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Messaggio numero 18367 del 27-09-2011


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 27-09-2011
Messaggio n. 18367
OGGETTO:

Circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011. Chiarimenti in merito ai soggetti abilitati. Attribuzione del PIN ai potenziali subdelegati. Rilascio di ulteriori funzionalità dell’applicazione “Gestione Deleghe”. Utilizzo della procedura “Gestione Deleghe” ai fini della consultazione degli attestati di malattia.

   

  

Premessa.

 

Con circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011 è stato delineato il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati ad operare nei confronti dell’Istituto, in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979.

Primo passo della entrata in funzione del nuovo sistema è stata la profilazione dei soggetti abilitati.

 

1. Profilazione dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979.

 

La profilazione dei consulenti del lavoro è stata effettuata grazie ad accordi con il relativo ordine professionale. Tale profilazione consente di mantenere aggiornata la lista dei consulenti abilitati, recependo in tempi ridotti le eventuali modifiche comunicate dall’Ordine medesimo.

 

Analoghi accordi sono stati raggiunti con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

In attesa che simili accordi vengano raggiunti con gli Ordini degli avvocati, i professionisti interessati ad operare quali intermediari nei confronti dell’Inps dovranno far pervenire una apposita domanda in tal senso all’Inps, Direzione centrale Entrate, via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, allegando copia della comunicazione inviata alle direzioni provinciali del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti.

 

Analoga domanda dovranno far pervenire i periti agrari e gli agronomi interessati ad operare in nome e per conto di aziende agricole che operino con il sistema Uniemens.

 

 

2. Profilazione dei servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese.

 

Con riferimento ai servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese è stata avviata una profilazione delle strutture da autorizzare, sulla base dell’identificazione operata dalla relative associazioni nazionali.

 

Sono pertanto pervenute a questa Direzione generale numerose richieste da parte di associazioni di categoria miranti a ottenere per i propri servizi o centri di assistenza fiscale, l’abilitazione alla trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

 

Per meglio definire le caratteristiche dei soggetti abilitati ad operare ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 12/1979, occorre ricordare che già il vademecum sul libro unico del lavoro pubblicato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali il 5 dicembre2008 ha precisato che “si deve in ogni caso trattare di associazioni di categoria dotate di reale rappresentatività così come individuato dall’art. 32 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non di associazioni fittizie o comunque non rappresentative costituite al solo fine di eludere la disciplina di cui alla legge n. 12/1979”.

 

A tal proposito si ricorda che il citato articolo 32 si riferisce, alle lettere da a) a c) del comma 1, ai seguenti soggetti:

“a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale”.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario, al fine di una adeguata profilazione dei soggetti abilitati ad operare, che le richieste di accreditamento – da inviare all’Inps, Direzione centrale Entrate, via Ciro il Grande 21, 00144 Roma – siano corredate dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti previsti dal citato art. 32.

 

Sarà cura della Direzione centrale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti in capo all’associazione di categoria, inviare l’apposita modulistica per il censimento delle strutture (centri e servizi di assistenza fiscale) da abilitare, dei relativi responsabili, dei possibili sub-delegati e di tutte le altre informazioni utili alla profilazione.

 

3. Sub-abilitazioni nei confronti dei dipendenti dei datori di lavoro e degli intermediari. Richiesta attribuzione del PIN.

 

Al punto 3.2 della circolare in oggetto è stato chiarito che qualora intendano delegare uno o più dei propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti dell’Istituto, gli intermediari autorizzati dovranno utilizzare l’apposita applicazione per l’attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare.

 

La medesima funzionalità sarà resa disponibile nei prossimi giorni per i datori di lavoro che (come chiarito al punto 2.1 della richiamata circolare) vogliano delegare alla gestione degli adempimenti nei confronti dell’Istituto uno o più dei lavoratori dipendenti.

 

Con il presente messaggio viene messo a disposizione il modulo che i soggetti subdelegati di cui sopra dovranno utilizzare per richiedere il rilascio del PIN alla sede competente (modulo SC62, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto). Il PIN non è comunque sufficiente per operare, ma sarà necessario attivare (mediante l’apposita procedura informatizzata) la sub-delega da parte del dante causa (legale rappresentante, consulente, responsabile di servizio o centro di assistenza fiscale istituito dalle associazioni di categoria, etc.).

 

4. Rilascio di ulteriori funzionalità dell’applicazione “Gestione Deleghe”. Caricamento plurimo delle deleghe esplicite.

 

La procedura Gestione Deleghe, attivabile dal sito istituzionale, permette ai soggetti abilitati di comunicare una o più deleghe all’istituto, di revocare una delega precedentemente inserita nel sistema e di creare, su un proprio collaboratore, una o più subdeleghe.

A  decorrere dal 12 settembre scorso la procedura è stata implementata dalla nuova funzionalità di Caricamento Massivo, attraverso la quale gli intermediari abilitati potranno creare i moduli per l’attribuzione delle deleghe da parte dei datori di lavoro mediante il caricamento di più numeri di matricola all’interno di un file txt o csv.

Una volta terminato il caricamento, la procedura produrrà la stampa (in file pronto per la stampa) delle deleghe relative alle matricole inserite; l’intermediario potrà stampare tali deleghe, affinché vengano sottoscritte dai soggetti deleganti.

Una volta acquisita la delega da parte del datore di lavoro, l’intermediario potrà accedere nuovamente nella procedura Gestione Deleghe per validare le deleghe stesse, dichiarando sotto la propria responsabilità l’avvenuta sottoscrizione da parte dei deleganti.

Nel sito istituzionale, nell’area Aziende consulenti e professionisti, sono disponibili il manuale utente della procedura di caricamento massivo delle deleghe esplicite, nonché i tracciati utili per effettuare lo stesso.

 

5. Utilizzo della procedura Gestione Deleghe ai fini della consultazione degli  attestati di malattia.

 

Come già affermato in circolare 28/2011, la delega attivata tramite l’apposita applicazione abiliterà allo svolgimento di tutti i servizi in nome e per conto del delegante.

La recente circolare n. 117/2011 ha inoltre specificato che gli intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’INPS ed abbiano comunicato all’Istituto l’esistenza di tale delega mediante l’apposita applicazione informatizzata descritta nella circolare n. 28 del 2011, possono accedere anche alla procedura di consultazione dei certificati di malattia.

A tale scopo si fa presente che il rilascio delle relative funzionalità è già stata resa disponibile, onde gli intermediari possono già consultare i certificati di malattia relativi ai datori di lavoro da cui hanno ricevuto delega generale.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori