890617 SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO - LEGALI CIRCOLARE N. 65 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI Prestazioni economiche di malattia. Assenza a visita medica di controllo: terza visita. SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO - LEGALI ROMA, 31 MARZO 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI CIRCOLARE N. 65 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia. Assenza a visita medica di controllo: terza visita. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.78 del 14/26.1.1988, con circolare n.166 del 26.7.1988(1), sono state emanate istruzioni per l'attuazione della delibera n.127 dell'1.7.1988 in ordine alle sanzioni applicabili in caso di assenza del lavoratore a visita di CONTROLLO. Tra l'altro, con la circolare medesima, e' stato previsto che, nell'ipotesi di assenza del lavoratore ad una terza visita di controllo, dopo due accertamenti non realizzati, viene interrotta da parte dell'Istituto l'erogazione delle prestazioni economiche dalla data in cui e' stata riscontrata tale ulteriore assenza. Tale ultima disposizione non e', comunque, da intendersi quale ulteriore sanzione del comportamento omissivo del lavoratore (sanzione non prevista dalla legge ne' dalla sentenza citata), bensi' quale conseguenza, a tal punto, della insussistenza delle condizioni per la conferma dello stato di MALATTIA. Anche a seguito di richieste interpretative pervenute, si chiarisce, pertanto, che nell'ipotesi in cui l'interessato, dopo la terza assenza, si sottoponga a visita ambulatoriale (sia a seguito di invito lasciato al domicilio dal medico di controllo, sia in caso di visita domiciliare eventualmente disposta dal datore di lavoro, sia di propria iniziativa) in occasione della quale venga accertata l'incapacita' al lavoro, dalla relativa data verra' ripristinata la corresponsione dell'indennita' di malattia (al 100%) (2) conformemente a quanto precisato nella circolare suddetta circa il riconoscimento, agli effetti erogativi, dei periodi "accertati da visita di controllo". ------------ (1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1987 (2) Salvo, s'intende, eventuali riduzioni non connesse alla sanzione per "assenza" di cui all'art.5 della legge n.638/1983, in "Atti ufficiali", pag. 2961 (es. per licenziamento o sospensione dal lavoro). Cio' considerato, si ritiene opportuno che le conseguenze di cui sopra siano piu' chiaramente esplicitate dalle Sedi agli assicurati; a tale scopo si dispone che, in occasione della prossima ristampa, il modello di "invito a visita medica di controllo" sia modificato secondo il fac-simile allegato in stralcio, invito che, come noto, viene lasciato al domicilio dell'assicurato assente, con firma per ricevuta di persona abilitata, o, in mancanza, spedito tramite raccomandata. La comunicazione, effettuata con il modulo come sopra integrato, assorbe quella di cui al 4øcapoverso della pag.3 della circolare n.166 CITATA. Modifiche analoghe a quelle apportate agli inviti a visita di controllo saranno effettuate a cura delle Sedi sui moduli direttamente predisposti per contestare ai lavoratori l'assenza (ad esempio quando quest'ultima sia stata riscontrata in occasione di controllo ambulatoriale) ed invitare gli stessi a documentare eventuali motivi di giustificazione (3). Si precisa da ultimo che qualora, dopo il ripristino dell'indennita', determinato dal riscontro dell'incapacita' lavorativa in sede di controllo, il lavoratore dovesse risultare assente ad una ulteriore visita, da tale momento saranno nuovamente applicati i criteri previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n.127 dell'1.7.1988 per le assenze alla "terza visita", (sospensione indennita'), salvo quanto precisato nella presente circolare nel caso di successiva conferma dello stato di incapacita' al LAVORO. IL DIRETTORE GENERALE f.f. BILLIA --------------- (3) Si rammenta che in tal caso e' necessaria la lettera raccomandata. Allegato n.1 N.B.: Sostituisce l'ultimo capoverso dei moduli allegati nn.2 e 3 della circolare n.166 del 26.7.1988. Un'eventuale terza assenza ingiustificata a visita di controllo comportera' dalla data di quest'ultima la mancata erogazione dell'indennita' di malattia che, permanendo l'assenza dal lavoro, potra' essere ripristinata dalla data in cui il lavoratore si sottoponga a visita di controllo (anche di propria iniziativa, presso la USL di competenza) che confermi lo stato MORBOSO.