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890624
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E
VIGILANZA
SERVIZIO E.A.D.
CIRCOLARE  N. 70
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
DECRETO-LEGGE DEL 28 MARZO 1989, N.110.
FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA -
ART.4.
SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E
VIGILANZA
SERVIZIO E.A.D.
ROMA, 17 APRILE 1989
CIRCOLARE N. 70
                    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                    AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                    AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                    AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                    AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: DECRETO-LEGGE DEL 28 MARZO 1989, N.110.
         FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA -
         ART.4.
    LA GAZZETTA UFFICIALE N.73 DEL 29 MARZO 1989 HA
PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE N.110 DEL 28 MARZO 1989 - IN
SOSTITUZIONE DEL D.L. N.30 DICEMBRE 1988, N.548, NON
CONVERTITO IN LEGGE - CHE CONTIENE, TRA L'ALTRO, ALL'ART.4,
NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI
MALATTIA.
    IL DECRETO-LEGGE N.110 HA NOTEVOLMENTE MODIFICATO IL
CITATO D.L. N.548; INNANZI TUTTO HA PROROGATO IL BENEFICIO
DELLA FISCALIZZAZIONE FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN
CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991 DISTINGUENDO, PERO', DUE PERIODI:
QUELLO DECORRENTE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 1
DICEMBRE 1988 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30
NOVEMBRE 1989 E QUELLO DECORRENTE DAL PERIODO DI PAGA IN
CORSO AL 1  DICEMBRE 1989 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN
CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991.
    INOLTRE, LO STESSO D.L. N. 110 HA AMPLIATO, RISPETTO AL
D.L. N.548, L'AREA DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA
FISCALIZZAZIONE, AREA CHE, PER TUTTI E DUE I PERIODI
                          - 1 -
INDICATI, RIMANE IMMUTATA, MENTRE HA STABILITO GLI IMPORTI
DI FISCALIZZAZIONE IN MISURA E CRITERI DIFFERENZIATI PER
CIASCUNO DEI DUE PERIODI SUDDETTI.
    IN SOSTANZA LA FISCALIZZAZIONE, PER L'ARCO COMPLESSIVO
DI TEMPO CHE NE DAL 1  DICEMBRE 1988 AL 30 NOVEMBRE 1991, E'
REGOLATA COME SEGUE.
1.1. - COMMA 1, LETT.A), B), C) E D).
    PER IL PERIODO DECORRENTE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO
AL 1  DICEMBRE 1988 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO
AL 30 NOVEMBRE 1989, LA FISCALIZZAZIONE SPETTA SECONDO LE
NORME SEGUENTI:
A) IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OPERANTI NEI SETTORI
   MANIFATTURIERI ED ESTRATTIVI ED IMPRESE IMPIANTISTICHE
   DEL SETTORE METALMECCANICO, LE UNE E LE ALTRE RISULTANTI
   DALLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ADOTTATA
   DALL'ISTAT; IMPRESE ARMATORIALI; IMPRESE ISCRITTE
   NELL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO
   TERZI, DI CUI ALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, SECONDO UN
   RAPPORTO AUTISTA-DIPENDENTI CHE NON SUPERI QUELLO FRA
   TRATTORE E VEICOLI RIMORCHIATI, INDICATO DAL COMMA 4
   DELL'ART.41 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N.298, COME
   SOSTITUITO DAL COMMA 1  DELL'ART.4 DEL DECRETO LEGGE 6
   FEBBRAIO 1987, N.16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DELLA
   LEGGE 30 MARZO 1987, N.132: L. 55.000 PER DIPENDENTE E
   PER OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA.
B) FRA LE IMPRESE SUDDETTE, QUELLE CHE OPERANO NEI TERRITORI
   DI CUI ALL'ART.1 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI
   INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON DPR 6 MARZO
   1978, N.218 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
   HANNO DIRITTO AD ULTERIORI L. 77.000 PER DIPENDENTE; PER
   CUI LA RIDUZIONE GLOBALE MENSILE PER DIPENDENTE RISULTA
   PARI A L.132.000.
    AL RIGUARDO SI PRECISA:
- PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE ED
  ESTRATTIVE NONCHE' IMPIANTISTICHE DEL SETTORE
  METALMECCANICO DEVE FARSI RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE
  ISTAT 1981;
                          - 2 -
- PER LE IMPRESE ARMATORIALI SI RICHIAMANO I CHIARIMENTI
  DATI CON MESSAGGIO N.07131 DEL 21 MAGGIO 1982;
- PER LE IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO NAZIONALE DEGLI
  AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI LA NORMA DEVE
  INTENDERSI NEL SENSO CHE, VERIFICATA LA CONDIZIONE
  DELL'ISCRIZIONE ALL'ANZIDETTO ALBO, LA FISCALIZZAZIONE
  DEVE ESSERE RICONOSCIUTA PER L'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO
  DI COSE PER CONTO TERZI SECONDO UN RAPPORTO
  AUTISTA-DIPENDENTE DI 1 A 5; CIOE', DEVONO ESSERE AMMESSI
  ALLA FISCALIZZAZIONE TUTTI GLI AUTISTI E GLI ALTRI
  DIPENDENTI DELL'IMPRESA NEL LIMITE DI 5 UNITA' PER OGNI
  AUTISTA (COMPLESSIVAMENTE 6).
    IN PROPOSITO APPARE, PERALTRO, NECESSARIO INDICARE
CRITERI I PIU' OGGETTIVI POSSIBILI PER IDENTIFICARE QUALE
SIANO I DIPENDENTI CON MANSIONI DI AUTISTA; CIO' AL FINE DI
RENDERE VERIFICABILE DA PARTE DELL'ISTITUTO, IN SEDE DI
CONTROLLO AZIENDALE, LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA.
    SI POSSONO PERTANTO TENERE PRESENTI I SEGUENTI ELEMENTI:
1) DENUNCIA DI ESERCIZIO INAIL (ART.12 DEL TESTO UNICO
   N.1124/1965) NELLA QUALE LE AZIENDE DICHIARANO DI
   SVOLGERE L'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO;
2) LIBRO MATRICOLA, NEL QUALE DEVONO ESSERE INDICATI, IN
   BASE ALL'ART.20 DEL PREDETTO TESTO UNICO, TUTTI I
   DIPENDENTI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE INAIL CON LA
   SPECIFICAZIONE DELLE RELATIVE MANSIONI.
   LO STESSO ARTICOLO FA OBBLIGO ALLE AZIENDE DI TENERE
   AGGIORNATO IL LIBRO MAGRICOLA ALLA LUCE DI NUOVE
   ASSUNZIONI O DI RISOLUZIONI DI RAPPORTI DI LAVORO GIA'
   ESISTENTI;
3) INQUADRAMENTO CONTRATTUALE: IN BASE ALL'ART.6 DEL CCNL
   PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE,
   I DIPENDENTI CON MANSIONI DI AUTISTA SONO CLASSIFICATI IN
   QUATTRO LIVELLI E PRECISAMENTE NEL 3  S, NEL 3 , NEL 4  E
   NEL 5 ;
4) PATENTE DI GUIDA: FERMO RESTANDO CHE SI TRATTA DI UN
   ELEMENTO INDISPENSABILE PER SVOLGERE L'ATTIVITA' DI
   AUTISTA, LA PATENTE DOVRA' OVVIAMENTE ESSERE DI TIPO
   ADEGUATO ALLE CARATTERISTICHE DEI VEICOLI USATI
                          - 3 -
   DALL'AZIENDA, CHE PERALTRO POSSONO ESSERE DI PROPRIETA'
   DELL'AZIENDA STESSA, OPPURE NOLEGGIATI O UTILIZZATI IN
   LEASING.
    IL CALCOLO DELLA FISCALIZZAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO
DAI DATORI DI LAVORO CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO AUTISTA -
DIPENDENTI RISULTANTE AL PRIMO GIORNO DI OGNI MESE. LE
EVENTUALI VARIAZIONI NEL NUMERO DEGLI AUTISTI CHE SI
VERIFICASSERO NEL CORSO DEL MESE DEVONO ESSERE CONSIDERATE
NEI CONTEGGI DEL MESE SUCCESSIVO.
    NEL CASO DI IMPRESA, ARTICOLATA NEL TERRITORIO CON PIU'
DIPENDENZE, IL RAPPORTO PREDETTO DOVRA' ESSERE APPLICATO
CONSIDERANDO L'IMPRESA STESSA NELLA SUA GLOBALITA' E CIOE'
IL NUMERO COMPLESSIVO SIA DEGLI AUTISTI CHE DEGLI ALTRI
DIPENDENTI DISLOCATI PRESSO LE VARIE UNITA' AZIENDALI.
    LE SEDI, NEL CORSO DEI NORMALI CONTROLLI ISPETTIVI,
VERIFICHERANNO CON PARTICOLARE CURA LA CORRETTEZZA DEL
COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE INTERESSATE.
    A QUESTO PROPOSITO, SI RITIENE CHE L'AZIONE DI CONTROLLO
DEBBA ESSERE PARTICOLARMENTE ACCURATA, QUALORA IL NUMERO
DEGLI AUTISTI DENUNCIATI APPAIA ECCESSIVO (SUPERI, AD
ESEMPIO, LE DUE UNITA' PER TRATTORE) E CIO' AL FINE DI
RISCONTRARE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DA PARTE DEGLI AUTISTI IN
QUESTIONE DELLE MANSIONI DENUNCIATE.
C) IMPRESE ALBERGHIERE; AZIENDE TERMALI; PUBBLICI ESERCIZI,
   IVI COMPRESE LE IMPRESE DI ESERCIZIO DELLE SALE
   CINEMATOGRAFICHE; AGENZIE DI VIAGGIO; COMPLESSI TURISTICO
   RICETTIVI DELL'ARIA APERTA DI CUI ALLA LEGGE 17 MAGGIO
   1983, N.217, E LORO CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI
   CONDOTTE ANCHE IN FORMA COOPERATIVA; IMPRESE COMMERCIALI,
   LORO CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI CONDOTTE ANCHE IN
   FORMA COOPERATIVA, CONSIDERATE ESPORTATRICI ABITUALI AI
   SENSI DELL'ART.3 BIS DEL D.L. 30 GENNAIO 1979, N.20,
   CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 31 MARZO 1979,
   N.92; IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI CONSIDERATE
   COMMERCIALI AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI; ENTI,
   FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO CHE
   EROGANO LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI CUI ALL'ART.22
   DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N.616, IVI COMPRESE LE
   ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA;
   CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI TRASPORTO CON FUNE IN
                          - 4 -
   ESERCIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA' TURISTICHE, IN ZONE
   MONTANE: L. 21.000 PER DIPENDENTE E PER OGNI MENSILITA'
   FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA.
D) TRA LE IMPRESE INDICATE AL PUNTO C), QUELLE CHE OPERANO
   NEI TERRITORI DI CUI ALL'ART.1 DEL TESTO UNICO DELLE
   LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, APPROVATO CON DPR
   6 MARZO 1978, N.218 E SUCCESSIVA MODIFICAZIONI ED
   INTEGRAZIONI, HANNO DIRITTO AD ULTERIORI L.18.500 PER
   DIPENDENTE; PER CUI LA RIDUZIONE GLOBALE MENSILE PER
   DIPENDENTE E' PARI A L.39.500.
    IN PROPOSITO, MENTRE SI RICHIAMA QUANTO GIA' DETTO CON
CIRC. N.10 DEL 13 GENNAIO 1989 RELATIVAMENTE AI COMPLESSI
TURISTICO RICETTIVI DELL'ARIA APERTA ED ALLE IMPRESE
COMMERCIALI CONSIDERATE ESPORTATRICI ABITUALI, SI
PUNTUALIZZA:
- ALLE IMPRESE COMMERCIALI SPETTA LA FISCALIZZAZIONE PURCHE'
  ABBIANO UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A 15.
  IN PROPOSITO, SI RITIENE CHE TALE NUMERO MINIMO SIA DA
  CONSIDERARSI RAGGIUNTO ANCHE QUANDO IL NUMERO STESSO SI
  REALIZZI COMPUTANDO LAVORATORI IN FORZA PRESSO DIPENDENZE
  DELLA STESSA AZIENDA DISLOCATE IN PROVINCE DIVERSE OPPURE
  LAVORATORI NON AVENTI DIRITTO ALLO SGRAVIO (AD ES.: 14
  DIPENDENTI COMUNI E 2 APPRENDISTI), FERMA COMUNQUE
  RESTANDO PER QUESTI ULTIMI L'ESCLUSIONE DAL BENEFICIO;
- IN RELAZIONE AGLI ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI SENZA
  FINE DI LUCRO CHE EROGANO LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI
  CUI AL DPR N.616/1977, IVI COMPRESE LE IPAB, SONO STATI
  AVANZATI QUESITI DALLE SEDI PER CONOSCERE SE, TRA I
  PREDETTI ORGANISMI, SIA DA COMPRENDERE LA CROCE ROSSA
  ITALIANA.
  AL RIGUARDO SI SOTTOLINEA CHE LA C.R.I. RICONOSCIUTA QUALE
  "ENTE MORALE" CON LEGGE DEL 1882 E, SUCCESSIVAMENTE, QUALE
  "PERSONA GIURIDICA PUBBLICA, DI NATURA ASSOCIATIVA" CON
  COMPITI ISTITUZIONALI IN TEMPO DI GUERRA E DI PACE, ERA
  RITENUTA ENTE PARASTATALE SINO ALLA ISTITUZIONE DEL
  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, ALLORCHE' CON L'ART.70 DELLA
  LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.833 FU TRASFERITA ALLE REGIONI
  LA MAGGIOR PARTE DELLE SUE ATTIVITA' ASSISTENZIALI.
  IL DPR 31 LUGLIO 1980, N.613, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
  N.833/1978 E DEL DPR N.616/1977 CITATI, HA DICHIARATO
  L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA "ENTE PRIVATO DI
  INTERESSE PUBBLICO".
                          - 5 -
  ALLO STATO LA C.R.I. - ASSOLVENDO COMPITI UMANITARI IN
  TEMPO DI PACE E DI GUERRA, CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI
  DIFESA CIVILE, IN CONFORMITA' ANCHE ALLE CONVENZIONI
  INTERNAZIONALI E SOTTO IL CONTROLLO DEI MINISTERI DELLA
  SANITA', DELLA DIFESA, DELL'INTERNO E DEL TESORO - NON
  PUO' RITENERSI BENEFICIARIA DELLE PREVIDENZE PREVISTE IN
  TEMA DI FISCALIZZAZIONE.
  INFATTI, SECONDO IL PARERE ESPRESSO DAL MINISTERO DEL
  LAVORO - RIPORTATO NELLA MENZIONATA CIRC. N.10/1989 - SONO
  ESCLUSI DAL BENEFICIO IN PAROLA GLI ORGANISMI SENZA FINI
  DI LUCRO (ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI) AVENTI COME
  SCOPO STATUTARIO LA "SICUREZZA SOCIALE" QUAL'E', APPUNTO,
  LO SCOPO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.
  COMUNQUE, IL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE E'
  ULTERIORMENTE DA ESCLUDERSI IN BASE ANCHE ALLA
  CONSIDERAZIONE CHE TALE ENTE (PURE SE QUALIFICATO "ENTE
  PRIVATO DI INTERESSE PUBBLICO", QUALIFICAZIONE, QUESTA,
  PERALTRO NON DISCIPLINATA IN VIA GENERALE DALL'ORDINAMENTO
  GIURIDICO) E' DA CONSIDERARSI UNA STRUTTURA
  ISTITUZIONALMENTE LEGATA ALLO STATO, TANTO CHE PARTE DELLA
  GIURISPRUDENZA CONTINUA A CONSIDERARE PUBBLICA LA C.R.I. E
  LA STESSA CORTE DI CASSAZIONE (PER ULTIMO CON SENTENZA
  N.372/1987) RITIENE AVENTE NATURA PUBBLICA IL RAPPORTO
  INTERCORRENTE TRA DETTO ENTE ED IL PERSONALE DIPENDENTE
  (SANITARIO O AMMINISTRATIVO);
- PER QUANTO RIGUARDA I CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI
  TRASPORTO CON FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA'
  TURISTICHE, IN ZONE MONTANE, LA NORMA DEVE ESSERE INTESA
  NEL SENSO CHE GLI IMPIANTI IN PAROLA DEVONO TROVARSI
  ALMENO IN PARTE NELLE ZONE DEFINITE MONTANE AI FINI
  FISCALI, AI SENSI DELL'ART.9 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973,
  N.601 (1).
                        ***********
    PERDONO, QUINDI, LA FISCALIZZAZIONE, CON DECORRENZA 1
DICEMBRE 1988: LE IMPRESE COMMERCIALI CON UN NUMERO DI
DIPENDENTI FINO A 15 (VEDI ANCHE IL COMMA 14 ); LE IMPRESE
ARTIGIANE NON MANIFATTURIERE, NON ESTRATTIVE E NON
INSTALLATRICI DI IMPIANTI DEL SETTORE METALMECCANICO; LE
IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E NOLEGGIO FILMS; LE IMPRESE DI
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI COSTITUITE IN SPA.
                          - 6 -
    LE AZIENDE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NON
SONO PIU' ESPRESSAMENTE ANNOVERATE DAL D.L. IN ESAME FRA I
SOGGETTI BENEFICIARI DELLA FISCALIZZAZIONE.
    TUTTAVIA, ESSENDO ESSE INQUADRATE NEL SETTORE COMMERCIO,
SEGUONO LA NORMATIVA DELLE IMPRESE COMMERCIALI ED HANNO,
PERTANTO, DIRITTO AL BENEFICIO SOLAMENTE QUANDO ABBIANO PIU'
DI 15 DIPENDENTI.
1.2. COMMA 2 , LETT.A), B) E C)
    PER IL PERIODO DECORRENTE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO
AL 1  DICEMNBRE 1989 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN
CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991 I SOGGETTI DESTINATARI DELLA
FISCALIZZAZIONE SONO I MEDESIMI DEL PERIODO PRECEDENTE E,
INVECE, MUTANO LE MISURE DELLE RIDUZIONI AD ESSI SPETTANTI,
NEL MODO SEGUENTE:
A) LE IMPRESE INDICATE SUB PUNTO 1.1., LETT.A) HANNO DIRITTO
   ALLA RIDUZIONE DI L.102.000 PER DIPENDENTE PER OGNI
   MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA;
B) LE IMPRESE INDICATE SUB PUNTO 1.1. LETT.B) HANNO DIRITTO
   ALLA ULTERIORE RIDUZIONE DI L.30.000 PER DIPENDENTE PER
   OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA;
C) LE IMPRESE INDICATE SUB PUNTO 1.1., LETT.C) HANNO DIRITTO
   ALLA RIDUZIONE DI L.39.500 PER DIPENDENTE PER OGNI
   MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA.
1.3. COMMA 3
    SI NOTA CHE, PER IL PERSONALE MARITTIMO CHE NON HA
CONTINUITA' DI RAPPORTO DI LAVORO, SONO MAGGIORATE DI UN
TERZO LE RIDUZIONI DI CUI AI COMMI 1  E 2 , LETT.A) E B).
1.4. COMMA 4
    VIENE RINNOVATA LA DISPOSIZIONE CONCERNENTE LA
CONCESSIONE DELLA ULTERIORE RIDUZIONE DI L.56.000 - PER LE
DONNE ASSUNTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO,
SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 1988, IN AGGIUNTA
AL NUMERO DEI LAVORATORI OCCUPATI ALLA MEDESIMA DATA - PER
OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA. TALE
CONCESSIONE E' PREVISTA FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN
CORSO AL 30 NOVEMBRE 1991.
                          - 7 -
    TALE RIDUZIONE, COSI' COME QUELLA PREVISTA DAL COMMA
SUCCESSIVO, SPETTA A TUTTE LE IMPRESE CHE AVEVANO DIRITTO IN
BASE ALLA LEGGE N. 48/1988, IVI COMPRESE LE AGRICOLE, MA CON
ESCLUSIONE DELLE AZIENDE CHE HANNO ACQUISITO IL DIRITTO IN
BASE AL D.L. N. 110 E CIOE' DEI CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI
TRASPORTO CON FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA'
TURISTICHE, IN ZONE MONTANE, IN QUANTO NON COMPRESI FRA I
1.5. COMMA 5
    ANCHE PER I LAVORATORI NUOVI ASSUNTI DI ETA' NON
SUPERIORE AI 29 ANNI, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 30
NOVEMBRE 1988, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO, IN AGGIUNTA AI LAVORATORI OCCUPATI ALLA
STESSA DATA, E' RINNOVATA LA DISPOSIZIONE CONCERNENTE LA
CONCESSIONE - FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 30
NOVEMBRE 1991 - DELLA ULTERIORE RIDUZIONE DI L.56.000 PER
OGNI MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA.
1.6. COMMA 6
    SI SOTTOLINEA CHE I BENEFICI PREVISTI DAI COMMI 4  E 5
NON SI CUMULANO FRA LORO NE' CON I BENEFICI DI CUI AL COMMA
1 , LETT.B) E D), ED AL COMMA 2 , LETT.B). E' DA TENERE
PRESENTE CHE I BENEFICI IN PAROLA SONO CONCESSI PER UN
PERIODO NON SUPERIORE A DODICI MESI PER CIASCUN DIPENDENTE
ASSUNTO.
1.7. COMMA 7
    PER I DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO, OPERANTI AL
DI FUORI DEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO DI CUI AL DPR
N.218/1978, LA RIDUZIONE MENSILE PER DIPENDENTE, PER OGNI
MENSILITA' FINO ALLA DODICESIMA COMPRESA, E' FISSATA:
- IN L.85.000 A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL 1
  DICEMBRE 1988 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL
  30 NOVEMBRE 1989;
- IN L.125.000 A DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO AL
  1  DICEMBRE 1989 FINO A TUTTO IL PERIODO DI PAGA IN CORSO
  AL 30 NOVEMBRE 1991.
                          - 8 -
    PER QUANTO CONCERNE I DATORI DI LAVORO OPERANTI NELLE
ZONE DEL MEZZOGIORNO - AI QUALI COMPETE LA RIDUZIONE DEL 60%
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - E' STATO
RICHIESTO, DA PARTE DI MOLTE SEDI, SE DETTA RIDUZIONE SIA
APPLICABILE AL CONTRIBUTO DELLO 0,50% INTRODOTTO DALL'ART.3
DELLA LEGGE N.297/1982.
    IN PROPOSITO SI RICHIAMA IL MESSAGGIO N.11238 DEL 5
NOVEMBRE 1984 IN CUI E' STATO RIPORTATO IL PARERE DEL
MINISTERO DEL TESORO, SECONDO IL QUALE IL CONTRIBUTO DELLO
0,50% NON PUO' ESSERE INCLUSO NEI LIMITI DI CAPIENZA
CONTRIBUTIVA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE SIA DEGLI SGRAVI
DEGLI ONERI SOCIALI PER IL MEZZOGIORNO SIA DELLA
FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI DI MALATTIA, DA PARTE
DEL DATORE DI LAVORO, ATTESO CHE IL RELATIVO ONERE RICADE,
IN DEFINITIVA, SUL LAVORATORE.
1.8. COMMA 9
    SI CONFERMA QUANTO GIA' DETTO CON CIRC. N.10 DEL 13
GENNAIO 1989.
    IN PARTICOLARE, PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTI
DI LAVORO PART-TIME I QUALI PRESTINO ATTIVITA' LAVORATIVA -
SECONDO PREVISIONE CONTRATTUALE - PER UN NUMERO DI ORE PARI
O SUPERIORE A 78 MENSILI, SI E' GIA' PRECISATO CON LA
SUDDETTA CIRCOLARE CHE LE RIDUZIONI DI FISCALIZZAZIONE
SPETTANO NELLA MISURA INTERA MENSILE. IN PROPOSITO VA
AGGIUNTO CHE, PER DETTI DIPENDENTI, QUINDI, SOTTO IL PROFILO
DELLA FISCALIZZAZIONE, IL CONTRATTO E' DA CONSIDERARSI A
TEMPO PIENO.
1.9. COMMA 10
    SI SEGNALA CHE LA DISPOSIZIONE, RIGUARDANTE I CASI IN
CUI LA FISCALIZZAZIONE NON SPETTA, PREVEDE, ALLA LETT.C) -
DIFFERENZIANDOSI DALLA NORMATIVA PRECEDENTE - CHE IL
BENEFICIO IN ARGOMENTO NON SPETTA PER I LAVORATORI CHE
"SIANO STATI RETRIBUITI O DENUNCIATI CON RETRIBUZIONI
INFERIORI A QUELLE PREVISTE DAL COMMA 1  DELL'ART.1".
    PERTANTO, LA RETRIBUZIONE CHE DEVE ESSERE EROGATA AI
LAVORATORI E DENUNCIATA ALL'INPS DAL DATORE DI LAVORO, AI
FINI DELL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO ALLA FISCALIZZAZIONE DA
PARTE DELLO STESSO, NON PUO' ESSERE INFERIORE ALL'IMPORTO
                          - 9 -
DELLE RETRIBUZIONI STABILITO DA LEGGI, REGOLAMENTI,
CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI, STIPULATI DALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PIU' RAPPRESENTATIVE SU BASE
NAZIONALE, OVVERO DA CONTRATTI INDIVIDUALI, QUALORA NE
DERIVI UNA RETRIBUZIONE DI IMPORTO SUPERIORE A QUELLO
PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO.
1.10. COMMA 11
    SI SOTTOLINEA IL CONTENUTO DELLA NORMA, DEL TUTTO
INNOVATIVA, STABILITA NEL COMMA 11, SECONDO LA QUALE LE
DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 10 OPERANO PER UNA DURATA PARI
A TRE VOLTE I PERIODI DI INOSSERVANZA ANCHE DI UNA DELLE
CONDIZIONI PREVISTE DAL COMMA STESSO.
1.11. COMMA 12
    SI SEGNALA LA NORMA CONTENUTA NEL COMMA 12 CHE
ATTRIBUISCE, IN DETERMINATI CASI, AL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DI CONCERTO CON ILMINISTRO DEL
TESORO - SENTITE LE CONFEDERAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE - LA FACOLTA' DI DISPORRE, ANCHE
TEMPORANEAMENTE, CON PROPRIO DECRETO, LA SOSPENSIONE DELLA
CONDIZIONE PREVISTA DALLA LETT. C) DEL COMMA 10 NEI
CONFRONTI DELLE IMPRESE OPERANTI NEI TERRITORI INDICATI
NELL'ART. 1 DEL DPR 6 MARZO 1978, N. 218 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E NELL'ART. 7 DEL DPR 9 NOVEMBRE
1976, N. 902 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI: CIOE'
DELLE IMPRESE OPERANTI NEI TERRITORI DEL MEZZOGIORNO E NELLE
AREE INSUFFICIENTEMENTE SVILUPPATE DEL CENTRO-NORD.
1.12. COMMA 13
    SI RICHIAMA L'ATTENZIONE, IN PARTICOLARE, SULLA
DISPOSIZIONE CHE STABILISCE CHE LE RIDUZIONI DI
FISCALIZZAZIONE NON SPETTANO - CON SALVEZZA DELLE SITUAZIONI
DI CUI AL COMMA 12, PER GLI ASPETTI IVI DISCIPLINATI - A
DECORRERE DAL PERIODO DI PAGA IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA
IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE IN
ESAME, AI DATORI DI LAVORO CHE NON DIANO COMUNICAZIONE
ALL'INPS DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO,
STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE, DA ESSI APPLICATO.
                          - 10 -
    IN PROPOSITO, SI FA RISERVA DI IMPARTIRE ULTERIORI
ISTRUZIONI NON APPENA POSSIBILE, CONSIDERATO CHE LA NORMA
ESPLICA LA PROPRIA EFFICACIA A DECORRERE DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO.
1.12. COMMA 15
    SI RICHIAMA LA NORMA CONTENUTA NEL COMMA 15, SECONDO LA
QUALE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI PERIODI DI
PAGA IN CORSO DAL 1  DICEMBRE 1988 E SUCCESSIVI, EFFETTUATI
IN DIFFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO IN ESAME, SONO
CONGUAGLIATI SENZA ACCESSORI DI LEGGE ALLA PRIMA SCADENZA
UTILE SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
DI CONVERSIONE DEL DECRETO STESSO.
    SI FA PRESENTE, IN PROPOSITO, CHE LE ISTRUZIONI RELATIVE
ALLE MODALITA' CONCERNENTI I CONGUAGLI DI CUI SOPRA E CIOE'
QUELLI PASSIVI PER LE AZIENDE, VERRANNO FORNITE NON APPENA
SARA' ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO
LEGGE IN ARGOMENTO.
2 - ART. 2 COMMA 17. INCENTIVI PER IL RILASCIO DELL'ECONOMIA
    NELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.
    L'ARTICOLO 2, COMMA 17 , CONTIENE L'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL'ART. 4, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N.
26/1986, NEL SENSO CHE "LO SGRAVIO AGGIUNTIVO IVI PREVISTO
E' CONCESSO ALLE IMPRESE CHE GIA' FRUISCONO DEGLI SGRAVI
DEGLI ONERI SOCIALI E SI APPLICA PER CIASCUNA DELLE DUE
ALIQUOTE COMPLESSIVE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI".
    CONSIDERATO CHE TALE DISPOSIZIONE E' DI CONTENUTO
IDENTICO A QUELLA DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO D.L. N.
548/1988, SI CONFERMANO LE ISTRUZIONI DATE CON LA NOMINATA
CIRC. N. 10/1989, PUNTO 3.
3 - CODIFICA DELLE AZIENDE
3.1. ART. 4, COMMA 1  LETT.A) DEL D.L. N.110/1989:
- IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE OPERANTI NEI SETTORI
  MANIFATTURIERI ED ESTRATTIVI;
- IMPRESE IMPIANTISTICHE DEL SETTORE METALMECCANICO;
- IMPRESE ARMATORIALI:
                          - 11 -
- IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE
  PER CONTO TERZI.
    ALLE SUDDETTE IMPRESE RIMANE ATTRIBUITO IL CODICE DI
AUTORIZZAZIONE "2P" AVENTE IL NUOVO SIGNIFICATO DI "AZIENDA
BENEFICIARIA DELLA FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA
1  LETT. A) DEL D.L. N.110/1989".
    LA PRESENZA DEL CODICE "2G" NON ASSUME RILEVANZA AI FINI
DEL RICONOSCIMENTO DELLA FISCALIZZAZIONE PREVISTA DAL NUOVO
DECRETO.
3.2. ART.4, COMMA 1 , LETT.C) DEL D.L. N.110/1989:
- IMPRESE ALBERGHIERE:
- AZIENDE TERMALI;
- PUBBLICI ESERCIZI, IVI COMPRESE LE IMPRESE DI ESERCIZIO
  DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE;
- AGENZIE DI VIAGGIO;
- COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ALL'ARIA APERTA, LORO
  CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI CONDOTTE ANCHE INFORMA
  COOPERATIVA;
- IMPRESE COMMERCIALI, LORO CONSORZI E SOCIETA' CONSORTILI
  CONDOTTE ANCHE IN FORMA COOPERATIVA CONSIDERATE
  ESPORTATRICI ABITUALI;
- IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI CONSIDERATE COMMERCIALI
  AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI;
- ENTI, FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO CHE
  EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IVI COMPRESE LE IPAB;
- CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI TRASPORTO CON FUNE IN
  ESERCIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA' TURISTICHE, IN ZONE
  MONTANE.
    PER LA CODIFICA DELLE SUDDETTE AZIENDE OCCORRE
DISTINGUERE SE LE STESSE RISULTINO INQUADRATE NEL RAMO
COMMERCIO (7XXXX) OVVERO IN RAMO DIVERSI.
3.2.1. AZIENDE INQUADRATE NEL RAMO COMMERCIO
A) 701XX (COMMERCIO ALL'INGROSSO)
   702XX (COMMERCIO AL MINUTO)
   703XX (COMMERCIO AMBULANTE)
   704XX (INTERMEDIARI DEL COMMERCIO)
   705XX (ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI)
                          - 12 -
   AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELLA
   FISCALIZZAZIONE, IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ESERCITATA,
   NON DEVE ESSERE ATTRIBUITO ALCUN CODICE DI
   AUTORIZZAZIONE, IN QUANTO LA PROCEDURA DI CONTROLLO
   PROVVEDERA', CON RIFERIMENTO AL NUMERO DEI DIPENDENTI
   OCCUPATI, RIPORTATO PER CIASCUN MESE, NEL QUADRO A DEL
   MOD. DM10/2-89, AD ACCETTARE O MENO IL BENEFICIO IN
   QUESTIONE.
   PERALTRO, NELL'AMBITO DELLE AZIENDE IN ESAME, E'
   NECESSARIO DISTINGUERE QUELLE CHE HANNO DIRITTO AL
   BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE A PRESCINDERE DAL NUMERO
   DEI DIPENDENTI. A QUEST'ULTIME, DEVE ESSERE ATTRIBUITO
   CON DECORRENZA !A' DICEMBRE 1988 IL CODICE DI
   AUTORIZZAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE "4T" AVENTE IL
   SIGNIFICATO DI "AZIENDA BENEFICIARIA DELLA
   FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 , LETT.C) DEL
   D.L. N.110/1989 SENZA LIMITE DI DIPENDENTI";
B) SE L'AZIENDA HA C.S.C. UGUALE A 807XX (ATTIVITA' VARIE)
   ED HA DIRITTO AL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEVE
   ESSERE ATTRIBUITO, OVE NON SIA GIA' PRESENTE, IL CODICE
   DI AUTORIZZAZIONE "4N" CHE ASSUME IL NUOVO SIGNIFICATO DI
   "AZIENDA BENEFICIARIA DELLA FISCALIZZAZIONE DI CUI
   ALL'ART.4, COMMA 1  LETT.C) DEL D.L. N.110/1989".
3.2.2. AZIENDE INQUADRATE IN RAMI DIVERSI DAL COMMERCIO
    ALLE AZIENDE E AGLI ENTI INQUADRATI IN RAMI DIVERSI DA
7XXXX, AVENTI DIRITTO AL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DI
CUI ALL'ART.4 COMMA 1 , LETT.C) DEL DECRETO CITATO, DEVE
ESSERE ATTRIBUITO, OVE NON SIA GIA' PRESENTE, IL CODICE DI
AUTORIZZAZIONE "4N".
    L'EVENTUALE PRESENZA DEL CODICE "2G" NON ASSUME
RILEVANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA FISCALIZZAZIONE
PREVISTA DAL NUOVO DECRETO.
3.3. AZIENDE ESCLUSE DALLA FISCALIZZAZIONE CON DECORRENZA 1
     DICEMBRE 1988
    PER LE IMPRESE COMMERCIALI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI
FINO A 15 NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN ADEMPIMENTO.
                          - 13 -
    PER LE IMPRESE ARTIGIANE NON MANIFATTURIERE, NON
ESTRATTIVE E NON ISTALLATRICI DI IMPIANTI DEL SETTORE
METALMECCANICO, PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E NOLEGGIO
FILMS E PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI
INDUSTRIALI COSTITUITE IN SPA, GIA' CODIFICATE CON CODICE DI
AUTORIZZAZIONE "2G", NON DEVE ESSERE EFFETTUATO ALCUN
ADEMPIMENTO IN QUANTO, COME PIU' VOLTE SOPRA PRECISATO,
DETTO CODICE NON ASSUME RILEVANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DELLA FISCALIZZAZIONE PREVISTA DAL NUOVO DECRETO.
    ALLE AZIENDE, IN QUALUNQUE RAMO INQUADRATE, ESCLUSE
DALLA FISCALIZZAZIONE AI SENSI DEI COMMI 10  E 13
DELL'ART.4 DEL DECRETO CITATO, DEVE ESSERE ATTRIBUITO IL
CODICE DI AUTORIZZAZIONE "2W" ED ELIMINATI, SE PRESENTI, I
CODICI DI AUTORIZZAZIONE "2P", "4N" E "4T".
4) MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2-89 PER
   L'ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FISCALIZZAZIONE
    PER QUANTO CONCERNE L'INDICAZIONE, NELLA DENUNCIA
MENSILE DI MOD. DM10/2-89, DEI DATI RELATIVI AI VARI TIPI DI
FISCLAIZZAZIONE, I DATORI DI LAVORO DEVONO ATTENERSI ALLE
MODALITA' DI SEGUITO DESCRITTE:
4.1. FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 , LETT.A) E
     B) DEL D.L. N.110/1989.
    I DATORI DI LAVORO DEVONO ESPORRE, NEL QUADRO D DEL
MODELLO, NEL RIGO 37, L'IMPORTO SPETTANTE A TITOLO DI
FISCALIZZAZIONE CON ESCLUSIONE DEL BENEFICIO AGGIUNTIVO PER
LE AZIENDE CHE OPERANO NEI TERRITORI DI CUI ALL'ART.1 DEL
T.U. DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO.
    L'IMPORTO RELATIVO A TALE ULTIMO BENEFICIO DEVE ESSERE
INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D",
PRECEDEUTO DAL CODICE S190 E DALLA DIZIONE "FISC.SUD".
    I PREDETTI DATORI DI LAVORO, AVENTIALLE DIPENDENZE
LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME DEVONO INDICARE L'IMPORTO
DELLA FISCALIZZAZIONE SPETTANTE PER QUEST'ULTIMI, - ANCHE SE
CALCOLATA IN MISURA INTERA A SEGUITO DI ATTIVITA' LAVORATIVA
NON INFERIORE A 78 ORE MENSILI - NEL RIGO 38 DEL QUADRO "D",
CON ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PREVISTO PER LE AZIENDE DEL
MEZZOGIORNO.
                          - 14 -
L'IMPORTO RELATIVO A TALE ULTIMO BENEFICIO DEVE ESSERE
INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D",
PRECEDUTO DAL CODICE S191 E DALLA DIZIONE "FISC. SUD P.T.".
4.2. FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 , LETT.C) E
     D) DEL D.L. N.110/1989.
    I DATORI DI LAVORO DEVONO ESPORRE, NEL QUADRO D DEL
MODELLO, NEL RIGO 37, L'IMPORTO SPETTANTE A TITOLO DI
FISCALIZZAZIONE CON ESCLUSIONE DEL BENEFICIO AGGIUNTIVO PER
LE AZIENDE CHE OPERANO NEI TERRITORI DI CUI ALL'ART.1 DEL
T.U. DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO.
    L'IMPORTO RELATIVO A TALE ULTIMO BENEFICIO DEVE ESSERE
INDICATO IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D",
PRECEDUTO DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "S194" E DALLA
DIZIONE "FISC.SUD COM.".
    I PREDETTI DATORI DI LAVORO, AVENTI ALLE DIPENDENZE
LAVORATORI CON CONTRATTO PART-TIME DEVONO INDICARE L'IMPORTO
DELLA FISCALIZZAZIONE SPETTANTE PER QUEST'ULTIMI, - ANCHE SE
CALCOLATA IN MISURA INTERA A SEGUITO DI ATTIVITA' LAVORATIVA
NON INFERIORE A 78 ORE MENSILI - NEL RIGO 38 DEL QUADRO "D",
CONE SCLUSIONE DEL BENEFICIO PREVISTO PER LE AZIENDE DEL
MEZZOGIRONO.
    L'IMPORTO RELATIVO A TALE ULTIMO BENEFICIO DEVE ESSERE
INDICATO IN UNO DERI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D",
PRECEDUTO DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "S195" E DALLA
DIZIONE "FISC.SUD COM. P.T.".
4.3. FISCALIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.4 COMMI 4  E 5  DEL D.L.
    L'ULTERIORE RIDUZIONE SPETTANTE AL PERSONALE FEMMINILE
NUOVO ASSUNTO DEVE ESSERE INDCIATA, DA PARTE DELLE AZIENDE
CHE NE HANNO DIRITTO - COMPRESE QUELLE AGRICOLE -, IN UNO
DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D" PRECEDUTA DALLA DIZIONE
"DL N.110/1989 E DAL CODICE "V872".
    LA RIDUZIONE SPETTANTE AL PERSONALE NUOVO ASSUNTO DI
ETA' NON SUPERIORE A 29 ANNI DEVE ESSERE INDICATA, DA PARTE
DELLE AZIENDE CHE NE HANNO DIRITTO - COMPRESE QUELLE
AGRICOLE -, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D"
PRECEDUTA DALLA DIZIONE "DL N.110/1989 E DAL CODICE "V873".
                          - 15 -
    LE MODALITA' DI ESPOSIZIONE SOPRA DESCRITTE, PER IL
PERSONALE FEMMINILE E PER I GIOVANI NUOVI ASSUNTI, DEVONO
TROVARE APPLICAZIONE SIA PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO
PIENO SIA PER QUELLI PART-TIME.
4.4. FISCALIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO DI CUI AL COMMA 7
     DELL'ART.4 DEL D.L. N.110/1989.
    PER LE MODALITA' DI ESPOSIZIONE DELLA FISCALIZZAZIONE
DEL SETTORE AGRICOLO, RESTANO FERME LE ISTRUZIONI IMPARTITE
CON LA CIRCOLARE N.10 DEL 13 GENNAIO 1989.
5. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2-89 PER
   L'ESPOSIZIONE DEI DATI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI
   RELATIVI AL PERSONALE PART-TIME
    IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO AL COMMA 9  DELL'ART.4
DEL D.L. N.110/1989 E' NECESSARIO INDICARE SEPARATAMENTE
NELLA DENUNCIA MENSILE I DIPENDENTI CON RAPPORTO PART-TIME
CHE PRESTINO ATTIVITA' LAVORATIVA PER UN NUMERO DI ORE NON
INFERIORE A 78 DAGLI ALTRI DIPENDENTI PART-TIME.
    PERTANTO, PER I DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE CHE PRESTINO ATTIVITA' LAVORATIVA PER UN
NUMERO DI ORE NON INFERIORE A 78 ORE MENSILI, CONTINUERANNO
AD ESSERE APPLICATE LE MODALITA' DI ESPOSIZIONE DESCRITTE
NEL MESSAGGIO N.07787 DEL 23 OTTOBRE 1984 ALLEGATO ALLA
CIRC.N.820 RCV DEL 2 GENNAIO 1987.
    PER I DIPENDENTI, INVECE, CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE CHE PRESTINO ATTIVITA' LAVORATIVA PER UN
NUMERO DI ORE INFERIORE A 78 MENISLI, I DATORI DI LAVORO
DOVRANNO ATTENERSI ALLE SEGUENTI MODALITA':
- ESPORRANNO SUL PRIMO RIGO IN BIANCO DISPONIBILE DEI QUADRO
  B-C DEL MOD. DM10/2-89, I SEGUENTI DATI:
- NUMERO DEI DIPENDENTI;
- NUMERO DELLE ORE RETRIBUITE;
- RETRIBUZIONI CORRISPOSTE
- AMMONTARE DEI CONTRIBUTI DOVUTI.
    I PREDETTI DATI DEVONO ESSERE PRECEDUTI DAI CODICI DI
NUOVA ISTITUZIONE "100P" PRECEDUTO DALLA DICITURA "OP. PT"
OVVERO DAL CODICE "200P" PRECEDUTO DALLA DICITURA
                          - 16 -
"IMP.P.T.", RISPETTIVAMENTE, PER GLI OPERAI E PER GLI
IMPIEGATI.
    OVE SIA NECESSARIO, IN RELAZIONE A SITUAZIONI
CONTRIBUTIVE PARTICOLARI, SARA' UTILIZZATO, IN LUOGO DEI
CARATTERI "00", UNO DEI CODICI TIPO CONTRIBUZIONE PREVISTI
NELL'ALLEGATO 6 DELLE "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE
DENUNCE DM10/89 - ED. GENNAIO 1989".
    A TITOLO DI ESEMPIO, I CODICI DA UTILIZZARE PER
L'ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI AL PERSONALE PART-TIME IN
QUESTIONE, NON SOGGETTO AL CONTRIBUTO DS, SARANNO "110P" E
"210P", RISPETTIVAMENTE PER GLI OPERAI E PER GLI IMPIEGATI.
    QUALORA, PER EVENTI CHE NE COMPORTINO LA NECESSITA', I
DATORI DI LAVORO DEBBANO ESPORRE NEI QUADRI "B-C" DEL MOD.
DM10/2-89 I DATI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE,
SEPARATAMENTE DA QUELLI RIGUARDANTI LA CONTRIBUZIONE DI
MALATTIA, I DATI CONCERNENTI LA CONTRIBUZIONE DI MALATTIA DI
TUTTI I DIPENDENTI PART-TIME, DEVONO ESSERE ESPOSTI
UNITAMENTE A QUELLI DEGLI ALTRI DIPENDENTI PER I QUALI DETTA
CONTRIBUZIONE VIENE ESPOSTA SEPARATAMENTE.
    RICORRENDO TALE FATTISPECIE VA TENUTO PRESENTE CHE AL
NUMERO DELLE GIORNATE RETRIBUITE DEI DIPENDENTI COMUNI, DEVE
ESSERE SOMMATO, NON IL NUMERO DELLE ORE RETRIBUITE DEI
LAVORATORI A TEMPO PARZIALE, BENSI' IL NUMERO DELLE GIORNATE
NELLE QUALI DETTE ORE SI COLLOCANO.
6) RECUPERO DELLA FISCALIZZAZIONE RELTIVA AI MESI DI
   DICEMBRE 1988, GENNAIO E FEBBRAIO 1989 DA PARTE DELLE
   AZIENDE ESCLUSE DAL BENEFICIO AI SENSI DEL DL N:548/1988,
   ALLE QUALI DETTO BENEFICIO E' STATO RICONOSCIUTO DAL DL
   N.110/1989.
    LE AZIENDE ARMATORIALI CHE NON OPERANO SU LINEE
INTERNAZIONALI, LE IMPRESE ISCRITTE NELL'ALBO NAZIONALE
DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI, LE AZIENDE
TERMALI, LE IMPRESE DI ESERCIZIO DELLE SALE
CINEMATOGRAFICHE, GLI ENTI, LE FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI
SENZA FINE DI LUCRO CHE EROGANO LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
DI CUI ALL'ART.22 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N.616, IVI
COMPRESE LE IPAB, LE AZIENDE COMMERCIALI, IVI COMPRESE LE
AZIENDE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, CON
PIU' DI 15 DIPENDENTI, I CONCESSIONARI DI IMPIANTI DI
                          - 17 -
TRASPORTO CON FUNE IN ESERCIZIO PUBBLICO, AVENTI FINALITA'
TURISTICHE, IN ZONE MONTANE, CHE NON HANNO PROVVEDUTO PER I
MESI IN EPIGRAFE AL CONGUAGLIO DELLA FISCALIZZAZIONE
SPETTANTE, PER IL RECUPERO DELLA FISCALIZZAZIONE STESSA,
DEVONO ATTENERSI ALLE SEGUENTI MODALITA':
- ESPORRE, IN UNO DEI RIGHI IN BIANCO DEL QUADRO "D" DEL
  MOD. DM10/2-89, L'IMPORTO DELLA FISCALIZZAZIONE SPETTANTE
  AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1 , LETT.A) OVVERO LETT.C) DEL
  CITATO DL 110/1989, PRECEDUTO DALLA DIZIONE "REC.FISC.DL
  110/1989" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "R141";
- ESPORRE, IN UN SUCCESSIVO RIGO IN BIANCO DEL QUADRO "D"
  DEL MOD. DM10/2-89, L'IMPORTO DEL BENEFICIO AGGIUNTIVO
  PREVISTO PER LE AZIENDE CHE OPERANO NEL MEZZOGIORNO, AI
  SENSI DELL'ART.4, COMMA 1 , LETT.B) OVVERO LETT.D) DEL
  CITATO DL 110/1989 PRECEDUTO DALLA DIZIONE "REC.FISC.SUD
  DL N.110/1989" E DAL CODICE DI NUOVA ISTITUZIONE "R142".
    LE PREDETTE OPERAZIONI DI RECUPERO POTRANNO ESSERE
EFFETTUATE CON LA DENUNCIA MENSILE RELATIVA AL MESE DI MARZO
1989, OVVERO CON QUELLA RELATIVA AL MESE DI APRILE O DI
MAGGIO 1989.
    LE SEDI, IN OCCASIONE DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI O,
COMUNQUE, DI CONTROLLI SUGLI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE,
VERIFICHERANNO LA CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO
EFFETTUATE DALLE STESSE.
                             IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                     F.TO BILLIA
N.B.: LA PRESENTE CIRCOLARE, DATA L'URGENZA, E' STATA
      TRASMESSA CON MSG. N. ....... DEL ..............
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(1): V.ATTI UFFICIALI 1973, PAG. 2463