previdenziale ed assicurativa secondo le norme comuni.
     L'eventuale sussistenza della stabilita' di impiego, ai
fini della esclusione dall'assicurazione contro la disoccu-
pazione involontaria,dovra' costituire oggetto di accerta-
mento da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale su domanda dell'azienda ai sensi dell'art. 36 del
DPR 26.4.1957, n. 818.
     Anche la contribuzione ex CUAF sara' versata secondo le
norme comuni, non essendo piu' operanti le retribuzioni
convenzionali approvate con gli appositi DDMM(da ultimo il
DM 13.5.1969:cfr. circolare 14.3. 1990, n. 64), essendo le
stesse riferite ai lavoratori delle "compagnie portuali".
     Per l'assoggettamento alla disciplina della CIG, vale
quanto detto al precedente punto 1).
3. ISTRUZIONI OPERATIVE
     In relazione alla nuova disciplina  sopra descritta,le
Sedi provvederanno, con effetto dalla data di trasformazione
della Compagnia o Gruppo portuale, ad aprire una nuova
posizione contraddistinta, come sopra precisato, dal codice
statistico contributivo 1.15.05 e dal codice di autorizza-
zione "2K", ove sussistano i requisiti stabiliti con la
circolare n. 10 del 9.1.1995 nei casi di mutamenti societa-
ri. Alla posizione continuera' ad essere attribuito il
codice di autorizzazione "1D" (esclusione CIG ordinaria)
ovvero,ove ne ricorrano le condizioni, il codice di auto-
rizzazione "1E"(esclusione CIG e Disoccupazione).
     Continuera', inoltre, ad essere attribuito il codice di
autorizzazione "3X" previsto al punto 4.5 della circolare n.
211 del 9 agosto 1991.Non dovra', invece, essere piu'
attribuito il codice "4V"(contribuzione CUAF su retribuzioni
convenzionali) previsto al punto 4) della circolare n. 64
del 14 marzo 1990 ne' dovranno essere piu' osservate, da
parte dei datori di lavoro,le particolari modalita' di
esposizione separata dei contributi CUAF indicate al punto
4) della circolare stessa.
     Ove trattisi di cooperative ex DPR 602/70, sara'
attribuito il previsto codice "4A" in luogo dei codici "1D" o
"1E". Anche in questa ipotesi dovra' essere attribuito il
codice "3X".
     Le societa' interessate dovranno provvedere ad ade-
guarsi, ai sensi della delibera n. 5 del 26.3.1993 del
Consi0glio di Amministrazione, approvata con DM 7.10.1993
(ved. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1) alle dispo-
sizioni sopra impartite entro il giorno 20 del terzo mese
successivo a quello di emanazione delle presente circolare.
     La sistemazione delle posizioni contributive per i
periodi pregressi, decorrenti dalla data di trasformazione
societaria, dovra' essere effettuata entro il suddetto
termine, a mezzo delle procedure stabilite per le regola-
rizzazioni contributive.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO
(1)regime che, come noto, comporta l'obbligo del versamento
del contributo per CIG straordinaria (cfr. circolare n. 211
del 9.8.1991, n. 4-5)