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Circolare numero 9 del 22/01/2010


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Direzione Centrale Prestazioni a

Sostegno del Reddito

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 22/01/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 9 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.

 

 

SOMMARIO:

Riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

 

 

Sono stati formulati quesiti in merito alla possibilità del cittadino straniero titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria di richiedere l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni sulla base dell’art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, emanato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE, che prevede per i titolari di tali status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

 

Giova premettere che l’Istituto, prima dell’emanazione del Decreto legislativo citato, con circolare n. 62/04, ha ritenuto che non fosse possibile corrispondere ai cittadini stranieri rifugiati politici la prestazione in oggetto, poiché questa non rientra nelle “assicurazioni sociali” per le quali, ai sensi dell’art. 24 lett. b) della Convenzione sullo status di rifugiati, gli Stati contraenti devono concedere ai rifugiati politici il medesimo trattamento attribuito ai propri cittadini.

 

Si ricorda, infatti, che la normativa di riferimento adotta un criterio restrittivo per individuare i beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, prevedendo espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00).

 

Successivamente è intervenuto l’art. 27 citato, che prevede che “I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria”.

 

A seguito della differente formulazione della norma rispetto alla Convenzione, l’Istituto, previa acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno, comunica che è possibile fornire un’interpretazione estensiva dell’art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, tale da ricomprendere la prestazione in esame a favore dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

 

Pertanto, i Comuni possono riconoscere l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, considerandosi superata sul punto la circolare n. 62 del 6 aprile 2004.

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori