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Circolare numero 62 del 2-5-2006.htm

  
Retribuzioni convenzionali imponibili per gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/84. Limite minimo di retribuzione di giornaliera. Accordi di rinnovo del CCNL pesca marittima del 13.6.2001 e dell’8.5.2005.  Tabelle delle retribuzioni convenzionali imponibili in vigore, rispettivamente, dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006.   

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Direzione Centrale

delle Entrate

Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 2 Maggio 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  62

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Retribuzioni convenzionali imponibili per gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/84. Limite minimo di retribuzione di giornaliera.

Accordi di rinnovo del CCNL pesca marittima del 13.6.2001 e dell’8.5.2005. 

Tabelle delle retribuzioni convenzionali imponibili in vigore, rispettivamente, dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006.

 

SOMMARIO:

precisazione sul limite minimo di retribuzione giornaliera che trova applicazione per le retribuzioni imponibili di cui all’art. 13, c. 2 Legge413/84, nel settore della pesca.

Rinnovo del CCNL pesca del 13.6.2001 e 8.5.2005.    

 

 

 

1) Natura convenzionale delle retribuzioni imponibili, determinate ai     sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84.

Precisazione sul limite minimo di retribuzione giornaliera.

 

Come è noto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Previdenziali aveva chiarito che le retribuzioni imponibili del settore della pesca, determinate ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84, erano assimilabili alle retribuzioni convenzionali e, come tali, regolate dal particolare regime contributivo previsto dall’art. 5, co. 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (vedi P. 1 della circolare n. 60 del 13 marzo 1998).

Peraltro, l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 (relativo al riordino del lavoro a tempo parziale) ha abrogato detto art. 5 della legge n. 863/84, ponendo in tal modo il problema dell’individuazione della retribuzione minima giornaliera da assumere per il calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per tutte le categorie di lavoratori per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali.

Su tale questione, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 23 del 12 aprile 2000, affermando che l’espressa abrogazione dell’art. 5, comma 19, della legge n. 863/84 – ad opera del D.Lgs. n. 61/2000 – “non si estende al concorrente disposto, di cui all’art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge 26 settembre 1981, n. 537”.

Inoltre, il predetto Dicastero ha pure chiarito che, nella fattispecie, non può trovare applicazione “il disposto di cui all’art. 1, comma 2, secondo inciso, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, (relativo al minimale di retribuzione giornaliero)  trattandosi di norma generale prevista per i lavoratori dipendenti, applicabile a categorie speciali solo in mancanza di apposita disciplina”.   

In applicazione delle disposizioni ministeriali sopra ricordate, l’Istituto ha emanato la circolare n. 100 del 22 maggio 2000, nella quale si è stabilito che, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari convenzionali, deve farsi riferimento a quanto disposto dall’art. 1, c. 3, del D.L. n. 402/81, convertito in legge n. 537/81, il quale, come noto, fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, una retribuzione minima, di L. 10.000, rivalutabili ai sensi dell’art. 22 della legge n. 160/75, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Tra i soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla citata circolare n. 100/2000, sono stati inseriti anche i componenti degli equipaggi delle navi da pesca, assoggettati al regime assicurativo ex lege n. 413/84.

Tuttavia  sono sorte perplessità sulla legittimità dell’estensione a tali lavoratori della normativa ex art. 1, comma 3, della citata legge n. 537/81, atteso che la predetta norma contempla espressamente solo i soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, soggetti alle norme di cui al D.P.R. n. 602/70, i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58 ed i lavoratori a domicilio.

Di qui la riserva espressa con circolare n.36/2002 e successive, da ultimo richiamata in circolare n. 18/2006 (punto 2.3).

 

Sciogliendo la predetta riserva, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, come determinati ai sensi dell’art. 13, co. 2, della legge n. 413/84 - sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - si conferma che, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni degli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/84, trova applicazione  quello determinato ai sensi dell’art. 1, co. 3, della citata legge n. 537/81, alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali.  

L’applicazione di detto minimale non esclude, però, l’applicazione dei minimi di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n.537/81, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.

Per quanto concerne il comparto della pesca marittima, le retribuzioni minime giornaliere definite dalla Tabella B allegata alla legge n.537/81, periodicamente adeguata, risultano determinate, per l’anno 2006, come segue:

 

 

Capo barca

Capo pesca

Marinaio

 

Motorista

Pesca costiera

Euro

25,78

Euro

23,79

Euro

19,86

 e mediterranea

 

 

 

 

 

(1)

 

Comandante,

1° ufficiale coperta,

2° ufficiale coperta,

 

Direttore macchina

macchinista

macchinista

 

Euro

49,75

Euro

36,38

Euro

30,64

Pesca oltre gli stretti

Nostromo, capo

Marinaio,

Mozzo

 

mac.na, capo pes.

cuoco, ecc.

 

Euro

26,84

Euro

21,08

Euro

19,86

 

 

 

 

(1)

 

(1)

(1) Da adeguare a euro 22,57 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.

 

 

2) Determinazione delle retribuzioni convenzionali ex art. 13, co. 2, della legge n. 413/84, in vigore dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006.

 

In seguito agli accordi di rinnovo del CCNL pesca marittima del 13 giugno 2001 e dell’8.3.2005, le organizzazioni sindacali del comparto della pesca marittima FLAI/CGIL, FAI/CISL, UILA/UIL, in rappresentanza dei lavoratori, e FEDERPESCA, in rappresentanza degli armatori del settore, hanno provveduto ad aggiornare i valori delle retribuzioni tabellari convenzionali, di cui all’art.13, comma 2, della legge n.413/84, con effetto, rispettivamente,  dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006 (v. allegati 1,2,3,4,5).

Come già fatto presente in precedenti circolari in materia, le tabelle retributive di cui sopra trovano applicazione anche presso le aziende del settore della cooperazione, rappresentato dalla FEDERCOOPESCA, dalla LEGA-PESCA e dall’AICP, avendo le stesse convenuto, con le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori, di non rinnovare il proprio CCNL, per quanto attiene la parte concernente gli equipaggi imbarcati sulle navi da pesca, e di aderire, a tal fine, al CCNL, stipulato dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori con la FEDERPESCA (v. circolare n.46 del 26.2.1996).

Le predette tabelle retributive riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per la determinazione delle contribuzioni dovute per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la “pesca costiera locale”, la “pesca costiera ravvicinata”, la “pesca mediterranea” o di altura e la “pesca oltre gli stretti” o oceanica.

Si riportano qui di seguito gli importi mensili imponibili, di cui alle tabelle stesse, che debbono essere presi a riferimento per il calcolo delle contribuzioni dovute, rispettivamente a far tempo dal periodo di paga in corso al 1° luglio 2001, al 1° gennaio 2002, al 1° maggio 2005 e al 1° gennaio 2006, per gli equipaggi imbarcati sui pescherecci di cui alle lettere "a)" e "b)" dell’art.5 della legge n.413/84, a seconda del tipo di pesca a cui le navi sono adibite e in ragione dei periodi di imbarco registrati, per le navi maggiori, sul ruolo di equipaggio, e, per le navi minori, sul ruolino di equipaggio, come disposto ai sensi dell’art. 10, c.2, della legge n.413/84.

 

Retribuzione mensile imponibile dal 1° luglio 2001

 

A) Pesca costiera locale (v. all.1, tabella 1)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.052,10

Marinaio

€      957,56

Giovanotto

€      954,05

Mozzo

€      947,05

 

B) Pesca costiera ravvicinata (v. all.1, tabella 2)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.150,14

Marinaio

€   1.052,10

Giovanotto

€      968,06

Mozzo

€      947,05

 

 

C) Pesca mediterranea o di altura (v. all.1, tabella 3)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.248,19

Marinaio

€   1.150,14

Giovanotto

€      996,07

Mozzo

€      975,06

 

D) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all.2, tabella 4)

 

Comandante

€   2.856,04

Direttore di macchina

€   2.249,01

Primo ufficiale

€   1.902,13

Secondo ufficiale

€   1.728,69

Nostromo

€   1.555,25

Marinaio / Retiere

€   1.451,19

Giovanotto

€   1.225,72

Mozzo

€   1.199,70

 

 

Retribuzione mensile imponibile dal 1° gennaio 2002

 

E) Pesca costiera locale (v. all.3, tabella 5)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.063,36

Marinaio

€      967,49

Giovanotto

€      963,94

Mozzo

€      956,84

 

 

F) Pesca costiera ravvicinata (v. all.3, tabella 6)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.162,77

Marinaio

€   1.063,36

Giovanotto

€      978,15

Mozzo

€      956,84

 

G) Pesca mediterranea o di altura (v. all.3, tabella 7)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.262,19

Marinaio

€   1.162,77

Giovanotto

€   1.006,55

Mozzo

€      985,25

 

H) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all.4, tabella 8)

 

Comandante

€   2.891,26

Direttore di macchina

€   2.276,01

Primo ufficiale

€   1.924,44

Secondo ufficiale

€   1.748,65

Nostromo

€   1.572,86

Marinaio / Retiere

€   1.467,39

Giovanotto

€   1.238,87

Mozzo

€   1.212,50

 

Retribuzione mensile imponibile dal 1° maggio 2005

 

I) Pesca costiera locale (v. all.5, tabella 9)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.238,90

Marinaio di prima

€   1.123,19

Marinaio

€   1.111,61

Giovanotto

€   1.107,76

Mozzo

€   1.100,04

 

L) Pesca costiera ravvicinata (v. all. 5,tabella 10)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.346,90

Marinaio di prima

€   1.238,90

Marinaio

€   1.215,76

Giovanotto

€   1.123,19

Mozzo

€   1.100,04

 

M) Pesca mediterranea o di altura (v. all. 5, tabella 11)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.454,91

Marinaio di prima

€   1.431,77

Marinaio

€   1.323,77

Giovanotto

€   1.154,05

Mozzo

€   1.130,91

 

N) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all. 6, tabella 12)

 

Comandante

€   3.254,61

Direttore di macchina

€   2.587,51

Primo ufficiale

€   2.212,28

Secondo ufficiale

€   2.014,23

Nostromo

€   1.826,61

Marinaio / Retiere

€   1.711,96

Giovanotto

€   1.461,80

Mozzo

€   1.428,98

 

Retribuzione mensile imponibile dal 1° gennaio 2006

 

O) Pesca costiera locale (v. all.7, tabella 13)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.262,56

Marinaio di prima

€   1.143,84

Marinaio

€   1.131,97

Giovanotto

€   1.128,01

Mozzo

€   1.120,10

 

P) Pesca costiera ravvicinata (v. all. 7, tabella 14)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.373,37

Marinaio di prima

€   1.262,56

Marinaio

€   1.238,82

Giovanotto

€   1.143,84

Mozzo

€   1.120,10

 

Q) Pesca mediterranea o di altura (v. all.7, tabella 15)

 

Comandante, Motorista, Capopesca

€   1.484,16

Marinaio di prima

€   1.460,42

Marinaio

€   1.349,61

Giovanotto

€   1.175,49

Mozzo

€   1.151,74

 

R) Pesca oltre gli stretti o oceanica (v. all.8, tabella 16)

 

Comandante

€   3.324,74

Direttore di macchina

€   2.641,32

Primo ufficiale

€   2.256,90

Secondo ufficiale

€   2.054,01

Nostromo

€   1.861,80

Marinaio / Retiere

€   1.744,34

Giovanotto

€   1.488,06

Mozzo

€   1.456,03

 

Come già fatto presente nella circolare n.209 del 24.10.1997, nelle attuali tabelle di retribuzione non risultano riportate, in corrispondenza di alcune qualifiche di base, le più comuni qualifiche alle stesse equiparate, così come per le tabelle anteriori al 1997.

Per dette qualifiche, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alle indicazioni per le stesse formulate nelle tabelle allegate alla circolare n.46 del 26.2.1996.

 

 

 

 

3) Applicazione del CCNL ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e previdenziali

 

Nel CCNL pesca marittima dell’8.3.2005 è stata inserita la previsione secondo la quale le imprese di pesca, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, sono tenute ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Si richiamano, pertanto, le disposizioni illustrate al punto 3.1, secondo e terzo capoverso, della circolare n. 150 del 13 settembre 2002.

4) Regolarizzazioni contributive. Istruzioni operative.

 

Le aziende che per gli anni  dal 1° luglio 2001, dal 1° gennaio 2002, dal 1° maggio 2005 e dal 1° gennaio 2006 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui sopra, possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 ) .

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, senza aggravio di somme aggiuntive.

La regolarizzazione, in particolare, deve avvenire:

·        per i periodi pregressi fino al 31 dicembre 2005, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (DM10/V , SA VIG , Emens sostitutivo)

·        per i periodi dal 1 gennaio 2006 secondo le disposizioni riportate al punto 12 della circolare n.18/2006.

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

 

Allegato N.1