Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 60 del 6-4-2004.htm
Fondi interprofessionali per la formazione continua. Questioni varie.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 6
Aprile 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 60
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione
centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Fondi interprofessionali per la formazione continua. Questioni
varie.
SOMMARIO
:
Ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all’operatività dei
Fondi interprofessionali istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000.
Generalità.
Con
circolare n.
71 del 2
aprile 2003, sono state illustrate natura, caratteristiche e modalità di
adesione ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua, istituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388/2000, come
modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Al
30 giugno 2003, come noto, è scaduto il termine per comunicare la prima
adesione ai Fondi.
A
decorrere dal 1 gennaio 2004 hanno, quindi, iniziato a produrre effetti
finanziari e contributivi le adesioni espresse entro tale data. Le adesioni successive, che
interverranno entro il periodo di paga “
giugno 2004
”,
produrranno effetti dal 1 gennaio 2005.
I
Fondi, come noto, sono finanziati dal gettito della contribuzione dei datori
di lavoro che facoltativamente vi aderiscono.
Più
specificatamente, il terzo comma dell’articolo 118, recita:
“
I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all’articolo 25
della legge n. 845 del 1978 all’INPS, che provvede a trasferirlo al fondo
indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’articolo
66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
Al
riguardo si fa presente che i Ministeri competenti hanno precisato che il
trasferimento in questione attiene alla quota pari ad un terzo del contributo
integrativo ex lege n. 845/1978 nonché alla restante quota dei due terzi del
contributo medesimo, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 144/1999.
Per
i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo di
versare all’Istituto il contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4
della citata legge n. 845/1978, secondo le consuete modalità.
Fonte
del finanziamento è, quindi, il contributo, previsto dall’articolo 25, c. 4
della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente
alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria.
Ne
consegue che la disposizione non trova applicazione relativamente ai datori
di lavoro e/o lavoratori esclusi da detta contribuzione e/o ai lavoratori non
tenuti al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (1).
Appare
opportuno precisare, inoltre, che non potranno essere devolute ai Fondi le
quote di contribuzione oggetto di agevolazione contributiva.
1. Casi di fusioni e/o incorporazione di aziende.
Poiché
l’adesione ai Fondi, facoltativa e revocabile, ha validità annuale e si
intende tacitamente prorogata, salvo disdetta, appare opportuno fornire
chiarimenti in merito agli effetti che possono produrre sulle adesioni già
intervenute, le ipotesi di fusione per incorporazione o di cessione di ramo
di azienda.
Le
operazioni sopra descritte si collocano nell’ambito della disciplina generale
che regola la successione nei rapporti giuridici.
In
tali ipotesi, quindi, continuerà a produrre automaticamente effetti
finanziari e contributivi per tutto l’anno in cui si colloca, l’adesione già
operata dall’azienda incorporata o ceduta.
Resta
salva, ovviamente, la possibilità per i datori di lavoro subentranti, di
revocare successivamente l’adesione, dandone comunicazione secondo le
modalità già note (2).
1.1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro e delle Sedi.
Nell’ambito
dell’attività amministrativa connessa alla definizione delle operazioni sopra
descritte, le imprese subentranti provvederanno a darne comunicazione alla
competente Sede dell’Istituto.
Le
procedure per la gestione delle comunicazioni di cui sopra verranno, a breve,
messe a disposizione delle Sedi.
Si ricorda che, ad eccezione del
personale dirigente per il quale è possibile aderire a specifici Fondi, ogni
datore di lavoro può aderire solamente ad un unico Fondo per tutti i
dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
Ne
consegue che, ove per effetto delle operazioni di cui sopra, ci si trovi in
presenza di contestuale adesione a Fondi tra di loro diversi, dovranno essere
accese più posizioni contributive.
2. Modalità operative.
Ai
fini della compilazione della denuncia contributiva di modello DM10/2, i
datori di lavoro che hanno aderito ai Fondi dovranno continuare ad osservare
le consuete modalità.
La
procedura di controllo delle denunce aziendali provvederà automaticamente ad
attribuire ai singoli Fondi le quote di spettanza, in base alle adesioni già
espresse e comunicate dalle aziende.
Si
ricorda che, in caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo
di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro é
tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che
l’Istituto provvederà a versare al Fondo prescelto (3).
3. Istruzioni contabili.
Ai fini della
rilevazione contabile del contributo di cui all’art. 25 della legge n.
845/1978 di pertinenza di ciascun Fondo interprofessionale dovuto, per
periodi a partire dal 1 gennaio 2004, dai datori di lavoro che hanno aderito
ai Fondi stessi entro il 30 giugno 2003, verranno istituiti appositi conti.
Con separato messaggio saranno fornite le relative istruzioni contabili.
Il Direttore Generale
Crecco
(1)
A titolo esemplificativo: soci di cooperative ex DPR n.
602/1970, apprendisti, lavoratori extracomunitari stagionali, operai
agricoli, lavoratori interinali, lavoratori somministrati, ecc…
(2)
Cfr. circolare n.
71 del 2 aprile 2003,
messaggio n. 61 del 19 maggio 2003 e, da ultimo, messaggio n. 5684 del 1
marzo 2004.
(3)
Disposizione
prevista dall’articolo 118, c. 8 della legge n. 388/2000 e successive
modificazioni.