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901212
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 266
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Imprese di autotrasporto di cose per conto terzi.
Fiscalizzazione degli oneri sociali.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 12 dicembre 1990
Circolare n. 266
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Imprese di autotrasporto di cose per conto terzi.
     Fiscalizzazione degli oneri sociali.
 Con    messaggio    n.    27043    del    5.9.1985    e'    stato    precisato
-   su    conforme    parere    dei    Ministeri    del    lavoro    e    della
Previdenza    Sociale    e    del   Tesoro   -   che   la   concessione   della
fiscalizzazione    degli    oneri    sociali    alle    imprese    di     auto-
trasporto    di    cose   per   conto   terzi   era   subordinata   alla   sola
verifica      dell'iscrizione      delle      stesse      imprese      all'Albo
Nazionale     istituito     con     legge     6.6.1974,     n.    298,    fermi
restando    gli    altri    requisiti    di     carattere     generale     pre-
scritti dalle leggi in materia di fiscalizzazione.
 In     relazione     a     detta     disposizione     molte     Sedi     hanno
richiamato    l'attenzione    sulla     circostanza     che,     sulla     base
del     criterio     della     sola     verifica    dell'iscrizione    all'Albo
suddetto,     spesso     usufruivano     della     fiscalizzazione      aziende
che    operavano    in    settori    di    attivita'    diversi    da    quelli
dell'autotrasporto,    ma     comunque     iscritte     all'Albo,     o     che
esercitavano    questo    in    modo    del    tutto   occasionale   o   margi-
nale.
 Tale    problematica    e'     stata     portata     a     conoscenza,     per
una    eventuale    revisione    del    parere    a   suo   tempo   dato,   dei
citati Dicasteri.
 Questi,    in    rapporto    all'entrata     in     vigore     della     legge
7.12.1989,   n.   389   -   la   quale   riconosce   il   beneficio,   per   le
imprese   di   autotrasporto    di    cose    per    conto    terzi    iscritte
all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, nel limite di
                            2
               cinque  dipendenti  per ogni autista - ritengono che, avendo
               l'anzidetta legge eliminato all'origine  il  problema  della
               prevalenza  o  meno  dell'autotrasporto  rispetto  al  resto
               dell'attivita' dell'impresa, non sia opportuno  risollevare,
               per  i  periodi  precedenti l'entrata in vigore della stessa
               legge, un problema a suo tempo gia' risolto.
                    In  relazione  al  parere  ministeriale  si   invitano,
               quindi,  le  Sedi  ad  applicare  il richiamato messaggio n.
               27043  riconoscendo  la  fiscalizzazione  alle  imprese   di
               autotrasporto   iscritte  all'Albo  citato,  per  i  periodi
               antecedenti l'entrata in vigore della legge  n.  389,  senza
               ulteriori  verifiche  circa  la prevalenza dell'attivita' di
               autotrasporto o di altre attivita'.
                    In tal senso, pertanto, devono  intendersi  definiti  i
               quesiti  proposti  in  merito  dalle Sedi a questa Direzione
               Generale, la quale provvedera' anche a restituire i  ricorsi
               in materia giacenti presso di essa affinche' vengano risolti
               d'ufficio secondo i criteri del gia' nominato  messaggio  n.
               27043.
                    Si   coglie  l'occasione  per  sciogliere  la  riserva,
               contenuta nella circ. n. 97 del 9 maggio  1988,  circa  l'e-
               ventuale  ripetizione  di  somme  conguagliate  a  titolo di
               fiscalizzazione dai soggetti esercenti  attivita'  di  auto-
               trasporto  individuati dall'art. 6 del D.L. 6.2.1987, n. 16,
               convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30.3.1987,  n.
               132.
                    Nella richiamata circ. n. 97 e' stato puntualizzato che
               erano in corso approfondimenti  con  i  Ministeri  vigilanti
               circa  il  comportamento  che  l'Istituto  doveva tenere nei
               confronti di  detti  soggetti  relativamente  ai  quali  gli
               Uffici  provinciali  della motorizzazione civile non avevano
               un comportamento omogeneo in materia di iscrizione  all'Albo
               Nazionale di cui alla legge n. 298/74.
                    Sull'argomento  hanno  di  recente  espresso il proprio
               avviso il Ministero del Lavoro ed il Ministero dei  Traspor-
               ti.
                    Detti  Dicasteri  concordemente affermano che "l'art. 6
               della legge n. 132/1987 deve essere  interpretato  come  una
               norma  che  si limita a dichiarare che le disposizioni della
               legge 6 giugno 1974, n. 298 non si applicano  nel  trasporto
               di  cose  su  strada  effettuato  con  i veicoli di peso non
               superiore a 35 quintali; e tuttavia non dispone  la  cancel-
               lazione  dall'Albo  di coloro che sono ad esso iscritti alla
               data di entrata in vigore della legge predetta. Fino ad  ora
               infatti  il  Comitato  Centrale  dell'Albo  Nazionale  degli
               autotrasportatori di cose per conto terzi non ha ritenuto di
               procedere  a  cancellazioni, nel presupposto che sussista un
               diritto quesito all'iscrizione all'Albo.
                    L'esenzione suddetta comporta che le  predette  imprese
               non  risultano  piu' soggette al regime vincolistico imposto
               dalla legge n. 298/74 -  e  in  particolare  all'obbligo  di
               iscrizione all'Albo - pur tuttavia mantenendo la capacita' a
               svolgere l'autotrasporto di merci per conto terzi".
                    Tenuto conto del sopra  riportato  parere  si  osserva,
               quindi,  che  -  nei  confronti  dei soggetti di cui sopra i
               quali abbiano conservato l'iscrizione all'Albo in  argomento
               dopo  l'entrata  in  vigore  del  D.L. n. 16/1987 convertito
               nella legge n. 132/1987 - ovviamente nessuna ripetizione  di
               somme, conguagliate a titolo di fiscalizzazione, deve essere
               effettuata dalle Sedi.
                    Invece, nei confronti di quei  soggetti  i  quali  -  a
               seguito dell'entrata in vigore degli anzidetti provvedimenti
               - non risultino iscritti all'Albo di cui alla legge n.  298,
               non  potra'  procedersi  al riconoscimento della fiscalizza-
               zione ai sensi delle leggi 29.2.1988, n. 48;  7.12.1989,  n.
               389, 21.3.1990, n. 52 e 3.8.1990, n. 210.
                    Cio'  in  quanto  le  predetti leggi concedono, come le
               precedenti, il beneficio della fiscalizzazione  degli  oneri
               sociali  alle "imprese iscritte nell'Albo degli Autotraspor-
               tatori di cose per conto terzi, di cui alla legge  6.6.1974,
               n. 298.
                                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                                       F.to BILLIA