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Circolare numero 53 del 19-3-2004.htm

  
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2004.   

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Progetto per la Gestione, lo Sviluppo

e il Coordinamento dell’Area Agricola

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 19 Marzo 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  53

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati  12

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2004.

 

SOMMARIO:

  1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti:

  • Art. 3, comma1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n° 146;
  • Art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997,n° 146.

2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali.

3) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2004.

4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto

     percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

5) Minimali di legge.

6) Contributi apprendisti.

7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004.

8) Tabelle.

 

 

 

1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

L’aliquota relativa alla contribuzione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno 2004 è interessata alle seguenti variazioni:

 

 

1.a) Art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146:

 

Come è noto il citato comma recita:

“a partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro  e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell’aliquota contributiva prevista dall’ art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335 per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori”.

 

Considerato che  a partire dal 1 gennaio 2002 per i  lavoratori dipendenti delle  aziende agricole interessate è stata già raggiunta l’aliquota contributiva, a loro carico,  dell’ 8,54%, parificata a tutti i lavoratori degli altri settori, l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 1 del Dlgs citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.

 

Per quanto sopra esposto, per la generalità delle aziende agricole, assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1 gennaio 2004 l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta aumentata di 0,20 punti percentuali.

 

 

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2004

Datore di lavoro

Lavoratore

Totale

17,75% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)

8,54%

26,29%

 

 

 

1.b) Art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146:

 

Il secondo comma in argomento recita:

“per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l’adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60  punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997”.

 

Considerato che il lavoratore dipendente delle predette aziende ha già raggiunto il 1 luglio 2001 l’aliquota contributiva dell’ 8,54% come per i lavoratori degli altri settori l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 2 del D.lgs citato riguarda solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro.

 

Pertanto l’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato risulta la seguente:

 

 

 

 

 

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Datore di lavoro

Lavoratore

Totale

20,55% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)

8,54%

29,09%

 

 

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale comprese le cooperative  1 giugno 2004 al 31 dicembre  2004.

Datore di lavoro

Lavoratore

Totale

 

21,15% ( esclusa la quota base pari a 0,11%)

8,54%

29,69%

 

 

 

        2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: Riduzione degli oneri sociali.

 

 

 Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388, finanziaria 2001, circolare n° 95 del 26 aprile 2001.

 

Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:

 

 

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per la generalità delle aziende agricole,comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti .

 

Assegni familiari

0,43%

Tutela maternità

0,03%

Disoccupazione

0,34%

 

Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette che versano l’aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:

 

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti .

Assegni familiari

0,01%

Tutela maternità

0,03%

Disoccupazione

0,37%

 

 

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le cooperative agricole Legge 240/84

 

Assegni familiari

Conguagliare con il sistema DM

Tutela maternità

0,03%

Disoccupazione

0,37%

 

Per i consorzi di bonifica che, per gli operai di ruolo a cui è garantita la stabilità d’impiego non versano l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:

 

 

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo a cui sia garantita la stabilità d’impiego.

(contratto 10, circolare 153 del 27 ottobre 2002).

 

Assegni familiari

0,43%

Tutela maternità

0,03%

Cassa integrazione salari

0,14%

Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto

0,2%

 

 

          3)  Contributi INAIL.

 

 

I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001,  in base a quanto disposto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3, sono fissati nelle misure:

 

Assistenza Infortuni sul Lavoro                   

10,125%

Addizionale Infortuni sul Lavoro                   

 3,1185%

 

 

 

         4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

 

 

A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'aliquota aggiuntiva 1%, a carico del lavoratore, deve essere  applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 37.883,00.

 

 

 

         5) Minimali di legge.

 

 

Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, per l’anno  2004, è pari a  € 34,84.

 

Per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano un part-time orizzontale, secondo quanto precisato nella circolare 233 del 6  novembre 1998, punto 2 - Part-time orizzontale:

 

”Si applicano le disposizioni che l’Istituto ha emanato con circolare n. 68 del 10 aprile 1989 con cui si è data attuazione alla normativa fissata dal comma 5 art. 1 del decreto legge 28 marzo 1989 n. 110, reiterato con successivi decreti e da ultimo con il decreto legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389.

Il comma 5 sopracitato stabilisce che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale il minimo giornaliero di cui all’art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.”

Nell’anno 2004, il limite minimo di retribuzione giornaliera  ex art. 7 legge 638/83, da valere in agricoltura per la determinazione del minimale orario  è pari a € 39,16 e pertanto il citato minimale è pari a   € 6,02 (39,16 x 6/39)

 

 

6) Contributo apprendisti.

 

 

Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1 gennaio 2004:

 

Apprendisti

 

Contributi settimanali

Euro

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

2,66

Quota base

0,0816

Assegni familiari

0,0334

Maternità

0,0165

INAIL

0,0930

Totale

2,88

 

L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata nella misura del 5,54%.

 

 

 7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004.

 

In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 avente per oggetto la riclassificazione delle aree svantaggiate, circolare n° 56 del 9 marzo 2001, le riduzioni contributive previste dall’ art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, risultano, per l’anno 2004, così determinate:

 

a)      nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dall’ art. 11 comma 27 della legge 537/1993;

 

b)      nelle  zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’ obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella misura del 40%;

 

c)      nelle restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive, spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro,  è determinata nell’arco del quadriennio 2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno sono pari al 25% della variazione totale e sono rappresentate nelle tabelle allegate alla circolare n° 56 del 9 marzo 2001.

 

Relativamente al punto c) è utile precisare che con l’anno 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo livello contributivo.

Per la compilazione del modello DMAG- Unico si rimanda alle istruzioni fornite con circolare 9 marzo 2001, n. 56.

Pertanto nonostante con l’anno 2004 le aziende, ubicate nei territori oggetti del riordino previsto dalla delibera CIPE, raggiungano i valori previsti quali agevolazioni contributive  per le  zona montane (punto a) o svantaggiate (punto b), nell’indicare la zona tariffaria devono continuare ad  utilizzare i codici previsti per i territori oggetti del riordino.

 

 

8) Tabelle.

 

 

In allegato alla presente circolare sono riportati gli allegati con le varie aliquote contributive ed agevolazioni per zona tariffaria così articolate:

 

  • allegato 1 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per la generalità delle agricole in vigore dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
  • allegato 2 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato aziende coltivatrici dirette in vigore dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
  • allegato 3 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato cooperative agricole, cooperative legge 240/84 per operai a tempo determinato e colono/mezzadri dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
  • allegato 4 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84; dal 1 gennaio 2004 al  31 dicembre 2004;
  • allegato 5 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato a cui è garantita la stabilità d’impiego .dipendenti da consorzi di bonifica. dal 1gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
  • allegato 6 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per la generalità delle agricole con processi produttivi di tipo industriale in vigore dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004;
  • allegato 7 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per la generalità delle agricole con processi produttivi di tipo industriale in vigore dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2004;
  • allegato 8 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per r le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative Legge 240/84 che assumono operai a tempo determinato, in vigore dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004;
  • allegato 9 aliquote operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative Legge 240/84 che assumono operai a tempo determinato, in vigore dal 1 luglio 2004 al 31dicembre 2004;
  • allegato 10 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84 dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004;
  • allegato 11 aliquote operai agricoli a tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84 dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2004;
  • allegato 12 agevolazioni per zone tariffarie.

 

Il Direttore Generale

Crecco  

 

 


 

 

 

Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11
Allegato N.12