Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 88 del 31-5-2004.htm
Anno 2004. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione. Aliquote contributive di CUAF e MATERNITÀ per le aziende ex municipalizzate e le aziende speciali.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 31
Maggio 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 88
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Anno 2004. Sintesi delle principali innovazioni in materia di
contribuzione. Aliquote contributive di CUAF e MATERNITÀ per le aziende ex municipalizzate
e le aziende speciali.
SOMMARIO
:
Riepilogo delle disposizioni
che determinano variazioni delle aliquote contributive dovute dai datori di
lavoro.
Con circolare n.
11 del 22 gennaio 2004 (punto 1.1) sono state illustrate alcune
delle novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria
2004) in merito alla contribuzione di finanziamento dei trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilità dovuta dalle imprese
commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, dalle agenzie di viaggio e
turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza.
Con la presente circolare
si fornisce un quadro riepilogativo in materia di contribuzione in vigore per
l'anno 2004.
1 Contributo IVS
1.1
Generalità dei datori di lavoro.
Nessuna variazione è
prevista per l'anno 2004.
Il consueto incremento
biennale di 0,50 punti percentuali (1) previsto per i datori di lavoro che
non hanno raggiunto l'aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall'INPS,
fissata nella misura del 32% (2), si applicherà dal 1.1.2005.
1.2
Particolarità
1.2.1 Aziende agricole. Operai a tempo determinato e indeterminato.
Il Decreto Legislativo
16.4.1997 n.146 "
Attuazione della delega
conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia
di previdenza agricola
" - G.U. 9.6.97, n. 132) stabilisce, all’art 3
comma 1 “
Disposizioni in materia
contributiva
”, che "
A partire
dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a
tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate
annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di
lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al
raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle
misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori
".
Per effetto della norma
sopra citata, poiché la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto, al
1.01.2002 l’aliquota piena (8,54%), l’incremento opera limitatamente alla
quota di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro (3).
Pertanto,
dal 1 gennaio 2004
, le aliquote
afferenti tali settore sono fissate nella misura appresso indicata:
Aliquota IVS da GENNAIO 2004
Totale
a carico del lavoratore
26,40% (compr. 0,11%
quota base)
8,54%
La misura del contributo
dovuto dagli apprendisti risulta fissata al
5,54
%.
1.2.2 Equipaggi delle navi
da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9,
legge n. 413/1984).
L'art.
9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 "
Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca
"
dispone che "
Per le aziende del
settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b)
dell'articolo 5 della presente legge
(iscritte nei Registri delle navi
minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della
Navigazione)
l'aliquota contributiva,
afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli
equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende
del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e
successive modificazioni ed integrazioni
".
Alla
luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote
di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia
contributiva stabilite dal citato decreto legislativo n. 146/97.
Tale
adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata,
annualmente
,
nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di
0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento
dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70 %
ex GESCAL) di cui all'art.3 coma 23 della legge n. 335/1995, come previsto
per gli altri settori produttivi.
Per effetto della norma
sopra citata, poiché la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto, al
1.01.2002 l’aliquota piena (in questo caso 8,89%), l’incremento opera
limitatamente alla quota di 0,20 punti percentuali a carico del datore di
lavoro (4).
Pertanto,
dal 1 gennaio 2004, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura
appresso indicata:
Aliquota
IVS da GENNAIO 2004
Totale
a carico del marittimo
27,10 %(compr. 0,70 ex
GESCAL)
8,89%
1.2.3 Aziende di
trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di
lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo
industriale.
Lo
stesso articolo 3 del citato decreto legislativo n. 146/97, al comma 2,
stabilisce che "
Per le aziende
singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli
zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di
tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti
percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a
carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997
".
Per effetto della norma
sopra citata, poiché la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto, al
1.7.2001 l’aliquota piena (8,54%), l’incremento opera limitatamente alla
quota di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro (5).
Pertanto,
dal 1 gennaio 2004 e dal 1 luglio 2004
,
le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso
indicata:
Aliquota
IVS da GENNAIO 2004
Totale
a carico del lavoratore
29,20% (compr. 0,11%
quota base)
8,54%
Aliquota
IVS da LUGLIO 2004
Totale
a carico del lavoratore
29,80% (compr. 0,11%
quota base)
8,54%
2 Contributo CUAF
In
merito alla contribuzione in parola, si ricorda che la legge 23 dicembre
2000, n. 388 ha introdotto, all'art. 120, un esonero dall’aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro
pari a 0,80 punti percentuali.
Le
modalità operative sono state illustrate con la circolare n.
52 del 6 marzo 2001,
cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.
3 Contributi CUAF e
MATERNITÀ dovuti dalle aziende ex municipalizzate e aziende speciali per i
lavoratori iscritti all’INPDAP.
Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente reso noto il
parere del Consiglio di Stato che ha confermato l’obbligo delle contribuzioni
in questione nella misura in essere anteriormente al decreto ministeriale
21/2/1996 (armonizzazione delle aliquote contributive).
Contributo
CUAF
6,20 %
(con l’applicazione
dell’esonero 0,80 di cui al punto 2)
Contributo di MATERNITÀ
dovuto
dalle aziende industriali
Fino al 30/06/2000
1,23 %
Dal 1/7/2000
1,03%
Contributo di MATERNITÀ
dovuto dalle aziende
commerciali
Fino al 30/06/2000
1,01 %
Dal 1/7/2000
0,81%
4 Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602 che versano la
contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva.
Come è noto, per gli organismi cooperativi che, ai
sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno optato per il
versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, la
contribuzione previdenziale per i soci viene versata applicando le aliquote
previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili: sulla
retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FPLD e sulla
retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento
delle prestazioni cosiddette "minori" (6).
Per i predetti organismi cooperativi trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n.
30/1997 (vedi precedente punto 1.1), le quali prevedono che l'incremento
dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota di 4,43
punti percentuali trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata
da tale disposizione.
Al riguardo si rammenta che, per l’anno 2003, le cooperative di cui sopra
hanno incrementeranno l’aliquota di finanziamento del FPLD da calcolare sulla
retribuzioni effettive nella misura di 0,50 punti percentuali.
Pertanto anche per l’anno
2004
, la quota residua da calcolare sulla differenza tra la
retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale di cui al decreto
legislativo 423/2001 (già ex art. 4 del DPR 620/70) è pari a
2,43
punti percentuali (codice "
R250
" quadro "D"
modello DM10/2) (7).
L’incremento biennale di 0,50 punti percentuali,
richiamato al precedente punto 1.1, si applicherà dal 1.1.2005 e comporterà
la riduzione all’1,93 % dell’importo da indicare con il codice R250.
Il Direttore Generale
Crecco
__________________________
Note:
1)
Art.27 comma 2-bis della legge 28 febbraio 1997 n.30
2)
Art.3 comma 23 della legge 8 agosto 1995, n.335
3) Vedi la circolare n.
194 del 22/9/1997,
la circolare
45 del
25/2/1998, la circolare n.
23
del 9/2/1999, la circolare
12
del 20/01/2000, la circolare
35 del 15/2/2001, la
circolare
47 del
5/3/2002 e la circolare
23 del 3/2/2003. Da
ultimo vedi circolare n.
53
del 19/3/2004.
4) Vedi la circolare n.
196 del 23/9/1997,
la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare
12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del
5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003. Da ultimo vedi circolare n. 53 del
19/3/2004.
5) Vedi la circolare n.
194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del
9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la
circolare 47 del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003. Da ultimo vedi
circolare n. 53 del 19/3/2004.
6)
Vedi la circolare n.
77
del 25/03/1997(punto 1.2 e seguenti).
7)
Vedi la circolare n.
21
del 3/02/2004 (punto 2.1.2).