Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 34 del 19-3-2008.htm
Fondi paritetici interprofessionali - applicazione al settore agricolo
Presidio unificato Previdenza agricola
Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 19 Marzo 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
34
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Fondi paritetici interprofessionali -
applicazione al settore agricolo
SOMMARIO:
Premessa
Fondi paritetici interprofessionali - applicabilità agli operai del
settore agricolo
Modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali
Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua in agricoltura
Premessa
Con la presente circolare vengono disciplinate alcune tra le novità apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".
Le
novità che verranno trattate riguardano l’estensione agli operai del settore
agricolo delle norme riguardanti i Fondi paritetici interprofessionali,
disciplinati dall’Istituto con
circolari
n.71/2003,
n.60/2004,
n.67/2005,
msg.
n.31268/2005,
n.10345/2006,
n.13156/2007.
Fondi paritetici interprofessionali,
applicabilità agli operai del settore agricolo
L’art. 1,
comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto che: “A decorrere
dal 1º gennaio 2008, l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 11, ultimo comma,
del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti
percentuali; l’importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della
predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative
di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore
agricolo”.
Il comma
nell’introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l’assegnazione di un
contributo pari al 0,3 punti percentuali (ex art. 25, comma 4 della legge 21
dicembre 1978, n.845) da destinare al finanziamento delle iniziative di
formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo non
crea alcun onere aggiuntivo a carico dell’azienda agricola giacché il
predetto contributo è scorporato dall’aliquota contributiva da destinare
all’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, come
espressamente previsto al comma 63 del medesimo articolo 2 della legge
argomentata: ”I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi
del comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, effettuano l’intero versamento contributivo, pari
al 2,75 per cento delle retribuzioni, all’INPS che, dedotti i costi
amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3
dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede
bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico
interprofessionale indicato dal datore di lavoro”.
Inoltre al
comma 64 è previsto: ”Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono
ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l’obbligo
di versare all’INPS l’intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la
quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione
del contributo integrativo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni”.
Ne consegue che anche i datori di
lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali sono tenuti
al versamento del contributo integrativo secondo le consuete modalità. Tale
contributo sarà destinato al Fondo per la Formazione Professionale e per
l’accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE).
Modalità di adesione ai Fondi
paritetici interprofessionali
Le imprese
aderiscono, in modo volontario, ai Fondi paritetici interprofessionali
disciplinati dalla legge.Si precisa, inoltre, che ogni impresa può aderire
solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima
disciplina contrattuale e che l'adesione può essere effettuata anche per un
fondo di settore diverso da quello di appartenenza.
L’adesione ha validità annuale e si
intende tacitamente prorogata se non è stata revocata o disdetta.
Le adesioni o le revoche devono
pervenire entro la data del 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo.
La gestione delle adesioni avverrà
all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, in cui
sarà implementata una apposita funzione, denominata “Fondi
interprofessionali”, che prevederà:
·
L’adesione al Fondo prescelto;
·
La revoca del fondo precedentemente prescelto;
·
L’adesione ad un nuovo
Fondo.
L’adesione ai Fondi potrà essere
espressa per l’anno successivo dal 01 gennaio al 31 ottobre di ogni anno a
partire dal I° trimestre 2008. Essa non deve essere riproposta nei trimestri
successivi e negli anni successivi in quanto valida fino ad esplicita revoca.
Può essere proposta, invece, la revoca e
l’eventuale adesione ad un nuovo Fondo.
Se non risulta intervenuta la esplicita revoca del Fondo
precedente scelto non sarà possibile l’adesione ad un nuovo fondo.
Le aziende che entro il 31 ottobre non
devono denunciare dati occupazionali o retributivi possono comunque accedere
alla applicazione “Fondi interprofessionali” ed esprimere la propria scelta.
Fondo
paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in
agricoltura
Con il decreto del 28 febbraio 2007
pubblicato sulla G.U. n. 66 del 20 marzo 2007, il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ha autorizzato per il settore agricoltura il “Fondo
paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in
agricoltura”, da ora in poi denominato con l’acronimo FOR.AGRI.
Il fondo predetto è stato costituito
con atto pubblico in data 14 dicembre 2006, tra le Organizzazioni datoriali
Confagricoltura, Coldiretti, CIA e quelle dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e
CONFEDERIA.
Il fondo svolgerà le attività di cui
all’art. 118, comma 1 della legge 388/2000.
Elenco dei Fondi Interprofessionali autorizzati
ACRONIMO
SETTORI INTERESSATI
FONDIMPRESA
Fondo per i lavoratori delle
imprese industriali
FONDIRIGENTI
Fondo per i dirigenti
industriali
FORTE
Fondo per i lavoratori del
commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei
trasporti.
FONDIR
Fondo per i dirigenti del
terziario
FONARCOM
Fondo per i lavoratori dei
settori del terziario, artigianato, delle piccole e medie imprese
FONDO FORMAZIONE PMI
Fondo per i lavoratori delle
piccole e medie imprese industriali
FONDO DIRIGENTI PMI
Fondo per i dirigenti delle
piccole e medie imprese industriali
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Fondo per i lavoratori delle imprese
artigiane
FONCOOP
Fondo per i lavoratori delle
imprese cooperative
FONTER
Fondo per i lavoratori delle
imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione - servizi
FONDER
Fondo per la formazione
continua negli enti ecclesiastici,
associazioni, fondazioni,
cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione
religiosa
FONDOPROFESSIONI
Fondo per la formazione
continua negli studi professionale e nelle aziende ad essi collegati.
FORAGRI
Fondo per la formazione continua
in agricoltura.
FAZI
Fondo per la formazione
continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti del commercio-turismo-
servizi, artigianato e piccola e media impresa
Il
Direttore generale
Crecco