Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 53 del 19-3-2004.htm
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2004.
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo
e
il Coordinamento dell’Area Agricola
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 19
Marzo 2004
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 53
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 12
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo
determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2004.
SOMMARIO
:
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo
pensioni lavoratori dipendenti:
Art.
3, comma1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n° 146;
Art.
3 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997,n° 146.
2) Art. 120 della legge 23
dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali.
3) Contributi INAIL dal 1
gennaio 2004.
4) Quota di retribuzione
soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14
novembre 1992, n.438.
5) Minimali di legge.
6) Contributi apprendisti.
7) Agevolazioni per zone
tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004.
8)
Tabelle.
1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
L’aliquota relativa alla
contribuzione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’anno
2004 è interessata alle seguenti variazioni:
1.a) Art. 3, comma 1 del
Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146
:
Come è noto il citato comma
recita:
“a partire dal 1 gennaio 1998
le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti
percentuali a carico del datore di lavoro
e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al
raggiungimento dell’aliquota contributiva prevista dall’ art. 3, comma 23,
della legge 8 agosto 1995 n°335 per gli altri settori produttivi nelle misure
rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori”.
Considerato che a partire dal 1 gennaio 2002 per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole interessate è stata già
raggiunta l’aliquota contributiva, a loro carico, dell’ 8,54%, parificata a tutti i lavoratori degli altri
settori, l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 1 del Dlgs citato riguarda
solo l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a
carico del datore di lavoro.
Per quanto sopra esposto, per
la generalità delle aziende agricole, assuntrici di operai a tempo
determinato e indeterminato, dal 1 gennaio 2004 l’aliquota dovuta al fondo
pensioni lavoratori dipendenti risulta aumentata di 0,20 punti percentuali.
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio
2004
Datore di
lavoro
Lavoratore
Totale
17,75% ( esclusa la quota
base pari a 0,11%)
8,54%
26,29%
1.b) Art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, 16 aprile 1997 , n° 146:
Il secondo comma in argomento
recita:
“per le aziende singole o
associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e
di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo
industriale l’adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di
lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1
luglio 1997”.
Considerato che il lavoratore
dipendente delle predette aziende ha già raggiunto il 1 luglio 2001
l’aliquota contributiva dell’ 8,54% come per i lavoratori degli altri settori
l’aumento previsto dall’ art. 3, comma 2 del D.lgs citato riguarda solo
l’aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del
datore di lavoro.
Pertanto l’aliquota dovuta al
fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi
di tipo industriale assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato
risulta la seguente:
Aliquota dovuta al fondo
pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi
produttivi di tipo industriale comprese le cooperative 1 gennaio 2004 al 30
giugno 2004.
Datore di
lavoro
Lavoratore
Totale
20,55% ( esclusa la quota
base pari a 0,11%)
8,54%
29,09%
Aliquota dovuta al fondo
pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi
produttivi di tipo industriale comprese le cooperative 1 giugno 2004 al 31 dicembre 2004.
Datore di
lavoro
Lavoratore
Totale
21,15% ( esclusa la quota
base pari a 0,11%)
8,54%
29,69%
2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388:
Riduzione degli oneri sociali
.
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della
legge 23 dicembre 2000 n° 388, finanziaria 2001, circolare n° 95 del 26
aprile 2001.
Ne consegue che per la
generalità delle aziende agricole che versano l’aliquota dello 0,43% per gli
assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote
contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per la generalità delle aziende
agricole,comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale con
esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti
.
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
Per le cooperative agricole e
per le aziende coltivatrici dirette che versano l’aliquota dello 0,01% per
gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote
contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le cooperative agricole,
comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono
mezzadri, coltivatori diretti
.
Assegni familiari
0,01%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Esoneri aliquote
contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per le cooperative agricole
Legge 240/84
Assegni familiari
Conguagliare con il sistema
DM
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Per i consorzi di bonifica che,
per gli operai di ruolo a cui è garantita la stabilità d’impiego non versano
l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote
contributive a decorrere dal 1 gennaio 2004 per i consorzi di bonifica che
assumono operai di ruolo a cui sia garantita la stabilità d’impiego.
(contratto 10, circolare
153 del 27 ottobre 2002).
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Cassa integrazione salari
0,14%
Fondo di garanzia trattamento
di fine rapporto
0,2%
3)
Contributi INAIL
.
I contributi per l’ assistenza
infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D.lvo n° 38
del 23 febbraio 2000, art 28 comma 3, sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul
Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul
Lavoro
3,1185%
4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004
all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter
della legge 14 novembre 1992, n.438.
A decorrere dal 1 gennaio 2004
l'aliquota aggiuntiva 1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di € 37.883,00.
5) Minimali di legge.
Il minimale giornaliero di
legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge
638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, per l’anno 2004, è pari a € 34,84.
Per la determinazione del
minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano un part-time
orizzontale, secondo quanto precisato nella circolare 233 del 6 novembre 1998, punto 2 - Part-time
orizzontale:
”Si applicano le disposizioni
che l’Istituto ha emanato con circolare n. 68 del 10 aprile 1989 con cui si è
data attuazione alla normativa fissata dal comma 5 art. 1 del decreto legge
28 marzo 1989 n. 110, reiterato con successivi decreti e da ultimo con il
decreto legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n.
389.
Il comma 5 sopracitato
stabilisce che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale
si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale il minimo
giornaliero di cui all’art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i
lavoratori a tempo pieno.”
Nell’anno 2004, il limite
minimo di retribuzione giornaliera ex
art. 7 legge 638/83, da valere in agricoltura per la determinazione del
minimale orario è pari a € 39,16 e
pertanto il citato minimale è pari a
€ 6,02 (39,16 x 6/39)
6) Contributo apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi
importi dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti, con
decorrenza 1 gennaio 2004:
Apprendisti
Contributi settimanali
Euro
Fondo pensioni lavoratori
dipendenti
2,66
Quota base
0,0816
Assegni familiari
0,0334
Maternità
0,0165
INAIL
0,0930
Totale
2,88
L’aliquota a carico
dell’operaio apprendista è fissata nella misura del 5,54%.
7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio
2004.
In applicazione della delibera
CIPE 25 maggio 2000 avente per oggetto la riclassificazione delle aree
svantaggiate, circolare n° 56 del 9 marzo 2001, le riduzioni contributive
previste dall’ art. 11, comma 27, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537,
risultano, per l’anno 2004, così determinate:
a)
nei
territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva
compete nella misura del 70 per cento dei contributi a carico del datore di
lavoro, previsti dall’ art. 11 comma 27 della legge 537/1993;
b)
nelle zone agricole svantaggiate, comprese le
aree dell’ obiettivo 1 del regolamento CEE n° 2081/93 del 20 luglio, i Comuni
delle Regioni Abruzzo e Molise, la riduzione contributiva compete nella
misura del 40%;
c)
nelle
restanti zone agricole sia particolarmente svantaggiate che svantaggiate
oggetto del riordino , l’adeguamento alle nuove agevolazioni contributive,
spettanti sui contributi a carico del datore di lavoro, è determinata nell’arco del quadriennio
2001-2004, con incrementi o decrementi che per ciascun anno sono pari al 25%
della variazione totale e sono rappresentate nelle tabelle allegate alla
circolare n° 56 del 9 marzo 2001.
Relativamente al punto c) è
utile precisare che con l’anno 2004 viene raggiunto l’adeguamento al nuovo
livello contributivo.
Per la compilazione del modello
DMAG- Unico si rimanda alle istruzioni fornite con circolare 9 marzo 2001, n.
56.
Pertanto nonostante con l’anno
2004 le aziende, ubicate nei territori oggetti del riordino previsto dalla
delibera CIPE, raggiungano i valori previsti quali agevolazioni
contributive per le zona montane (punto a) o svantaggiate
(punto b), nell’indicare la zona tariffaria devono continuare ad utilizzare i codici previsti per i
territori oggetti del riordino.
8) Tabelle.
In allegato alla presente
circolare sono riportati gli allegati con le varie aliquote contributive ed
agevolazioni per zona tariffaria così articolate:
allegato 1
aliquote operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato per la generalità delle agricole in
vigore dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 2
aliquote operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato aziende coltivatrici dirette in vigore
dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 3
aliquote operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato cooperative agricole, cooperative
legge 240/84 per operai a tempo determinato e colono/mezzadri dal 1
gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 4
aliquote operai agricoli a
tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84; dal 1 gennaio
2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 5
aliquote operai agricoli a
tempo indeterminato a cui è garantita la stabilità d’impiego .dipendenti
da consorzi di bonifica. dal 1gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;
allegato 6
aliquote operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato per la generalità delle agricole con
processi produttivi di tipo industriale in vigore dal 1 gennaio 2004 al
30 giugno 2004;
allegato 7
aliquote operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato per la generalità delle agricole con
processi produttivi di tipo industriale in vigore dal 1 luglio 2004 al
31 dicembre 2004;
allegato 8
aliquote operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato per r le cooperative agricole con
processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative Legge
240/84 che assumono operai a tempo determinato, in vigore dal 1 gennaio
2004 al 30 giugno 2004;
allegato 9
aliquote operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato per le cooperative agricole con
processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative Legge
240/84 che assumono operai a tempo determinato, in vigore dal 1 luglio
2004 al 31dicembre 2004;
allegato 10
aliquote operai agricoli a
tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84 dal 1 gennaio 2004
al 30 giugno 2004;
allegato 11
aliquote operai agricoli a
tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84 dal 1 luglio 2004
al 31 dicembre 2004;
allegato 12
agevolazioni per zone
tariffarie.
Il
Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11
Allegato N.12