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890531
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
CIRCOLARE n. 68
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
       e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Decreto-Legge 28 marzo 1989, n. 110. Retribuzione
imponibile e minimali di retribuzione.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 10 aprile 1989
CIRCOLARE n. 68
                        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                               e, per conoscenza
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
                        AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Decreto-Legge 28 marzo 1989, n. 110. Retribuzione
         imponibile e minimali di retribuzione.
    Il D.L. 28 marzo 1989, n. 110 (G.U. n. 73 del 29.3.1989)
ha confermato all'art. 1 le disposizioni dettate in materia di
retribuzione imponibile e di minimali di retribuzione dal D.L.
30 dicembre 1988, n. 548, decaduto per mancata conversione in
legge, ed ha introdotto nuove disposizioni che di seguito si
ILLUSTRANO.
1) Retribuzione imponibile
    L'art. 1, primo comma, stabilisce che la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo
delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
    Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la
contribuzione relativa all'eventuale differenza tra la
retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta,
salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del
rapporto di lavoro, e' a carico del datore di lavoro.
                           - 1 -
    Sulla portata delle norme suddette si fa rinvio alle
precisazioni contenute nelle circolari n. 14 e n. 15 in data
17.1.1989.
    Il terzo comma dello stesso articolo 1, oltre a confermare
l'elevazione al 45 per cento della percentuale di cui all'art.
7, comma 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 638 -
percentuale stabilita per l'accredito dei contributi
settimanali - fissa nuovamente, a decorrere dall'1.1.1989,
nella misura dell'11,25% del trattamento minimo di pensione
nel F.P.L.D. il minimale di contribuzione di cui all'art. 7,
comma 1, della citata legge n. 638/1983.
    La misura di detto minimale giornaliero resta, quindi,
confermata dall'1.1.1989 in L. 50.884 (11,25% di L. 452.300).
    Il terzo comma in esame, peraltro, contiene una
disposizione innovativa in merito al carico contributivo in
caso di adeguamento al minimale della retribuzione
CORRISPOSTa.
    La norma, infatti, accolla al datore di lavoro l'onere
contributivo relativo alla fascia retributiva che costituisce
l'adeguamento a tale minimale ponendo quindi a suo carico
anche la quota che avrebbe gravato sul lavoratore secondo le
VIGENTI NOrme.
    Tale principio, che vale anche nell'ipotesi in cui la
retribuzione corrisposta sia conforme a quella determinata ai
sensi del primo comma dello stesso articolo, si applica in
tutti i casi di adeguamento della retribuzione ai minimali,
anche se trattasi di quelli determinati ai sensi della legge
n. 537/1981, che risultino superiori a quello stabilito ai
sensi del citato art. 7, ovvero a quelli stabiliti per le
categorie indicate nell'art. 5, commi 16 e 19, del D.L.
30.10.1984, n. 726, convertito nella legge 19.12.1984, n. 863.
2)  Minimale di retribuzione per i lavoratori a tempo parziale
                           - 2 -
    Il comma 5 dell'art. 1 introduce, con decorrenza
dall'1.1.1989, un nuovo criterio per la determinazione del
limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini
contributivi per i lavoratori con contratto a tempo parziale.
    Tale limite, come e' noto, era stabilito dall'art. 5,
comma 5, del citato D.L. n. 726/1984, convertito nella legge
n. 863/1984, in ragione di un sesto di quello giornaliero di
cui al piu' volte menzionato art. 7 della legge n. 638/1983.
    Al riguardo, il comma 5 in esame stabilisce che "... la
retribuzione minima oraria da assumere quale base per il
calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di
lavoro settimanale ad orario normale il minimo giornaliero di
cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle
ore di orario normale settimanale previsto dal contratto
collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo
PIENO".
    In relazione a quanto disposto dalla norma il procedimento
di calcolo del minimale orario di retribuzione si articola
nelle seguenti operazioni:
a) si moltiplica il minimale giornaliero ex art. 7 della legge
   n. 638/1983 (attualmente di L. 50.884) per il numero delle
   giornate di lavoro settimanale ad orario normale.
   Detto numero, tenuto conto anche delle disposizioni e dei
   criteri stabiliti in materia di osservanza di minimali
   giornalieri, e' in linea generale pari a 6, anche nei casi
   in cui l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni
   SETTIMAnali;
b) si divide il prodotto per il numero delle ore di orario
   normale settimanale previsto dal Contratto Collettivo
   Nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
    Al predetto minimale orario va, pertanto, adeguata, ove
inferiore, la retribuzione da sottoporre a contribuzione
(retribuzione che, comunque, deve essere determinata nel
rispetto anche del comma primo dell'art. 1 del D.L.).
                           - 3 -
    La retribuzione oraria da mettere a raffronto con il
minimale orario, come precisato nella circolare n. 820 R.C.V.
del 2.1.1987 (punto n. 2, lett. b), e' data dal quoziente
ottenuto dividendo la retribuzione del periodo di paga per il
numero delle ore di lavoro retribuite nel periodo stesso.
    Si intende che, ove la retribuzione corrisposta o adeguata
ex art. 1, comma 1, del D.L. risulti superiore al minimale
come sopra determinato, la contribuzione dovra' essere
commisurata alla retribuzione corrisposta ovvero a quella
adeguata ex art. 1, comma 1, qualora quella corrisposta
risulti inferiore a quella adeguata.
    Per i conguagli da effettuare, come conseguenza del nuovo
sistema di calcolo del minimale orario, per i mesi di gennaio
1989 e successivi nei confronti dei datori di lavoro che hanno
effettuato il versamento dei contributi sul minimale part-time
determinato sulla base della preesistente disposizione, si
forniranno successive istruzioni.
                                 IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                        F.to BILLIA
                           - 4 -