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Circolare numero 34 del 6-2-2007.htm

  
Determinazione per l’anno 2007 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.   

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Direzione Centrale Entrate Contributive

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Febbraio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  34

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Determinazione per l’anno 2007 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO:

 

1.       Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;

2.       Retribuzioni convenzionali in genere;

3.       Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al DPR n. 602/70;

4.       Cooperative sociali;

5.       Rapporti di lavoro a tempo parziale;

6.       Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2007 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;

7.       Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;

8.       Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;

9.       Valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;

10.    Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314);

11.    Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato. 

12.    Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

13.    Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007.

 

 

 

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)

La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione  minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve essere adeguato, se inferiore ai  minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

 

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2007, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,0 % (3) nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2007 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 41,43 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2007, pari a € 436,14 mensili) (4). 

 

anno 2007

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

436,14

Minimale giornaliero (9,5%)

41,43

 

1.1. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.

Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo.

Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (5).

 

2. Retribuzioni convenzionali in genere.

Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (6). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (7) é pari, per l’anno 2007, a €  23,02.

 

anno 2007: retribuzioni convenzionali in genere

Euro

Retribuzione giornaliera minima

23,02

 

 

2.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).

Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 62 del 2/5/2006. 

 

 

2.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2007 è fissata in €  575,00 mensili (23,02 x 25gg.).

 

 

anno 2007: soci delle cooperative della piccola pesca

Retribuzione convenzionale mensile

Euro

575,00

 

2.3. Lavoratori a domicilio.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che i predetto indice è pari per l’anno 2007 al 2,0 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già fissato in € 20,72 è pari, per il 2007, a € 23,02 (8). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 41,43 (9).

Si rammenta che anche per i lavoranti a domicilio trova applicazione l’art.1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.

 

3. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.

Come è noto, in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423/2001,   al 31.12. 2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,  per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in L. n. 389/89).

Tuttavia, tenuto conto della particolare situazione di passaggio di regime prevista per i lavoratori delle cooperative in esame, si precisa che per l’anno in corso il criterio di imponibilità previsto dal comma 9 dell’art. 6 del D.lgs n. 314/1997 trova applicazione con esclusivo riferimento ai compensi di competenza dell’anno 2007.

Per le altre competenze dovute al 31 dicembre 2006, ancorché corrisposte successivamente a tale data, trova applicazione il regime previsto dal D.Lgs. n. 423/2001.

 .

3.1. Vigenza del D.P.R .n. 602/70

Il D.Lgs. n. 423/2001 non abroga espressamente alcuna norma del D.P.R. n. 602/70 limitandosi  a modificare esclusivamente la disciplina relativa alle modalità di determinazione della retribuzione da assumere ai fini contributivi (art. 4  e 6 del D.P.R. n. 602/70).

Pertanto per i soci lavoratori delle cooperative in esame continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 423/2001,  le norme del D.P.R. n. 602/70.

Per quanto attiene alle  forme di tutela previdenziale e assistenziale da applicare ai soci lavoratori in oggetto si precisa che gli stessi restano assoggettati alle sole forme assicurative previste dall’art.1 del predetto D.P.R. e dalle successive modificazioni e integrazioni.

 

3.2. Imponibile giornaliero ai fini  dell’assicurazione IVS e delle assicurazioni minori.

A decorrere dal 1.1.2007 l’imponibile contributivo per i lavoratori soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70 è determinato con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti da impresa.

Si rimanda, pertanto, a quanto illustrato al punto 1. con riferimento alla generalità dei lavoratori.

Per l’anno 2007  il limite di retribuzione giornaliera è pari a € 41,43.          .

 

 Cooperative  di cui al DPR n. 602/70  anno 2007

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

436,14

Minimale giornaliero (9,5%)

41,43

 

Detto importo costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (IVS) e assistenziale (assicurazioni minori) (10). 

In ordine alla individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il meccanismo di calcolo convenzionale previsto dal D.lgs n. 423/2001.

 

3.3. Superamento del principio di  infrazionabilità dell’imponibile mensile

A partire dal 1° gennaio 2007, con il superamento del sistema convenzionale di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali  dovuti per i lavoratori soci delle cooperative in oggetto, cessa di operare anche il principio di infrazionabilità dell’imponibile mensile.

Si precisa che gli unici periodi di assenza che consentono di tenere conto, nel calcolo della retribuzione imponibile, delle giornate effettive di occupazione, sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia di cause legali di astensione dal lavoro (es malattia, maternità ). Analogamente, i contributi previdenziali sono dovuti dalla data di inizio del rapporto di lavoro del socio lavoratore e per tutta la durata dello stesso.

 

3.4. Rapporti di lavoro a tempo parziale. Minimale orario.

Anche per la determinazione del minimale orario, da utilizzare per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale  dei lavoratori a tempo parziale, la normativa applicabile è quella prevista per la generalità dei lavoratori.

Si rinvia, pertanto, a quanto precisato  al riguardo al punto 3 della presente circolare.

  

4. Cooperative sociali.

L’art. 1, comma 787, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, per il periodo 2007-2009,  un sistema di graduale aumento della retribuzione imponibile ai  fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali.

Al riguardo si fa  riserva di fornire istruzioni in materia con apposita circolare in corso di emanazione.

Nelle more dell’esame della disposizione in commento si rinvia, per l’assolvimento degli obblighi contributivi dei lavoratori soci delle cooperative sociali, a quanto stabilito in materia con circolare n. 18 del 8.02.2006.

 Le cooperative in esame potranno procedere alla regolarizzazione contributiva, dopo l’emanazione dell’apposita circolare, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993.

 

5. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (11), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989,  confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (12).

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

 

(€  41,43)   x (6) / (40) =  €   6,21

 

 

 

6. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2007 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (13) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2007 in € 40.083,00.

Pertanto a decorrere dall’1.1.2007 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 40.083,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3340,00.

 

anno 2007

Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

40.083,00

Importo mensilizzato

3340,00

 

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (14).

7. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (15) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0 %, è pari, per l'anno 2007, a € 87.187,13 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 87.187,00.

 

anno 2007

Euro

Massimale annuo della base contributiva

87.187,00

 

Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto  per i dirigenti di aziende industriali .

 

8. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (16) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 436,14 per l'anno 2007 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di  € 174,46.

 

anno 2007

Euro

trattamento minimo di pensione

436,14

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

174,46

Limite annuale per l’accredito dei contributi

9071,92

 

L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (17). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002.

 

 

9. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l’anno 2007 (18) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

 

anno 2007

Lire

Euro

Erogazioni liberali (tetto)

500.000

258,23

Valore delle prestazioni e delle

indennità sostitutive della mensa

 

10.240

 

5,29

Fringe benefit (tetto)

500.000

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

90.000

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

60.000

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

30.000

15,49

Indennità di trasferta intera estero

150.000

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

100.000

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

50.000

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

3.000.000

1549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

9.000.000

4648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

4.000.000

2065,83

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.

In particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n.1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti circolare n. 11 del 22.01.2001.

 

 

10. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).

Per effetto di quanto disposto dall’art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001 l’importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (19) è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.

 

 

11. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l’anno 2007, in € 67,14.

 

 

anno 2007

Euro

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato

€ 67,14

 

 

 

12. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che   l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151,  già stabilito per l’anno 2006 in  € 1777,53, è pari  per l’anno 2007 a  €1813,08.

 

 

anno 2007

Euro

Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

€ 1813,08

 

 

 

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2007.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2007 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (20).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

 

 

13.1. regolarizzazione di cui ai punti  1), 2, 5).

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

-         calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2007 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

-         le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 3., riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. contribuzioni minori " e dal codice "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

 

13.2. regolarizzazione di cui al punto 6).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti al punto 4 della circolare n. 153 del 22.12.2006, in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi:

 

 

(1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.

(2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.

(3) gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione  che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11,  D.Lgs. 30.12.1992, n. 503).

(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11. 1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.

(5) Cir. 9674 del 06.05.78, cir. N. 806 del 21.07.1986, cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002 punto 1.1..

(6) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

(7) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.

(8)  Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.

(9) Cfr.art. 7 della legge n.  638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.

(10) Si veda anche il punto 5 della circolare n. 23 del 24 gennaio 2007.

(11) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

(12) Pertanto in tale settore l’esistenza di  un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.

(13) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.

(14) Si veda la circolare n. 153 del 22.12.2006 punto 4.

(15) Si veda la circolare n. 153 del 22.12.2006 punto 3.

(16) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.

(17) Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.

(18) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(19)Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178 del 12.12.2002 e circolare n. 196 del 23.12.2003 e, da ultimo, circolare n. 153 del 22.12. 2006 punto 2.

(20) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1).

 

 

 

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5