951227 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 313 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale.Regime previdenziale ed assistenziale del personale delle cooperative e societa' derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 27 dicembre 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 313 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO-LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale.Regime previdenziale ed assistenziale del personale delle cooperative e societa' derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali. La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (come modificata, da ultimo, con le norme di cui all'art. 3 del DL 18.10.1995,n. 433 - nel disporre, all'art. 27. comma 8, l'abrogazione delle disposizioni del codice della navigazione (in parti- colare l'art. 110) relative alle compagnie e gruppi portuali e quelle contenute nel relativo regolamento di esecuzione per la navigazione marittima(libro I , titolo 3 , cap. IV) - ha prescritto, all'art. 21, la trasformazione delle compa- gnie e gruppi medesimi in una delle societa' di seguito indicate: a) societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI del codice civile, per l'esercizio in condi- zioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) societa' o cooperativa secondo i tipi previsti dal libro quinto, titoli V e VI del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995; c) societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle compa- gnie e gruppi portuali disciolti. In relazione alla suddetta evoluzione legislativa, si forniscono le seguenti indicazioni, tenuto conto che per quanto attiene alla classificazione previdenziale, la stessa dovra' venire effettuata con l'attribuzione del csc 1.15.05.(codice ISTAT 1991:63.11.2.), nel ramo industria trasporti (movimento merci relativo ai trasporti marittimi). 1. ORGANISMI TRASFORMATI IN FORMA COOPERATIVA Dall'elenco delle attivita' lavorative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602 risultano escluse quelle effettuate dagli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali intesi come tali ai sensi dell' art. 110 del codice della naviga- zione. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha espresso peraltro l'avviso che le compagnie e gruppi portuali eventualmente costituitisi in cooperative di lavoro e svolgenti le attivita' indicate nell'elenco allegato al DPR n. 602/70, cosi' come modificato dal DM 6.12.1993 di revisione triennale del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, vadano ammesse per i soci - senza la necessita' di un nuovo disposto legislativo - al regime previdenziale ed assistenziale stabilito dal suddetto DPR a condizione che le cooperative stesse siano in possesso di tutti i requisiti normativamente stabiliti. Inoltre,come gia' detto nelle circolari n. 155 del 19.5.1994, punto 2.4) e n. 281 del 14.11.1995, ai sensi dell'art. 24, comma sesto, della legge n. 84/94, al termine della proroga del regime (1) speciale relativo alla inden- nita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore dei lavoratori posti fuori produzione, ai lavora- tori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 22 gennaio 1990, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990 n. 58, saranno applicabili gli interventi di cui alla legge n. 164/75. Di conseguenza, esaurito il regime speciale predetto, dovranno applicarsi le disposizioni comuni sugli interventi ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni secondo le modalita' particolari che saranno determinate con apposito Decreto Ministeriale. Poiche' tale regime e' stato prorogato fino al 31.12.1995 (art. 1, comma 2, lettera b) D.L. 13.7.1995, n. 287, con- vertito nella legge 8.8.1995, n. 343), salva successiva proroga al 30.6.1996 derivante dal non pieno utilizzo del relativo stanziamento, scaduto il periodo di applicazione, il suddetto regime sara' operante anche per i soci delle cooperative in discorso. 2.ORGANISMI TRASFORMATI IN SOCIETa' NON COOPERATIVE, SVOLGENTI OPERAZIONI PORTUALI AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE 28.1.1994, n.84 (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci o di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale). Il personale dipendente e' assoggettato alla normativa previdenziale ed assicurativa secondo le norme comuni. L'eventuale sussistenza della stabilita' di impiego, ai fini della esclusione dall'assicurazione contro la disoccu- pazione involontaria,dovra' costituire oggetto di accerta- mento da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su domanda dell'azienda ai sensi dell'art. 36 del DPR 26.4.1957, n. 818. Anche la contribuzione ex CUAF sara' versata secondo le norme comuni, non essendo piu' operanti le retribuzioni convenzionali approvate con gli appositi DDMM(da ultimo il DM 13.5.1969:cfr. circolare 14.3. 1990, n. 64), essendo le stesse riferite ai lavoratori delle "compagnie portuali". Per l'assoggettamento alla disciplina della CIG, vale quanto detto al precedente punto 1). 3. ISTRUZIONI OPERATIVE In relazione alla nuova disciplina sopra descritta,le Sedi provvederanno, con effetto dalla data di trasformazione della Compagnia o Gruppo portuale, ad aprire una nuova posizione contraddistinta, come sopra precisato, dal codice statistico contributivo 1.15.05 e dal codice di autorizza- zione "2K", ove sussistano i requisiti stabiliti con la circolare n. 10 del 9.1.1995 nei casi di mutamenti societa- ri. Alla posizione continuera' ad essere attribuito il codice di autorizzazione "1D" (esclusione CIG ordinaria) ovvero,ove ne ricorrano le condizioni, il codice di auto- rizzazione "1E"(esclusione CIG e Disoccupazione). Continuera', inoltre, ad essere attribuito il codice di autorizzazione "3X" previsto al punto 4.5 della circolare n. 211 del 9 agosto 1991.Non dovra', invece, essere piu' attribuito il codice "4V"(contribuzione CUAF su retribuzioni convenzionali) previsto al punto 4) della circolare n. 64 del 14 marzo 1990 ne' dovranno essere piu' osservate, da parte dei datori di lavoro,le particolari modalita' di esposizione separata dei contributi CUAF indicate al punto 4) della circolare stessa. Ove trattisi di cooperative ex DPR 602/70, sara' attribuito il previsto codice "4A" in luogo dei codici "1D" o "1E". Anche in questa ipotesi dovra' essere attribuito il codice "3X". Le societa' interessate dovranno provvedere ad ade- guarsi, ai sensi della delibera n. 5 del 26.3.1993 del Consi0glio di Amministrazione, approvata con DM 7.10.1993 (ved. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1) alle dispo- sizioni sopra impartite entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione delle presente circolare. La sistemazione delle posizioni contributive per i periodi pregressi, decorrenti dalla data di trasformazione societaria, dovra' essere effettuata entro il suddetto termine, a mezzo delle procedure stabilite per le regola- rizzazioni contributive. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (1)regime che, come noto, comporta l'obbligo del versamento del contributo per CIG straordinaria (cfr. circolare n. 211 del 9.8.1991, n. 4-5)