Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 71 del 2-4-2003.htm
Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e attivazione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Modalità di adesione.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 2
Aprile 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 71
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e
attivazione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua. Modalità di adesione.
SOMMARIO
:
Natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi istituiti ai
sensi della legge n. 388/2000.
Premessa.
L’art. 118 della legge n. 388/2000,
nel testo novellato dall’articolo 48 della legge Finanziaria per l’anno 2003
(allegato 1), prevede la possibilità che, per ciascuno dei settori economici
dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, possano
essere istituiti Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua.
1. Ambito e contenuto della
norma.
L’intervento legislativo si
inserisce tra le politiche volte a promuovere lo sviluppo della formazione
professionale continua che, attraverso il progressivo miglioramento della
competitività delle imprese sul mercato, consenta di assicurare maggiori
garanzie occupazionali ai lavoratori.
La norma recepisce e completa
quanto già contenuto nel Patto per il lavoro del settembre 1996 e nella legge
n. 196/1997 (1) che ha avviato la riforma del sistema formativo.
Ai Fondi, che possono finanziare in
tutto o in parte piani formativi, afferiscono le risorse derivanti dal
gettito del contributo integrativo stabilito dall’art. 25, quarto comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai
datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando quanto
disposto dall’art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare le
modalità di adesione, la riscossione della relativa contribuzione ed il
successivo trasferimento delle risorse ai singoli Fondi indicati dai datori
di lavoro.
Per i datori di lavoro che non
aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo di versare all’INPS il contributo
integrativo di cui all’art. 25, comma 4 della citata legge n. 845/1978,
secondo le consuete modalità (2).
Con la presente circolare si
illustrano le modalità di adesione ai Fondi.
2. Istituzione e attivazione dei
Fondi.
I Fondi sono costituiti sulla base
di accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle due forme
alternative previste dalle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 118, e
cioè:
-
come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi
dell’art. 36 c.c.
ovvero
-
come soggetto dotato di personalità giuridica, concessa con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Per il personale dirigente (di
qualsiasi settore) è previsto che i Fondi possono essere istituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei dirigenti
comparativamente più rappresentative, ovvero con apposita sezione all’interno
dei Fondi nazionali.
La composizione degli organi di
tutti i Fondi è paritetica fra le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali.
L’attivazione dei Fondi è
subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero del
Lavoro, previa verifica della sussistenza e conformità ai requisiti previsti
dalla norma.
Anche l’attività di vigilanza ed il
monitoraggio sulla gestione dei Fondi sono demandati al medesimo dicastero il
quale, in caso di irregolarità o di inadempimenti, può disporne la
sospensione dell’operatività o il commissariamento.
Alla data odierna sono istituiti ed
autorizzati i seguenti Fondi:
Natura
Denominazione
Autorizzazione
Associazione
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
D.M. 31/10/2001
Associazione
FONCOOP
D.M. 10/05/2002
Associazione
FOR. TE
D.M. 31/10/2002
Associazione
FONDIMPRESA
D.M. 28/11/2002
Associazione
FONDO PMI – CONFAPI
D.M. 21/01/2003
Associazione
FON.TER
D.M. 24/02/2003
Associazione
FONDIRIGENTI
D.M. 06/03/2003
Associazione
FON.DIR
D.M. 06/03/2003
3. Settori e articolazione
territoriale.
I Fondi, come anticipato in
premessa, possono essere costituiti per ciascuno dei settori economici
dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato.
Gli accordi interconfederali
stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di Fondi
anche per settori diversi.
E’ possibile, ove prevista tra le
parti, anche un’articolazione regionale o territoriale.
Ogni Fondo è provvisto di un regolamento che ne disciplina il
funzionamento.
I Fondi già costituiti ed
autorizzati si rivolgono ai seguenti settori:
Fondi
Settori interessati
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Fondo per i lavoratori delle
imprese artigiane.
FONCOOP
Fondo per i lavoratori delle
imprese cooperative
FOR. TE
Fondo per i lavoratori del
commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei
trasporti.
FONDIMPRESA
Fondo per i lavoratori delle
imprese industriali.
FONDO PMI CONFAPI
Fondo per i lavoratori delle
piccole e medie imprese industriali.
FON.TER
Fondo per i lavoratori delle
imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione-servizi.
FONDIRIGENTI
Fondo per i dirigenti
industriali.
FON.DIR
Fondo per i dirigenti del terziario.
4. Finalità.
I Fondi possono finanziare, in
tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali,nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani.
Progetti ed iniziative sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate
perché possano tenerne conto nell’ambito delle rispettive programmazioni.
5. Finanziamento.
Per favorire l'avvio dei Fondi,
la legge prevede una fase transitoria durante la quale è previsto l’utilizzo
di una parte delle risorse destinate, negli anni 2002 e 2003, al fondo di rotazione.
Un terzo di dette risorse
affluiranno ai Fondi regolarmente attivati secondo le seguenti quote:
-
30% per il 2002;
-
50% per il 2003.
Dall’anno 2004, i Fondi saranno
finanziati attraverso il gettito contributivo di cui al precedente punto 1,
loro destinato dalle aziende che
facoltativamente vi aderiranno.
6. Meccanismi di adesione dei
datori di lavoro ai Fondi.
Come
in precedenza sottolineato, l’obbligo contributivo é subordinato all’adesione
dell’azienda ad uno dei Fondi disciplinati dalla legge.
Ogni datore di lavoro può aderire
solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima
disciplina contrattuale. L'adesione può essere effettuata anche ad un fondo
rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza.
Fa eccezione il personale dirigente
per il quale operano specifici Fondi.
L’adesione è facoltativa e
revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo
disdetta.
7. Modalità di adesione e
revoca.
La nuova formulazione della norma
fissa nel 30 giugno 2003 il termine per esprimere la prima adesione ai Fondi;
successive adesioni o disdette dovranno essere comunicate entro il 30 giugno
di ogni anno e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
La legge demanda all’Istituto il
compito di disciplinare le relative modalità.
Per semplificare ed uniformare
il complesso degli adempimenti connessi all’applicazione della norma,
d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato
concordato con le parti interessate che
l’atto
di adesione al fondo prescelto o la sua revoca siano espresse e comunicate
dall’azienda direttamente all’INPS, attraverso il modello di denuncia
contributiva DM10/2.
Al tal fine sono stati
istituiti i seguenti codici di nuova istituzione:
Fondi
Codice di adesione
Codice di revoca
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
FART
REVO
FON.COOP
FCOP
REVO
FOR. TE
FITE
REVO
FONDIMPRESA
FIMA
REVO
FONDO PMI CONFAPI
FAPI
REVO
FON.TER
FTUS
REVO
FONDIRIGENTI
FDIR
REVO
FON.DIR
FODI
REVO
Per comunicare adesioni o
revoche, dovranno essere osservate le modalità che seguono.
7.1. Comunicazione di
adesione.
I datori di lavoro interessati
indicheranno, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, il
fondo al quale hanno aderito.
L’indicazione dovrà essere
preceduta dalla dicitura “
adesione
fondo
” e dal codice relativo al fondo prescelto; nell’apposita casella
dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti interessati
all’obbligo contributivo.
Nessun dato dovrà essere riportato
nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito”.
Per le prime adesioni, i cui
effetti finanziari e contributivi scaturiranno da “
gennaio 2004
”, la comunicazione dovrà essere effettuata con una
delle denunce contributive relative ai periodi
“aprile, maggio e giugno 2003”
.
Le adesioni successive a tale
data ma intervenute entro il mese di “
giugno
2004
”, produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via. Tale
principio si applicherà anche alle aziende di nuova costituzione.
7.2. Comunicazione di revoca.
Anche per le revoche valgono
gli stessi criteri temporali e le medesime modalità già illustrate per le
adesioni (3).
La comunicazione di revoca dovrà
essere preceduta dalla dicitura “
revoca
adesione
” e dal previsto codice
“REVO”. Nessun dato dovrà essere
riportato nelle rimanenti caselle.
Le comunicazioni di adesione o
revoca effettuate dai datori di lavoro saranno registrate in un apposito
archivio che sarà messo a disposizione delle Sedi per le conseguenti attività
gestionali nonché del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8. Modalità operative.
Con successiva circolare saranno
illustrate le procedure operative per l’attribuzione ai Fondi della
contribuzione di rispettiva pertinenza.
IL DIRETTORE
GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
(1) previsione contenuta
nell’articolo 17 della legge 24/6/1997 n. 196.
(2) articolo 118, c. 5 della legge
n. 388/2000.
(3) le revoche intervenute entro il
30 giugno 2004 produrranno effetti da gennaio 2005 e così via.
Allegato 1
Art. 118 della legge 19
dicembre 2000, n. 388, nel testo modificato dall’art. 48 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
(Interventi in materia di
formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in
Fondi comunitari e di Fondo sociale Europeo)
1.
Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le
funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in
un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici
dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle
forme di cui al comma 6, Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati “Fondi”. Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori diversi, nonché,
all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai
dirigenti. I Fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione
all’interno dei Fondi interprofessionali nazionali. I Fondi, previo accordo
tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I Fondi
possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali,
nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali
piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell’ambito
delle rispettive programmazioni.Ai
Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo
integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che
aderiscono a ciascun fondo.
2.
L’attivazione dei Fondi é subordinata al rilascio di autorizzazione da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei Fondi medesimi e della
professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei
Fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali può disporne la sospensione dell’operatività o il
commissariamento. Entro tre anni dall’entrata a regime dei Fondi, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei
risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci é
nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso
Ministero é istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, l’”Osservatorio per la formazione continua”
con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine
alle attività svolte dai Fondi, anche in relazione all’applicazione delle
suddette linee-guida. Tale Osservatorio é composto da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità
componente la Commissione centrale per l’impiego, da due rappresentanti delle
regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale
dell’assistenza tecnica dell’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell’Osservatorio non
compete alcun compensoné rimborso
spese per l’attività espletata.
3.
I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del
contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978
all’INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144. L’adesione ai Fondi é fissata entro il 30 giugno 2003;
le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno.
Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi e
di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali.
4.
Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano
applicazione le disposizioni di cui al 4° comma dell'articolo 25 della citata
legge n. 845/1978, e successive modificazioni.
5.
Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l'obbligo di
versare all'INPS il contributo integrativo di cui al 4° comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845/1978, e successive modificazioni, secondo le
modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6.
Ciascun fondo é istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a)
come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo
36 del codice civile;
b)
come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli
1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7.
comma abrogato.
8.
In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui
all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro é tenuto a
corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall’INPS al fondo prescelto.
9.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di
formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001,
nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le
disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli
enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con
priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i
requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18
febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10.
A decorrere dall’anno 2001 é stabilita al 20 per cento la quota del gettito
complessivo da destinare ai Fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti
dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo medesimo. Tale quota é
stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003
11.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono
determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
12.
Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66, comma 2,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a)
per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25
della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i – 75 –
piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti
sociali;
b)
per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
Fondi, a seguito della loro istituzione.
Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i
criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma
10.
13.
Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il
versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento
stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148/1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, al Fondo di cui al
medesimo comma.
14.
Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su Fondi
comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad
assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle
attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata
in vigore della presente legge.
15.
Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale
Europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione
comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione
istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa
comunitaria in materia.
16.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, per le attività di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno
di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
2.
I Fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti
costitutivi alle disposizioni dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000,
come modificato dal presente articolo.