Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Circolare numero 65 del 3-5-2006.htm |
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Progetto per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 3 Maggio 2006 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 65 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 1 |
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Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2006. |
SOMMARIO: |
1) Ex art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti. 2) Ex art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: riduzione degli oneri sociali. 3) Ex art. 1 commi 361-362 legge23 dicembre 2005, n. 266: riduzione del costo del lavoro. 4) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2006. 5) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2006 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre1992, n.438. 6) Minimali di legge. 7) Contributi apprendisti. 8) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2006. 9) Bonus. 10)Tabelle. |
1) Ex art. 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
La legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante “ Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” all’art. 01 ha previsto: “Per il triennio 2006 – 2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.” Pertanto per tale triennio sono sospesi gli aumenti previsti dall’art 3, co.1, del D.lgs. 146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole) e dal comma 2 del medesimo D.lgs. (aumento di 0,60 punti percentuali, dal 1 luglio, dell’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale) e sono confermate le aliquote dovute al fondo pensioni lavoratori dipendenti nelle misure raggiunte nell’anno 2005:
2) Ex art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: riduzione degli oneri sociali.
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, (finanziaria 2001), come da circolare n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per la generalità delle aziende agricole, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01%, per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Per i consorzi di bonifica che, per gli operai di ruolo cui è garantita la stabilità d’impiego, non versano l’aliquota della disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
3) Ex art. 1, commi 361-362, legge23 dicembre 2005, n. 266 :riduzione del costo del lavoro.
Come già anticipato con circolare 5 gennaio 2006, n. 3,- a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti-, la norma di cui all’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, volta alla riduzione del costo del lavoro, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’ art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonchè quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Considerato che per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con il sistema di DMAG e per le cooperative di trasformazione ex lege 240/84, che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico delle società cooperative, non trova capienza né l’aliquota degli assegni per il nucleo familiare né quella della maternità, già azzerate dall’esonero dell’art. 120 citato, il nuovo esonero troverà applicazione sull’aliquota per la disoccupazione la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è così determinata:
Per i consorzi di bonifica, che assumono operai di ruolo cui è garantita la stabilità d’impiego (tipo contratto 010) e non pagano l’aliquota per la disoccupazione, il nuovo esonero opera sull’aliquota per la cassa integrazione salari che è quindi così determinata:
4) Contributi INAIL.
I contributi per l’ assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D.lvo n° 38 del 23 febbraio 2000, art 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
5) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2006, all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
A decorrere dal 1 gennaio 2006 l'aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 39.297,00.
6) Minimali di legge. Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, co. 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, per l’anno 2006, è pari a € 36,14.
Per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano un part-time orizzontale, secondo quanto precisato nella circolare 233 del 6 novembre 1998, punto 2 - Part-time orizzontale: ”Si applicano le disposizioni che l’Istituto ha emanato con circolare n. 68 del 10 aprile 1989 con cui si è data attuazione alla normativa fissata dal comma 5, art. 1, del decreto legge 28 marzo 1989, n. 110, reiterato con successivi decreti e da ultimo con il decreto legge 9 ottobre 1989, n, 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389. Il comma 5 sopracitato stabilisce che la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale il minimo giornaliero di cui all’art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.” Nell’anno 2006, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge 638/83, da valere in agricoltura per la determinazione del minimale orario, è pari a € 40,62 e, pertanto, il citato minimale è pari a € 6,25 (40,62 x 6/39).
7) Contributo apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1 gennaio 2006:
Apprendisti
L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata nella misura del 5,54%.
8) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2006.
All’art. 01 comma 2 della citata legge 81/2006, per il triennio 2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno ( cfr. circ 56/2001 e 92/2001), nelle seguenti misure:
“Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi determinate: a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento”
Per la compilazione del modello DMAG- Unico, competenza anno 2006, si rimanda alle istruzioni fornite con circolare n. 38 del 3 marzo 2005 al punto: ” Istruzioni operative per la compilazione dei modelli DMAG-Unico competenza 2005”.
9) Bonus.
Al lavoratore che abbia optato per l’incentivo per il posticipo del pensionamento e ne abbia diritto (per accertare l’appartenenza dell’assicurato al settore privato deve farsi riferimento alla natura del datore di lavoro: cfr msg. 004145 dell’8/2/2006) , il datore di lavoro deve corrispondere una somma pari alla contribuzione sia a proprio carico sia a carico del lavoratore che avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale. Come precisato nella nota prot. n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ammontare del bonus è pari ai contributi effettivamente versati (quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) al netto di eventuali sgravi. Il bonus in argomento potrà essere determinato dal datore di lavoro applicando all’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione trimestrale le aliquote riportate al punto 1 della presente circolare. Anchel'aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, prevista dall’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438 sull’eccedenza annua della retribuzione, deve far parte del bonus. Si precisa altresì che i contributi a carico del datore di lavoro, per il triennio 2006-2008, sono dovuti nelle seguenti misure:
10) Tabelle.
In allegato alla presente circolare sono riportati gli allegati, con le varie aliquote contributive ed agevolazioni per zona tariffaria così articolati:
Il Direttore Generale Crecco
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Allegato N.1