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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 41 del 22-2-2002.htm

  
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Perfezionamento del diritto a pensione e determinazione della relativa misura senza la contrazione del periodo contributivo   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 22 febbraio 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 41

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Trattamenti pensionistici.

SOMMARIO:

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Perfezionamento del diritto a pensione e determinazione della relativa misura senza la contrazione del periodo contributivo

 

L’articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che "La disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638".

Il richiamato articolo 69, comma 7 della legge 23 dicembre2000, n. 388, dispone che "L’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250".

I lavoratori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 sono "Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie" ovvero "le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie", il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese (Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’ 8 aprile 1961). e rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n.160.

Per effetto, quindi, dell’articolo 43 , comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le disposizioni di cui dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non trovano applicazione dal 1° gennaio 1984 nei confronti dei lavoratori in parola.

Com’è noto, l’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'I.N.P.S., per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% (percentuale elevata dal 1° gennaio 1989 al 40% dall'articolo 1, comma 2, legge 7 dicembre 1989, n.389) dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile annua per il predetto limite settimanale.

A seguito delle disposizioni dell’articolo 43, comma 3, della legge n. 488 del 2001, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne non è più operante, dal 1° gennaio 1984, la riduzione delle settimane utili a pensione precedentemente operata negli anni in cui gli importi dei salari convenzionali erano risultati inferiori ai minimali (allegato1).

Le domande di pensione in corso di istruttoria devono essere definite tenendo conto del criterio illustrato sopra, considerando quindi interamente coperti di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione i periodi di lavoro in parola.

Del pari devono essere definiti secondo i predetti criteri i ricorsi amministrativi e le controversie giudiziarie in corso.

Le istanze di riesame delle domande di pensione respinte, per le quali si è verificato il termine di decadenza di cui all’articolo 4 della legge 14 novembre 1992, n. 438, debbono intendersi nuove domande di pensione.

Le pensioni in pagamento saranno ricostituite a domanda degli interessati, tenendo conto degli effetti della prescrizione decennale.

Potrà peraltro verificarsi che in talune situazioni l’importo in atto risulti più favorevole di quello conseguente alla ricostituzione; in tali casi non si farà luogo alla ricostituzione, nella considerazione che le disposizioni in esame sono finalizzate a garantire una tutela pensionistica più favorevole per la categoria di lavoratori di che trattasi.

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE

F.to PRAUSCELLO

 

 

Allegato 1

TABELLA

PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTTIMA E DELLE ACQUE INTERNE

SETTIMANE ACCREDITATE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PENSIONE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638

 

Anno

minimale pensionabile

(A)

Retribuzione mensile

(B)

Retribuzione

annua

Settimane coperte dal minimale

B/A (arrotondato per eccesso)

Settimane accreditate a norma dell’art. 43, comma 3 della legge n. 448/2001

1984

96.060

400.000

4.800.000

50

52

1985

103.710

449.000

5.388.000

52

52

1986

112.800

490.000

5.880.000

52

52

1987

119.220

524.000

6.288.000

52

52

1988

125.505

553.000

6.636.000

52

52

1989

180.920

582.000

6.984.000

39

52

1990

193.800

620.000

7.440.000

39

52

1991

207.820

663.000

7.956.000

39

52

1992

225.240

716.000

8.592.000

39

52

1993

231.100

760.000

9.120.000

40

52

1994

240.940

789.000

9.468.000

40

52

1995

250.580

826.000

9.912.000

40

52

1996

264.120

871.000

10.452.000

40

52

1997

274.420

905.000

10.860.000

40

52

1998

279.080

920.000

11.040.000

40

52

1999

284.100

937.000

11.244.000

40

52

2000

288.640

952.000

11.424.000

40

52

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Le disposizioni dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 non trovavano già applicazione dal 1° gennaio 2001 a norma dell’articolo 69, comma 7, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388 (circolare n. 50 del 2 marzo 2001).