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900614
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA
Circolare n. 140
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI   PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
   E PROVINCIALI
Decreto legge 20 gennaio 1990, n. 3 convertito, con
madificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52.
Artt. 1 e 2 - Fiscalizzazione degli oneri sociali di
malattia e sgravi degli oneri sociali per il
Mezzogiorno.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA
Roma, 14 giugno 1990
Circolare n. 140
                        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                        AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                             e, per conoscenza,
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI   PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           E PROVINCIALI
OGGETTO: Decreto legge 20 gennaio 1990, n. 3 convertito, con
         madificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52.
         Artt. 1 e 2 - Fiscalizzazione degli oneri sociali di
         malattia e sgravi degli oneri sociali per il
         Mezzogiorno.
    La Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1990 ha
pubblicato la legge 21 marzo 1990, n. 52 che ha convertito,
con modificazioni, il Decreto legge 20 gennaio 1990, n. 3.
    Tale legge, in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
non ha apportato alcuna innovazione rispetto  al Decreto legge
convertito. Pertanto, restano confermate le precisazioni
precedentemente date.
    Tuttavia, per quanto riguarda la fiscalizzazione degli
oneri sociali di malattia (art. 1), si ritiene di fornire
ulteriori chiarimenti.
1.1- Comma 1, lett. a)
    Con la circ. n. 153 del 17 luglio 1989, punto 1. 1 (1), e'
stato previsto per le imprese che, inquadrate nel settore
commercio (oggi terziario) in base all'attivita'
prevalentemente esercitata (ad es. attivita' di spedizione,
attivita' di esportatore abituale), svolgano anche, in via
sussidiaria e funzionale alla prima, attivita' di
autotrasporto di cose per conto terzi e siano, come tali,
iscritte nel relativo Albo Nazionale che le Sedi
attribuissero, alle stesse imprese, sempre nel settore
commercio, una duplice posizione contributiva: una per il
personale occupato nell'attivita' considerata prevalente e
l'altra per i dipendenti adibiti all'attivita' di
autotrasporto.
    Cio' allo scopo di consentire alle imprese in argomento
iscritte nell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cui
alla legge n. 298/1974 ed inquadrate nel commercio di fruire
della fiscalizzazione prevista per le imprese considerate
commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali, per il
personale rientrante nella prima posizione, e della
fiscalizzazione delle imprese di autotrasporto (secondo il
rapporto 1 a 5), per il personale rientrante nella seconda
posizione.
    Tale duplice posizione deve, naturalmente, essere
attribuita dal momento in cui e' stata stabilita la nuova
normativa concernente la concessione della fiscalizzazione
alle imprese di autotrasporto per conto terzi secondo il
suddetto rapporto di 1 a 5: cioe' a decorrere dal 1.12.1988.
    Con tale specificazione e'stata, pertanto, superata la
disposizione di cui al messaggio n. 01011 del 26.4.1982, punto
A).
    A proposito, comunque, dell'attribuzione della duplice
posizione si sottolinea la non opportunita' di procedere in
tal senso nei casi in cui - per le piccole dimensioni
dell'impresa ovvero della filiale di impresa - non sia
possibile distinguere i dipendenti specificatamente addetti
all'una o all'altra posizione.
    In tali casi, fermo restando l'inquadramento nel settore
commercio (oggi terziario), sara' riconosciuta la
fiscalizzazione nella misura prevista a favore delle imprese
di autotrasporto secondo il predetto rapporto di 1 a 5 e, per
l'eventuale restante personale, la fiscalizzazione stabilita a
favore delle imprese considerate commerciali.
    Per quanto riguarda, poi, il chiarimento richiesto da
alcune Sedi circa la conferma del criterio dell'inquadramento
nel ramo commercio degli spedizionieri vettori quando fosse
prevalente l'attivita' di spedizioniere - contenuto nella
circ. n. 30 del 10.2.1988 - si precisa che al riguardo nulla
e' modificato.
1.2- Commi 3 e 4
    Il comma 3, nel prevedere la concessione della riduzione
di L. 56.000 per le donne assunte con contratto di lavoro a
tempo indeterminato successivamente alla data del 30 novembre
1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla
medesima data - disposizione che e' riportata anche nel comma
4 in relazione all'analogo beneficio per i nuovi assunti di
eta' non superiore ai 29 anni - usa la semplice dizione
"riduzione" e fa riferimento agli assunti dalle imprese di cui
all'art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 30.12.1987, n. 536
convertito, con modificazioni, dalla legge 29.2.1988, n. 48.
    La dizione ed il riferimento di cui sopra erano contenuti
anche nell'art. 6, commi 3 e 4 della legge 7.12.1989, n. 389.
    Cio', differentemente dall'art. 1, comma 3 della citata
legge n. 48 che usava la dizione "ulteriore riduzione"
concessa, per le sole donne, oltre alla riduzione di cui al
comma 2, lett. a) ed al comma 7.
    Pertanto, considerato che sia la legge n. 389/89 che la
legge n. 52/90 usano la semplice dizione "riduzione" e si
riferiscono alle imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 7 della
legge n. 48/88, se ne deduce che la riduzione di L. 56.000
mensili - sussistendone le condizioni - va riconosciuta, a
decorrere dal 1.12.1988, anche alle imprese non piu'
destinatarie della fiscalizzazione ai sensi delle nominate
leggi n. 389 e n. 52.
1.3- Comma 7
    Il comma 7 recita "Restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 6, commi 7,8,9,10,11,12, e 13 del D.L. 9.10.1989, n.
338 convertito, con modificazioni, della legge 7.12.1989, n.
389".
    In relazione a richieste di chiarimenti poste dalle Sedi
in rapporto al comma 10 della legge n. 389 si ricorda -
premesso che la disposizione del comma opera dal 1.12.1988 -
che, con la circ. n. 33 dell'8.2.1990, e' stato, tra l'altro,
specificato che "la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione
non esclude, ovviamente, l'applicazione delle sanzioni civili
sugli importi contributivi non denunciati alle scadenze di
legge per effetto della indebita fiscalizzazione".
    Al riguardo occorre considerare che i fatti omissivi che
comportano un minor versamento di contributi sono due:
- il primo e' costituito dal mancato rispetto delle condizioni
  per beneficiare della fiscalizzazione;
- il secondo, che, in pratica, e' in rapporto di causalita'
  col primo, e' costituito dal conguaglio di somme a titolo di
  fiscalizzazione in misura superiore rispetto a quella
  effettivamente dovuta.
    Tutte e due le fattispecie sopracitate rientrano, ai fini
dell'applicazione delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni
civili, nella lettera c) dell'art. 4 del D.L. 536/87
convertito nella legge 48/88 in quanto mentre il primo fatto
consiste, in via generale, in una omessa registrazione o
denuncia obbligatoria di imponibile contributivo, il secondo
fatto, discendendo dal primo, fa si' che la denuncia
presentata non sia conforme al vero.
    Per quanto concerne l'estensione del disconoscimento della
fiscalizzazione all'ulteriore periodo previsto dalla normativa
vigente, le SAP si limiteranno, al momento, ad addebitare e
recuperare i maggiori importi fiscalizzati per quei lavoratori
oggetto della inosservanza delle previste condizioni,
formulando riserva circa l'addebito delle somme aggiuntive a
titolo di sanzioni civili, per tale ulteriore periodo.
    Ovviamente, si applica la misura di cui alla lettera a)
della citata norma, qualora la ditta spontaneamente, senza
alcun intervento da parte della Sede, provvede alla denuncia
delle inadempienze entro dodici mesi dal termine stabilito per
il pagamento dei contributi, e al versamento di quanto dovuto
entro i termini che verranno fissati dall'Istituto, sia per
quanto riguarda il rispetto delle condizioni poste dalla legge
per il godimento del beneficio della fiscalizzazione, versando
conseguentemente, i contributi omessi, sia per quanto riguarda
la restituzione dei maggiori importi fiscalizzati (v. circ.
n.9 del 16.1.1988).
    Per completezza di trattazione occorre considerare anche
l'ipotesi in cui i periodi ai quali deve essere esteso il
disconoscimento non sono ancora scaduti al momento conclusivo
dell'accertamento o anche dell'avvenuta denuncia
dell'inadempienza spontaneamente rilevata dall'azienda.
    In tal caso la ditta deve essere diffidata dall'operarsi
la fiscalizzazione per l'ulteriore periodo previsto dalla
norma di legge piu' volte citata, e per i lavoratori nei cui
confronti si e' verificata l'inosservanza della norma,
fornendo opportune istruzioni circa la documentazione da
approntare e quindi da esibire, a richiesta degli uffici, per
dimostrare l'avvenuto adempimento a quanto fatto oggetto della
specifica diffida.
    Le SAP, quindi, adotteranno opportuni accorgimenti, in
sintonia con quanto gia' in atto, per poter seguire con la
necessaria tempestivita', le pratiche di che trattasi.
    Per quanto riguarda la sanzionabilita' delle somme che
vengono disconosciute a titolo di sgravio degli oneri sociali
per il mezzogiorno verranno fornite disposizioni a parte.
                        IL DIRETTORE GENERALE
(1) V. Atti Ufficiali 1989, pag. 1734