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Circolare numero 47 del 5-3-2002.htm

  
Riepilogo delle disposizioni che determinano variazioni delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro. Tabelle delle aliquote in vigore per l'anno 2002.   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

PROGETTO PER LA GESTIONE,
LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO
DELL’AREA AGRICOLA

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 05 marzo 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 47

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Anno 2002. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione.

SOMMARIO:

Riepilogo delle disposizioni che determinano variazioni delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro. Tabelle delle aliquote in vigore per l'anno 2002.

Con circolare n. 24 del 23 gennaio 2002 (punto 2.2) sono state illustrate alcune delle novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) in merito alla contribuzione di finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità dovuta dalle imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza.

Con circolare n. 14 del 15 gennaio 2002 è stato, tra l’altro, precisato che le aliquote contributive previste per il settore di cui alla legge 20 agosto 2001, n. 334 (aziende esercenti pubblici servizi di trasporto), oggetto di riduzione contributiva per allineamento delle aliquote a quelle medie dovute per i dipendenti del settore industriale, sono confermate "a regime".

Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo in materia di contribuzione in vigore per l'anno 2002.

1 Aliquote contributive.

1.1 Contributo IVS

1.1.1 Generalità dei datori di lavoro.

Nessuna variazione è prevista per l'anno 2002.

Il consueto incremento biennale di 0,50 punti percentuali (art.27 comma 2-bis della legge 28 febbraio 1997 n.30) previsto per i datori di lavoro che non hanno raggiunto l'aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall'INPS, fissata nella misura del 32% (art.3 comma 23 della legge 8 agosto 1995, n.335), si applicherà dal 1.1.2003.

1.1.2 Aziende agricole. Operai a tempo determinato e indeterminato.

Il Decreto Legislativo 16.4.1997 n.146 "Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola" - G.U. 9.6.97, n. 132) stabilisce, all’art 3 comma 1 "Disposizioni in materia contributiva", che "A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori".

Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25.2.1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20 gennaio 2000 e la circolare 35 del 15/2/2001.

Per effetto della suddetta disposizione, l'aliquota IVS dovuta dalle aziende in argomento per gli operai a tempo determinato e indeterminato risulta fissata, a partire dal 1 gennaio 2002, nella misura appresso indicata:

Aliquota IVS 01/2002

Totale

a carico del lavoratore

26,00% (compr. 0,11% quota base)

8,54%

Con tale aumento risulta così esaurito l’allineamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore, avendo la stessa raggiunto la misura piena; a partire dal 1.1.2003 dovrà essere applicato esclusivamente l’incremento dello 0,20 % a carico del datore di lavoro.

L’incremento dello 0,50 % incide anche sulla misura del contributo dovuto dagli apprendisti che, pertanto, risulta fissato al 5,54%.

1.1.3 Aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.

Lo stesso articolo 3 del citato decreto legislativo n. 146/97, al comma 2, stabilisce che "Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997".

Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25.2.1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20 gennaio 2000 e la circolare 35 del 15/2/2001.

Poiché l'aliquota del lavoratore aveva già raggiunto, al 1 luglio 2001, la misura dell'8,54%, l'incremento dell'aliquota in questione è limitato alla sola quota del datore di lavoro (0,60%).

Per effetto delle considerazioni suesposte, l'aliquota IVS dovuta dalle aziende agricole cosiddette "di tipo industriale" risulta fissata, per l'anno 2002, nelle misure appresso indicate:

 

Aliquota IVS 01/2002

Totale

a carico del lavoratore

28,00% (compr. 0,11% quota base)

8,54%

 

Aliquota IVS 07/2002

Totale

a carico del lavoratore

28,60% (compr. 0,11% quota base)

8,54%

1.1.4 Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).

L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 "Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca" dispone che "Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni".

Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal citato decreto legislativo n. 146/97. Al riguardo si richiamano la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25.2.1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20 gennaio 2000 e la circolare 35 del 15/2/2001.

Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70 % ex GESCAL) di cui all'art.3 coma 23 della legge n. 335/1995, come previsto per gli altri settori produttivi.

Pertanto, dal 1 gennaio 2002, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata:

Aliquota IVS 01/2002

Totale

a carico del marittimo

26,70 %(compr. 0,70 ex GESCAL)

8,89%

Con tale aumento risulta così esaurito l’allineamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore, avendo la stessa raggiunto la misura piena; a partire dal 1.1.2003 dovrà essere applicato esclusivamente l’incremento dello 0,20 % a carico del datore di lavoro.

 

1.2 Contributo CUAF

In merito alla contribuzione in parola, si ricorda che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto, all'art. 120, un esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali.

Le modalità operative sono state illustrate con la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

 

1.3 Contributo di MATERNITÀ

L'art. 43 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Riduzione del costo del lavoro" stabilisce che "A decorrere dall'anno 2002 restano confermate: a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo; omissis…".

Dalla formulazione della norma ("A decorrere dal..") risulta confermata "a regime" la riduzione di 0,20 punti percentuali del contributo di maternità a carico dei datori di lavoro disposta, a decorrere dal 1 luglio 2000, dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al riguardo si richiama la circolare n.12 del 20 gennaio 2000 (punto 2).

Il contributo di maternità risulta pertanto fissato nelle seguenti misure:

Settore

CSC/CA

Qualifica

Misura

Industria (escluso Spettacolo)

1.XX.XX

Operai e Impiegati

0,46 %

Viaggiatori e Piazzisti

0,24 %

Artigianato

4.XX.XX

Operai e Impiegati

0,46 %

Viaggiatori e Piazzisti

0,24 %

Agricoltura

----------

Operai a tempo determinato e indeterminato

0,03 %

Agricoltura

5.01.02

Impiegati (anche a termine) e Dirigenti (no L. 240/84)

0,43 %

Credito, Assicurazioni e servizi tributari appaltati

6.XX.XX

Salariati, Operai e Impiegati

0,13 %

Commercio (escluso Spettacolo)

7.XX.XX

Operai e Impiegati

0,24 %

Spettacolo

1.18.08 e 7.07.09

Operai e Impiegati

0,46 %

Giornalisti Professionisti e Pubblicisti

X.XX.XX codice DM10/2 = P430

----------

0,65 %

Si rammenta che sulle predette aliquote compete la riduzione prevista al comma 2 dell’art 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388 da applicare con le modalità fissate nella già citata circolare 52/2001.

 

2. Marca settimanale apprendisti

Con circolare n. 36 dell’8.2.2002 (punto 9) sono stati stabiliti gli importi dei contributi fissi dovuti dagli apprendisti per l’anno 2002.

Poiché per alcuni lavoratori per i quali la contribuzione è dovuta nella misura degli apprendisti non è previsto il versamento del contributo settimanale dovuto al fondo pensioni lavoratori dipendenti, in relazione alla diversa destinazione del contributo stesso (altra gestione pensionistica) di seguito vengono indicate le misure dei contributi fissi al netto della quota FPLD:

Apprendisti senza FPLD

CUAF

contributo settimanale

Euro

0,0318

Maternità

contributo settimanale

Euro

0,0165

INAIL

contributo settimanale

Euro

0,0930

 

TOTALE contributo settimanale

esclusa INAIL

Euro

0,05

Compresa INAIL

Euro

0,14

 

3. Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602

Con circolare n. 33 del 4 febbraio 2002 sono state illustrati i principi riformatori della posizione del lavoratore-socio nell'ambito degli organismi associativi rientranti nello speciale regime contributivo previsto dal DPR 602/1970, principi ispirati all’equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle predette cooperative a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

Sono state altresì illustrate le modalità di applicazione del meccanismo di graduale adeguamento degli imponibili contributivi per i soci in questione disposte dal decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423.

Per l'anno 2002 è previsto, tra l'altro, l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quella per la contribuzione IVS stabilito dal D.M. 3.12.1999 (gli importi sono stati indicati nella circolare n. 36 dell'8 febbraio 2002, punto 2.1.1). Nessuna variazione è invece prevista relativamente alle forme assicurative dovute, in base alla normativa vigente, dagli organismi in questione.

In merito all'assolvimento degli obblighi contributivi delle cooperative in questione si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

3.1 Cooperative che versano per i soci la contribuzione IVS sulla retribuzione fissata con decreto ex art. 6 comma 1 ex DPR 602/1970.

Per le cooperative per le quali, anteriormente al 1 gennaio 1996, sia stato emanato il provvedimento per la determinazione della retribuzione imponibile in base all'art. 6 comma 1 del DPR 602/1970, le aliquote trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al FPLD (4,43 punti percentuali) si calcolano sul salario convenzionale di cui all'art. 4 dello stesso DPR 602/1970 per tutto il periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre i sei anni (art. 27 comma 2-quater del DL 669/96 convertito nella legge 28 febbraio 1997 n.30). Tale termine è scaduto il 31 dicembre 2001.

Pertanto dal 1 gennaio 2002 le cooperative in questione non recupereranno più il 4,43 % sul differenziale tra la retribuzione ex art.6 comma 1 e il salario convenzionale ex art.4 (ora art. 2 del Decreto Legislativo 423/2001).

Il previsto codice "R200" del quadro "D" modello DM10/2 non è più operativo.

3.2 Cooperative che versano per i soci la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva (art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970).

Per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, abbiano optato per il versamento per i soci della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis del citato D.L. 669/96, nel senso che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione.

Si rammenta che, per l'anno 2001, le cooperative di cui sopra hanno incrementato l'aliquota del FPLD da calcolare sulla retribuzione effettiva nella misura di 0,50 punti percentuali.

Pertanto anche per l’anno 2002, la quota residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale di cui all'art. 4 del DPR 602/1970 (ora art. 2 del decreto legislativo 423/2001) è pari a 2,93 punti percentuali (codice "R250" quadro "D" modello DM10/2).

L’incremento biennale di 0,50 punti percentuali, richiamato al precedente punto 1.1.1, si applicherà dal 1.1.2003, incremento che comporterà la riduzione al 2,43 dell’importo da indicare con il codice R250).

 

4. Regolarizzazione dei periodi pregressi per le aziende che operano con il sistema DM.

I datori di lavoro che non hanno provveduto all’aumento di cui al punto 1.1.4 della presente circolare potranno regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 /3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 - circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Per il versamento delle differenze derivanti dalla mancata applicazione dell’incremento dell'aliquota IVS, dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice "M191" e dalla dicitura "DIFF. IVS".

Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI".

 

5. Tabelle delle aliquote contributive

Sulla base delle novità illustrate nei punti precedenti, sono state aggiornate le tabelle delle aliquote contributive inserite nel sito Internet dell'Istituto (WWW.INPS.IT) alla voce "L'utente professionista", sottomenù "Le aliquote contributive".

Per la consultazione off-line delle tabelle stesse, in vigore dal 1 GENNAIO 2002, è possibile prelevare il file allegato alla presente circolare.

 

 

Allegato tabelle aliquote contributive in formato compresso

 

PER IL DIRETTORE GENERALE

F.to PRAUSCELLO

 

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