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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 33 del 4-2-2002.htm

  
Il D.Lgs. n. 423 del 2001 disciplina un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime stabilito per l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali dal D.P.R. n. 602 del 1970 per le cooperative esercenti le attività di cui allo stesso D.P.R. finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto dalla norma, della equiparazione della contribuzione versata per i lavoratori soci delle stesse cooperative a quella prevista per i lavoratori dipendenti da imprese in genere.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 04 febbraio 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 33

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegato 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

D.Lgs. 6.11.2001, n. 423. Riforma della disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi disciplinati dal D.P.R. 30.4.1970, n. 602, a norma dell’art. 4, co. 3 della legge 3.4.2001, n. 142.

 

SOMMARIO:

Il D.Lgs. n. 423 del 2001 disciplina un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime stabilito per l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali dal D.P.R. n. 602 del 1970 per le cooperative esercenti le attività di cui allo stesso D.P.R. finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto dalla norma, della equiparazione della contribuzione versata per i lavoratori soci delle stesse cooperative a quella prevista per i lavoratori dipendenti da imprese in genere.

 

 

 

1. Premessa.

La legge 3.4.2001, n. 142 di "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore", pubblicata in G.U. n. 94 del 23.4.2001 ha introdotto rilevanti innovazioni per quanto attiene le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L’art. 1, co. 3 della stessa legge prevede che, oltre al rapporto associativo, il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; dall’instaurazione dei rapporti di lavoro nelle diverse forme indicate derivano tutti gli effetti giuridici (ivi inclusi quelli di natura previdenziale) previsti sia da essa che da altre leggi vigenti nell’ordinamento. Viene pertanto affermato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro del socio lavoratore configura un ulteriore rapporto di scambio rispetto al negozio che lega il socio alla cooperativa ed è disciplinato dalle disposizioni ordinarie relative alla tipologia in concreto adottata.

L’applicazione di tale nuovo criterio è comunque subordinata all’adozione, da parte delle cooperative interessate dal provvedimento in questione, di un regolamento che definisca la tipologia dei rapporti che intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, da effttuarsi entro il 30 giugno 2002 (1).

In attesa dell’adozione dei regolamenti in questione la materia del trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative interessate dalla legge di riforma continua ad essere disciplinata secondo le ordinarie disposizioni.

Si fa riserva di emanazione di una apposita circolare diretta alla illustrazione delle novità introdotte dalla legge n. 142 del 2001 non appena i regolamenti in questione saranno stati adottati.

2. Il D.Lgs. 6.11.2001, n. 423.

Nell’ambito del generale disegno di riforma di cui alla legge n. 142 del 2001, l’art. 4 co. 3 ha delegato il Governo ad emanare, sentite le parti sociali interessate, uno o più decreti legislativi mirati a riformare la disciplina recata dal D.P.R. n. 602 del 1970, e successive modificazioni.

Il fine della delega è quello di giungere all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle predette cooperative a quella dei lavoratori dipendenti da impresa, in coerenza con la "ratio" della riforma in premessa sommariamente descritta, finalizzata alla equiparazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa agli ordinari rapporti di lavoro aventi le stesse caratteristiche.

Per la particolare categoria dei soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 1970 l’applicazione ai fini del computo della contribuzione previdenziale ed assistenziale delle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa viene diluita, secondo un criterio di gradualità, in un periodo pari nel massimo a cinque anni, tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali.

Con il D.Lgs. 6.11.2001, n. 423, pubblicato in G.U. 283 del 5.12.2001 (All.1) è stata data attuazione alla delega. Questo decreto legislativo disciplina un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni "convenzionali" fissato ai fini dell’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali da parte delle cooperative esercenti le attività di cui al D.P.R. in questione che ha come traguardo finale quello del raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto dalla norma, della equiparazione della contribuzione versata per i lavoratori soci delle stesse a quella prevista per i lavoratori dipendenti da imprese in genere.

Restano invece ferme le forme di previdenza ed assistenza attualmente previste.

Si precisa che le previsioni del D.Lgs. n. 423 del 2001, anche se inserite nel contesto generale dell’intervento di riforma attuato con la legge n. 142 del 2001, trovano applicazione a decorrere dall’1.1.2002, anche in carenza dei regolamenti previsti dall’art. 6 della legge n. 142 del 2001.

2.1 Ambito di applicazione e forme assicurative

Le norme del decreto in esame disciplinano la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti previdenziali interessati in relazione ai lavoratori soci degli organismi associativi di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 602 del 1970 e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 3.12.1999 (2).

Le forme assicurative interessate dall’applicazione delle nuove disposizioni sono quelle già previste dal D.P.R. n. 602 del 1970 e cioè: assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per l’assegno per il nucleo familiare, per le prestazioni economiche di malattia e maternità, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A tali forme si aggiungono quelle introdotte da normative successive di carattere generale, ovvero per particolari attività ricomprese nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1970, quali il contributo TFR (3) e la CIGS, dovuta sia per i dipendenti che per i soci delle cooperative con più di 15 dipendenti se appaltatrici di servizi di pulizia presso aziende soggette alla CIGS nonché per i lavoratori e per i soci dalle cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28.1.1994, n. 84 (4).

Si precisa che, poiché la finalità del decreto legislativo in esame è limitata al superamento dello speciale regime di imponibile previdenziale basato su retribuzioni convenzionali, come si evince chiaramente dalla relazione al decreto legislativo, le forme assicurative restano quelle fissate dalle disposizioni vigenti anche al termine del quinquennio concesso per l’adeguamento; pertanto rimane operante per i lavoratori soci delle cooperative in trattazione l’esclusione dall’assicurazione contro la disoccupazione (5), la mobilità e la CIG, fatte salve le previsioni di normative speciali.

2.2 La prima fase del percorso di adeguamento (gennaio-dicembre 2002)

La prima fase del percorso di graduale equiparazione prende avvio dal 1° gennaio 2002: l’art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 prevede infatti come prima tappa l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per la contribuzione IVS dal decreto ministeriale del 3.12.1999 operante dal 1° gennaio 2000 (6).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 anche l’imponibile giornaliero di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970 valido ai fini del computo delle contribuzioni minori si adegua a partire dall’ 1.1.2002 a quello vigente per l’IVS. Rimane invece confermato, limitatamente all’anno 2002 il parametro fissato dal decreto ministeriale più volte citato per l’assicurazione IVS.

Per la determinazione dei predetti importi per l’anno 2002 si rimanda alla consueta circolare annuale in corso di emanazione.

Per i periodi medi di occupazione si rinvia al successivo punto 2.9.

2.3 Adeguamento graduale, a partire dall’anno 2003, della misura della retribuzione imponibile ai fini IVS

A partire dal 1.1.2003 l’art. 3, co. 1 del decreto legislativo introduce un meccanismo di adeguamento della misura della retribuzione imponibile ai fini dell’assicurazione IVS, che prevede un aumento con periodicità annuale dell’imponibile giornaliero fissato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 (vedi punto 2.2), basato sul calcolo della differenza esistente tra l’importo determinato ai sensi del predetto art. 2 e il corrispondente importo giornaliero di retribuzione stabilito, per il medesimo anno, dal CCNL di lavoro, o del settore o categoria affine (7).

Sul differenziale in tal modo individuato si applicano le percentuali di calcolo indicate dalla norma, pari al 25% per l’anno 2003, al 50% per il 2004, al 75% per l’anno 2005, fino al raggiungimento del 100% per l’anno 2006, nel quale, quindi, la contribuzione IVS non può essere inferiore a quella fissata dai suddetti contratti.

Si precisa che i valori in tal modo raggiunti conservano la natura di retribuzioni convenzionali (in quanto calcolate sul periodo medio di 26 giornate), e che la completa equiparazione alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi avverrà soltanto a decorrere dal 1.1.2007. Infatti l’art. 3, co. 4 del D.Lgs. n. 423 del 2001 prevede l’applicazione anche alle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 dell’art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989.

Si precisa inoltre che il minimo contrattuale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo del differenziale (quindi fino al 31.12.2006) deve intendersi riferito agli elementi retributivi dati da paga-base, indennità di contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R).

2.4 Adeguamento graduale, a partire dall’anno 2003, della misura della retribuzione imponibile ai fini dei contributi diversi dall’IVS

Con la stessa decorrenza dell’1.1.2003 l’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 stabilisce una nuova differenziazione dei parametri di individuazione della retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni minori rispetto a quelli validi per l’IVS.

Infatti il co. 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 423 del 2001, fermi restando gli scaglioni temporali e le percentuali progressive fissate al co. 1, prevede che ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali diversi da quelli IVS l’imponibile giornaliero di cui al precedente art. 2 è annualmente aumentato del differenziale calcolato tra l’imponibile giornaliero di cui allo stesso art. 2 e il limite minimo di retribuzione giornaliera (8).

Peraltro nel successivo co. 3 dell’art. 3 viene specificato che tale ultima previsione (minimale 2003 per le assicurazioni minori) deve comunque essere rispettata anche ai fini dell’assicurazione IVS quando il minimo contrattuale giornaliero preso a riferimento ai fini del co. 1 dell’art. 3 risulta inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera (9). In questo caso il parametro retributivo da adottare ai fini del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci lavoratori torna ad essere unico, dovendosi prendere a riferimento per il calcolo sia ai fini IVS che ai fini delle assicurazioni minori il differenziale tra l’importo indicato dall’art. 2 e il limite minimo di retribuzione giornaliera.

2.5 Fase finale del percorso e applicazione del minimale contrattuale generale

Il percorso di adeguamento fin qui illustrato porterà alla data dell’1.1.2006 all’applicazione generalizzata del minimo contrattuale giornaliero previsto per il medesimo anno dal contratto collettivo nazionale corrispondente, ovvero a quello del settore o della categoria affine per l’assicurazione IVS e all’applicazione generalizzata del limite minimo di retribuzione giornaliera per le assicurazioni minori, fermo restando il periodo medio di occupazione di 26 giornate.

L’ultima fase del percorso di adeguamento si avrà alla data dell’1.1.2007, data a decorrere dalla quale dovrà trovare piena applicazione il disposto dell’art. 1, co.1, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, al quale dovranno adeguarsi tutti i versamenti effettuati sia ai fini IVS che per le assicurazioni minori.

2.6 Imponibile IVS ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970

L’art. 4, co. 3 del decreto legislativo n. 423 del 2001 conferma fino al 31.12.2006, quindi in concomitanza col percorso di adeguamento avviato dalle norme, le classi di contribuzione fissate con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970, purché, peraltro, l’importo in base ad esse fissato non sia inferiore alla retribuzione imponibile determinata, per ciascun anno, in base alle modalità fissate dall’art. 3, co. 1 (differenziale calcolato sul minimale contrattuale giornaliero, comunque non inferiore a quello calcolato ai sensi del co. 2 dell’art. 3, calcolato sul minimale di retribuzione giornaliera).

2.7 Opzione per il versamento della contribuzione ai fini IVS sulle retribuzioni effettive

Ai sensi dell’art. 6, co. 7, del D.P.R. n. 602 del 1970 gli organismi associativi interessati potevano optare per il versamento dei contributi IVS sulle retribuzioni effettive che, come noto, non possono essere inferiori alla retribuzione determinata ai sensi del co. 1 dello stesso art. 6, cioè alle classi di contribuzione determinate con decreto del Ministero del Lavoro.

Il co. 4 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 423 del 2001 salvaguarda tale possibilità fino al 31.12.2006, stabilendo però che tali importi non possono essere inferiori al maggior importo determinato tra l’imponibile di cui all’art. 3 co. 1 (adeguamento sul differenziale contrattuale) e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale; in pratica ciò significa che l’opzione conserva la sua validità solo qualora, per effetto della stessa, l’importo retributivo minimo sul quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali sia superiore a quello risultante dal maggior importo tra quelli determinati per ciascun anno ai sensi dell’art. 3, co. 1 dello stesso decreto e dell’art. 6, co. 1 del D.P.R. n. 602 del 1970.

Tale disposizione di salvaguardia è stata espressamente prevista solo con riferimento alla retribuzione imponibile determinata a partire dall’anno 2003, mentre nulla è detto con riferimento al a quella da applicare per l’anno 2002; tuttavia, la "ratio" del provvedimento normativo in esame induce a ritenere che anche in questo secondo caso rimane salvaguardata la possibilità di opzione solo qualora il livello retributivo corrispondente non sia inferiore al maggiore importo tra quelli determinati per ciascun anno secondo le modalità dell’art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 e dell’art. 6, co.1, del D.P.R. n. 602 del 1970.

2.8 Versamenti effettuati in misura superiore

Ulteriore principio di rilievo viene fissato al co. 5 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 423 del 2001.

Con norma di chiusura, il legislatore stabilisce con riferimento alla sola contribuzione IVS, che la contribuzione versata su importi superiori a quelli fissati ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970 rimane valida e che le relative prestazioni sono commisurate all’entità dei contributi versati. Il principio risulta innovativo, in quanto fino ad oggi in presenza di un decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 4 o dell’art.6 del predetto D.P.R. la contribuzione versata in eccedenza era da considerarsi indebita, laddove effettuata al di fuori dell’esercizio del diritto di opzione, e non poteva dare luogo ad un adeguamento delle prestazioni. Con tale disposizione viene consentito alle cooperative interessate la facoltà di versare la contribuzione previdenziale su importi superiori a quelli fissati dal percorso di adeguamento, mentre per il versamento delle contribuzioni minori si rimanda a quanto indicato nei paragrafi 2.2 e 2.3.

2.9 Periodi di occupazione media mensile

L’art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 423 del 2001 conferma in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale da parte degli organismi cooperativi in oggetto.

Il co. 2 della stessa norma modifica invece il percorso di graduale elevazione alle 26 giornate lavorative fissato dall’art. 4 del D.M. 3/12/1999 per i territori del Mezzogiorno e della Basilicata e Campania, stabilendo l’applicazione di 18 giornate nel 2002, 20 nel 2003, 22 nel 2004, 24 nel 2005, 26 nel 2006.

 

 

 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE

F.to Prauscello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)In origine il disposto dell’art. 6 della legge n. 142 del 2001, prevedeva che i regolamenti dovessero essere adottati entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore, quindi entro l’8 febbraio 2002. Il D.L. 23.11.2001, n. 411, convertito con legge 31.12.2001, n. 463, pubblicato in G.U. n. 7 del 9.1.2002 ha differito detto termine, disponendo all’art. 8ter che il termine di cui all’art. 6, co.1 della legge 3.4.2001, n. 142 è prorogato al 30.6.2002.

(2) Pubblicato in G.U. n. 297 del 20.12.1999. Vedi anche circolare numero 20 del 1 febbraio 2000.

(3) Cfr. art. 24 legge 19.7.1997, n. 196 e circolare n. 175 del 31 luglio 1997.

(4) Cfr, rispettivamente, l’art. 1, co. 7, D.L. 16.5.1994, convertito in legge 19.7.1994, n. 451 e circolare n. 239 del 1° agosto 1994; legge 28.1.1994, n. 84 e circolari n. 313 del 27 dicembre 1995 e n. 20 del 1° febbraio 2000).

(5) Esclusione confermata dall’art. 24, co. 2 della legge n. 196 del 1997.

(6) Come noto, fino al 31.12.1999 il parametro retributivo convenzionale in base all’art. 4 D.P.R. n. 602 del 1970 da adottare ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci lavoratori delle cooperative in oggetto era unico per tutte le contribuzioni.

Il D.M. 3.12.1999, all’art. 2 ha poi introdotto, ai soli fini dell’individuazione dell’imponibile medio giornaliero ai sensi del predetto articolo 4 per l’assicurazione IVS, il criterio che lo stesso non può essere inferiore all’importo che garantisca, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall’art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, come modificato dall’art. 1, co. 2, primo periodo, del D.L. n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989 e successive modificazioni (minimale di retribuzione imponibile ai fini dell’accreditamento del contributo settimanale). Pertanto l’imponibile medio giornaliero per i soci lavoratori in questione per effetto di quanto disposto dal decreto ministeriale non poteva essere inferiore al limite di retribuzione necessario per la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, pari, come noto, al 40% del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (fatte le salve le condizioni di miglior favore definite con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970). Per l’anno 2000 e per l’anno 2001 è stato fissato rispettivamente in £ 48.110 (€ 24,85) e £ 49.360 (€ 25,49). L’imponibile giornaliero ai fini delle contribuzioni minori veniva invece determinato per l’anno 2000 in £ 38.200 (€ 19,73) dall’art. 3 dello stesso decreto ministeriale secondo i criteri ordinari, in base ai quali tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all’adeguamento periodico mediante l’applicazione dell’aliquota data dall’indice ISTAT, fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell’anno precedente, o perché stabilite per la prima volta o perché modificate (art. 22 della legge n. 160 del 1975). Di conseguenza per l’anno 2001 il predetto imponibile giornaliero è rimasto invariato. Tuttavia, tenendo conto del fatto che tutte le retribuzioni convenzionali non possono essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla stessa legge, il suddetto valore escluso dall’adeguamento è stato ragguagliato ai predetti limiti (per il 2001 £ 39.060, pari a € 20,17).

(7) Per l’individuazione del predetto contratto si rimanda alle disposizioni fornite con la circolare n. 192 del 3 agosto 1990 e ai successivi chiarimenti che saranno forniti a seguito dall’emanazione dei regolamenti previsti dall’art. 6, co. 1 della legge n. 142 del 2001.

(8 e 9) Cfr art. 7, co. 1, secondo periodo del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 638, così come modificato dall’art. 1, co. 2 secondo periodo del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, e successive modificazioni.

 

Allegato 1

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2001, n. 423

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed

assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4,

comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

(GU n. 283 del 5-12-2001)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che

prevede l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi intesi a

riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale per

particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti

cooperativi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1970, n. 602;

Sentite le parti sociali interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 31 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci

degli organismi associativi individuati dall'articolo 1 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive

modificazioni, che svolgono le attivita' di cui all'elenco allegato

al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in

data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del

20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale

dovuta agli enti previdenziali interessati per le seguenti forme di

previdenza e di assistenza sociale:

a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione per l'assegno per il nucleo familiare;

c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e

maternita';

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali.

 

 

Art. 2.

Omogeneizzazione della retribuzione imponibile

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'imponibile giornaliero per i

lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'articolo 1, ai

fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per

le forme assicurative ivi previste, non puo' essere inferiore

all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro

introdotto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 1, comma 2,

primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive

modificazioni.

 

 

Art. 3.

Adeguamento della misura della contribuzione previdenziale

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore, ai

fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la

vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile giornaliero di cui

all'articolo 2, comma 1, e' annualmente aumentato nelle seguenti

misure percentuali calcolate sulla differenza retributiva esistente

tra l'importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed

il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto, per il

medesimo anno, dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro,

o da quello del settore o della categoria affine:

a) del 25 per cento per l'anno 2003;

b) del 50 per cento per l'anno 2004;

c) del 75 per cento per l'anno 2005;

d) del 100 per cento per l'anno 2006.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, ai fini del versamento dei

contributi di previdenza e di assistenza sociale diversi da quelli

dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, l'imponibile

giornaliero di cui all'articolo 2, comma 1, e' annualmente aumentato,

secondo le modalita' temporali e nelle percentuali di cui al comma 1,

calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l'importo

determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il limite

minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 7, comma 1,

secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,

cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai

fini del versamento dei contributi dovuti per l'invalidita', la

vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui il minimo contrattuale

giornaliero di cui al com-ma 1 e' inferiore a quello determinato ai

sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n.

463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del

1983, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, secondo

periodo, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, e successive

modificazioni.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della

retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi

previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l'articolo 1,

comma 1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989.

5. Gli organismi associativi di cui all'articolo 1 sono comunque

responsabili del pagamento dei contributi anche per la quota a carico

del lavoratore; qualunque patto contrario e' nullo. I predetti

contributi sono dovuti agli Istituti interessati nella misura e

secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni per i

diversi settori di attivita' lavorativa.

 

 

Art. 4.

Norme transitorie

1. Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media

mensile, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di

assistenza sociale, e' confermato in 26 giornate lavorative.

2. Nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e

Campania, individuati dal decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 31 maggio 1982, il

periodo di occupazione media mensile e' elevato a 26 giornate

lavorative secondo il seguente schema:

a) 18 giornate nel 2002;

b) 20 giornate nel 2003;

c) 22 giornate nel 2004;

d) 24 giornate nel 2005;

e) 26 giornate nel 2006.

3. Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fini del versamento dei

contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,

restano confermate le classi di contribuzione fissate con decreti

ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive

modificazioni, purche' di importo non inferiore all'imponibile

determinato per ciascun anno, secondo le modalita' di cui

all'articolo 3, comma 1.

4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui

all'articolo 1 possono continuare ad optare per il versamento dei

contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

sulle retribuzioni effettive, purche' non inferiori al maggior

importo tra l'imponibile determinato, per ciascun anno, secondo le

modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, e la classe di

contribuzione fissata con decreto ministeriale, adottato ai sensi

dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.

602 del 1970 e successive modificazioni. L'opzione ha effetto dal

primo periodo di paga successivo alla delibera assunta dai predetti

organismi e non e' revocabile.

5. I contributi relativi alla forma di previdenza per

l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,

versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi

dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.

602 del 1970 e successive modificazioni, restano validi e le relative

prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi versati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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