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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 60 del 6-4-2004.htm
  
Fondi interprofessionali per la formazione continua. Questioni varie.
  


Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 6 Aprile 2004
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  60
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
 Vice Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Fondi interprofessionali per la formazione continua. Questioni varie.
 
SOMMARIO
:
Ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all’operatività dei Fondi interprofessionali istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000.
 
 
Generalità.
Con circolare n. 71 del 2 aprile 2003, sono state illustrate natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388/2000, come modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Al 30 giugno 2003, come noto, è scaduto il termine per comunicare la prima adesione ai Fondi.
A decorrere dal 1 gennaio 2004 hanno, quindi, iniziato a produrre effetti finanziari e contributivi le adesioni espresse entro tale data. Le adesioni successive, che interverranno entro il periodo di paga “
giugno 2004
”, produrranno effetti dal 1 gennaio 2005.
 
I Fondi, come noto, sono finanziati dal gettito della contribuzione dei datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono.
Più specificatamente, il terzo comma dell’articolo 118, recita:

I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all’INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144”.
Al riguardo si fa presente che i Ministeri competenti hanno precisato che il trasferimento in questione attiene alla quota pari ad un terzo del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 nonché alla restante quota dei due terzi del contributo medesimo, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 144/1999.
Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo di versare all’Istituto il contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4 della citata legge n. 845/1978, secondo le consuete modalità.
Fonte del finanziamento è, quindi, il contributo, previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria.
Ne consegue che la disposizione non trova applicazione relativamente ai datori di lavoro e/o lavoratori esclusi da detta contribuzione e/o ai lavoratori non tenuti al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (1).
Appare opportuno precisare, inoltre, che non potranno essere devolute ai Fondi le quote di contribuzione oggetto di agevolazione contributiva.
 
 1. Casi di fusioni e/o incorporazione di aziende.
Poiché l’adesione ai Fondi, facoltativa e revocabile, ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta, appare opportuno fornire chiarimenti in merito agli effetti che possono produrre sulle adesioni già intervenute, le ipotesi di fusione per incorporazione o di cessione di ramo di azienda.
Le operazioni sopra descritte si collocano nell’ambito della disciplina generale che regola la successione nei rapporti giuridici.
In tali ipotesi, quindi, continuerà a produrre automaticamente effetti finanziari e contributivi per tutto l’anno in cui si colloca, l’adesione già operata dall’azienda incorporata o ceduta.
Resta salva, ovviamente, la possibilità per i datori di lavoro subentranti, di revocare successivamente l’adesione, dandone comunicazione secondo le modalità già note (2).
 
 1.1. Adempimenti a cura dei datori di lavoro e delle Sedi.
Nell’ambito dell’attività amministrativa connessa alla definizione delle operazioni sopra descritte, le imprese subentranti provvederanno a darne comunicazione alla competente Sede dell’Istituto.
Le procedure per la gestione delle comunicazioni di cui sopra verranno, a breve, messe a disposizione delle Sedi.
Si ricorda che, ad eccezione del personale dirigente per il quale è possibile aderire a specifici Fondi, ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
Ne consegue che, ove per effetto delle operazioni di cui sopra, ci si trovi in presenza di contestuale adesione a Fondi tra di loro diversi, dovranno essere accese più posizioni contributive.
 
 2. Modalità operative.
Ai fini della compilazione della denuncia contributiva di modello DM10/2, i datori di lavoro che hanno aderito ai Fondi dovranno continuare ad osservare le consuete modalità.
La procedura di controllo delle denunce aziendali provvederà automaticamente ad attribuire ai singoli Fondi le quote di spettanza, in base alle adesioni già espresse e comunicate dalle aziende.
Si ricorda che, in caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro é tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che l’Istituto provvederà a versare al Fondo prescelto (3).
 
 3. Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile del contributo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 di pertinenza di ciascun Fondo interprofessionale dovuto, per periodi a partire dal 1 gennaio 2004, dai datori di lavoro che hanno aderito ai Fondi stessi entro il 30 giugno 2003, verranno istituiti appositi conti. Con separato messaggio saranno fornite le relative istruzioni contabili.
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Crecco
 
 
 
 
(1)
  
A titolo esemplificativo: soci di cooperative ex DPR n. 602/1970, apprendisti, lavoratori extracomunitari stagionali, operai agricoli, lavoratori interinali, lavoratori somministrati, ecc…
 
(2)
  
Cfr. circolare n. 71 del 2 aprile 2003, messaggio n. 61 del 19 maggio 2003 e, da ultimo, messaggio n. 5684 del 1 marzo 2004.
 
(3)
  
Disposizione prevista dall’articolo 118, c. 8 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.