Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 65 del 3-5-2006.htm
Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2006.
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo
e il Coordinamento dell’Area Agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 3 Maggio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
65
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Contributi dovuti dalle aziende agricole per
gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2006.
SOMMARIO:
1)
Ex art. 01, comma
1, legge 11 marzo 2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
2)
Ex art. 120 della
legge 23 dicembre 2000 n° 388: riduzione degli oneri sociali.
3)
Ex art. 1 commi
361-362 legge23 dicembre 2005, n. 266: riduzione del costo del lavoro.
4)
Contributi INAIL
dal 1 gennaio 2006.
5)
Quota di
retribuzione soggetta nell’anno 2006 all’aliquota aggiuntiva di un punto
percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre1992, n.438.
6)
Minimali di legge.
7)
Contributi
apprendisti.
8)
Agevolazioni per
zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2006.
9)
Bonus.
10)
Tabelle.
1) Ex art. 01, comma 1, legge 11 marzo
2006, n. 81: aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
La legge 11 marzo 2006,
n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante “ Interventi
urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca,
nonché in materia di fiscalità d’impresa” all’art. 01 ha previsto:
“Per il triennio 2006 –
2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.”
Pertanto per tale
triennio sono sospesi gli aumenti previsti dall’art 3, co.1, del D.lgs.
146/1997 (aumento di 0,20 punti percentuali, dal 1 gennaio, dell’aliquota
dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle
aziende agricole) e dal comma 2 del medesimo D.lgs. (aumento di 0,60 punti
percentuali, dal 1 luglio, dell’aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori
dipendenti per le aziende singole o associate di trasformazione o
manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti
alimentari con processi produttivi di tipo industriale) e sono confermate le
aliquote dovute al fondo pensioni lavoratori dipendenti nelle misure
raggiunte nell’anno 2005:
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori
dipendenti dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
17,95%
( esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,54%
26,49%
Aliquota dovuta al
fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi
produttivi di tipo industriale,comprese le cooperative dal
1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Datore di lavoro
Lavoratore
Totale
21,75% ( esclusa la quota
base pari a 0,11%)
8,54%
30,29%
2) Ex art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388: riduzione degli
oneri sociali.
Al riguardo continua a trovare applicazione
l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, (finanziaria 2001), come da
circolare
n° 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per la
generalità delle aziende agricole, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli
assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1
gennaio 2006 per la generalità delle aziende agricole,comprese quelle con
processi produttivi di tipo industriale ma con esclusione delle cooperative
agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti .
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,34%
Per le cooperative
agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello
0,01%, per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1
gennaio 2006 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi
produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti .
Assegni familiari
0,01%
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1
gennaio 2006 per le cooperative agricole Legge 240/84, che assumono operai a tempo
indeterminato.
Assegni familiari
Conguagliare con il sistema DM10/2
Tutela maternità
0,03%
Disoccupazione
0,37%
Per i consorzi di
bonifica che, per gli operai di ruolo
cui è garantita la stabilità d’impiego, non versano l’aliquota della
disoccupazione, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1
gennaio 2006 per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo cui
sia garantita la stabilità d’impiego.
(contratto 10,
circolare
153 del 27 ottobre 2002).
Assegni familiari
0,43%
Tutela maternità
0,03%
Cassa integrazione salari
0,14%
Fondo di garanzia trattamento di fine rapporto
0,2%
3) Ex art. 1, commi 361-362, legge23
dicembre 2005, n. 266 :riduzione del costo del lavoro.
Come già anticipato con
circolare
5 gennaio 2006, n. 3,- a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti-,
la norma di cui all’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266,
volta alla riduzione del costo del lavoro, prevede l’esonero di 1 punto
percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui
all’ art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a
valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il
nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di
capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione,
prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il
trattamento di fine rapporto nonchè quella di finanziamento dei fondi
interprofessionali per la formazione continua.
Considerato che per la generalità delle aziende del
settore agricolo che operano con il sistema di DMAG e per le cooperative di trasformazione
ex lege 240/84, che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano
iscritte nella prima sezione dell’albo informatico delle società cooperative,
non trova capienza né l’aliquota degli assegni per il nucleo familiare né quella della maternità, già azzerate
dall’esonero dell’art. 120 citato, il nuovo esonero troverà applicazione
sull’aliquota per la disoccupazione la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006,
è così determinata:
Aliquota
disoccupazione
2,75%
Esonero ex art
1 co. 361/362 L. 266/2005
1,00%
Per i consorzi di
bonifica, che assumono operai di
ruolo cui è garantita la stabilità
d’impiego (tipo contratto 010) e non
pagano l’aliquota per la disoccupazione, il nuovo esonero opera sull’aliquota
per la cassa integrazione salari che
è quindi così determinata:
Aliquota cassa integrazione salari
1,5%
Esonero ex. art 1 co. 361/362 L. 266/2005
1,0%
4)
Contributi INAIL.
I contributi per l’
assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D.lvo n° 38
del 23 febbraio 2000, art 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro
3,1185%
5) Quota di retribuzione soggetta
nell’anno 2006, all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi
dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
A decorrere dal 1
gennaio 2006 l'aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, deve
essere applicata sulla quota di retribuzione
eccedente il limite annuo di € 39.297,00
.
6) Minimali di legge.
Il minimale giornaliero di legge, non soggetto all’adeguamento di
cui all’art. 7, co. 1 della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 del medesimo
articolo, per l’anno 2006, è pari
a
€ 36,14.
Per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori
che attuano un part-time orizzontale, secondo quanto precisato nella
circolare
233 del 6 novembre 1998, punto 2
- Part-time orizzontale:
”Si applicano le disposizioni che l’Istituto ha emanato con
circolare
n. 68 del 10 aprile 1989 con cui si è data attuazione alla normativa
fissata dal comma 5, art. 1, del decreto legge 28 marzo 1989, n. 110,
reiterato con successivi decreti e da ultimo con il decreto legge 9 ottobre
1989, n, 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389.
Il comma 5 sopracitato stabilisce che la retribuzione minima oraria
da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per
i lavoratori a tempo parziale si determina rapportando alle giornate di
lavoro settimanale il minimo giornaliero di cui all’art. 7 del decreto legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero
delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.”
Nell’anno 2006, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 legge 638/83, da valere in
agricoltura per la determinazione del minimale orario, è pari a € 40,62 e, pertanto, il citato minimale è pari a
€
6,25
(40,62 x 6/39).
7
) Contributo apprendisti
.
Si riportano di seguito
i nuovi importi dei contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti,
con decorrenza 1 gennaio 2006:
Apprendisti
Contributi settimanali
Euro
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
2,75
Quota base
0,0868
Assegni familiari
0,0347
Maternità
0,0165
INAIL
0,0930
Totale
2,98
L’aliquota a carico
dell’operaio apprendista è fissata nella misura del
5,54%.
8)
Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2006.
All’art. 01 comma 2 della citata legge 81/2006, per il triennio
2006-2008, sono state ridefinite le agevolazioni, a favore del datore di
lavoro, per le aziende ubicate o che comunque operino nei territori montani,
definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese
le aree della ex Cassa del Mezzogiorno ( cfr.
circ
56/2001 e
92/2001),
nelle seguenti misure:
“Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di
cui al comma 1, le agevolazioni
contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi
determinate:
a) nei
territori montani
particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete
nella misura del
75 per cento
dei contributi a carico del
datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,
della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole
svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, nonche'
i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del
68
per cento
”
Per la compilazione
del modello DMAG- Unico, competenza anno 2006, si rimanda alle istruzioni
fornite con
circolare
n. 38 del 3 marzo 2005 al punto: ” Istruzioni operative per la compilazione dei
modelli DMAG-Unico competenza 2005”.
9) Bonus.
Al lavoratore che abbia
optato per l’incentivo per il posticipo del pensionamento e ne abbia diritto
(per accertare l’appartenenza dell’assicurato al settore privato deve farsi
riferimento alla natura del datore di lavoro: cfr msg. 004145 dell’8/2/2006)
, il datore di lavoro deve corrispondere una somma pari alla contribuzione
sia a proprio carico sia a carico del lavoratore che avrebbe dovuto versare
all’ente previdenziale.
Come precisato nella
nota prot. n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali l’ammontare del
bonus
è pari ai contributi
effettivamente
versati
(quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del
lavoratore) al netto di eventuali sgravi.
Il
bonus
in argomento potrà essere determinato dal datore di lavoro
applicando all’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione
trimestrale le aliquote riportate al
punto 1 della presente circolare.
Anchel'aliquota aggiuntiva dell’1% a
carico del lavoratore, prevista dall’
art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438 sull’eccedenza annua della
retribuzione, deve far parte del bonus.
Si precisa altresì che i
contributi a carico del datore di lavoro, per il triennio 2006-2008, sono
dovuti nelle seguenti misure:
Territori
Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord )
100%
Montani
25%
Svantaggiati
32%
10) Tabelle.
In allegato alla presente
circolare sono riportati gli allegati, con le varie aliquote contributive ed
agevolazioni per zona tariffaria così articolati:
allegato
1:
aliquoteoperai agricoli a tempo
indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole, in
vigore dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
allegato
2:
aliquote operai agricoli
a tempo indeterminato e determinato aziende coltivatrici dirette, in
vigore dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
allegato
3:
aliquoteoperai agricoli a tempo
indeterminato e determinato cooperative agricole, cooperative legge
240/84 per operai a tempo determinato e colono/mezzadri, in vigore dal 1
gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
allegato
4:
aliquote operai agricoli
a tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84, in vigore dal 1
gennaio 2006 al 31 dicembre
2006;
allegato
5:
aliquote operai agricoli
a tempo indeterminato cui è garantita la stabilità d’impiego ,dipendenti
da consorzi di bonifica, in vigore dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre
2006;
allegato
6:
aliquote operai agricoli
a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende
agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1
gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
allegato
7:
aliquote operai agricoli
a tempo indeterminato e determinato per
le cooperative agricole con processi produttivi di tipo
industriale, comprese le cooperative Legge 240/84 che assumono operai a
tempo determinato, in vigore dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006
allegato
8:
aliquote operai agricoli
a tempo indeterminato cooperative agricole Legge 240/84, in vigore dal 1
gennaio 2006 al 31 dicembre 2006
allegato
9:
agevolazioni per zone
tariffarie.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1